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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 29064/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoe sul controricorso incidentale proposto iscritt i al n. 4592/2021 R.G. e rispettivamente propostida: AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], sede di BOLOGNA n.1354/2020 depositata i l 23/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto pubblico del 22/01/2015, la società [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione ha ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] SRL la piena proprietà di immobili al prezzo complessivo di euro 1.662.000,00 al netto IVA.

2. A seguito di attività istruttoria, atteso che la società appellata e la società [OSCURATO:PERSONA] sono risultate sostanzialmente consociate ed avevano intrattenuto vari rapporti commerciali, l’Agenzia ha riqualificato l’operazione di compravendita come una cessione di azienda frazionata e, come tale, non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) del Dpr 633/1972, ed ha notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di liquidazione dell’Imposta di Registro sugli atti di cessione - riquali ficati come cessione di ramo d’azienda - per la cifra di €177.347,02.

3. A seguito di ricorso, la CTP di Bologna ha accolto il ricorso motivando sulla circostanza che l’Agenzia delle Entrate nella valutazione del valore del ramo d’azienda non aveva tenuto conto delle passività gravanti sugli immobili nonché del valore negativo dell’avviamento della società cedente, atteso che era risultato dagli atti che la societàTecniche [OSCURATO:PERSONA] era stata oggetto di indagine da parte della Procura di Latina (la quale aveva sequestrato tutti gli immobili, salvo poi restituirli) e che tale vicenda aveva inciso negativamente sull’immagine della compagine sociale tanto da azzerarne di fatto l’attività in campo immobiliare.

4. Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c.

5. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR ha respinto l’appello, ritenendo che la questione relativa al sequestro penale fosse parte delle doglianze, in quanto ampiamente articolata nella parte descrittiva del ricorso, che costituivano premesse del petitum.

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale la società contribuente.

7. La ricorrente ha depositato controricorso in relazione al ricorso incidentaleaffidato ad un motivo.

8. Con atto del 16/1/2023 la società ricorrente ha depositato istanza di sospensione, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata del contenzioso ai sensi dell’art.1 comma 190 Legge 197/22, ma senza successivamente depositare documentazione integrale relativa a tale procedura.

9. Successivamente in data 21/07/2025 parte ricorrente ha depositato documentazione inerente la procedura di definizione agevolata, attestante un primo versamento di euro 405,00. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 18 D.Lgs. 546/92 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.

L'Agenzia sostiene che la società contribuente, nel suo ricorso iniziale, non aveva mai chiesto esplicitamente la determinazione di un avviamento negativo o un valore aziendale pari a zero, e che la domanda della società era solo volta all'annullamento dell'avviso di liquidazione per violazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 212/2000.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 51 D.P.R. 131/1956 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.

L’Agenzia delle Entrate contesta la decisione della CTR, che ha ritenuto necessario rideterminare il valore dell’azienda (incluso l’avviamento) a seguito della riqualificazione dell’operazione da compravendita immobiliare a cessione d’azienda.

Secondo l’Agenzia, invece, era corretto tassare solo il valore dichiarato nell’atto, come previsto dagli artt. 43 e 51, comma 1, del DPR 131/86, senza effettuare alcun accertamento di rettifica.

Inoltre, sostiene che l’accollo di mutui costituisce una modalità di pagamento e non una passività da detrarre.

La CTR avrebbe quindi applicato erroneamente l’art. 51, comma 4, TUR, che si riferisce a ipotesi di rettifica mai avvenuta nel caso concreto.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.

L’Agenzia delle Entrate contesta la valutazione degli elementi difensivi e delle prove documentali, in particolare per non aver considerato correttamente la natura dei mutui accollati, interpretati erroneamente come passività deducibili, mentre si trattava di mera modalità di pagamento.

Sostiene inoltre che la motivazione della sentenza sia carente e illogica, in violazione del principio del libero convincimento del giudice, poiché priva di un’adeguata analisi complessiva delle prove secondo i criteri giurisprudenziali consolidati.

4. Con ricorso incidentale, la società contribuente ha eccepito l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione ex art. 360 comma 1 n. 5 in relazione all’art.12 comma 7 L. 212/2000. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna non avrebbe deciso sulla violazione dei diritti del contribuente sanciti dal comma 7 dell'art. 12 della Legge 212/2000, eccezione che era stata sollevata dal contribuente sia in primo che in secondo grado ed avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sulla eccezione di nullità dell'accertamento presentata dal contribuente.

5. Va preliminarmente rilevato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, ex art. 5 della legge n. 130/2022, e ha effettuato i pagamenti previsti dalla legge, ed ha conseguentemente fatto istanza di dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992.

6. Nella specie, non risulta quindi essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, in sintonia con la giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), vadichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

7. L’art. 12 bis l. 84/2025 ha testualmente previsto che il pagamento della prima rata determina ex se l’estinzione, con il travolgimento delle decisioni di merito: “1.Il secondo periodo delcomma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimoarticolo 1 della legge n. 197 del 2022e di cui al comma 1 dell'articolo 3 - bis del decreto - legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stessoarticolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesimalegge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3- bis, comma 2, lettera c), del citatodecreto- legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2.L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite enon sono rimborsabili”.

