CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2018
Cassazione n. 05323/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20507/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 1986/2018depositata il 23/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Ritenuto che: Con sentenza nr 1986/2018 la Corte di appello di Milano accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società Prionics Italia s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannava l’appellata a restituire alla società la somma indebitamente percepita di € 90.411,19 e al pagamento delle spese processuali. La Corte distrettuale rilevava, per gli aspetti che qui interessano, che la fonte del compenso chiesto dall’appellata, quale amministratore delegato, in via riconvenzionale rispetto alla domanda principale di condanna della convenuta per mala gestio ai sensi dell’art. 2476 c.c., andava ricercata nel contratto definito employment agreements che, sottoscritto da tutti i membri del c.d.a. di Prionics Italia s.r.l., tra cui anche [OSCURATO:PERSONA] (che mai aveva disconosciuto la propria firma), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentava per le società attrici una prassi consolidata confermata dalle relative poste iscritte a bilancio. Osservava che l’analisi complessiva di tutti gli elementi sopra menzionati impediva di contestare con qualche margine di fondatezza il fatto che anche il socio unico svizzero avesse piena conoscenza del compenso dell’a.d. come pattuito nell’employment agreements e che l’affermazione appariva confortata dalle preoccupazioni espresse da Prionics AG in merito al mancato rispetto, da parte dell’appellata, delle previsioni negoziali. A tali considerazioni il giudice del gravame aggiungeva il fatto che la Strappatelli, in epoca anteriore al giudizio, non aveva espresso alcuna lamentela né in relazione allo stipendio percepito, né in relazione alla fonte del suo compenso, e ciò tenuto conto della pacifica fruizione di benefits previsti unicamente dal employment agreements e non anche dalle delibere sopra ricordate. In questo quadro, la Corte di appello riteneva in alcun modo violata la ratiodell’art. 2364 c.c. e dichiarava indebita la percezione da parte dell’appellata delle somme eccedenti quelle previste nel sopra menzionato contratto e non nelle delibere societarie, sicché riteneva indebita la percezione della somma di € 58.333,31 in eccesso rispetto al limite forfettario contrattualmente previsto nell’employment agreements,ordinandone la restituzione. Osservava poi che il mancato tempestivo rilascio dell’immobile da parte della Strappatelli, dopo la revoca della carica di amministratore, si era tradotto nell’impossibilità per la società di utilizzarlo. La Corte distrettuale riconosceva la natura indebita delle ulteriori somme di € 7.360,88 (somme percepite nell’anno 2011 in eccesso rispetto all’accordo su menzionato) e di € 2.184,00 (per indebiti rimborsi relativi all’annualità 2011 fino alla revoca), cui doveva aggiungersi l’importo di € 22.533,00, per i canoni di locazione e spese nel periodo giugno 2012/novembre 2012 per l’utilizzo senza titolo del predetto immobile. Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso società Prionics Italia s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]. La società controricorrente ha depositato in prossimità dell’udienza camerale memoria illustrativa con la quale è stata allegata copia della sentenza di condanna della Corte di appello di Milanonr 5274/2017. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art . 360, primo comma , nr 3 e 4 , c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma di € 260.000,00 a titolo di compenso ulteriore, rispetto a quanto percepito dalla ricorrente per il periodo 2009/2012 per lo svolgimento dell’incarico di amministratore. Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2364 e 2389 c.c. in relazione all’art . 360 , primo comma, nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello individuato la fonte del diritto al compenso della ricorrente non nelle delibere assembleari,ma nell’employment agreements. Con un terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1256 c.c. in relazione all’art . 360 , primo comma,nr 3, c.p.c. per avere la Corte di appello identificato il danno correlato al mancato rilascio dell’immobile da parte dell’amministratrice dopo la sua revoca avvenuta in data 31.11.2012 con la mera occupazione sine titulo a prescindere dalla prova di un pregiudizio effettivo conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, diverso dal pagamento dei canoni. I primi due motivi che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono per un verso inammissibili e per un altro infondati. La Corte di appello relativamente alla questione del compenso ha escluso che la pretesa azionata dall’amministratore potesse trovare, come invece richiesto dalla Strappatelli, la sua fonte nelle delibere assembleari del 28.4.2006 e del 29.4.2008, sottoline ando che la prima non era stata prodotta in causa e la seconda non poteva considerarsi autentica. L'apprezzamento ricostruttivo che il giudice delmerito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza non può essere scalfito dalle censure in esame,che al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei primi due motivi d'impugnazione, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, palesa come l' ubi consistam delle critiche sollevate debba piuttosto indiv iduarsi nella negata congruità dell'interpretazionefornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi diprova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa , in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione. Parimenti inammissibile deve ritenersi la censura fondata sull'asseritaviolazione del principio di non contestazione , atteso che taleprincipio opera in rela zione a circostanze di fatto, enon anche in ordine alle implicazioni effettuali sul piano giuridico di tali circostanze, che presuppongono una attività valutativa del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, ove debitamente motivata. Va ricordato in proposito il principio di diritto, secondo cui l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass., Sez. L., n. 10182 del 03/05/2007; Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6-1, n. 3680 del 07/02/2019). Ciò posto la Corte di appello, alla luce della linea difensiva tenuta dalle società appellanti le quali avevano contestato l’autenticità della documentazione prodotta, ha rilevato la non operatività nel caso in esame del principio di non contestazione (come riporta l’impugnata sentenza in nota a pag. 9). Con riguardo poi alla prospettata violazione dell’art. 2364 c.c., nonché dell’art 2389 c.c., questa Corte ritiene che il giudice di merito non sia incorso in alcuno dei vizi denunciati, laddove , tenendo presente la peculiarità della concreta vicenda, ha ritenuto , da una parte, di individuare la fonte del diritto nel contratto c.d. employment agreementsevidenziando che si trattava di una s.r.l. a socio unico (l’equivalente di una assemblea totalitaria), che negoziava periodicamente con l’amministratore il suo compenso, appostato e approvato poi in bilancio nella misura convenuta nell’accordo, e, dall’altra, valorizzando l’assenza di contestazione da parte dello stesso beneficiario, il quale aveva fruito nel corso degli anni dei benefitsconcordati. In questo quadro, e, alla luce del significato giuridico che il comportamento di tutte le parti ha interpretativamente assunto nel momento esecutivo dell’accordo, può affermarsi il rispetto, nei suoi stessi fondamenti, di ogni obbligo normativo previsto dalla legge. Il terzo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. Va preliminarmente chiarito che la richiesta risarcitoria avanzata dalla società è correlata al tardivo rilascio dell’immobile concesso in uso all’amministratore in forza di uno specifico accordo in virtù del quale la società si faceva carico del costo dei canoni fintantoché l’amministratore era in carica. E’ di tutta evidenza che nel momento in cui l’amministratore è stato revocato per giusta causa l’utilizzo dell’immobile è divenuto indebito e fonte di danno per la società che è stata costretta a versare i canoni senza poterlo utilizzare. In questo quadro il giudice del gravame ha ritenuto che dovessero essere restituiti i canoni versati dalla società per la mancata consegna dell’immobile da parte dell’amministratore revocato, il quale non aveva più titolo ad occupare il bene essendo venuta meno la fonte pattizia che lo giustificava. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore solidale delle controricorrent i , spese che si liquidano in complessiv i € 8.500,00 oltre € 200,00 per esborsi, spese forfetarie sui compensi nella misura del 15%ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei p