CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 36166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27202-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 17, Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 27202 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -2- -intimato - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 17, Pec: -ricorrente del successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, -controricorrente del successivo- avverso la sentenza n. 326/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per decreto ingiuntivo, premesso di aver concesso in locazione transitoria di un anno a [OSCURATO:PERSONA] un immobile, che il rapporto si era risolto con sfratto per morosità e che il Maiorana aveva mantenuto la detenzione corrispondendo un canone di € 1.549,17 fino al 2012, anno in cui aveva unilateralmente ridotto l’importo del canone sull’assunto che il terreno avesse dimensione inferiore a quello descritto dal contratto di locazione, chiese fosse ingiunto al conduttore e a [OSCURATO:PERSONA] che da anni aveva provveduto al pagamento dei Ric. 2021 n. 27202 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -3- canoni riconoscendosene debitore, il pagamento della somma di € 14.987,88 a titolo di differenze tra quanto corrisposto e quanto dovuto; i Maiorana proposero opposizione e il Tribunale rilevò che, ben ché l’originario contratto annuale prevedesse la conclusione di un nuovo accordo, con la convalida di sfratto era stata implicitamente accertata la sussistenza del nuovo rapporto alle condizioni stabilite, ma ritenne che le somme versate dalla conduttrice fossero eccedenti quelle dovute con conseguente accoglimento dell’opposizione. La Corte d’Appello di Messina, adita dalla Tobacco, con sentenza del 27/7/2021, ha accolto l’appello e per l’effetto ha rigettato l’opposizione dei Maiorana rilevando che l’ordinanza di convalida ed il decreto ingiuntivo avevano acquistato efficacia di giudicato sulla risoluzione del rapporto e sulla natura del canone preteso quantificato in L 3000, e che, essendo ammissibile che il decreto ingiuntivo si riferisse non solo ai canoni scaduti ma anche a quelli futuri, riconobbe dovuto anche l’aggiornamento Istat; che vi era prova del fatto che il canone fosse stato pagato da [OSCURATO:PERSONA], detentore dell’immobile, per cui doveva ritenersi che l’obbligazione gravante su Cosma fosse stata assunta con accollo da Raffaele, senza liberazione del debitore originario; conclusivamente condannò entrambi in solido al pagamento della somma intimata corrispondente all’aggiornamento Istat; avverso la sentenza sono stati notificati due ricorsi, uno di [OSCURATO:PERSONA], l’altro di [OSCURATO:PERSONA]; ad entrambi i ricorsi ha resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 27202 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -4- il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza; entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: preliminarmente si dispone la riunione dei due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza; sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce motivazione apparente: il giudice da una parte afferma che doveva essere stipulato il nuovo contratto, dall’altro che il pretore ha accertato la sussistenza del nuovo rapporto; il motivo é infondato: non c’è motivazione apparente perché la corte di merito ha interpretato il giudicato e tale interpretazione è nel senso che, benché non vi sia stata conclusione per iscritto del nuovo accordo, il rapporto si era instaurato per il comportamento concludente delle parti alle condizioni originariamente previste; pertanto la ratio decidendi dell’impugnata sentenza esiste e la motivazione è certamente adeguata al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte; con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. dell’art. 1591 c.c. e dell’art. 32 L. 392 del 1978 nonché dell’art. 1322 c.c. con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente censura la sentenza con riguardo all’avvenuto riconoscimento Ric. 2021 n. 27202 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -5- dell’aggiornamento Istat, a suo avviso non dovuto in conseguenza della mancata stipulazione di un nuovo contratto; il motivo è inammissibile perché consiste nella confutazione del giudizio di fatto del giudice del merito il quale, sulla base della interpretazione del giudicato, ha concluso nel senso che il nuovo rapporto prevedesse l’aggiornamento Istat; con il terzo motivo il ricorrente dice: l’invocata cassazione della sentenza travolge anche il capo relativo alle spese; si tratta, all’evidenza, di un non-motivo. Sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo del ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 1273 c.c. - 1372 c.c. 1406 c.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 e 2909 c.c. Motivazione apparente -il ricorrente contesta il capo di sentenza che ha ritenuto sussistente l’accollo del debito di [OSCURATO:PERSONA] da parte del padre [OSCURATO:PERSONA] senza liberazione del debitore originario; il motivo é infondato: si coglie la ratio decidendi nel senso del giudizio di fatto avente ad oggetto l’accertamento dell’accollo dell’obbligazione di Cosma che, in base al giudicato così come interpretato dal giudice del merito, doveva intendersi inclusiva dell’aggiornamento Istat; per il resto la censura è una confutazione del giudizio di fatto come tale inammissibile; con il secondo motivo il ricorrente dice: l’invocata cassazione della sentenza travolge anche il capo relativo alle spese; si tratta, all’evidenza, di un non-motivo. Ric. 2021 n. 27202 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -6- Conclusivamente la Corte, previa riunione delle due impugnazioni, rigetta entrambi i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti a pagare le spese in favore delle parti resistenti, liquidate come in dispositivo. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte di ciascun ricorrente di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per ciascun ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte, previa riunione delle due impugnazioni, rigetta entrambi i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti alle spese in favore della parte resistente, liquidate per ciascun controricorso in € 2500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali al 15% , con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do