CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21333/2024Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 15925/2026Data pubblicazione 23/05/2026Rosso Donatella, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VolterraSpa;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 598/2024depositata il 25/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], DonatellaRosso, [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo dichiararsi, aisensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia di atti di disposizione compiuti dalin Grosseto al figlio [OSCURATO:PERSONA] con riserva del diritto di abitazione,nonché di contratti di locazione stipulati in pari data con [OSCURATO:PERSONA] successivamente con [OSCURATO:SOCIETA]A fondamento della domanda, la banca deduceva di essere creditrice diAttilio Falini, fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di euro 52.021,56,oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 864/2011 emesso dalTribunale di Grosseto, sostenendo che gli atti impugnati avesserodeterminato un depauperamento del patrimonio del debitore e fosserostati posti in essere in frode ai creditori.Con sentenza n. 267/2020 il Tribunale di Grosseto accoglieva la domanda,dichiarando l’inefficacia del trasferimento e del contratto di locazione delNumero registro generale 21333/2024Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 15925/2026Data pubblicazione 23/05/202622 febbraio 2011, nulla disponendo sul contratto del 3 agosto 2012 perintervenuta rinuncia all’azione, e regolava le spese.2. Avverso tale decisione proponevano distinti appelli [OSCURATO:PERSONA], Marcorestava contumace e interveniva la [OSCURATO:SOCIETA]., qualecessionaria del credito, ai sensi dell’art. 111 c.p.c.Con sentenza n. 598 del 25 marzo 2024 la Corte d’Appello di Firenzeaccoglieva l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente alle spese,confermando nel resto la decisione di primo grado e rigettando gli appellidegli altri appellanti, condannandoli alle spese del grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.3.1. [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]., in questa sede rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] SolutionsS.p.A., resiste con controricorso. Ha depositato un atto denominatomemoria, che tuttavia non può qualificarsi come tale per l’intrinsecainconsistenza del suo contenuto.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ilricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., deducendo che laCorte d’Appello ha rigettato il primo motivo di gravame proposto dal Falinisulla base di un fatto nuovo, introdotto per la prima volta in sede diappello dalla [OSCURATO:SOCIETA]., senza che l’appellante avesse accettatoil contraddittorio su tale allegazione. Il fatto nuovo consisterebbe nelladedotta circostanza che l’ipoteca iscritta sul bene immobile fosse disecondo grado.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21333/2024Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 15925/2026Data pubblicazione 23/05/2026Il ricorrente rileva, peraltro, che la stessa sentenza impugnata dà atto – apagina 12, terzo capoverso – che la qualificazione dell’ipoteca come disecondo, e non di primo grado, è stata eccepita dalla parte appellata apagina 15 della comparsa di costituzione e intervento in appello.Censura tale statuizione sia perché, contrariamente a quanto affermatodalla Corte territoriale, l’allegazione in questione sarebbe stata oggetto dicontestazione, sia perché, in ogni caso, la Corte d’Appello, anzichévalorizzarla come fatto pacifico, avrebbe dovuto dichiararla inammissibileai sensi dell’art. 345 c.p.c., trattandosi di circostanza nuova introdotta ingiudizio dalla parte interveniente solo con la comparsa di costituzione erisposta ex art. 111 c.p.c.4.1.1. Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per error inprocedendo, deducendo la violazione dell’art. 345 c.p.c., sul presuppostoche la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su un fattoasseritamente nuovo – la qualificazione dell’ipoteca come di secondogrado – senza dichiararne l’inammissibilità.È principio consolidato che, ove sia correttamente denunciato un error inprocedendo, questa Corte è giudice anche del fatto processuale ed èpertanto legittimata all’esame diretto degli atti (ex multis, Sez. U. n.20181 del 25/07/2019; Sez. 1, n. 1738 del 1988).Tuttavia, tale potere presuppone che il ricorrente assolva all’onere dispecifica indicazione degli atti processuali dai quali il vizio emergerebbe,non potendo la Corte procedere ad una loro autonoma ricerca, masoltanto alla verifica di quelli ritualmente indicati (Sez. 1, n. 2771 del02/02/2017; Sez. U, n. 5640 del 26/02/2019; Sez. U, n. 20181 del25/07/2019).Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere, omettendodi indicare in modo puntuale e completo gli atti del giudizio di primo gradodai quali risulterebbe che la questione relativa al grado dell’ipoteca fosseNumero registro generale 21333/2024Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 15925/2026Data pubblicazione 23/05/2026del tutto nuova e non già compresa nel thema decidendum. Ne consegueche la censura si pone in violazione del principio di specificità eautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito, a pena diinammissibilità, dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.A tal fine, non è sufficiente il rilievo che la deduzione sia stata formulatadalla [OSCURATO:SOCIETA]. nella comparsa di costituzione e intervento inappello ex art. 111 c.p.c., né assume rilievo decisivo il fatto che la Corteterritoriale abbia individuato tale atto quale sede dell’allegazione, avendoessa unicamente dato conto del momento processuale in cui la questioneè stata prospettata in appello, senza che ciò implichi il riconoscimentodella sua novità in senso tecnico.Parimenti inammissibile è la censura riferita all’art. 115, comma 1, c.p.c.,poiché la valutazione circa l’esistenza o meno di una condotta di noncontestazione rientra nel giudizio di fatto riservato al giudice di merito edè sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti del viziomotivazionale oggi ammesso (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014),vizio che nella specie non è stato dedotto.4.2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., Falini denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e14 del d.P.R. n. 1149 del 1949 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 514 del 1948.Deduce che, con il primo motivo di appello, aveva sostenuto la sufficienzadella garanzia ipotecaria iscritta dalla banca a presidio del proprio credito,assumendo quale parametro di riferimento il valore catastale degliimmobili gravati da ipoteca giudiziale.Censura, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corteterritoriale ha ritenuto che il solo valore catastale degli immobili ipotecatifosse inidoneo a dimostrare la capienza della garanzia ipotecaria,reputandolo insufficiente ai fini della verifica dell’adeguatezza della tuteladel credito.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21333/2024Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 15925/2026Data pubblicazione 23/05/2026Secondo il ricorrente, tale statuizione si pone in contrasto con lanormativa istitutiva del catasto, la quale individua nel valore catastale ilcriterio legale di riferimento per la determinazione delle tariffe e, dunque,per la valutazione ufficiale dei beni immobili, con conseguente erroneitàdel giudizio espresso dalla Corte di merito.4.2.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’Appello ha rigettato il gravame dell’odierno ricorrente sulpresupposto che questi non avesse fornito la prova della capienza delproprio patrimonio residuo, fondando la decisione su due autonomerationes decidendi: da un lato, la mancata dimostrazione che l’ipotecafosse di primo e non di secondo grado; dall’altro, l’inidoneità della stimaofferta, desunta dal solo valore catastale degli immobili, priva diriferimenti allo stato concreto dei beni e alle effettive possibilità di realizzoin sede esecutiva.Con il motivo in esame, il ricorrente censura esclusivamente la secondaratio, omettendo di impugnare la prima, che deve ritenersi definitiva aseguito della declaratoria di inammissibilità del primo motivo. Trattandosidi ratio autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, ilmotivo è inammissibile per difetto di decisività.In ogni caso, la censura è altresì inammissibile ai sensi dell’art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente indicato in modo specificogli atti e gli elementi processuali idonei a dimostrare la dedotta capienzadella garanzia ipotecaria, limitandosi a prospettare una valutazionealternativa a quella compiuta dal giudice di merito.4.3. Con il terzo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.La Corte d’Appello avrebbe travisato il primo motivo di gravame del Falini,ciò implicando l’omessa pronuncia sul motivo così come esattamenteformulato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21333/2024Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 15925/2026Data pubblicazione 23/05/2026Lamenta che «a pagina 12 primo capoverso la sentenza impugnata dà attoche l’appellante [OSCURATO:PERSONA] ha indicato un valore di realizzo, al netto delleriduzioni connesse all’espropriazione forzata, di € 78.140,16 a fronte diuna sorte del credito garantito pari ad € 52.021,56» (a pag. 11 del ricorsoper cassazione).Osserva, però, che, «come si legge a pagina 7 e s. dell’atto di citazione inappello notificato a mezzo pec in data 9.6.20 ed introduttivo del giudizion. 975 + 978/20 presso la Corte di Appello fiorentina (doc. 3CASS) il Faliniha indicato il valore catastale dei beni ipotecati (conteggio non contestatodalla parte appellata) nella ben superiore somma di € 150.124,59,rappresentando che, pur esagerando (volutamente, al fine di evidenziarela estrema prudenza ed affidabilità della stima), quand’anche gli immobilifossero stati alienati al 50% del loro valore catastale, il corrispettivosarebbe stato comunque sufficiente a garantire il credito a garanzia delquale era stata esperita (anche) l’azione revocatoria» (ibid.).Assume, pertanto, che la Corte d’Appello, nel momento in cui ha presocome riferimento per il valore di realizzo del compendio ipotecato lacomplessiva somma di Euro 78.140,16, in luogo del doppio, ha travisato ilmotivo di gravame e, conseguentemente, ha omesso di decidere il motivodi appello nel modo esatto in cui era stato formulato.4.3.1. Il motivo è infondato.La corte di merito ha correttamente escluso che il solo valore catastale deibeni immobili su cui era iscritta ipoteca fosse idoneo ai fini della verificadella capienza o meno della garanzia ipotecaria (a pag. 12 della sentenzaimpugnata), poiché il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali(ex multis, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22339 del 06/09/2019).In tal guisa, questo rilievo risulta assorbente, nella misura in cui la diversasomma di Euro 150.124,59 ovvero di Euro 78.140,16 (entrambe indicatedal Falini a pag. 8 dell’atto di citazione in appello, come risulta a pagg. 11-12 del ricorso per cassazione, stavolta in conformità con la prescrizione diNumero registro generale 21333/2024Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 15925/2026Data pubblicazione 23/05/2026cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) era pur sempre riferita dal Falini al«valore catastale-fiscale» (a pag. 12 del ricorso per cassazione), valoreche la Corte di merito ha correttamente ritenuto insufficiente ex se ai finidella verifica della capienza o meno della garanzia ipotecaria.In tal senso, allora, risulta irrilevante la diversa espressa indicazione apag. 12 della sentenza impugnata della sola somma di Euro 78.140,16, inluogo di quella di Euro 150.124,59, entrambe pure indicate nellaillustrazione del primo motivo di appello del Falini, così come riprodottoall’interno del ricorso per cassazione, a pag. 12.5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 (di cuieuro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 11 febbraio 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]