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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30235/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026 del Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziatodi cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ricorre percassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale disorveg l ianza ha acco l to i l rec lamo proposto da l D ipar t imentodell’Amministrazione penitenziaria avverso la decisione del Magistrato disorveglianza che aveva ritenuto illegittimo l’ordine di servizio emesso dallaDirezione della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo nella parte in cui subordinal’autorizzazione allo scambio di generi alimentari tra detenuti appartenenti allostesso gruppo di socialitàalla ricorrenza del requisito dell'eccezionalità;ritenuto che il motivo è manifestamente infondato poiché si pone in palesecontrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema diregime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, èlegittimo, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del2020, il provvedimento con il quale l'amministrazione penitenziaria regolamenti,per ragioni di sicurezza, l'esercizio del diritto del detenuto allo scambio di generialimentari di modico valore con altri detenuti appartenenti allo stesso gruppo disocialità, purché ciò avvenga in modo ragionevole e senza rendere dettoesercizio particolarmente gravoso, determinandone, di fatto, la soppressione (direcente, Sez. 1, n. 23373 del 29/05/2025, Napoli, Rv. 288149 – 01);richiamata la sentenza n. 97 del 2020, con cui la Corte costituzionale hadichiarato l ' i l legitt imità cost i tuzionale del l 'art. 41-bis , comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. nella parte in cui esclude del tutto la possibilità diconsentire lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti allostesso gruppo di socialità e ricordato che, pur escludendo che sussista un dirittofondamentale del detenuto sottoposto a regime differenziato a scambiareoggetti, anche con i detenuti assegnati al suo stesso gruppo di socialità, lasentenza in parola ha riconosciuto che ciò costituisce una facoltà dell'individuo,anche ove ristretto in carcere, che fa parte di quei «piccoli gesti di normalitàquotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui puòespandersi la libertà del detenuto stesso» e che la compressione di tale facoltà sipuò giustificare non già in via generale e astratta, ma in quanto esista, nellespecifiche condizioni date, la necessità in concreto di garantire la sicurezza deicittadini e di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza; ricordato, invero, che la stessa Corte Costituzionale ha precisato che ècomunque «consentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinarele modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimogruppo (ad esempio, qualora concernenti oggetti di cui non sia consentita ladetenzione durante i momenti di socialità, prevedendo in proposito unaannotazione in appositi registri), nonché di predeterminare le condizioni perintrodurre eventuali limitazioni» e che «tali limitazioni dovrebbero risultaregiustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profiliben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto,dal magistrato di sorveglianza in attuazione di quanto disposto dagli artt. 35-bis,comma 3, e 69, comma 6, lettera b), Ord. Pen. »;ritenuto che, nel caso in esame, la limitazione che viene in questione èl'obbligo fissato dall'amministrazione penitenziaria di presentare domanda con ungiorno di anticipo, «salvo richieste occasionali ed eccezionali», che, a giudizio delTribunale di sorveglianza, frustrerebbe l'esercizio del diritto e che tale tesi nonpuò essere condivisa;preliminarmente ribadito che il reclamo giurisdizionale al magistrato disorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.,ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di"diritto", incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previstedalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi aldetenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio» e che presuppostiessenziali di tale strumento sono, dunque, costituiti dall'esistenza, in capo aldetenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibileulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole diprotezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazionepenitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto(Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia in procedimentoStrangio, Rv. 281907, in motivazione);ritenuto che è peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possanoderivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettividella persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure eprovvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare lavita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabileprincipio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottatinel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidonolegittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarnel'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020,Ministero della Giustizia in procedimento Gallo, Rv. 280532) e che, muovendo datale constatazione, questa Corte, da tempo evidenzia che il diritto soggettivo deldetenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confusocon le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate aregolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez.1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasio, Rv. 258398): la sola negazione del diritto inquanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre lemodalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionalidell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine edisciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovverosostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sedegiudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549);rilevato che nel caso di specie l'ordine di servizio emesso dalla Direzionedell'Istituto di pena, nella parte in cui subordina l'autorizzazione immediata alloscambio di generi alimentari alla ricorrenza del requisito dell'eccezionalità, nondetermina una violazione del diritto del detenuto allo scambio stesso, bensì hanatura prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzioneesclusiva dell'Amministrazione penitenziaria, che si è limitata a regolarne lemodalità di esercizio del diritto, senza tuttavia inibirlo;rilevato altresì che questa Corte si è, invero, già espressa sulla legittimitàdei provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che stabiliscono l'obbligo dipresentare domanda per lo scambio di beni tra i detenuti nei gruppi di socialità,ritenendo che si tratti di provvedimenti che non negano il diritto, ma si limitano aregolarne l'esercizio (Sez 1, n. 20697 del 2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n.39105 del 27/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 10009 del 16 novembre2022, dep. 2023, Gallo, n.m.; Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, Dantese,n.m.; Sez. 1, n. 38399 del 6 maggio 2022, Cesarano, n.m; Sez. 1, n. 30243 del6 maggio 2022, Cava, n.m.). e che, in particolare, in Sez. 1, n. 38402 del 6maggio 2022, si è chiarito che «le regole fissate dalla [OSCURATO:PERSONA] circondariale nonvalicano i limiti posti dalla Corte costituzionale all'applicabilità del regime di cuiall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., individuati, in primo luogo, nella congruitàdella misura rispetto allo scopo, ovvero nella corrispondenza funzionale tra lasospensione di regole e istituti previsti dall'ordinamento penitenziario per idetenuti in regime differenziato e le esigenze di ordine e sicurezza; e, in secondoluogo, nella funzione rieducativa della pena e nel divieto di pene contrarie alsenso di umanità, ai sensi dell'art. 27 Cost.».

La pronuncia Sez. 1, n. 10009 del16 novembre 2022 ha precisato che la disciplina in concreto adottata per loscambio di generi alimentari non esorbita dai limiti del potere discrezionaledell'amministrazione, perché è coerente e compatibile con le esigenze di ordine esicurezza evidenziate dall'amministrazione, purché «garantisca comunquel'esercizio del diritto da parte dei detenuti».;rilevato che la prescrizione ai detenuti della presentazione, entrodeterminate fasce orarie ovvero entro determinati limiti di tempo, di appositarichiesta scritta, costituisce una mera regolamentazione delle modalità diesercizio del diritto, il quale viene comunque assicurato, consentendo alcontempo all'amministrazione di esercitare un controllo sugli scambi che, difatti,non potrebbe esercitarsi con la necessaria ponderazione ove fosse ammessa lapossibilità di una richiesta immediatamente precedente allo scambio e rilevatoche le stesse considerazioni valgono per il requisito dell'eccezionalità dellarichiesta di scambio "immediato" di beni, di cui si controverte nel presenteprocedimento che, analogamente alla previsione in punto di necessità richiestascritta, costituisce espressione del potere di regolamentazione del diritto;considerato, da ultimo, che non è suscettibile di incidere sui principi sin quirichiamati il riferimento svolto dal ricorrente alla sentenza della Cortecostituzionale n. 30 del 2025 che ha riguardato diverso oggetto e,segnatamente, la legittimità dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), Ord.Pen. sul limite di due ore al giorno alla permanenza all'aperto per i detenutisottoposti a regime speciale e che, pur richiamando la sentenza n. 97 del 2020,non ha inciso sui principi in essa espressi quanto alla possibilità da partedell’Amministrazione penitenziaria di regolare l’esercizio del diritto;   ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;   P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziatodi cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ricorre percassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale disorveg l ianza ha acco l to i l rec lamo proposto da l D ipar t imentodell’Amministrazione penitenziaria avverso la decisione del Magistrato disorveglianza che aveva ritenuto illegittimo l’ordine di servizio emesso dallaDirezione della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo nella parte in cui subordinal’autorizzazione allo scambio di generi alimentari tra detenuti appartenenti allostesso gruppo di socialitàalla ricorrenza del requisito dell'eccezionalità;ritenuto che il motivo è manifestamente infondato poiché si pone in palesecontrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema diregime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, èlegittimo, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del2020, il provvedimento con il quale l'amministrazione penitenziaria regolamenti,per ragioni di sicurezza, l'esercizio del diritto del detenuto allo scambio di generialimentari di modico valore con altri detenuti appartenenti allo stesso gruppo disocialità, purché ciò avvenga in modo ragionevole e senza rendere dettoesercizio particolarmente gravoso, determinandone, di fatto, la soppressione (direcente, Sez. 1, n. 23373 del 29/05/2025, Napoli, Rv. 288149 – 01);richiamata la sentenza n. 97 del 2020, con cui la Corte costituzionale hadichiarato l ' i l legitt imità cost i tuzionale del l 'art. 41-bis , comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. nella parte in cui esclude del tutto la possibilità diconsentire lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti allostesso gruppo di socialità e ricordato che, pur escludendo che sussista un dirittofondamentale del detenuto sottoposto a regime differenziato a scambiareoggetti, anche con i detenuti assegnati al suo stesso gruppo di socialità, lasentenza in parola ha riconosciuto che ciò costituisce una facoltà dell'individuo,anche ove ristretto in carcere, che fa parte di quei «piccoli gesti di normalitàquotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui puòespandersi la libertà del detenuto stesso» e che la compressione di tale facoltà sipuò giustificare non già in via generale e astratta, ma in quanto esista, nellespecifiche condizioni date, la necessità in concreto di garantire la sicurezza deicittadini e di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza; ricordato, invero, che la stessa Corte Costituzionale ha precisato che ècomunque «consentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinarele modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimogruppo (ad esempio, qualora concernenti oggetti di cui non sia consentita ladetenzione durante i momenti di socialità, prevedendo in proposito unaannotazione in appositi registri), nonché di predeterminare le condizioni perintrodurre eventuali limitazioni» e che «tali limitazioni dovrebbero risultaregiustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profiliben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto,dal magistrato di sorveglianza in attuazione di quanto disposto dagli artt. 35-bis,comma 3, e 69, comma 6, lettera b), Ord. Pen. »;ritenuto che, nel caso in esame, la limitazione che viene in questione èl'obbligo fissato dall'amministrazione penitenziaria di presentare domanda con ungiorno di anticipo, «salvo richieste occasionali ed eccezionali», che, a giudizio delTribunale di sorveglianza, frustrerebbe l'esercizio del diritto e che tale tesi nonpuò essere condivisa;preliminarmente ribadito che il reclamo giurisdizionale al magistrato disorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.,ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di"diritto", incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previstedalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi aldetenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio» e che presuppostiessenziali di tale strumento sono, dunque, costituiti dall'esistenza, in capo aldetenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibileulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole diprotezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazionepenitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto(Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia in procedimentoStrangio, Rv. 281907, in motivazione);ritenuto che è peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possanoderivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettividella persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure eprovvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare lavita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabileprincipio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottatinel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidonolegittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarnel'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020,Ministero della Giustizia in procedimento Gallo, Rv. 280532) e che, muovendo datale constatazione, questa Corte, da tempo evidenzia che il diritto soggettivo deldetenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confusocon le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate aregolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez.1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasio, Rv. 258398): la sola negazione del diritto inquanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre lemodalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionalidell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine edisciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovverosostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sedegiudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549);rilevato che nel caso di specie l'ordine di servizio emesso dalla Direzionedell'Istituto di pena, nella parte in cui subordina l'autorizzazione immediata alloscambio di generi alimentari alla ricorrenza del requisito dell'eccezionalità, nondetermina una violazione del diritto del detenuto allo scambio stesso, bensì hanatura prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzioneesclusiva dell'Amministrazione penitenziaria, che si è limitata a regolarne lemodalità di esercizio del diritto, senza tuttavia inibirlo;rilevato altresì che questa Corte si è, invero, già espressa sulla legittimitàdei provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che stabiliscono l'obbligo dipresentare domanda per lo scambio di beni tra i detenuti nei gruppi di socialità,ritenendo che si tratti di provvedimenti che non negano il diritto, ma si limitano aregolarne l'esercizio (Sez 1, n. 20697 del 2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n.39105 del 27/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 10009 del 16 novembre2022, dep. 2023, Gallo, n.m.; Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, Dantese,n.m.; Sez. 1, n. 38399 del 6 maggio 2022, Cesarano, n.m; Sez. 1, n. 30243 del6 maggio 2022, Cava, n.m.). e che, in particolare, in Sez. 1, n. 38402 del 6maggio 2022, si è chiarito che «le regole fissate dalla [OSCURATO:PERSONA] circondariale nonvalicano i limiti posti dalla Corte costituzionale all'applicabilità del regime di cuiall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., individuati, in primo luogo, nella congruitàdella misura rispetto allo scopo, ovvero nella corrispondenza funzionale tra lasospensione di regole e istituti previsti dall'ordinamento penitenziario per idetenuti in regime differenziato e le esigenze di ordine e sicurezza; e, in secondoluogo, nella funzione rieducativa della pena e nel divieto di pene contrarie alsenso di umanità, ai sensi dell'art. 27 Cost.». La pronuncia Sez. 1, n. 10009 del16 novembre 2022 ha precisato che la disciplina in concreto adottata per loscambio di generi alimentari non esorbita dai limiti del potere discrezionaledell'amministrazione, perché è coerente e compatibile con le esigenze di ordine esicurezza evidenziate dall'amministrazione, purché «garantisca comunquel'esercizio del diritto da parte dei detenuti».;rilevato che la prescrizione ai detenuti della presentazione, entrodeterminate fasce orarie ovvero entro determinati limiti di tempo, di appositarichiesta scritta, costituisce una mera regolamentazione delle modalità diesercizio del diritto, il quale viene comunque assicurato, consentendo alcontempo all'amministrazione di esercitare un controllo sugli scambi che, difatti,non potrebbe esercitarsi con la necessaria ponderazione ove fosse ammessa lapossibilità di una richiesta immediatamente precedente allo scambio e rilevatoche le stesse considerazioni valgono per il requisito dell'eccezionalità dellarichiesta di scambio "immediato" di beni, di cui si controverte nel presenteprocedimento che, analogamente alla previsione in punto di necessità richiestascritta, costituisce espressione del potere di regolamentazione del diritto;considerato, da ultimo, che non è suscettibile di incidere sui principi sin quirichiamati il riferimento svolto dal ricorrente alla sentenza della Cortecostituzionale n. 30 del 2025 che ha riguardato diverso oggetto e,segnatamente, la legittimità dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), Ord.Pen. sul limite di due ore al giorno alla permanenza all'aperto per i detenutisottoposti a regime speciale e che, pur richiamando la sentenza n. 97 del 2020,non ha inciso sui principi in essa espressi quanto alla possibilità da partedell’Amministrazione penitenziaria di regolare l’esercizio del diritto;   ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;   P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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