CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03214/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale domicilia in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Roma, via E. [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28292/2016 Numero sezionale 130/2022 Numero di raccolta generale 3214/2022 avverso la sentenza n. 590/2016 della Corte di Appello di CataniaData pubblicazione 02/02/2022, depositata il 9 giugno 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Catania, per quanto ancora di interesse, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa che, accertata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), sotto la vigenza del d.lgs. n. 368 del 2001, stante la generica indicazione delle ragioni di apposizione del termine, dichiarava che tra il ricorrente ed il Consorzio si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla stipula del primo di detti contratti avvenuta in data 2.10.2002; per l’effetto, condannava il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore, del quale accertava il diritto alla retribuzione calcolata tenendo conto dei passaggi automatici di retribuzione previsti dal c.c.n.l. soltanto per i periodi di effettivo lavoro; infine, condannava il Consorzio al pagamento di un’indennità ex art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010 pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. Nel merito, e per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale riteneva che, qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, dovesse applicarsi, quanto alla stipula dei contratti a termine, la disciplina di diritto comune prevista, ratione temporis, dal d.lgs. n. 368/2001. Sottoposto ad esame il contratto del 2.10.2002, rilevava che in esso veniva fatto genericamente riferimento allo svolgimento di opere di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28292/2016 Numero sezionale 130/2022 Numero di raccolta generale 3214/2022 manutenzione ordinaria oggetto della normale attività del Consorzio, Data pubblicazione 02/02/2022 sicché il termine apposto era illegittimo. Negava altresì l’applicabilità della disciplina transitoria di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, in quanto non vi erano al momento della stipula del contratto a termine previsioni di c.c.n.l. la cui operatività fosse mantenuta in vita dall’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, rilevando specificamente sul punto che il consorzio aveva depositato due stralci di contratti collettivi non applicabili ratione temporis al contratto del 2.10.2002, trattandosi, nel dettaglio, di contratti collettivi stipulati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 (nell’anno 2002 e 2008). Sottolineava che non vi era stata - da parte del Tribunale - alcuna erronea interpretazione dell’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 368 del 2001 (testo originario), in quanto detta norma, lungi dal prevedere una propria autonoma causale di ricorso ai contratti a termine, si limita ad esonerare dal rispetto dei limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi alcune ipotesi indicate dalla norma stessa (tra cui le attività già previste dal d.P.R. n. 1525 del 1963). La Corte territoriale, inoltre, evidenziava che le leggi regionali non avevano imposto alcun obbligo di assumere personale a tempo determinato o di prorogare i contratti in corso. Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava – secondo i giudici d’appello – il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute da un pubblico concorso o prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della l.r. Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della l. r. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28292/2016 Numero sezionale 130/2022 Numero di raccolta generale 3214/2022 in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla Data pubblicazione 02/02/2022 regione e dagli enti locali. 3. In ragione di detta ricostruzione la Corte territoriale confermava integralmente la decisione di primo grado. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi, il Consorzio. 5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è costituito con memoria in aggiunta all’originario difensore l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], come in epigrafe indicato. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 2 e 21 del c.c.n.l. applicabile ratione temporis; in estrema sintesi si assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge per non aver ritenuto sussistente la ragione giustificativa del termine atteso che il dipendente era stato assunto - fatto pacifico non preso in considerazione e provato documentalmente in atti - come operaio avventizio. 2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e, in particolare, il travisamento della prova, per non avere la Corte territoriale posto a fondamento del compendio probatorio la delibera n. 492 del 2002, richiamata dal contratto prot. n. 10716 del 200, dai quali si evincerebbe la sussistenza delle ragioni giustificative del termine. 2.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28292/2016 Numero sezionale 130/2022 Numero di raccolta generale 3214/2022 stato assunto per eseguire opere di manutenzione rispondeData pubblicazione 02/02/2022nti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee. Tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che l’attore contestasse l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di contestare l'altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. n. 6183/18). Ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata e pacifica tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee. È, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura veicolata attraverso il predetto n. 5, a fortiori in caso di doppia conforme di merito, stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass. S.U. n. 8053/14). Né per altra via si può sollecitare in sede di legittimità una rivisitazione del materiale probatorio. L’illegittimità del termine per mancanza di prova della sua ragione giustificativa esclude che possa applicarsi l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2011. Il dato normativo prevede testualmente: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28292/2016 Numero sezionale 130/2022 Numero di raccolta generale 3214/2022 l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tuttData pubblicazione 02/02/2022e le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”. È evidente, quindi, che il citato comma 2, nel prevedere l’ultrattività, fino alla scadenza dei c.c.n.l., delle clausole della contrattazione collettiva in vigore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, si riferisce alle clausole che consentono l’utilizzo della