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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07322/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9564-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 594/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 194/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ad amianto Rivalutazione contributiva [OSCURATO:PERSONA] a quo R.G.N.9564/2022 Cron.

Rep.

Ud.14/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda originariamente proposta dall’odierno ricorrente, volta all’accertamento dell’esposizione qualificata all'amianto e al riconoscimento della rivalutazione contributiva; 2.la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall’INPS.

Richiamati i precedenti di legittimità che, in punto di individuazione del dies a quodel termine di prescrizione, ancoranola decorrenza al momento di conoscenza, da parte dell'assicurato, dell'esposizione all'amianto, ha ritenuto che tale momento, nella fattispecie concreta, fosse da collegare al fatto stesso della presentazione all'Inail della domanda di rilascio della relativa attestazione.

Per la Corte,la consapevolezza dell'esposizione era certamente desumibile dal fatto che la parte inoltrasse all'Istituto assicuratore la domanda di accertamento dell’esposizione medesima.

A tal riguardo, ha ritenuto irrilevante il fatto che l'Ente, poi, avesse respinto l'istanza.

Si trattava, infatti, di una circostanza che non impediva all'interessato di esercitare il diritto e presentare la domanda all'Inps.

Nel concreto, fissato il dies a quoal 13 maggio 2003, la Corte di appello ha giudicato che, al momento della presentazione della domanda amministrativa all'Inps, il 2 luglio 2015, il diritto fosseoramai prescritto; 3.avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con tre motivi, illustrati con memoria; 4.ha resistito, con controricorso, l’INPS; 5.il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.[OSCURATO:PERSONA]: 6.va, preliminarmente, osservato che non può essere esaminata la questione , di natura processuale e relativ a al regolare svolgimento del giudizio di appello d i merito, devoluta alla Cortesolo con la memoria difensiva e, dunque, tardivamenteproposta; 7.passando all’esame dei motivi, con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod.civ. e dell’art. 13 della legge nr. 257 del 1992, per avere la Corte di appello erroneamente fissato il dies a quo al momento di presentazione della domanda all’INAIL; 8.con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotto l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

L’omissione è riferita alla mancata valutazione della nota dell’INAIL di rigetto dell’istanza perché « non è stato esposto all’amianto»; 9.con il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod.civ. per l’errata applicazione dei principi in materia di presunzione;

10. i motivi presentano profili di stretta connessione e vanno, pertanto,congiuntamente esaminati;

11. e ssi sono infondati;

12. va, i n primo luogo, osservato che il «f atto » che s i assume omesso è stat o , inv e ce, valutat o dalla Corte territoriale, sia pure con esiti diversi da quelli auspicati.

Comesinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte del merito ha ritenuto «irrilevante» che l’ente assicuratore avesse respinto l’istanzadi riconoscimento dell’esposizione alla sostanza nociva e avesse rilasciato un attestato «negativo».

Per i Giudici, la circostanza non impediva la presentazione della domanda amministrativa all’INPS e, in definitiva, l’esercizio del diritto;

13. l ’errore, nei termini in cui è denunciato, è dunque insussistente.

La sentenza impugnata è, peraltro, esente anche daerrori di diritto ;

14. l a Corte di strettuale h a esaminato la fattispecie concreta conformandosi ai principi de lla giurisprudenza di legittimità;

15. questa Corte ha afferma to che « il decorso della prescrizione va fissato al momento della maturata consapevolezza dell'esposizione»;

16. ha precisato che il giudizio concernente la consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 nr.5 cod.proc.civ. (tra le tante, Cass. nr. 1584 del 2019);

17. il vizio di motivazione, per quanto innanzi, è stato erroneamentedenunciato.

La Corte di appello ha ritenuto di poter desumere la consapevolezza dell'esposizione qualificata dal fatto che l’assicuratoavesse richiesto all’ente preposto (INAIL) il rilascio dell a relativa attestazione .

