Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 396/2025
ECLI:EU:T:2025:126
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0247(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 gennaio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑247/23)
«Ricorso di annullamento – Prodotti fitofarmaceutici – Sostanze attive clothianidin e thiamethoxam – Determinazione dei livelli massimi di residui delle sostanze attive di cui trattasi presenti in o su determinati prodotti – Regolamento (CE) n. 396/2005 – Regolarità del mandato conferito agli avvocati del ricorrente – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Atti regolamentari che non comportano alcuna misura di esecuzione e le riguardano direttamente – Presupposti cumulativi
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 41, 44‑46)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Atti regolamentari che non comportano alcuna misura di esecuzione e le riguardano direttamente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento riguardante i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti – Ricorso proposto da una società stabilita in India che produce e commercializza tè – Assenza di prova dell’esportazione del tè prodotto a destinazione dell’Unione alla data di proposizione del ricorso – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità – Violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Insussistenza
(Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002 e n. 396/2005)]
(v. punti 47, 51‑83, 87, 91‑106, 114, 120, 122, 124‑127)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dal Consiglio dell’Unione europea, dal Parlamento europeo, dalla Repubblica francese, dall’[OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] of America, dall’U.S. [OSCURATO:PERSONA], dalla USA [OSCURATO:PERSONA] e dalla CropLife [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ad eccezione delle spese di quest’ultima riguardante le istanze di intervento.
4)
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], la Commissione, il Consiglio, il Parlamento europeo, la Repubblica francese, l’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] of America, l’U.S. [OSCURATO:PERSONA], la USA [OSCURATO:PERSONA] e la CropLife [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese relative alle istanze di intervento.