contrattazione a termine, mentre nel caso di specie la stipula del contratto è avvenuta al di fuori di dette ipotesi o, comunque, senza che della loro ricorrenza sia stata fornita prova. In breve, possono essere oggetto di proroga i contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, non quelli con termine illegittimo. A tanto va aggiunto che la lettera e la ratio del citato comma 2 rendono evidente che il disposto normativo si riferisce alle clausole già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, avendo il legislatore inteso disciplinare la fase transitoria rispetto alle disposizioni contrattuali previgenti. È, quindi, infondata la deduzione del Consorzio secondo cui l’art. 11 cit. si riferirebbe anche ai contratti collettivi stipulati dopo l’entrata in F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28292/2016 Numero sezionale 130/2022 Numero di raccolta generale 3214/2022 vigore della norma quando l’efficacia degli stessi copra anche in Data pubblicazione 02/02/2022 periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, com’è nel caso di specie in cui il contratto, pur stipulato in data 17.4.2002, era inteso a spiegare i suoi effetti nell’arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2004 (secondo la previsione dell’art. 154, comma 3, del medesimo c.c.n.l.). Ne consegue che la previsione del comma 2 del citato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 non può riferirsi anche a dette ipotesi: diversamente, si lascerebbe alle parti sociali la libertà di prevedere nuove ipotesi di ampliamento dell’utilizzo della contrattazione a termine, in deroga al nuovo assetto normativo delineato dal d.lgs. n. 368 del 2001, laddove, per converso, la disposizione ha piuttosto lo scopo (proprio perché transitoria) di preservare le sole clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data dell’entrata in vigore della novella e le eventuali e peculiari deroghe - in ampliamento - nell’utilizzo della contrattazione a termine. 3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione della l.r. Sicilia n. 4 del 2003. In sintesi, il Consorzio lamenta la violazione della legislazione siciliana relativa alle garanzie occupazionali, ritenendo che la legislazione regionale siciliana imponga la proroga dei contratti a termine dei dipendenti dei Consorzi di bonifica, senza che sia rimesso all’ente alcuna valutazione. 3.1. La censura non coglie nel segno. Deve in primo luogo rilevarsi che la norma - art. 106, comma 1, l.r. Sicilia n. 4 del 2003 - lungi dall’imporre un obbligo di proroga, l’ha consentita rispetto ai contratti di cui all’art. 3 della l.r. Sicilia n. 76 del 1995 fino al 1 dicembre del 2008 (termine successivamente prorogato).F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28292/2016 Numero sezionale 130/2022 Numero di raccolta generale 3214/2022 Alla luce del percorso argomentativo di Cass. 274/2019 (cfr. infra)Data pubblicazione 02/02/2022, deve osservarsi, infatti, che la normativa richiamata va interpretata nel senso che le assunzioni a tempo determinato e le proroghe successive sono sempre subordinate al rispetto dei presupposti e della durata dei contratti a termine, nel caso di specie quella di cui al d.lgs. n. 230 del 1962. Non sussiste, quindi, alcun obbligo di proroga, né è possibile predeterminarlo per legge, perché la valutazione dei presupposti fattuali per la proroga (le esigenze temporanee), deve essere effettuata, di volta in volta e caso per caso, nel rispetto della normativa vigente al tempo. A tanto si aggiunga che la proroga non può che concernere un contratto a termine che sia stato legittimamente stipulato, mentre nel caso di specie il contratto è viziato ab origine dalla nullità del termine. 4. Con il quarto motivo ci si duole della violazione dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6,7 e 9 della l.r. Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 12 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale. Viene nella sostanza lamentata la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. 3.1. Si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art.118 c.p.c., quanto affermato in Cass. n. 274/2019 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia).F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28292/2016 Numero sezionale 130/2022 Numero di raccolta generale 3214/2022 Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentData pubblicazione 02/02/2022enza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza). Tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo nella normativa di riferimento, è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato. In una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga - quanto a dette ipotesi - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28292/2016 Numero sezionale 130/2022 Numero di raccolta generale 3214/2022 al divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale Data pubblicazione 02/02/2022 innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. n. 22981/2020; Cass. n. 38657/2021). 4. Ne consegue l’accoglimento del quarto motivo nei sensi di cui sopra, il che importa ex art. 336, comma 1, c.p.c. la cassazione anche del capo dipendente con cui i giudici di merito hanno statuito la ricostruzione della carriera, ma non anche della statuizione relativa all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010, oggetto del quinto mezzo di ricorso: infatti, esiste un vincolo di dipendenza ex art. 336, comma 1, c.p.c. fra conversione del rapporto – qui negata – e ricostruzione della carriera, nel senso che questa non può aversi senza quella. Tale vincolo non sussiste, invece, tra la conversione stessa e la suddetta indennità, derivando quest’ultima direttamente dalla qui confermata illegittimità del termine. 5. La cassazione delle statuizioni relative alle domande di conversione del rapporto e di ricostruzione della carriera implica la pronuncia nel merito sulle stesse ex art. 384, comma 2, c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tali domande vanno rigettate per le ragioni già esposte nei paragrafi che precedono. 6. Consigliano la compensazione delle spese di lite dell’intero processo l’accoglimento solo parziale della domanda originaria nonché il consolidarsi, in epoca successiva all’introduzione del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in ordine ad altre questioni qui esaminate (fra cui quella relativa all’interpretazione dell’art. 106, comma 1, l.r. Sicilia n. 4 del 2003). P.Q.M. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28292/2016 Numero sezionale 130/2022 Numero di raccolta generale 3214/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto di lavoro e di ricostruzione di carriera. Compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a :