Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 42435/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, 493-ter e 99, comma 4, cod. pen., esclusivamente in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che censura la correttezza della motivazione rassegnata in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è affetto da conclamata genericità, perché nulla era stato dedotto al riguardo con i motivi di gravame; donde, lo stesso non è consentito in questa sede in quanto inedito, di talché, venendo in rilievo questioni che involgono profili di merito, non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il secondo motivo, che censura l'entità della pena concretamente irrogata, oltre privo di qualsivoglia confronto, men che critico, con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [cfr. pag. 4, primo capoverso della sentenza impugnata]; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, 493-ter e 99, comma 4, cod. pen., esclusivamente in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che censura la correttezza della motivazione rassegnata in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è affetto da conclamata genericità, perché nulla era stato dedotto al riguardo con i motivi di gravame; donde, lo stesso non è consentito in questa sede in quanto inedito, di talché, venendo in rilievo questioni che involgono profili di merito, non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il secondo motivo, che censura l'entità della pena concretamente irrogata, oltre privo di qualsivoglia confronto, men che critico, con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [cfr. pag. 4, primo capoverso della sentenza impugnata]; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 42435/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris