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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 45830/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento impugnato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e sostituendo la misura applicata con quella meno grave del divieto di dimora nella regione Sicilia, e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 13 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere in più occasioni, tra l'aprile e il novembre del 2018, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detenuto illegalmente, offerto, messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato, procurato e ceduto ad appartenenti ad un'associazione dedita al narcotraffico, partite di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.

2.1. Vizio di motivazione, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Barone, benché il contenuto delle intercettazioni eseguite durante le indagini non dimostrino affatto che il prevenuto abbia concorso nella cessione di quelle partite di stupefacenti, ben potendo i dati di conoscenza essere compatibili con la diversa versione difensiva secondo cui l'indagato si era limitato ad accompagnare l'amico [OSCURATO:PERSONA] per incontrare tal [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di definire le modalità di gestione dei rapporti del primo con la figlia che lo stesso aveva avuto con la sorella del secondo.

2.2. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 283 cod. proc. pen., per avere il Tribunale nisseno ingiustificatamente confermato la sussistenza delle esigenze di cautela, nonostante il Barone, soggetto incensurato, risulti essersi trasferito dal 2019 in Svizzera per lavoro; nonché per avere applicato una misura, quale quella del divieto di dimora nell'intera regione Sicilia, sproporzionato rispetto alla provincia di Enna interessata dalle vicende criminose de quibus.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.2.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale il controllo in sede di legittimità dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libettate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Discorso che vale tanto più se gli elementi di conoscenza sono evincibili dal contenuto di conversazioni intercettate durante le indagini, rispetto al quale il problema dell'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati finisce per costituire mera questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).

3. Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare emesso nei riguardi del Barone: in particolare, spiegando come le investigazioni avviate nei confronti di un gruppo criminale dedito al narcotraffico operante nella provincia di Enna avessero permesso di scoprire che uno degli affiliati a tale associazione, [OSCURATO:PERSONA], era solito incontrarsi con alcuni soggetti catanesi - tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - apparentemente per trattare la compra-vendita di "limoni", di "macchine", di uno "scooterone" o di un "motorino", ma in realtà per rifornirsi di stupefacenti; come comprovato, oltre dal fatto che, da lì a poco, i due Straniero sarebbero stati arrestati a Catania per un traffico di stupefacenti, dal linguaggio volutamente criptico usato dagli interessati nelle loro conversazioni telefoniche, nonché dai riferimenti ai pesi, ai prezzi, alle quantità e ai pagamenti della 'merce' oggetto degli affari, che lo Straniero e il Barone si impegnavano a trasportare da Catania verso la provincia di Enna, ricevendo in pagamento somme di denaro che venivano accreditate su una carta 'postpay'.

Da tali circostanze - invero contestate dalla difesa con una versione ricostruttiva meramente alternativa, di certo non più plausibile di quella privilegiata dai giudici del riesame - il Tribunale ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, responsabile dei reati addebitatigli.

Restano parimenti esenti da qualsivoglia censura di illogicità gli argomenti valorizzati dal Tribunale di Caltanissetta per affermare l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva nei riguardi di un soggetto risultato coinvolto nelle attività di un vasto e ramificato sodalizio interessato alla stabile commercializzazione di rilevanti quantitativi di droghe, peraltro nel contesto di più province siciliane, dato questo giustificativo della applicazione della misura meno gravosa del divieto di dimora con riferimento all'intero territorio di quella regione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento impugnato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e sostituendo la misura applicata con quella meno grave del divieto di dimora nella regione Sicilia, e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 13 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere in più occasioni, tra l'aprile e il novembre del 2018, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detenuto illegalmente, offerto, messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato, procurato e ceduto ad appartenenti ad un'associazione dedita al narcotraffico, partite di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Vizio di motivazione, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Barone, benché il contenuto delle intercettazioni eseguite durante le indagini non dimostrino affatto che il prevenuto abbia concorso nella cessione di quelle partite di stupefacenti, ben potendo i dati di conoscenza essere compatibili con la diversa versione difensiva secondo cui l'indagato si era limitato ad accompagnare l'amico [OSCURATO:PERSONA] per incontrare tal [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di definire le modalità di gestione dei rapporti del primo con la figlia che lo stesso aveva avuto con la sorella del secondo. 2.2. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 283 cod. proc. pen., per avere il Tribunale nisseno ingiustificatamente confermato la sussistenza delle esigenze di cautela, nonostante il Barone, soggetto incensurato, risulti essersi trasferito dal 2019 in Svizzera per lavoro; nonché per avere applicato una misura, quale quella del divieto di dimora nell'intera regione Sicilia, sproporzionato rispetto alla provincia di Enna interessata dalle vicende criminose de quibus. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale il controllo in sede di legittimità dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libettate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Discorso che vale tanto più se gli elementi di conoscenza sono evincibili dal contenuto di conversazioni intercettate durante le indagini, rispetto al quale il problema dell'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati finisce per costituire mera questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). 3. Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare emesso nei riguardi del Barone: in particolare, spiegando come le investigazioni avviate nei confronti di un gruppo criminale dedito al narcotraffico operante nella provincia di Enna avessero permesso di scoprire che uno degli affiliati a tale associazione, [OSCURATO:PERSONA], era solito incontrarsi con alcuni soggetti catanesi - tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - apparentemente per trattare la compra-vendita di "limoni", di "macchine", di uno "scooterone" o di un "motorino", ma in realtà per rifornirsi di stupefacenti; come comprovato, oltre dal fatto che, da lì a poco, i due Straniero sarebbero stati arrestati a Catania per un traffico di stupefacenti, dal linguaggio volutamente criptico usato dagli interessati nelle loro conversazioni telefoniche, nonché dai riferimenti ai pesi, ai prezzi, alle quantità e ai pagamenti della 'merce' oggetto degli affari, che lo Straniero e il Barone si impegnavano a trasportare da Catania verso la provincia di Enna, ricevendo in pagamento somme di denaro che venivano accreditate su una carta 'postpay'. Da tali circostanze - invero contestate dalla difesa con una versione ricostruttiva meramente alternativa, di certo non più plausibile di quella privilegiata dai giudici del riesame - il Tribunale ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, responsabile dei reati addebitatigli. Restano parimenti esenti da qualsivoglia censura di illogicità gli argomenti valorizzati dal Tribunale di Caltanissetta per affermare l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva nei riguardi di un soggetto risultato coinvolto nelle attività di un vasto e ramificato sodalizio interessato alla stabile commercializzazione di rilevanti quantitativi di droghe, peraltro nel contesto di più province siciliane, dato questo giustificativo della applicazione della misura meno gravosa del divieto di dimora con riferimento all'intero territorio di quella regione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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