CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 12859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della memoria difensiva tardivamente depositata il 23/01/2026; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per la mancata retrodatazione della condotta di ricettazione ascritta allo [OSCURATO:PERSONA] in epoca prossima alla data di consumazione del delitto presupposto, è fondato; che, invero, ai fini del calcolo del relativo termine con riferimento al reato de qua, nell'ipotesi in cui - come nel caso in esame ove è ignoto il momento di ricezione degli assegni ricettati - manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15.10.2021, Ceglia, Rv. 282307) e, pertanto, nella specie, nel giorno 12/09/2012 allorquando era presentata la denuncia di rapina dei titoli di credito in questione; che, pertanto, avuto riguardo al dies a quo come sopra indicato, il termine massimo di prescrizione è pari a dieci anni di reclusione (anni 8 + 1/4 in assenza di contestazione di recidiva qualificata), sicchè, in assenza di causa di sospensione ex lege, il contestato delitto di ricettazione si è estinto in data 12 settembre 2022 e quindi in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello; che, in mancanza di "evidenza di innocenza" neppure dedotta nel ricorso, restano ferme le statuizioni civili disposte nel giudizio di primo grado; P.Q.M. Annul P.Q.M