8. Le spese giudiziali sono compensate.

9. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoe sul controricorso incidentale proposto iscritt i al n. 4592/2021 R.G. e rispettivamente propostida: AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], sede di BOLOGNA n.1354/2020 depositata i l 23/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto pubblico del 22/01/2015, la società [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione ha ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] SRL la piena proprietà di immobili al prezzo complessivo di euro 1.662.000,00 al netto IVA. 2. A seguito di attività istruttoria, atteso che la società appellata e la società [OSCURATO:PERSONA] sono risultate sostanzialmente consociate ed avevano intrattenuto vari rapporti commerciali, l’Agenzia ha riqualificato l’operazione di compravendita come una cessione di azienda frazionata e, come tale, non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) del Dpr 633/1972, ed ha notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di liquidazione dell’Imposta di Registro sugli atti di cessione - riquali ficati come cessione di ramo d’azienda - per la cifra di €177.347,02. 3. A seguito di ricorso, la CTP di Bologna ha accolto il ricorso motivando sulla circostanza che l’Agenzia delle Entrate nella valutazione del valore del ramo d’azienda non aveva tenuto conto delle passività gravanti sugli immobili nonché del valore negativo dell’avviamento della società cedente, atteso che era risultato dagli atti che la societàTecniche [OSCURATO:PERSONA] era stata oggetto di indagine da parte della Procura di Latina (la quale aveva sequestrato tutti gli immobili, salvo poi restituirli) e che tale vicenda aveva inciso negativamente sull’immagine della compagine sociale tanto da azzerarne di fatto l’attività in campo immobiliare. 4. Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c. 5. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR ha respinto l’appello, ritenendo che la questione relativa al sequestro penale fosse parte delle doglianze, in quanto ampiamente articolata nella parte descrittiva del ricorso, che costituivano premesse del petitum. 6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale la società contribuente. 7. La ricorrente ha depositato controricorso in relazione al ricorso incidentaleaffidato ad un motivo. 8. Con atto del 16/1/2023 la società ricorrente ha depositato istanza di sospensione, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata del contenzioso ai sensi dell’art.1 comma 190 Legge 197/22, ma senza successivamente depositare documentazione integrale relativa a tale procedura. 9. Successivamente in data 21/07/2025 parte ricorrente ha depositato documentazione inerente la procedura di definizione agevolata, attestante un primo versamento di euro 405,00. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 18 D.Lgs. 546/92 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. L'Agenzia sostiene che la società contribuente, nel suo ricorso iniziale, non aveva mai chiesto esplicitamente la determinazione di un avviamento negativo o un valore aziendale pari a zero, e che la domanda della società era solo volta all'annullamento dell'avviso di liquidazione per violazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 212/2000. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 51 D.P.R. 131/1956 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. L’Agenzia delle Entrate contesta la decisione della CTR, che ha ritenuto necessario rideterminare il valore dell’azienda (incluso l’avviamento) a seguito della riqualificazione dell’operazione da compravendita immobiliare a cessione d’azienda. Secondo l’Agenzia, invece, era corretto tassare solo il valore dichiarato nell’atto, come previsto dagli artt. 43 e 51, comma 1, del DPR 131/86, senza effettuare alcun accertamento di rettifica. Inoltre, sostiene che l’accollo di mutui costituisce una modalità di pagamento e non una passività da detrarre. La CTR avrebbe quindi applicato erroneamente l’art. 51, comma 4, TUR, che si riferisce a ipotesi di rettifica mai avvenuta nel caso concreto. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. L’Agenzia delle Entrate contesta la valutazione degli elementi difensivi e delle prove documentali, in particolare per non aver considerato correttamente la natura dei mutui accollati, interpretati erroneamente come passività deducibili, mentre si trattava di mera modalità di pagamento. Sostiene inoltre che la motivazione della sentenza sia carente e illogica, in violazione del principio del libero convincimento del giudice, poiché priva di un’adeguata analisi complessiva delle prove secondo i criteri giurisprudenziali consolidati. 4. Con ricorso incidentale, la società contribuente ha eccepito l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione ex art. 360 comma 1 n. 5 in relazione all’art.12 comma 7 L. 212/2000. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna non avrebbe deciso sulla violazione dei diritti del contribuente sanciti dal comma 7 dell'art. 12 della Legge 212/2000, eccezione che era stata sollevata dal contribuente sia in primo che in secondo grado ed avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sulla eccezione di nullità dell'accertamento presentata dal contribuente. 5. Va preliminarmente rilevato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, ex art. 5 della legge n. 130/2022, e ha effettuato i pagamenti previsti dalla legge, ed ha conseguentemente fatto istanza di dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992. 6. Nella specie, non risulta quindi essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, in sintonia con la giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), vadichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130. 7. L’art. 12 bis l. 84/2025 ha testualmente previsto che il pagamento della prima rata determina ex se l’estinzione, con il travolgimento delle decisioni di merito: “1.Il secondo periodo delcomma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimoarticolo 1 della legge n. 197 del 2022e di cui al comma 1 dell'articolo 3 - bis del decreto - legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stessoarticolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesimalegge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3- bis, comma 2, lettera c), del citatodecreto- legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2.L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite enon sono rimborsabili”. 8. Le spese giudiziali sono compensate. 9. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estens
Sentenza Cassazione n. 29064/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris