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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 23455/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7506/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]); -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1188/2017depositata il 01/08/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Con avviso di accertamento l’Agenzia rettificava la dichiarazione Ires e Irap presentata dalla contribuente in relazione al periodo d’Imposta compreso fra il 1° settembre 2007 e il 31 agosto 2008, contestando l’indebita deduzione di componenti negative di reddito nonché l’omessa dichiarazione di componenti positive in violazione delle previsioni del d.P.R. n. 917 del 1986 e del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Con ulteriore avviso di accertamento l’Agenzia rettificava la dichiarazione presentata ai fini IVA con riguardo all’anno d’imposta 2007, contestando una detrazione indebita correlata a fatture emesse da imprese individuali per l’effettuazione di lavori nel cantiere di Lavagna, afferenti costi non adeguatamente documentati.

Con un terzo avviso l’Agenzia rettificava la dichiarazione Ires e Irap con riguardo al periodo 1° settembre 2008 – 31 agosto 2009, contestando l’indebita deduzione di una somma a titolo di quota di ammortamento del costo connesso a fatture emesse da imprese individuali per l’effettuazione di lavori nel cantiere di Lavagna non documentati.

La CTP di Genova, previa riunione dei tre ricorsi separatamente promossi dalla contribuente avverso i tre atti impositivi, li accoglieva limitatamente ad alcuni dei rilievi erariali, respingendoli per altri.

La CTR della Liguria ha respinto il successivo appello dell’Agenzia.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a tre motivi di ricorsocui non replica l’intimata.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 115, 116 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., 118 disp.

Att. c.p.c., 36, co. 2, n. 4, 53 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

In particolare, con riferimento al rilievo n. 2 si stigmatizza l’aver la CTR respinto l’appello “in modo apodittico ed intrinsecamente illogico”, affermando la deducibilità delle fatture emesse dalle imprese individuali “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]” come quote di ammortamento e la detraibilità dell’IVA in riferimento ai lavori di ristrutturazione del locale inizialmente adibito a bar, trascurando di considerare la mancanza di documenti contenenti la descrizione specifica di detti lavori asseritamente effettuati.

Inoltre, con riferimento al rilievo n. 3 si censura l’aver la CTR affermato apoditticamente che soltanto l’antieconomicità dell’intera attività sociale consente all’Amministrazione di contestare l’esistenza di materia imponibile sottratta a tassazione; con riferimento al rilievo n. 9 si contesta l’aver la CTR asserito che il prezzo riportato nelle fattura “sarebbe comprensivo anche dei costi per l’acquisto degli accessori installati nelle imbarcazioni vendute sebbene detti accessori non siano indicati né nelle fatture de quibus, né nei contratti di vendita delle imbarcazioni stipulati tra la società in epigrafe e la società di leasing, né nei contratti sottoscritti da quest’ultima con l’utilizzatore finale”, giustificandosi l’assenza di qualsiasi riferimento agli accessori con l’ “esigenza di assicurare che la società di leasing finanziasse anche il loro acquisto” ed essendo “l’esiguità della redditività delle vendite così operate” corroborata dal fatto che gli “accessori venivano installati direttamente dal concessionario ‘I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’ sulle imbarcazioni vendute ai propri clienti”.

Con il secondo motivo di ricorso si censurano i medesimi profili prima riassunti con riferimento al paradigma ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. della violazione e/o falsa applicazione di legge e, segnatamente, degli artt. 41 e 53 Cost., 2697, 2727 e 2729 c.c., 39, co. 1, lett. d), e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 102 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 , 5 e 25 D.Lgs. n. 446 del 1997, 167 e 226 Dir.

CEE 28.11.2006, n. 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria.

Con il terzo motivo di ricorso si insiste nel censurare i medesimi profili compendiati sopra sotto l’aspetto dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 2, n. 5, c.p.c.

Il primo motivo è fondato e va accolto con l’assorbimento delle ulteriori censure.

La motivazione sui tre rilievi ha connotazione assiomatica, palesandosi priva di sostrato argomentativo.

Infatti, con riferimento al rilievo n. 2, la CTR assertivamente ha esposto che “la ditta ha portato numerose prove in merito all’avvenuta trasformazione del bar in sede sociale e neppure la presunta genericità delle fatture può inficiare la detraibilità delle stesse”; ha soggiunto che “i lavori sono stati regolarmente effettuati e la documentazione prodotta costituisce prova sufficiente e necessaria”.

Con ogni evidenza, la CTR trascura del tutto di soffermarsi sul profilo dell’inerenza, limitandosi ad appurare –in modo neutro – la circostanza dell’effettiva esecuzione di lavori, tra l’altro non meglio identificati, per sancire la deducibilità dei costi collegati.

Con riguardo al rilievo n. 3 la CTR ha evidenziato che “L’Agenzia delle Entrate non può sostituirsi all’imprenditore e valutare la congruità di un’operazione apparentemente in perdita.

La ditta ha dimostrato la correttezza della propria logica commerciale che l’ha portata, successivamente a rivendere la barca ritirata traendone utile e, soprattutto, a conservare il cliente, fidelizzato.

Diverso sarebbe se l’antieconomicità concernesse tutta l’attività sociale e non un’operazione sporadica come quella esaminata”.

Nel quadro della valutazione del giudice la congruità del costo non è valutabile se non nel perimetro dell’attività complessiva, quindi non viene neppure valutata in rapporto alla specifica operazione per cui è causa.

Inoltre, la CTR adduce un approssimativo riferimento ad una imprecisata “logica commerciale”, senza peritarsi di chiarirne il contenuto ontologico e sostanziale.

Con riguardo al rilievo n. 9 relativo agli accessori non contemplati in fattura, la CTR, muovendo dalla premessa dell’autosufficienza probatoria delle fatture in contestazione – le quali tra l’altro tacciono sulla componentistica accessoria –, subito dopo si limita ad evidenziare che detta componentistica sarebbe stata installata dal concessionario e il valore totale esposto sarebbe valso “ai fini del finanziamento totale dell’acquisto da parte di società di leasing”.

La motivazione declinata dalla CTR sui tre rilievi compendiati è apparente perché carente del giudizio di fatto.

Essa è invero basata su altrettante affermazioni generali e astratte, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto, mostrandosi inidonea ai fini della comprensione della ratio decidendi.

Si tratta in conclusione di motivazione non in grado di attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020) e che concreta una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così, tra le più recenti, Cass. n. 13170/2021; Cass. n. 29495/2019; Cass. n. 2122/2023).

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 22232/2016; Cass.8053/2014) ha invero affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da ‘error in procedendo’, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

