CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 23125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 8443/2022 R.Gsollevato Tribunale di Ragusa con ordinanza del TRIBUNALE RAGUSA n. 2752/2021 depositata i l 17/03/2022, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dall’altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale, che chiede di dichiarare la competenza del Tribunale di Ragusa. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ragusa, individuato dal Tribunale di Messina quale giudice competente a conoscere della domanda, proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio. Secondo il Tribunale, nella specie, il foro competente era inderogabilmente quello del consumatore; conseguentemente, essendo una delle ingiunte residente in Roma e solo l’altra residente in Ragusa, la competenza del Tribunale adito sussisteva per l’una e non per l’altra. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 47, ultimo comma, c.p.c. Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Ragusa. Il regolamento è inammissibile. Il giudice, infatti, non ha promosso il regolamento d’ufficio alla prima udienza, ma solo in esito alla riserva assunta all’udienza successiva: il che, appunto, comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, in applicazione del seguente principio: «in materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice, indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre laprima udienza ditrattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla» (Cass. n. 20488/2018; n. 25579/2021; n. 16143/2015). È stato anche chiarito che «Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., perché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all'udienza di trattazione successiva ad altra di merorinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di merorinvio operata con "salvezza dei diritti di prima udienza") » (Cass. n. 27731/2019; n. 18680/2003). Per i motivi indicati, il proposto regolamento di competenza, che è stato richiesto dalgiudice oltre la prima udienza di trattazione, è inammissibile in quanto tardivo. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese. P.Q.M. dichiara inammissibile il regolamento e rimette la causa al Tribunale di Ragusa per il prosieguo. Così deciso in Ro