CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 24182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] –F ATTISPECIE . [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 0 7245 /201 8 cui è riunito il ricorso R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiseguenti ricorsi riuniti R ICORSO R.G.N.07245/2018 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliati in Roma , via Nomentana 175, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già San paolo [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo di [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 3656/2017 della Corte di appello di Napoli, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. R ICORSO R.G.N.20887/2021 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , e [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA].p.a. , quale incorporante a far data d al 26/11/2018 del [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo di [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore(già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].); intimata avverso la sentenza n. 1962/2021della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 27/05/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R ICORSO R.G.N.07245/2018 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto condannarsi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia per un credito in sofferenza. Ha dedotto che si era accollata i due mutui conces si dalla banca alla società [OSCURATO:SOCIETA]., dalla quale aveva acquistato un immobile, onorando regolarmente i relativi ratei di ammortamento e che , in data 22 /03/ 1991 , era stato dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito del quale il [OSCURATO:SOCIETA] aveva rifiutato il pagamento del rateo di giugno 1991 e di quelli successivi, per evitare la violazione della par condicio creditorum. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha resistito alla domanda. Sono intervenuti in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda attrice, ritenendo che non fosse stata data prova della fondatezza della pretesa in punto di an debeatur, perché dagli atti di causa non si ricavava che la segnalazione fosse stata operata dal [OSCURATO:SOCIETA] e che la sofferenza si riferisse al conto corrente su cui venivano contabilizzati i rimborsi dei due mutui. Ha precisato che non emergevano le ragioni effettive dell’attuata segnalazione, che non risultava dimostrata l’insussistenza del debito e dell’insolvenza e che non vi era evidenza che la segnalazione fosse conseguita a una moradel creditore, aggiungendo, infine, che non potevano ritenersi provati i danni allegati. In esito al giudizio di gravame, cui hanno preso parte quanti si erano costituiti in primo grado, la Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 3656/2017, pubblicata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] , ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, rilevando che la sentenza non era stata censurata con riguardo alla prova, reputata insussistente, di comunicazioni pregiudizievoli sul conto di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] , poste in essere dal [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d’appello osservava, in particolare, che nell’atto di appello la partesi era limitata a d affermare che la circostanza era provata per tabulas , senza neppure indicare quali fossero i documenti, prodotti nel co rso del giudizio di primo grado, o in quello cautelare ( promosso prima di quello ordinario per ottenere la cancellazione della segnalazione), da cui avrebbe potuto evincersi l’esistenza delle menzionate comunicazioni. La stessa Corte di merito ha, quindi, evidenziato che il gravame non constava di ulteriori motivi di impugnazione , giacché le restanti censure dovevano essere qualificate come «doverosa riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., delle domande, anche istruttorie, formulate in primo grado, concernenti il quantum debeatur». Hanno proposto ricorso per cassazione, facendo valere otto motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. di TilliRenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di Napolis.p.a. si è difeso con controricorso. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie difensiv e ex art. 380 bis.1 c.p.c. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 20/12/20 2 2, con ordinanza interlocutoria n. 2206/2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta con quella di cui al R.G. N. 20887/2021. R ICORSO R.G.N.20887/2021 [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno impugnato per revocazione la sentenza n. 3656/2017 della Corte di appello di Na poli, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], già oggetto del ricorso per cassazione appena descritto recante il N.R.G. 07245/2018.L’impugnazione è stata proposta ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., e segnatamente: 1) nella parte in cui la Corte d’appello non ha ritenuto documentate le segnalazioni eseguite dal [OSCURATO:SOCIETA] fin dal gennaio 1996 come, invece, provato per atti dal documento 20 allegato al fascicolo di parte del procedimento di primo grado, depositato a nche n el fascicolo di appello, incorrendo in un evidente errore di fatto, e in una errata percezione dei documenti di causa; 2) nella parte in cui la Corte d’appello non ha ritenuto documentate le segnalazioni eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] fin dal gennaio 1996, come, invece, provato per atti dal documento E, allegato al fascicolo telematico di parte del procedimento di appello, incorrendo in un evidente errore di fatto e in una errata percezione dei documenti di causa. Nel costituirsinel giudizio di revocazione davanti alla Corte di merito , il [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’ impugnazione, rilevando che il giudice di appello aveva ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, e non per mancanza di prova della segnalazione, sicché la censura formulata avrebbe potuto, semmai, costituire motivo di ricorso per cassazione, per violazione dell’art. 342 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), poiché ciò che era stato prospettato era un errore di diritto e non un errore di fatto.Il denunciato omesso esame dei documenti sopra menzionati, conseguentemente, si rilevava,per la Corte territoriale, non decisivo, prescindendo la declaratoria di inammissibilità dell’appellodall’esame dei documenti. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo di impugnazione. Solo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è difesacon controricorso. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie difensive ex art. 380 bis.1 c.p.c. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie difensive ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente rilevare che al procedimento R.G.N. 07245/2018 è stato riunito il procedimento R.G.N. 20887/2021. Ilricorso per cassazione contro la sentenza di appello e quello contro la decisione che statuisce sull'impugnazione per revocazione della medesima pronuncia di appello devono, infatti, essere trattati congiuntamente, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità,nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, poiché la c onnessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. 6 luglio2022, n. 21315; Cass. 5 agosto 2016, n. 16435). 2.Tanto premesso va, conseguentemente, esaminato con precedenza il ricorso proposto contro la sentenza della Corte di merito che ha dichiarato inammissibile ilricorso per revocazione. R ICORSO R.G.N.20887/2021 3. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.(e dell’art. 342 c.p.c.), per avere il giudice della revocazione erroneamente escluso che, con le censure formulate, fosse ro stat i dedott i error i di fatto in cui era incorso il giudice di appello, senza considerare che , invece, la ritenuta inammissibilità del gravame per violazione dell’ art. 342 c.p.c. era stata determinata da una mancata valutazione dei documenti acquisiti al processo. I ricorrenti hanno , in particolare , affermato che - nel proporre appello contro la decisione di primo grado (che aveva ritenuto non provato che il [OSCURATO:SOCIETA] avesse effettuato segnalazioni alla Centrale dei rischi ) - la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato che agli atti vi era la documentazione che forniva la prova delle segnalazioni operate dal [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 1996 , sicché il giudice di secondo grado ben avrebbe potuto analizzare il documento 20 prodotto davanti al Tribunale , e più volte richiamato nell’atto di appello, invece di dichiarare l’impugnazione inammissibile. L’errore di fatto, cui era incorsa la Corte di merito, era stato dunque, determinato dal mancato esame del documento menzionato che , per tale svista, aveva portato ad una falsa rappresentazione delle risultanze processuali. 4.Il motivo è inammissibile. 4.1. Com’è noto, l’art. 395, n. 4, c.p.c. consente l’impugnazione per revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». Questa Corte ha specificato che l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve consistere in una falsa percezione della realtà, ovvero in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato il giudice ad affermare o a supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa di situazioni processuali controverse, esattamente percepite nella loro oggettività (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 1562 del 26/01/2021, riguardante la ritenuta mancata produzione di alcuni documenti, invece presenti nel fascicolo di parte; cfr. anche Cass., Sez. 2, n. 20113 del 24/09/2020, sulla mancanza di prova dell’avvenuta notifica, documentata invece dall’avviso di ricevimento in atti). L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza e l'altra dagli atti o documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base della valutazione di situazioni controverse tra le parti (così Cass., Sez. 5, n. 442 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ove la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in cui era stata prospettata l'erronea affermazione dell'intervenuta prescrizione del diritto al recupero di dazi doganali, in ragione del fatto che gli errori indicati non riguardavano la percezione ma la valutazione, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali). È infatti evidente che, ove l’errata rappresentazione del fatto abbia costituto un punto controverso della causa, su cui le parti abbiano discusso e che il giudice di appello abbia valutato ai fini della decisione, non si tratta di errore revocatorio ma di errore di giudizio, censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, n. 15227 del 30/06/2009). Se, poi , l’errore non attiene alla percezione di un fatto ma alla valutazione giuridica dello stesso, l’errore dipende dalla violazione o dalla falsa applicazione della norma che regola la fattispecie e quindi èsindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. L’errore che giustifica l’impugnazione per revocazione è, dunque, l'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso o l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non controverso tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio (così Cass., Sez. L, n. 24395 del 03/11/2020). Può conseguentemente configurare un travisamento denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c. l'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto in contrasto con gli atti o i documenti di causa, che non sia stato oggetto di discussione tra le parti, su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 4893 del 14/03/2016). 4.2. N ella sentenza adottata dal giudice della revocazione si legge quanto segue: «In realtà, dalla sentenza impugnata, non emerge alcun errore di fatto, avendo la Corte dichiarato inammissibile l'appello, come appare evidente, per difetto di specificità dei motivi e non per mancanza di prova della segnalazione. Alcuna errata percezione della realtà ed alcuna svista materiale può dunque imputarsi al giudicante, che ha rilevato la mancanza di critica e quindi la carenza di specifici motivi nell'atto di appello, decisione che prescinde dall'esame dei documenti, appuntandosi sul contenuto dell'atto di appello e dei motivi nello stesso espressi.…. Né alcuna rilevanza può avere la circostanza secondo cui i documenti asseritamente ignorati dal primo giudice avrebbero potuto agevolmente essere rinvenuti in atti dal giudice d'appello, in quanto, in ogni caso, l'esame stesso dei documenti - di cui si lamenta l’omessa valutazione - presupporrebbe una diversa interpretazione dell'art. 342 c.p.c., rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale. Si tratta, insomma, come detto, di censure comunque inerenti ad un preteso errore di diritto, inidoneo a costituire motivo di revocazione. La sentenza impugnata, infatti, non è fondata sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto - ovvero nella mancanza della prova di una pretesa segnalazione pregiudizievole - la cui verità risulti positivamente stabilita dai documenti asseritamente ignorati, avendo la Corte, si ribadisce, dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi e non rigettato il gravame per difetto di prova dell’an o del quantum della pretesa azionata in giudizio. Il denunciato omesso esame dei documenti da parte della Corte d'Appello è dunque irrilevante, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell ’ appello per mancanza degli specifici motivi p rescinde dall'esame dei documenti stessi. L'asserito errore di fatto (come detto insussistente) appare dunque sfornito anche dell'ulteriore carattere della decisività.» In sintesi, l’appello è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi e, pertanto, la statuizione è stata adottata sulla base della sola lettura dell’atto di impugnazione , senza esaminare la documentazione acquisita al processo , sicché nessuna errata percezione della realtà o svista materiale poteva avere influenzato la decisioneadottata.4.3. Nel formulare il motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno ribadito gli argomenti a supporto della loro tesi difensiva, ma non hanno contrastato le ragioni poste a fondamento dell a statuizione adottata, dimostrando così di non avere colto laratio decidendi. Non hanno, in particolare , i ricorrenti spiegato perch é , sebbene la pronuncia del giudice del gravame fosse stata di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi f ormulati in appello , comunque potesse ritenersi che tale statuizione fosse la conseguenza di una svista percettiva del giudice nell’esame delle risultanze probatorie , per non avere tenuto conto del documento 20 prodotto nel giudizio di primo grado , considerato che la statuizione, così come adottata prescindeva dalla valutazione di tutte risultanze, essendo circoscritta all’esame dell’atto di impugnazione. R ICORSO R.G.N.07245/2018 5.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , in relazione all’art. 342 c.p.c., così come sostituito dall’art. 50 l. n. 353 del 1990 e dall’art. 54,comma 1, lett. a, e 2 l. n. 134 del 2012 , nonché all’art. 24 Cost. Con il secondo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, veicolato dal documento 20prodotto in giudizio. Con il terzo motivo, svolto in via subordinata, è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l ’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti, veicolato dal documento E depositato nel fascicolo telematico del procedimento di appello. Con il quarto motivo, svolto in via subordinata, è dedotta lanullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 342 c.p.c., così come sostituito dall’art. 50 l. n. 353 del 1990 e dall’art. 54, comma 1, lett. a), e 2 l. n. 134 del 2012, nonché agli artt. 61, 62, 116, comma 2, 191 e 356 c.p.c., in relazione all ’ammissibilità della c.t.u. Con il quinto motivo, svolto in via subordinata, è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 342 c.p.c., così come sostituito dall’art. 50 l. n. 353 del 1990 e dall’art. 54 comma 1, lett. a, e 2 l. n.134 del 2012, nonché agli artt.244 e 356 c.p.c. e agli artt. 2721 ss. c.c., sulla mancata ammissione della prova testimoniale. Con il sesto motivo, svolto in via subordinata, è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 342 c.p.c., così come sostituito dall’art. 50 l. n. 353 del 1990 e dall’art. 54 comma 1, lett. a, e 2 l. n.134 del 2012, nonché agli artt. 105, 184, 268, e 356 c.p.c. e 3, 24 111Cost., in relazione all’intervento del terzo e alla mancata ammissionedelle prove richieste dagli interventori. Con il settimo motivo, svolto in via subordinata, è dedotta laviolazione o la falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 342 c.p.c., all’art. 2697 c.c., nonché agli artt. 99, 100, 115, e 116 c.p.c., in ordine alla dedotta mancata specificità e disorganicità dei motivi di appello. Con l’ottavo motivo, svolto in via subordinata, è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2697, 2043, 2050 c.c. e 58 d.lgs. n. 385 del 1993, con riferimento al tema della cessione e del danno extracontrattuale. 6. Per ragioni di ordine logico-giuridico, deve essere subito esaminato il secondo motivo di ricorso. 6.1. Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: «Va per primo esaminato quello che nell'atto di appello è indicato come sesto motivo, in quanto questo risulta essere l'unico effettivo motivo di appello. Gli altri motivi di appello, numerati nell'atto introduttivo, debbono essere invece qualificati come doverosa riproposizione, ai sensi dell'articolo 346 c.p.c., delle domande, anche istruttorie, formulate in primo grado concernenti il quantum debeatur. Il giudice di primo grado ha - invece – rigettato la domanda perché ha ritenuto non provato l’an debeatur , ovvero ha ritenuto non provato che la società [OSCURATO:SOCIETA] abbia mai comunicato alla Banca d'Italia, centrale rischi, notizie sfavorevoli sul conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. Sul punto l'appello è ina mmissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., perché nessuna critica viene mossa alla sentenza sotto il detto profilo, limitandosi la parte a ribadire che la circostanza è provata per tabulas, senza peraltro neppure indicare quali siano i documenti, prodotti nel corso del giudizio di primo grado o in quello cautelare, da cui potrebbe evincersi tale circostanza.» Nella stessa decisione la Corte di merito ha, poi, compiuto ulteriori affermazioni su ulteriori questioni controversie in causa (p. 4 della sentenza impugnata) che, tuttavia, devono ritenersi motivazioni espresse ad abundantiam, e dunque del tutto irrilevanti in questa sede, tenuto conto della consumazione della potestas iudicandi del giudice del gravame con la statuizione di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità dei motivi (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29529 del 11/10/2022 e Cass., S ez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, ove si afferma che, quando il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione). 6.2. I ricorrenti hanno censurato la statuizione di inammissibilità del gravame, lamentando l’omesso esame dei tabulati della Centrale dei r ischi prodotti e depositati durante il procedimento di primo grado(documento 20 del fascicolo di primo grado), nonché inseriti nel fascicolo di parte nel procedimento di secondo grado, dai quali emergeva che l’allora [OSCURATO:SOCIETA] aveva effettuato l’illegittima segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d’Italia a partire dal gennaio 1996. Gli stessi ricorrenti hanno dedotto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiamato reiteratamente, nell’illustrare il sesto motivo di appello, i tabulati della Centrale dei rischi, ove si specific ava c he il credito in sofferenza era garantito da ipoteca (v. in particolare p. 32 del ricors o per cassazione) , aggiungendo, a conferma della presenza del documento tra gli atti presenti nel giudizio di appello, che di esso aveva fatto menzione anche l a controparte nella comparsa conclusionale in appello , sia pure operando alcuni riferimenti non comprensibili per i ricorrenti (p. 34 del ricorso per cassazione). 6.3. La controricorrente ha dedotto l’inammissibilità del motivo perché volto a far valere una domanda risarcitoria del tutto nuova formulata tardivamente, senza che la convenuta fosse il vero soggetto legittimato passivo, essendo stato il credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto pubblicato sulla G.U. del 17/01/1997, a fronte di una legittima segnalazione alla Centrale deirischi. 6.4.Si deve senza dubbio rilevare che le ragioni di inammissibilità del motivo rappresenta te dalla controricorrente, e appena riportate, non investono il capo della statuizione in questa sede impugnato e rappresentano semmai eccezioni e difese che, ove non coperte dal giudicato, possono essere riproposte nel giudizio di rinvio. 6.5. L’esame del documento 20 del fascicolo di primo grado della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] dubbio è decisivo, tenuto conto che, in base a quanto prospettato dai ricorrenti, senza una specifica e sostanziale contestazione della controparte, tale documento reca l’indicazione delle segnalazioni a sofferenza riguardante tale parte ad opera del [OSCURATO:SOCIETA].Il suo esame avrebbe, pertanto, certamente indotto la Corte ad una decisione diversa, in ordine all’ammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art.342 c.p.c. Senza dubbio deve ritenersi, poi, che il menzionato documento sia stato offerto al contraddittorio delle parti, tenuto conto che è stato prodotto in giudizio e la stessa controricorrente risulta averlo esaminato. La censura deve pertanto essere accolta. 7.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso rende superfluo l’esame di tutti gli altri, che devono ritenersi assorbiti. Statuizioni finali 8. In conclusione, i l ricorso R.G.N. 20887/2021 deve essere dichiarato inammissibile. 9.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. 10.Con riguardo al ricorso R.G.N. 07245/2018 , deve essere accolto il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata ( sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3656/2017, pubblicata il 08/09/2017) deve essere cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di legittimità di entrambi i giudiziriuniti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso R.G.N. 20887/2021 , dando atto , in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de i ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. accoglie il secondo motivo del ricorso R.G.N. 07245/2018 e, assorbit i gli altri,cassa la sentenza impugnata nei limiti de