CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 06800/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Vista la sentenza n. 1282/2023 emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nel procedimento n. 21622/2023 all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; considerato che, pur essendo stati valutati inammissibili i ricorsi presentati da entrambi i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mero errore nel dispositivo della sentenza è stata dichiarata l'inammissibilità del "ricorso" ed è stato condannato "il ricorrente" al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; considerato che tale dispositivo, frutto di evidente errore materiale, può e deve essere corretto e che, pertanto, al posto delle parole " il ricorso" e "il ricorrente" devono essere inserite rispettivamente le parole " i ricorsi" e "i ricorrenti" e dopo la parola "tremila" deve essere inserita la parola "ciascuno"; P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo di cui al ruolo del 28 settembre 2023 nella causa iscritta al ruolo con il n.21622/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 1282/2023 nel senso che là ove è scritto "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila..." deve intendersi "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno...". Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso il 18 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]