All’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, consegue la cassazione della sentenza d’appello, con il rinvio della causa per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado della Liguria, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri ; cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa per un nuovo esame e pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7506/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]); -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1188/2017depositata il 01/08/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con avviso di accertamento l’Agenzia rettificava la dichiarazione Ires e Irap presentata dalla contribuente in relazione al periodo d’Imposta compreso fra il 1° settembre 2007 e il 31 agosto 2008, contestando l’indebita deduzione di componenti negative di reddito nonché l’omessa dichiarazione di componenti positive in violazione delle previsioni del d.P.R. n. 917 del 1986 e del D.Lgs. n. 446 del 1997. Con ulteriore avviso di accertamento l’Agenzia rettificava la dichiarazione presentata ai fini IVA con riguardo all’anno d’imposta 2007, contestando una detrazione indebita correlata a fatture emesse da imprese individuali per l’effettuazione di lavori nel cantiere di Lavagna, afferenti costi non adeguatamente documentati. Con un terzo avviso l’Agenzia rettificava la dichiarazione Ires e Irap con riguardo al periodo 1° settembre 2008 – 31 agosto 2009, contestando l’indebita deduzione di una somma a titolo di quota di ammortamento del costo connesso a fatture emesse da imprese individuali per l’effettuazione di lavori nel cantiere di Lavagna non documentati. La CTP di Genova, previa riunione dei tre ricorsi separatamente promossi dalla contribuente avverso i tre atti impositivi, li accoglieva limitatamente ad alcuni dei rilievi erariali, respingendoli per altri. La CTR della Liguria ha respinto il successivo appello dell’Agenzia. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a tre motivi di ricorsocui non replica l’intimata. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 115, 116 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. Att. c.p.c., 36, co. 2, n. 4, 53 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. In particolare, con riferimento al rilievo n. 2 si stigmatizza l’aver la CTR respinto l’appello “in modo apodittico ed intrinsecamente illogico”, affermando la deducibilità delle fatture emesse dalle imprese individuali “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]” come quote di ammortamento e la detraibilità dell’IVA in riferimento ai lavori di ristrutturazione del locale inizialmente adibito a bar, trascurando di considerare la mancanza di documenti contenenti la descrizione specifica di detti lavori asseritamente effettuati. Inoltre, con riferimento al rilievo n. 3 si censura l’aver la CTR affermato apoditticamente che soltanto l’antieconomicità dell’intera attività sociale consente all’Amministrazione di contestare l’esistenza di materia imponibile sottratta a tassazione; con riferimento al rilievo n. 9 si contesta l’aver la CTR asserito che il prezzo riportato nelle fattura “sarebbe comprensivo anche dei costi per l’acquisto degli accessori installati nelle imbarcazioni vendute sebbene detti accessori non siano indicati né nelle fatture de quibus, né nei contratti di vendita delle imbarcazioni stipulati tra la società in epigrafe e la società di leasing, né nei contratti sottoscritti da quest’ultima con l’utilizzatore finale”, giustificandosi l’assenza di qualsiasi riferimento agli accessori con l’ “esigenza di assicurare che la società di leasing finanziasse anche il loro acquisto” ed essendo “l’esiguità della redditività delle vendite così operate” corroborata dal fatto che gli “accessori venivano installati direttamente dal concessionario ‘I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’ sulle imbarcazioni vendute ai propri clienti”. Con il secondo motivo di ricorso si censurano i medesimi profili prima riassunti con riferimento al paradigma ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. della violazione e/o falsa applicazione di legge e, segnatamente, degli artt. 41 e 53 Cost., 2697, 2727 e 2729 c.c., 39, co. 1, lett. d), e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 102 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 , 5 e 25 D.Lgs. n. 446 del 1997, 167 e 226 Dir. CEE 28.11.2006, n. 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria. Con il terzo motivo di ricorso si insiste nel censurare i medesimi profili compendiati sopra sotto l’aspetto dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 2, n. 5, c.p.c. Il primo motivo è fondato e va accolto con l’assorbimento delle ulteriori censure. La motivazione sui tre rilievi ha connotazione assiomatica, palesandosi priva di sostrato argomentativo. Infatti, con riferimento al rilievo n. 2, la CTR assertivamente ha esposto che “la ditta ha portato numerose prove in merito all’avvenuta trasformazione del bar in sede sociale e neppure la presunta genericità delle fatture può inficiare la detraibilità delle stesse”; ha soggiunto che “i lavori sono stati regolarmente effettuati e la documentazione prodotta costituisce prova sufficiente e necessaria”. Con ogni evidenza, la CTR trascura del tutto di soffermarsi sul profilo dell’inerenza, limitandosi ad appurare –in modo neutro – la circostanza dell’effettiva esecuzione di lavori, tra l’altro non meglio identificati, per sancire la deducibilità dei costi collegati. Con riguardo al rilievo n. 3 la CTR ha evidenziato che “L’Agenzia delle Entrate non può sostituirsi all’imprenditore e valutare la congruità di un’operazione apparentemente in perdita. La ditta ha dimostrato la correttezza della propria logica commerciale che l’ha portata, successivamente a rivendere la barca ritirata traendone utile e, soprattutto, a conservare il cliente, fidelizzato. Diverso sarebbe se l’antieconomicità concernesse tutta l’attività sociale e non un’operazione sporadica come quella esaminata”. Nel quadro della valutazione del giudice la congruità del costo non è valutabile se non nel perimetro dell’attività complessiva, quindi non viene neppure valutata in rapporto alla specifica operazione per cui è causa. Inoltre, la CTR adduce un approssimativo riferimento ad una imprecisata “logica commerciale”, senza peritarsi di chiarirne il contenuto ontologico e sostanziale. Con riguardo al rilievo n. 9 relativo agli accessori non contemplati in fattura, la CTR, muovendo dalla premessa dell’autosufficienza probatoria delle fatture in contestazione – le quali tra l’altro tacciono sulla componentistica accessoria –, subito dopo si limita ad evidenziare che detta componentistica sarebbe stata installata dal concessionario e il valore totale esposto sarebbe valso “ai fini del finanziamento totale dell’acquisto da parte di società di leasing”. La motivazione declinata dalla CTR sui tre rilievi compendiati è apparente perché carente del giudizio di fatto. Essa è invero basata su altrettante affermazioni generali e astratte, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto, mostrandosi inidonea ai fini della comprensione della ratio decidendi. Si tratta in conclusione di motivazione non in grado di attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020) e che concreta una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così, tra le più recenti, Cass. n. 13170/2021; Cass. n. 29495/2019; Cass. n. 2122/2023). Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 22232/2016; Cass.8053/2014) ha invero affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da ‘error in procedendo’, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, consegue la cassazione della sentenza d’appello, con il rinvio della causa per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado della Liguria, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri ; cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa per un nuovo esame e pe
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