CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con atti distinti, ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che. parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Modena in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624 e 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen, commesso in provincia di Modena 1'8 maggio 2019, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il vincolo della continuazione fra detto reato e quelli già giudicati con altra sentenza divenuta irrevocabile, rideterminando la pena, e ha confermato nel resto. Rilevato che i due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], identici anche nella formulazione lessicale e volti a contestare il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito e non si confrontano con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. La Corte di Appello ha dato conto degli elementi a sostegno del ritenuto coinvolgimento degli imputati (pagg 21-23) con una motivazione che, in quanto coerente con i dati di fatto riportati, congrua e logica non si presta ad essere censurata in sede di legittimità ed ha, altresì, argomentato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attraverso il richiamo alla gravità dei fatti, frutto di azioni programmate da professionisti con realizzazione di bottini lucrosi, e alla elevata capacità a delinquere comprovata dai precedenti. Considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], volto a contestare il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato. Va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che , ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Nel caso in esame la Corte ha fatto buon governo di tali principi e ha ritenuto che il nuovo delitto fosse espressione di accresciuta pericolosità rispetto ai reati fondanti la contestazione della recidiva, fondata sulle precedenti condanne e non già sui meri precedenti di polizia così come sostenuto nel ricorso. Considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], volto a contestare il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo della censura già formulate in sede di impugnazione e non è accompagnato dalla analisi critica degli argomenti posti a base della decisione impugnata. A fronte dell' orientamento consolidato per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01), nel caso di specie la Corte di appello ha dato conto delle ragioni che ostavano al richiesto riconoscimento con un richiamo alla gravità dei fatti ed alla professionalità dimostrata. Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inannmissibilT i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della