CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 08823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 23918/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -servizi ambientali s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16 A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Capannori via dei Masini n. 108 rtontroricorrente) -avverso la sentenza n. 1626/2014 emessa dalla CTR Toscana e depositata il il 4 settembre 2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; LETTE le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso dell'accoglimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia in oggetto trae origine dalla notifica alla società indicata in epigrafe da parte di ASCIT [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito, per brevità, ASCIT), quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, di avvisi di accertamento per tariffa d'igiene ambientale (TIA), relativi agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 per i locali di proprietà della società contribuente, ubicati nel Comune di Capannori, per un importo complessivo di Euro 13.385,29. Gli avvisi di accertamento furono impugnati con ricorso dalla società contribuente dinanzi alla CTP di Lucca, che lo dichiarò inammissibile, ritenendolo tardivo. Sull'appello proposto dalla società contribuente avverso detta pronuncia, la CTR della Toscana confermò la decisione di primo grado. Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione definito con sentenza n. 2683/2012 che accoglieva il ricorso della società contribuente, affermando che il verbale di mancato accordo non è atto idoneo a sospendere il termine di 90 giorni conseguente alla presentazione dell'istanza di accertamento per adesione. Con ricorso ex artt. 63 d.lgs 546/92 e 392 c.p.c., la società contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla CTR della Toscana, reiterando le difese svolte in primo grado, assumendo l'assenza di delega del direttore dell'Ascit, l'infondatezza della pretesa per illegittimità del regolamento comunale, la carenza di motivazione, la non debenza dell'iva, degli interessi e delle penalità. La CTR della Toscana accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, ritenendo non applicabile VIVA e le sanzioni. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la concessionaria sulla base di tre motivi. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, respinto il primo. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con la prima censura si lamenta la si lamenta violazione degli artt. 3 d.p.r. 633/72, art. 6, co 13, della L. n. 133/99 e del D.M. n. 370 del 2000 con riferimento al mancato assoggettamento ad IVA della Tia, in relazione all'art. 360, n. 3. c.p.c.. E' intervenuta in prossimità dell'udienza la rinuncia al ricorso della società Ascit con relativa accettazione. Il perfezionarsi della rinuncia, per effetto di accettazione della controparte, ovvero, anche a prescindere dall'accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello( Cass. n. 20112/2017; n. 9611 del 2016). La rinuncia al ricorso per cassazione è disciplinata dagli articoli 390 e 391 c.p.c., che, tuttavia, non disciplinano gli effetti di essa. Viceversa, ai sensi dell'articolo 338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, quantunque tale ultima norma faccia espresso riferimento solo all'estinzione del procedimento di appello e di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (revocazione c.d. ordinaria), essa trova applicazione anche all'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio di cassazione (Cass. 20 febbraio 2003, n. 2534). La rinuncia al ricorso per cassazione determina pertanto il passaggio in giudicato della sentenza oggetto dell'impugnazione. Vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015). P. Q. M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 2.02.2022.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]