CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 05648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 28/6/2021, ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla CORTE d'APPELLO di ROMA in data 16/4/2021 che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1 lett. c), 275 commi 1 e 2 e 299, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento all'omessa valutazione degli elementi e dei documenti nuovi addotti dalla difesa, unitamente al tempo trascorso in regime di arresti domiciliari, a sostegno della sopravvenuta attenuazione delle esigenze cautelari originariamente individuate.2. In data 19 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale del riesame, limitandosi a considerare che il tempo trascorso dall'applicazione della misura e che il rispetto delle prescrizioni siano elementi neutri, avrebbe del tutto omesso di valutare l'incidenza degli ulteriori e nuovi elementi evidenziati dalla difesa, anche attraverso la produzione di documenti. Elementi questi che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, non erano mai stati in precedenza rappresentati e valorizzati. La doglianza è manifestamente infondata. Seppure con motivazione sintetica, infatti, il giudice del riesame ha dato conto di avere effettuato una valutazione complessiva nella quale ha tenuto conto di tutte le circostanze dedotte dalla difesa, peraltro già considerate anche in un precedente provvedimento emesso dal medesimo Tribunale nel quale, tra l'altro, si era evidenziato che l'inserimento nel modo del lavoro, contenuto in una generica disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], non è allo stato sufficiente e dovrà essere oggetto di una successiva valutazione (cfr. con riferimento al medesimo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 38119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cessay, n.m.). Ragioni queste per le quali la motivazione dell'ordinanza, che tiene correttamente conto del breve tempo trascorso dal rigetto di una analoga istanza e di tutti gli elementi comunque allo stato emersi, risulta adeguata e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalla parte civile, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estenso Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]