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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 116/1963

ECLI:IT:COST:1963:116
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - I signori Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], intervenuti nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, promosso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] davanti al Pretore di Biella, sollevarono la questione di legittimità costituzionale degli artt. 175 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e, successivamente, degli artt. 208 e 209 del medesimo T.U., in riferimento all'art. 102 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto non manifestamente infondata soltanto la questione di legittimità degli artt. 208 e 209 ora ricordati e in conseguenza, con ordinanza 24 ottobre 1962, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 19 gennaio 1963.

2. - I motivi che l'ordinanza espone per dimostrare la non manifesta infondatezza della sollevata questione sono tre: a) non sarebbe dubbio che l'Intendente di finanza, adito a norma dell'art. 208 del T.U. citato, eserciti "una vera e propria funzione giurisdizionale"; b) la Corte costituzionale ha ritenuto non perentorio il termine di cinque anni stabilito dalla VI disposizione transitoria della Costituzione per la revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti, ma è certo che la decisione della Corte non si riferisce agli organi creati con leggi posteriori all'entrata in vigore della Costituzione; c) la funzione giurisdizionale dell'Intendente di finanza, anche se prevista da leggi anteriori, deve ritenersi istituita ex novo dal citato art. 208, in conseguenza della espressa abrogazione delle leggi preesistenti.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di intervento depositato il 4 dicembre dello scorso anno, l'Avvocatura respinge la tesi dell'ordinanza, che i provvedimenti dell'Intendente abbiano carattere "giurisdizionale", richiamando soprattutto proprio il testo dell'art. 208, il quale qualifica definitivi i provvedimenti dell'Intendente e dispone la riduzione a sessanta giorni del termine per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Conclude per la dichiarazione di non fondatezza della questione.

4. - All'udienza del 12 giugno 1963 la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri si è rimessa agli scritti difensivi. :

1. - Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art. 102 della Costituzione, il Pretore di Biella muove dal presupposto che l'Intendente di finanza, adito a norma dell'ora citato art. 208, eserciti "una vera e propria funzione giurisdizionale".

Ora codesto presupposto, come esattamente ha osservato l'Avvocatura dello Stato, è inesatto.

I provvedimenti che l'Intendente di finanza emana su ricorso dei soggetti elencati nel primo comma dell'art. 208, sono provvedimenti amministrativi che la legge qualifica definitivi, e contro i quali si può proporre ricorso in sede giurisdizionale o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, con la sola riduzione, in quest'ultimo caso, del termine per ricorrere a sessanta giorni.

Né può valere a conferire la qualifica di "funzione giurisdizionale" a questa attività dell'Intendente di finanza, soggettivamente e oggettivamente amministrativa, il fatto che il detto ricorso sia il solo mezzo di cui disponga il contribuente contro l'esecuzione esattoriale.

La Corte, alla quale la questione di legittimità dei due articoli è stata già sottoposta in relazione ad altri precetti costituzionali, ha ritenuto che il ricorso all'Intendente si inserisce in un sistema complesso di tutela dei diritti e degli interessi del contribuente, della cui conformità ai precetti costituzionali non si può dubitare (sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 e ordinanze nn. 101 e 102 del 15 novembre 1962) e ha già così, implicitamente, risolto anche la questione ora per la prima volta esplicitamente proposta.

2. - Stando così le cose, venuto meno cioè il presupposto, perdono ogni valore il richiamo alla VI disposizione transitoria della Costituzione e l'affermazione dell'ordinanza che la pretesa funzione giurisdizionale dell'Intendente, pur prevista da leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, debba ritenersi istituita ex novo dal ricordato art. 208 del T.U. e quindi non al riparo dal divieto costituzionale di creare giudici straordinari o speciali.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - I signori Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], intervenuti nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, promosso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] davanti al Pretore di Biella, sollevarono la questione di legittimità costituzionale degli artt. 175 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e, successivamente, degli artt. 208 e 209 del medesimo T.U., in riferimento all'art. 102 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto non manifestamente infondata soltanto la questione di legittimità degli artt. 208 e 209 ora ricordati e in conseguenza, con ordinanza 24 ottobre 1962, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte. L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 19 gennaio 1963. 2. - I motivi che l'ordinanza espone per dimostrare la non manifesta infondatezza della sollevata questione sono tre: a) non sarebbe dubbio che l'Intendente di finanza, adito a norma dell'art. 208 del T.U. citato, eserciti "una vera e propria funzione giurisdizionale"; b) la Corte costituzionale ha ritenuto non perentorio il termine di cinque anni stabilito dalla VI disposizione transitoria della Costituzione per la revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti, ma è certo che la decisione della Corte non si riferisce agli organi creati con leggi posteriori all'entrata in vigore della Costituzione; c) la funzione giurisdizionale dell'Intendente di finanza, anche se prevista da leggi anteriori, deve ritenersi istituita ex novo dal citato art. 208, in conseguenza della espressa abrogazione delle leggi preesistenti. 3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di intervento depositato il 4 dicembre dello scorso anno, l'Avvocatura respinge la tesi dell'ordinanza, che i provvedimenti dell'Intendente abbiano carattere "giurisdizionale", richiamando soprattutto proprio il testo dell'art. 208, il quale qualifica definitivi i provvedimenti dell'Intendente e dispone la riduzione a sessanta giorni del termine per il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Conclude per la dichiarazione di non fondatezza della questione. 4. - All'udienza del 12 giugno 1963 la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri si è rimessa agli scritti difensivi. : 1. - Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art. 102 della Costituzione, il Pretore di Biella muove dal presupposto che l'Intendente di finanza, adito a norma dell'ora citato art. 208, eserciti "una vera e propria funzione giurisdizionale". Ora codesto presupposto, come esattamente ha osservato l'Avvocatura dello Stato, è inesatto. I provvedimenti che l'Intendente di finanza emana su ricorso dei soggetti elencati nel primo comma dell'art. 208, sono provvedimenti amministrativi che la legge qualifica definitivi, e contro i quali si può proporre ricorso in sede giurisdizionale o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, con la sola riduzione, in quest'ultimo caso, del termine per ricorrere a sessanta giorni. Né può valere a conferire la qualifica di "funzione giurisdizionale" a questa attività dell'Intendente di finanza, soggettivamente e oggettivamente amministrativa, il fatto che il detto ricorso sia il solo mezzo di cui disponga il contribuente contro l'esecuzione esattoriale. La Corte, alla quale la questione di legittimità dei due articoli è stata già sottoposta in relazione ad altri precetti costituzionali, ha ritenuto che il ricorso all'Intendente si inserisce in un sistema complesso di tutela dei diritti e degli interessi del contribuente, della cui conformità ai precetti costituzionali non si può dubitare (sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 e ordinanze nn. 101 e 102 del 15 novembre 1962) e ha già così, implicitamente, risolto anche la questione ora per la prima volta esplicitamente proposta. 2. - Stando così le cose, venuto meno cioè il presupposto, perdono ogni valore il richiamo alla VI disposizione transitoria della Costituzione e l'affermazione dell'ordinanza che la pretesa funzione giurisdizionale dell'Intendente, pur prevista da leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, debba ritenersi istituita ex novo dal ricordato art. 208 del T.U. e quindi non al riparo dal divieto costituzionale di creare giudici straordinari o speciali. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 102 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 116/1963 — Fons Iuris — Fons Iuris