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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08950/2026

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ANDO BARBARAe [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC deidifensori– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 1111 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 novembre 2021 (R.G.N.780/2019).Numero registro generale 13968/2022Numero sezionale 5317/2025Numero di raccolta generale 8950/2026Data pubblicazione 09/04/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecceha respinto il gravame proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] contro lapronuncia del Tribunale di Brindisi, che aveva rigettato l’opposizionecontro l’avviso di addebito emesso a favore dell’INPS per l’importo diEuro 19.517,74, a titolo di contributi non versati per il periodod’imposta 2009.Dalla narrativa del ricorso per cassazione (pagine 5 e 6), emergeche la Corte di merito assume come parametro dell’obbligo contributivoil maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate, reddito che deveconsiderarsi definitivo in difetto di contestazioni da partedell’interessato.

La definizione concordata della lite fiscale, difatti, nonincide sul contenuto e sulla portata presuntiva dell’accertamentodell’Agenzia delle Entrate, che conserva intatta la sua efficacia ai finidel calcolo dei contributi “a percentuale”.2.– Contro la sentenza d’appello ricorre per cassazione il signorDiego Mariano, che formula tre motivi.3.– L’INPS ha conferito procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5,cod. proc. civ.), il ricorrente deduce vizio di carenza di motivazione efalsa applicazione di norme di diritto come l’art. 112 cod. proc. civ. ecensura la pronuncia d’appello per l’omesso esame delle deduzionidifensive e dei riscontri documentali prodotti e per l’omessa pronunciasugli effetti della definizione agevolata della lite fiscale e sulla nullitàdell’atto impugnato (art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26- 2 -Numero registro generale 13968/2022Numero sezionale 5317/2025Numero di raccolta generale 8950/2026Data pubblicazione 09/04/2026febbraio 1999, n. 46), in ragione della pendenza di un giudizioconcernente la pretesa tributaria.2.– Con la seconda censura (art. 360, primo comma, numeri 3, 4e 5, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce vizio di carenza di motivazionee falsa applicazione di norme di diritto e si duole della condanna allarifusione di «onerose spese processuali a favore di controparte»(pagina 13 del ricorso per cassazione), spese che dovrebbero essereinvece compensate in virtù dell’estinzione del giudizio per adesione alla“rottamazione dei ruoli”.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e5, cod. proc. civ.), il ricorrente censura vizio di carenza di motivazionee falsa applicazione di norme di diritto e prospetta l’illegittimitàdell’avviso di addebito per la sopravvenuta prescrizione del credito, «ingran parte estinto» (pagina 21 del ricorso per cassazione) perl’infruttuoso decorso del termine quinquennale.4.– In linea preliminare, si deve ribadire che, in forza dell’art. 369,secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., unitamente al ricorso dev’esseredepositata a pena d’improcedibilità «copia autentica della sentenza odella decisione impugnata con la relazione di notifica, se questa èavvenuta».Dopo le doverose verifiche, la cancelleria ha attestato il 18dicembre 2025, giorno dell’adunanza camerale, che non si rinvienenegli atti di causa la sentenza impugnata.Tale documento non è stato prodotto neppure dalla controparte,che si è limitata a conferire procura, e dunque non è nella disponibilitàdel collegio (fra le molte, Cass., sez.

II, 24 aprile 2024, n. 11043, esez.

V, 14 febbraio 2019, n. 4370).5.– Ne consegue la declaratoria d’improcedibilità del ricorso.Tale questione è dirimente rispetto alla disamina dei profilid’inammissibilità legati alla commistione delle censure, formulateindistintamente rispetto all’art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5,- 3 -Numero registro generale 13968/2022Numero sezionale 5317/2025Numero di raccolta generale 8950/2026Data pubblicazione 09/04/2026cod. proc. civ., e alla loro carenza di specificità, in relazione all’art. 366,primo comma, numeri 3, 4 e 6, cod. proc. civ.6.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantol’INPS ha soltanto conferito procura, senza dispiegare sostanziale7.– La declaratoria d’improcedibilità del ricorso impone di dare attodei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 4 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDO BARBARAe [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC deidifensori– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 1111 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 novembre 2021 (R.G.N.780/2019).Numero registro generale 13968/2022Numero sezionale 5317/2025Numero di raccolta generale 8950/2026Data pubblicazione 09/04/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecceha respinto il gravame proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] contro lapronuncia del Tribunale di Brindisi, che aveva rigettato l’opposizionecontro l’avviso di addebito emesso a favore dell’INPS per l’importo diEuro 19.517,74, a titolo di contributi non versati per il periodod’imposta 2009.Dalla narrativa del ricorso per cassazione (pagine 5 e 6), emergeche la Corte di merito assume come parametro dell’obbligo contributivoil maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate, reddito che deveconsiderarsi definitivo in difetto di contestazioni da partedell’interessato. La definizione concordata della lite fiscale, difatti, nonincide sul contenuto e sulla portata presuntiva dell’accertamentodell’Agenzia delle Entrate, che conserva intatta la sua efficacia ai finidel calcolo dei contributi “a percentuale”.2.– Contro la sentenza d’appello ricorre per cassazione il signorDiego Mariano, che formula tre motivi.3.– L’INPS ha conferito procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5,cod. proc. civ.), il ricorrente deduce vizio di carenza di motivazione efalsa applicazione di norme di diritto come l’art. 112 cod. proc. civ. ecensura la pronuncia d’appello per l’omesso esame delle deduzionidifensive e dei riscontri documentali prodotti e per l’omessa pronunciasugli effetti della definizione agevolata della lite fiscale e sulla nullitàdell’atto impugnato (art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26- 2 -Numero registro generale 13968/2022Numero sezionale 5317/2025Numero di raccolta generale 8950/2026Data pubblicazione 09/04/2026febbraio 1999, n. 46), in ragione della pendenza di un giudizioconcernente la pretesa tributaria.2.– Con la seconda censura (art. 360, primo comma, numeri 3, 4e 5, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce vizio di carenza di motivazionee falsa applicazione di norme di diritto e si duole della condanna allarifusione di «onerose spese processuali a favore di controparte»(pagina 13 del ricorso per cassazione), spese che dovrebbero essereinvece compensate in virtù dell’estinzione del giudizio per adesione alla“rottamazione dei ruoli”.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e5, cod. proc. civ.), il ricorrente censura vizio di carenza di motivazionee falsa applicazione di norme di diritto e prospetta l’illegittimitàdell’avviso di addebito per la sopravvenuta prescrizione del credito, «ingran parte estinto» (pagina 21 del ricorso per cassazione) perl’infruttuoso decorso del termine quinquennale.4.– In linea preliminare, si deve ribadire che, in forza dell’art. 369,secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., unitamente al ricorso dev’esseredepositata a pena d’improcedibilità «copia autentica della sentenza odella decisione impugnata con la relazione di notifica, se questa èavvenuta».Dopo le doverose verifiche, la cancelleria ha attestato il 18dicembre 2025, giorno dell’adunanza camerale, che non si rinvienenegli atti di causa la sentenza impugnata.Tale documento non è stato prodotto neppure dalla controparte,che si è limitata a conferire procura, e dunque non è nella disponibilitàdel collegio (fra le molte, Cass., sez. II, 24 aprile 2024, n. 11043, esez. V, 14 febbraio 2019, n. 4370).5.– Ne consegue la declaratoria d’improcedibilità del ricorso.Tale questione è dirimente rispetto alla disamina dei profilid’inammissibilità legati alla commistione delle censure, formulateindistintamente rispetto all’art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5,- 3 -Numero registro generale 13968/2022Numero sezionale 5317/2025Numero di raccolta generale 8950/2026Data pubblicazione 09/04/2026cod. proc. civ., e alla loro carenza di specificità, in relazione all’art. 366,primo comma, numeri 3, 4 e 6, cod. proc. civ.6.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantol’INPS ha soltanto conferito procura, senza dispiegare sostanziale7.– La declaratoria d’improcedibilità del ricorso impone di dare attodei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 4 -
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