CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 21094/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 31 marzo 2022, in riforma della pronuncia del tribunale di Enna del 19 maggio 2021 dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa aggravata ascrittogli e lo condannava alle pene di legge. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio; si deduceva in particolare che la pronuncia di appello di riforma della decisione di primo grado era priva di adeguata motivazione rafforzata ed aveva fatto riferimento al contenuto di una deposizione dibattimentale senza però che fosse stata rinnovata l'istruzione in appello. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va ricordato come la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva .della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). E nel caso in esame il giudice di appello non è incorso in alcuna illogicità manifesta avendo proceduto ad analizzare lo stesso materiale probatorio, della cui attendibilità non si discute, già valutato in primo grado pervenendo alla conclusione della colpevolezza del ricorrente sulla base di molteplici elementi tutti analiticamente indicati e riferiti sia alla natura dell'attività agricola denunciata che alla normale destinazione del fondo. Non sussistono poi i lamentati vizi relativi alla assenza di motivazione rafforzata ovvero alla mancanza di rinnovazione dibattimentale della decisione di riforma in appello poiché la pronuncia di secondo grado ha proceduto alla rivalutazione del medesimo materiale probatorio valutato già dal primo giudice senza che si siano prospettate questioni attinenti l'attendibilità delle deposizioni testimoniali ed ha altresì esplicitato le ragioni della diversa conclusione attraverso l'esposizione di un percorso logico argomentativo idoneo a confutare le ragioni della decisione di primo grado. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. ,Roma, 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]