CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 gennaio 1973 avverso l'ordinanza emessa il 19 luglio 2022 dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita all'udienza del 16 dicembre 2022 la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della rituale richiesta presentata dal difensore di discussione in presenza; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa il 19 luglio 2022, il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per avere preso parte all'associazione di stampo mafioso 'ndranghetista, operante sul territorio trentino e capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Il ricorrente ha premesso che, dopo un primo annullamento con rinvio, disposto con sentenza n. 21025/2021 in data 14 aprile 2021 dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione, la Seconda sezione della medesima Corte aveva annullato senza rinvio l'ordinanza emessa il 15 giugno 2021 dal Tribunale di Trento, sezione per il riesame, che aveva confermato il provvedimento con cui ad [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per avere preso parte ad un'associazione mafiosa, collegata alle cosche calabresi della 'ndrangheta Serraino, Paviglianiti e Iamonte, dotata di autonomia decisionale e stanziatasi in Valle di Cembra, nel territorio trentino. Il ricorrente ha poi dedotto che il Tribunale, nel rigettare la richiesta di revoca del sequestro, non avrebbe valutato che l'anzidetta sentenza di annullamento senza rinvio, che aveva affermato l'insussistenza dei gravi indizi a carico dell'indagato, dispiegherebbe effetti anche con riguardo ai sequestri effettuati, almeno dal punto di vista dell'impellente necessità di rivalutare il quadro cautelare. Sarebbe errato sostenere, invece, come affermato nel provvedimento impugnato, che il fumus si sarebbe cristallizzato, essendo stato emesso il decreto di giudizio immediato, atteso che, nel caso in esame, la serietà degli indizi sarebbe stata disattesa dalla sentenza di annullamento. Inoltre, il Tribunale del riesame non avrebbe nemmeno valutato la permanenza della necessità della persistenza delle misure caul:elari reali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 224 del 2001, che aveva evidenziato come "a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi, che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222603) hanno affermato che la Corte costituzionale, con la menzionata pronuncia, "pure all'interno di un giudizio teso a verificare le condizioni legittimanti un'eventuale incompatibilità per il giudice dell'udienza preliminare", aveva "introdotto una valutazione dell'udienza stessa che, in quanto suscettibile di essere investita dalla sequenza discendente dell'incompatibilità, comporta la progressiva marginalizzazione della sua configurazione quale momento "processuale", fondamentalmente orientato al controllo dell'azione penale promossa dal p.m. in vista dell'apertura della fase del giudizio, e, per contro, il suo avvicinamento ai segmenti di uno sviluppo procedimentale in cui, per la completezza del quadro probatorio di cui il giudice deve disporre e per il potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova, è stimolata la valutazione del "merito" dell'accusa". Tuttavia, sempre secondo le menzionate Sezioni unite, "la regola di diritto per il rinvio a giudizio resta qualificata dalla peculiarità dell'oggetto della valutazione e del correlato metodo di analisi. L'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice, rispetto all'epilogo decisionale, non attribuisce infatti allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art. 425, è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda". In altri termini, come affermato anche nelle sentenze successive alla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, il giudice non deve verificare l'innocenza (se non evidente) o la colpevolezza, ma deve individuare una minima probabilità di colpevolezza, condizione che giustifica la sottoposizione al processo e l'assenza di ragioni per ritenere che l'accusa non sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento (Così, tra le altre, Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015, Quintavalle, Rv. 264427; nello stesso senso, Sez. 6, n. 17951 del 13/10/2015, dep. 2016, Barone, Rv. 267310; Sez. 6, n. 372.6 del 29/09/2015, dep. 2016, Digaetano, Rv. 266132; Sez. 6, n. 7748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, D'Angelo, Rv. 266157; Sez. 5, n. 2516 del 14/09/2016, dep. 2017, Belotti, Rv. 269009). Alla luce di tale ricostruzione, secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione, "non è dato pertanto riscontrare una convergenza biunivoca della funzione e del giudizio prognostico sottesi al decreto che dispone il giudizio rispetto alla funzione e alla prognosi pertinenti al diverso profilo della gravità indiziaria, ai fini della legittima restrizione della libertà personale, sembrando evidente, nella logica complessiva del sistema processuale, che la valutazione contenutistica degli indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. abbia ben altra consistenza qualitativa e quantitativa riispetto alla regula iuris propria del rinvio a giudizio". Ciò giustifica il potere/dovere da parte del Tribunale del riesame, anche dopo il decreto di rinvio a giudizio, di valutare l'adeguatezza del quadro indiziario, posto a base del provvedimento impugnato.3. A diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, quanto al rapporto tra il rinvio a giudizio e le misure cautelari reali, in relazione alle quali, come è noto, non sono richiesti i gravi indizi di colpevolezza ma solo una valutazione sul piano oggettivo del fumus del reato. Al riguardo, il principio consolidato è che la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se nel frattempo sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato (tra le altre, Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275277; Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016, Olisterno, Rv. 268733). Tale conclusione, differente rispetto alle misure personali, trova giustificazione nelle difformità sostanziali dei due generi di restrizione - personale o patrimoniale - e dei presupposti che le legittimano, in applicazione del principio consolidato, secondo cui il "fumus" di un illecito penale non coincide con la gravità di un quadro indiziario, indicativo dell'alta probabilità di commissione del reato da parte del soggetto, cioè con i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il vaglio, operato nel decreto dispositivo del giudizio, costituisce garanzia sufficiente ad evitare abusive limitazioni della disponibilità di beni (così, tra le altre, Sez. 2, n. 805 del 12/11/2003, dep. 2004, Tuzzolo, Rv. 227802). 4. Siffatta conclusione resta valida pur tenendo corto della graduale tendenza della giurisprudenza della Corte di cassazione a valutare con maggiore rigore i presupposti che giustificano l'adozione del sequestro preventivo. Si richiede, infatti, che il giudice verifichi la sussistenza del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sull'indicazione obiettiva e seria di elementi dimostrativi, sia pure sul piano oggettivamente indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato. Nnella valutazione del fumus, non si ritiene sufficiente la sola "astratta configurabilità del reato", dovendo invece il giudice apprezzare in modo puntuale e coerente le risultanze processuali e l'effettiva situazione emergente dagli elementi eventualmente forniti dalle parti, indicando le ragioni che rendono allo stato seriamente sostenibile l'impostazione accusatoria (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Mecchione„ Rv. 265433; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921). Anche adottando tale opzione ermeneutica, però, la valutazione del fumus deve ritenersi già contenuta nella valutazione che compie il giudice dell'udienza preliminare quando dispone il rinvio a giudizio. Posto che, al fine di applicare una misura cautelare reale, il giudice non deve verificare se sussistono gravi indizi di colpevolezza, dimostrativi di un'elevata probabilità di responsabilità, ma deve valutare la sussistenza di obiettivi indizi di reato, deve pervenirsi alla conclusione che quest'ultima valutazione è compresa in quella, compiuta dal giudice dell'udienza preliminare quando, nel disporre il rinvio a giudizio, accerta la sussistenza di quel minimo di colpevolezza, nei sensi innanzi descritto. 5. La preclusione nascente dal rinvio a giudizio - come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 - 03) si giusti. ' ancor più nel caso sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, che esige l'evidenza probatoria o lo stato di custodia cautelare in atto (e quindi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza). 6. Di tali regulae iuris ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Trento, che, in primo luogo, ha precisato che l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza confermativa della misura cautelare personale, pronunciato nei confronti del ricorrente dalla Corte di cassazione, si fonda non sulla innocenza o sull'assenza di indizi ma sulla carenza di motivazione in ordine ai presupposti legittimanti l'applicazione della misura custodiale. Ha poi evidenziato che i presupposti applicativi delle misure cautelari reali e personali sono differenti e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi in tali casi una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa, a nulla rilevando un'eventuale revoca della misura cautelare personale dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto quest'ultimo, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione giudiziale sull'idoneità e sulla sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio, e non può quindi essere privato della sua rilevanza per ragioni connesse al sistema impugnatorio delle misure reali (Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016, Rv. 268733 - 01). Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, sindacabili in questa sede. Se è vero, infatti, che è stato annullato, dopo il decreto di rinvio a giudizio del ricorrente, il provvedimento confermativo della misura cautelare personale, disposta nei suoi confronti, è altresì vero che tale decisone ha inciso sul piano dei gravi indizi di colpevolezza e, come già affermato da questa Corte, il decreto che dispone il giudizio, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione giudiziale sull'idoneità e sulla sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio e non può essere privato della sua rilevanza per ragioni connesse al sistema impugnatorio delle misure reali. Deve dunque affermarsi la correttezza della decisione impugnata laddove ha affermato che nella valutazione in ordine alla consistenza della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, che è alla base del rito speciale, è già contenuta la valutazione sulla consistenza del fumus criminis, che legittima il mantenimento del sequestro. 7. Giova precisare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale di Trento ha dato risposta alla censura relativa al difetto di attualità della misura cautelare reale, avendo avuto cura di rimarcare che vi era il pericolo di dispersione dei beni mediante cessione della loro titolarità. 8. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan