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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20308/2026

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A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385, comma 3, cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) la mancata prova della commissione del reato e, in subordine, il difetto di dolo, posto che la ricorrente - la quale fu individuata mentre si recava presso gli uffici comunali per farsi rilasciare un nuovo documento di identità - aveva ritenuto che quest'ultimo rientrasse nel concetto di "bene di prima necessità", per il cui procacciamento era autorizzata ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., nonostante la Corte cost. (sent. n. 94 del 2023; vd. anche sent. n. 117 del 2025) abbia escluso ogni automaticità nell'applicazione dell'aggravante; rilevato che i motivi - peraltro in parte declinati in fatto - riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e argomenti giuridici dalla Corte di appello, e sono quindi generici, e che, in particolare, il giudizio sull'attualizzazione della pericolosità sociale dell'imputata in tema di recidiva si desume chiaramente dal richiamo fatto all'elevato numero di precedenti penali anche specifici e commessi in data poco antecedente reato contestato; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385, comma 3, cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) la mancata prova della commissione del reato e, in subordine, il difetto di dolo, posto che la ricorrente - la quale fu individuata mentre si recava presso gli uffici comunali per farsi rilasciare un nuovo documento di identità - aveva ritenuto che quest'ultimo rientrasse nel concetto di "bene di prima necessità", per il cui procacciamento era autorizzata ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., nonostante la Corte cost. (sent. n. 94 del 2023; vd. anche sent. n. 117 del 2025) abbia escluso ogni automaticità nell'applicazione dell'aggravante; rilevato che i motivi - peraltro in parte declinati in fatto - riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e argomenti giuridici dalla Corte di appello, e sono quindi generici, e che, in particolare, il giudizio sull'attualizzazione della pericolosità sociale dell'imputata in tema di recidiva si desume chiaramente dal richiamo fatto all'elevato numero di precedenti penali anche specifici e commessi in data poco antecedente reato contestato; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20308/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris