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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19433/2026

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egal [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamentedomiciliata in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Biocca- controricorrente -e contro- intimato -Numero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso il decreto emesso dal Tribunale di Teramo il 29.3.2022nel procedimento n. 1/2016 r.g. fall.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Teramo, in accoglimento del reclamo aisensi dell’art. 26 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. erevocando il reclamato decreto del giudice delegato alS.r.l. dalla partecipazione al riparto delle somme ricavate dallavendita di un immobile sito in Comune di Teramo e gravato daiscrizione ipotecaria in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., originariatitolare del credito poi pervenuto a [OSCURATO:PERSONA] 1713 S.r.l.Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:PERSONA] 1713 S.r.l. hapresentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. si è difesa con controricorso, mentreil [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, la ricorrente ha depositato istanza per ladecisione del ricorso.

È stata conseguentemente fissatal’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale entrambe leparti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è motivata nei termini seguenti:«Il ricorso, affidato a un unico motivo, è proposto controil provvedimento del tribunale di accoglimento del reclamo exart. 26 l.f. avverso il decreto del g.d. recante la declaratoria, inNumero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026favore della società ricorrente, del diritto alla partecipazione alriparto dell’attivo in virtù di ipoteca rilasciata dalla società poifallita in qualità di terzo datore, a garanzia dei crediti contrattida altra società (anch’essa poi fallita).

Il ricorso appare tuttaviaimprocedibile.

Nell’epigrafe, il provvedimento impugnato èindicato come “emesso in data 29 marzo 2022, comunicato indata 20 aprile 2022”.

Nel fascicolo telematico del ricorrente ildecreto impugnato risulta depositato quale documento nonrecante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la suapubblicazione (numero cronologico e data), essendoindividuabile come unica quella di emissione (29.3.2022).

Nonrisulta allegata invece la copia della comunicazione del decretostesso, pur indicata nell’epigrafe del ricorso come avvenuta il20.4.2022.

Il dato non emerge né dal fascicolo del ricorrente néda quello, cartaceo, della controricorrente.

Invero non risultal’avvenuto deposito del provvedimento in copia conforme,poiché quella depositata (indicata tale) non è munita della provadella avvenuta comunicazione; e la notificazione del ricorso (il17 giugno 2022) risulta perfezionata oltre il termine di sessantagiorni dalla data indicata quale riferimento di identificazione delprovvedimento impugnato nell’attestazione di cancelleriapresente sull’istanza ex art. 369 c.p.c. (30-3-2022); conconseguente mancato superamento della cd.

“prova diresistenza”.

Si tratta di vizio insanabile.

Come più volte rilevato,anche recentemente, da questa Corte (cfr.

Sezione 1 –Ordinanza n. 19475 del 15.7.2024) la dichiarazione contenutanel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione ocomunicazione della sentenza impugnata attesta un “fattoprocessuale” idoneo a far decorrere il termine “breve” diimpugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità”della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze diNumero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa l’onere didepositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in casodi notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibilerecuperare alla relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 (v.

Cass.

SU n.21349/22).

Il ricorso può essere dunque definito ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. con pronuncia di improcedibilità».2.

La ricorrente, nella memoria illustrativa, sostiene, inprimo luogo, che la comunicazione del provvedimento sarebbesempre irrilevante, essendo soltanto la notificazione del decretoa cura della controparte idonea a far decorrere il termine breveper l’impugnazione; in secondo luogo, che quella effettuatadalla cancelleria del Tribunale di Teramo sarebbe comunque unacomunicazione soltanto informale, priva dei requisiti prescrittidagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c.2.1.

Gli argomenti addotti da [OSCURATO:PERSONA] 1713 S.r.l. nonvalgono a confutare la corrispondenza di quanto indicato nellaproposta di definizione ai consolidati orientamenti di questaCorte.2.1.1.

La regola generale della decorrenza del terminebreve per proporre l’impugnazione solo dalla notificazione, acura della controparte, del provvedimento da impugnare (art.326 c.p.c.) è derogata, per quanto riguarda il reclamoendofallimentare, dalla speciale disciplina contenuta nell’art. 26legge fall., che attribuisce rilevanza anche alla comunicazionedel provvedimento a cura della cancelleria (v. giurisprudenzacitata nella proposta di definizione e adde Cass. n. 1463/2026,Numero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026che ha ribadito il principio, pur negando invece rilevanza allalettura integrale del provvedimento in udienza).2.1.2.

L’avvenuta comunicazione del provvedimento èstata affermata, nel caso di specie, dalla stessa ricorrente,indicando una data che però non ha tempestivamente provatomediante la produzione la copia autentica della decisioneimpugnata con la relazione della comunicazione effettuata(secondo quanto prescritto, sia pure con esplicito riferimentoall’ipotesi ordinaria che la decisione sia stata notificata, dall’art.369, comma 2, n. 2, c.p.c.).Una volta accertata la mancata produzione dei documentida cui risulta la pur dichiarata comunicazione e ribadito che sitratta di vizio insanabile (come da giurisprudenza citata nellaproposta di definizione), non possono trovare ingresso leosservazioni della ricorrente sulla qualità e sulle caratteristichedella comunicazione effettuata, la cui disamina presupporrebbela visione dei documenti che non sono stati tempestivamenteprodotti.Ciò dovendosi anche tenere fermo e ribadire il richiamoalla «autoresponsabilità» della parte che attesta il «fattoprocessuale» (l’avvenuta comunicazione della decisioneimpugnata) idoneo a far decorrere il termine breve diimpugnazione.

In tale contesto è già stato affermato – e propriocon riferimento alla comunicazione – che la mancanza dellarelazione rimane irrilevante (oltre che nel caso in cui il ricorsovinca la «prova di resistenza» perché notificato entro trentagiorni dalla pubblicazione) soltanto nel caso in cui lacomunicazione risulti comunque nella disponibilità della Corte,perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita aNumero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, «macon la precisazione che tale trasmissione assume rilievo seeffettuata e nella misura in cui da essa risulti l’avvenutacomunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplireper tale via all’inosservanza del precetto posto dall’art. 369,comma 2, n. 2, cit.» (Cass. n. 7625/2024).3.

Dichiarato improcedibile il ricorso, le spese di literelative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano, in favore della controricorrente, indispositivo, con riferimento al dichiarato valore della causa paria € 1.306.906,65.Non si dà luogo a decisione delle spese nei confronti dellaparte rimasta intimata.4.

Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente vienecondannata altresì a pagare alla controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.5.

Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannataal pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore dellacassa delle ammende.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026dichiara improcedibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge, con distrazione in favore delladifensore, dichiaratosi antistatario;condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 10.000;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del27.5.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egal [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamentedomiciliata in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Biocca- controricorrente -e contro- intimato -Numero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso il decreto emesso dal Tribunale di Teramo il 29.3.2022nel procedimento n. 1/2016 r.g. fall.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Teramo, in accoglimento del reclamo aisensi dell’art. 26 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. erevocando il reclamato decreto del giudice delegato alS.r.l. dalla partecipazione al riparto delle somme ricavate dallavendita di un immobile sito in Comune di Teramo e gravato daiscrizione ipotecaria in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., originariatitolare del credito poi pervenuto a [OSCURATO:PERSONA] 1713 S.r.l.Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:PERSONA] 1713 S.r.l. hapresentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. si è difesa con controricorso, mentreil [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, la ricorrente ha depositato istanza per ladecisione del ricorso. È stata conseguentemente fissatal’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale entrambe leparti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è motivata nei termini seguenti:«Il ricorso, affidato a un unico motivo, è proposto controil provvedimento del tribunale di accoglimento del reclamo exart. 26 l.f. avverso il decreto del g.d. recante la declaratoria, inNumero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026favore della società ricorrente, del diritto alla partecipazione alriparto dell’attivo in virtù di ipoteca rilasciata dalla società poifallita in qualità di terzo datore, a garanzia dei crediti contrattida altra società (anch’essa poi fallita). Il ricorso appare tuttaviaimprocedibile. Nell’epigrafe, il provvedimento impugnato èindicato come “emesso in data 29 marzo 2022, comunicato indata 20 aprile 2022”. Nel fascicolo telematico del ricorrente ildecreto impugnato risulta depositato quale documento nonrecante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la suapubblicazione (numero cronologico e data), essendoindividuabile come unica quella di emissione (29.3.2022). Nonrisulta allegata invece la copia della comunicazione del decretostesso, pur indicata nell’epigrafe del ricorso come avvenuta il20.4.2022. Il dato non emerge né dal fascicolo del ricorrente néda quello, cartaceo, della controricorrente. Invero non risultal’avvenuto deposito del provvedimento in copia conforme,poiché quella depositata (indicata tale) non è munita della provadella avvenuta comunicazione; e la notificazione del ricorso (il17 giugno 2022) risulta perfezionata oltre il termine di sessantagiorni dalla data indicata quale riferimento di identificazione delprovvedimento impugnato nell’attestazione di cancelleriapresente sull’istanza ex art. 369 c.p.c. (30-3-2022); conconseguente mancato superamento della cd. “prova diresistenza”. Si tratta di vizio insanabile. Come più volte rilevato,anche recentemente, da questa Corte (cfr. Sezione 1 –Ordinanza n. 19475 del 15.7.2024) la dichiarazione contenutanel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione ocomunicazione della sentenza impugnata attesta un “fattoprocessuale” idoneo a far decorrere il termine “breve” diimpugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità”della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze diNumero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa l’onere didepositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in casodi notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibilerecuperare alla relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 (v. Cass. SU n.21349/22). Il ricorso può essere dunque definito ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. con pronuncia di improcedibilità».2. La ricorrente, nella memoria illustrativa, sostiene, inprimo luogo, che la comunicazione del provvedimento sarebbesempre irrilevante, essendo soltanto la notificazione del decretoa cura della controparte idonea a far decorrere il termine breveper l’impugnazione; in secondo luogo, che quella effettuatadalla cancelleria del Tribunale di Teramo sarebbe comunque unacomunicazione soltanto informale, priva dei requisiti prescrittidagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c.2.1. Gli argomenti addotti da [OSCURATO:PERSONA] 1713 S.r.l. nonvalgono a confutare la corrispondenza di quanto indicato nellaproposta di definizione ai consolidati orientamenti di questaCorte.2.1.1. La regola generale della decorrenza del terminebreve per proporre l’impugnazione solo dalla notificazione, acura della controparte, del provvedimento da impugnare (art.326 c.p.c.) è derogata, per quanto riguarda il reclamoendofallimentare, dalla speciale disciplina contenuta nell’art. 26legge fall., che attribuisce rilevanza anche alla comunicazionedel provvedimento a cura della cancelleria (v. giurisprudenzacitata nella proposta di definizione e adde Cass. n. 1463/2026,Numero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026che ha ribadito il principio, pur negando invece rilevanza allalettura integrale del provvedimento in udienza).2.1.2. L’avvenuta comunicazione del provvedimento èstata affermata, nel caso di specie, dalla stessa ricorrente,indicando una data che però non ha tempestivamente provatomediante la produzione la copia autentica della decisioneimpugnata con la relazione della comunicazione effettuata(secondo quanto prescritto, sia pure con esplicito riferimentoall’ipotesi ordinaria che la decisione sia stata notificata, dall’art.369, comma 2, n. 2, c.p.c.).Una volta accertata la mancata produzione dei documentida cui risulta la pur dichiarata comunicazione e ribadito che sitratta di vizio insanabile (come da giurisprudenza citata nellaproposta di definizione), non possono trovare ingresso leosservazioni della ricorrente sulla qualità e sulle caratteristichedella comunicazione effettuata, la cui disamina presupporrebbela visione dei documenti che non sono stati tempestivamenteprodotti.Ciò dovendosi anche tenere fermo e ribadire il richiamoalla «autoresponsabilità» della parte che attesta il «fattoprocessuale» (l’avvenuta comunicazione della decisioneimpugnata) idoneo a far decorrere il termine breve diimpugnazione. In tale contesto è già stato affermato – e propriocon riferimento alla comunicazione – che la mancanza dellarelazione rimane irrilevante (oltre che nel caso in cui il ricorsovinca la «prova di resistenza» perché notificato entro trentagiorni dalla pubblicazione) soltanto nel caso in cui lacomunicazione risulti comunque nella disponibilità della Corte,perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita aNumero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, «macon la precisazione che tale trasmissione assume rilievo seeffettuata e nella misura in cui da essa risulti l’avvenutacomunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplireper tale via all’inosservanza del precetto posto dall’art. 369,comma 2, n. 2, cit.» (Cass. n. 7625/2024).3. Dichiarato improcedibile il ricorso, le spese di literelative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano, in favore della controricorrente, indispositivo, con riferimento al dichiarato valore della causa paria € 1.306.906,65.Non si dà luogo a decisione delle spese nei confronti dellaparte rimasta intimata.4. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente vienecondannata altresì a pagare alla controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.5. Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannataal pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore dellacassa delle ammende.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 15361/2022Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 19433/2026Data pubblicazione 12/06/2026dichiara improcedibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge, con distrazione in favore delladifensore, dichiaratosi antistatario;condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 10.000;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del27.5.2026.Il Presidente
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