Il giudizio espresso è del tutto in linea con gli insegnamenti di questa Corte che, nel ricollegare il decorso della prescrizione alla maturata consapevolezza dell'esposizione, ritengono plausibile desumerla «dal fatto stesso dell'inoltro all'INAIL della domanda di accertamento, restando irrilevante a tali fini l'esito della stessa» (Cass. nr. 2244 del 2023; Cass.nr.1609 del 2022; nello stesso senso Cass. nn. 3586e 1098 del 2019; in precedenza, Cass. nr. 2856 del 2017);18. il ricorso va, dunque, rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;

19. sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9564-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 594/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 194/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ad amianto Rivalutazione contributiva [OSCURATO:PERSONA] a quo R.G.N.9564/2022 Cron. Rep. Ud.14/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda originariamente proposta dall’odierno ricorrente, volta all’accertamento dell’esposizione qualificata all'amianto e al riconoscimento della rivalutazione contributiva; 2.la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall’INPS. Richiamati i precedenti di legittimità che, in punto di individuazione del dies a quodel termine di prescrizione, ancoranola decorrenza al momento di conoscenza, da parte dell'assicurato, dell'esposizione all'amianto, ha ritenuto che tale momento, nella fattispecie concreta, fosse da collegare al fatto stesso della presentazione all'Inail della domanda di rilascio della relativa attestazione. Per la Corte,la consapevolezza dell'esposizione era certamente desumibile dal fatto che la parte inoltrasse all'Istituto assicuratore la domanda di accertamento dell’esposizione medesima. A tal riguardo, ha ritenuto irrilevante il fatto che l'Ente, poi, avesse respinto l'istanza. Si trattava, infatti, di una circostanza che non impediva all'interessato di esercitare il diritto e presentare la domanda all'Inps. Nel concreto, fissato il dies a quoal 13 maggio 2003, la Corte di appello ha giudicato che, al momento della presentazione della domanda amministrativa all'Inps, il 2 luglio 2015, il diritto fosseoramai prescritto; 3.avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con tre motivi, illustrati con memoria; 4.ha resistito, con controricorso, l’INPS; 5.il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.[OSCURATO:PERSONA]: 6.va, preliminarmente, osservato che non può essere esaminata la questione , di natura processuale e relativ a al regolare svolgimento del giudizio di appello d i merito, devoluta alla Cortesolo con la memoria difensiva e, dunque, tardivamenteproposta; 7.passando all’esame dei motivi, con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod.civ. e dell’art. 13 della legge nr. 257 del 1992, per avere la Corte di appello erroneamente fissato il dies a quo al momento di presentazione della domanda all’INAIL; 8.con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotto l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’omissione è riferita alla mancata valutazione della nota dell’INAIL di rigetto dell’istanza perché « non è stato esposto all’amianto»; 9.con il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod.civ. per l’errata applicazione dei principi in materia di presunzione; 10. i motivi presentano profili di stretta connessione e vanno, pertanto,congiuntamente esaminati; 11. e ssi sono infondati; 12. va, i n primo luogo, osservato che il «f atto » che s i assume omesso è stat o , inv e ce, valutat o dalla Corte territoriale, sia pure con esiti diversi da quelli auspicati. Comesinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte del merito ha ritenuto «irrilevante» che l’ente assicuratore avesse respinto l’istanzadi riconoscimento dell’esposizione alla sostanza nociva e avesse rilasciato un attestato «negativo». Per i Giudici, la circostanza non impediva la presentazione della domanda amministrativa all’INPS e, in definitiva, l’esercizio del diritto; 13. l ’errore, nei termini in cui è denunciato, è dunque insussistente. La sentenza impugnata è, peraltro, esente anche daerrori di diritto ; 14. l a Corte di strettuale h a esaminato la fattispecie concreta conformandosi ai principi de lla giurisprudenza di legittimità; 15. questa Corte ha afferma to che « il decorso della prescrizione va fissato al momento della maturata consapevolezza dell'esposizione»; 16. ha precisato che il giudizio concernente la consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 nr.5 cod.proc.civ. (tra le tante, Cass. nr. 1584 del 2019); 17. il vizio di motivazione, per quanto innanzi, è stato erroneamentedenunciato. La Corte di appello ha ritenuto di poter desumere la consapevolezza dell'esposizione qualificata dal fatto che l’assicuratoavesse richiesto all’ente preposto (INAIL) il rilascio dell a relativa attestazione . Il giudizio espresso è del tutto in linea con gli insegnamenti di questa Corte che, nel ricollegare il decorso della prescrizione alla maturata consapevolezza dell'esposizione, ritengono plausibile desumerla «dal fatto stesso dell'inoltro all'INAIL della domanda di accertamento, restando irrilevante a tali fini l'esito della stessa» (Cass. nr. 2244 del 2023; Cass.nr.1609 del 2022; nello stesso senso Cass. nn. 3586e 1098 del 2019; in precedenza, Cass. nr. 2856 del 2017);18. il ricorso va, dunque, rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; 19. sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i
Sentenza Cassazione n. 07322/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris