CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 aprile 1986
Cassazione n. 10037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni presentate dalla Avvocatura dello Stato che, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 ottobre 2025, la Corte d i a ppello di Venezia ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell ’ equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione allamisura cautelare della custodia in carcere sofferta dal23 ottobre 2018 al 9 maggio 2023. La misura cautelare fu disposta per la ritenuta sussisten za di un grave quadro indiziario per i reati di rapina aggravata (capo A) , omicidio preterintenzionale aggravato (capo B) e furto in abitazione aggravato (capo C). Secondo l’ipotesi accusatoria, il 2 ottobre 2017, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicati), [OSCURATO:PERSONA] si era impossessato di denaro ed altri beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sottraendoli, con uso di violenza, dall a loro abitazione in Villafranca di Verona. Nel corso della rapina erano state provocate a GiacominoFurfaro lesioni personali che il 10 ottobre 2017, a distanza di otto giorni dall ’ aggressione , ne determinarono il decesso. Il quadro indiziario del quale il g.i.p. aveva tenuto conto ai fini dell’applicazione della misura era costituito: da un verbale di individuazione nel quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto materialmente presente alla rapina; dai tabulati telefonici relativi all’utenza attribuita all’imputato, che documentavano la sua presenza nella zona di Sommacampagna (distante pochi chilometri da Villafranca) alle 22:04 e nel territorio di Villafranca di Verona tra le 22:15 e le 22:17 del 1° ottobre 2017; nella constatazione che, alle 22:04, quella utenza aveva contattatoquella in uso alcoimputato [OSCURATO:PERSONA] e che, tra le 22:15 e le 22:17 , anche il computato [OSCURATO:PERSONA] era stato localizzato a Villafranca di Verona; nel fatto che l’utenza in uso ad [OSCURATO:PERSONA] era rimasta a Verona sino alle prime ore del mattino del 2 ottobre 2017. All’esito del giudizio di primo grado, il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] fu valutato inattendibile perché smentito da altre evidenze probatorieche, al momento della rapina, collocavano [OSCURATO:PERSONA] altrove. Nondimeno, egli fu ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A) e B) perché si ritenne che, pur non essendo risultato presente alla consumazione della rapina, avesse partecipato a un sopralluogo preliminare presso l ’ abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] , svoltosi nella notte del 1° ottobre 2017. La condanna fu confermata dalla Corte di Assise di appello di Venezia con sentenza del 23 aprile 2021. Il 14 febbraio 2023 la Corte di cassazione annullò con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di appello di Venezia e il giudizio di rinvio si concluse il 26 settembre 2023 con l’assoluzione dell’imputato «per non aver commesso il fatto». La sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile il 27 febbraio 2024. 2. Come risulta dall’ordinanza impugnata, la sentenza di assoluzione è stata pronunciata perché, una volta espunto dal materiale probatorio il riconoscimento dell’imputato da parte di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che, nella notte del 1° ottobre 2017, l’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] avesse operato anche nel territorio di Villafranca di Verona e avesse intrattenuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stata considerata sufficiente a provare che egli fosse coinvolto, quale concorrente, nei reati oggetto di imputazione . Nondimeno, i giudici della riparazione hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito a lla applicazione della misura detentiva e al suo protrarsi con un comportamento gravemente colposo, avendo sostenuto di non essere l’effettivo utilizzatore dell’utenza a lui attribuita, di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed avendo omesso di dare una plausibile spiegazione alternativa del viaggio intrapreso da Vigevano a Verona, della prolungata sosta notturna nel veronese e, soprattutto, dei contatti telefonici intercorsi, in coincidenza temporale con la commissione dei reati, con persone che di quei reati sono state ritenute responsabili. 3. Contro l’ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore dell’imputato il quale deduce, con l’unico motivo , violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione. Sostiene il ricorrente che, nel ritenere la condotta dell’imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello ha attribuito rilevanza causale a dichiarazioni successive all ’emissione dell’ordinanza cautelare inidonee ad incidere sul quadro indiziario che è stato poi valutato insufficiente per l’affermazione della penale responsabilità . Sostiene, dunque, che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] ‒ quand’anche colposo ‒ non avrebbe datocausa, n é concorso a dar causa , alla pr i vazione della libertà personale. 4. il Procuratore generale ha deposit at o conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. L’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato . 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all ’ indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionaletra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”,in quanto l’incolpato non vi abbia dato causa o non abbia concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell ’ istituto. (così Sez. U., n.51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663). A ciò deve aggiungersi che, nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia dato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv.203636). Ancorché i due giudizi siano autonomi, infatti, è evidente che il dolo o la colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez.4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, non mass.; Sez. 4, n.1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Rv. 198491). 3. Come si evince dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, nel caso oggetto del presente ricorso, la sentenza che ha definitivamente assolto [OSCURATO:PERSONA] da tutti i reati a lui ascritti ha comunque identificato in lui l’utilizzatore della utenza telefonica che, alle 22:04 del 1 ° ottobre 2017 , contattò l ’ utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] e , tra le 22:15 e le 22:17 della stessa notte , operò nel territorio di Villafranca di Verona ove operava, contestualmente, anche l’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA].Ne emerge, dunque, che i giudici della cognizione, pur ritenendo questi indizi insufficienti all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato,hanno ritenuto provato che l’odierno ricorrente conoscesse almeno due degli autori della rapina e fosse in contatto con loro poco prima dei fatti . Dopo aver riferito questo dato, la Corte di appello sottolinea che , per tutto il corso del giudizio di cognizione , [OSCURATO:PERSONA] ha negato di essere l ’ utilizzatore de l telefono,sostenendo di non aver mai conosciuto gli autori della rapina (con i quali, invece,era in contatto telefonico poco prima della commissione del reato) e di non essersi recato nel veronese (dove il reato fu commesso) tra il 1° e il 2 ottobre 2017. Secondo l’ordinanza impugnata (pag. 4) tali dichiarazioni - incompatibili con l’accertata disponibilità del telefono da parte di Andreie con i dati emergenti dai relativi tabulati - influirono sul convincimento dell ’ Autorità giudiziaria perché l’indagato fornì una prospettazione difensiva inverosimile e contraddittoria e omise di «dare una plausibile e alternativa spiegazione dei reiterati contatti telefonici intercorsi con i coimputati, del viaggio intrapresoda Vigevano a Verona e della prolungata sosta notturna nella zona del veronese». L’ordinanza ha valorizzato, dunque, quale profilo di colpa ostativa, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia mentito, negando di aver frequentato i coimputati . Ha ravvisato, infatti, in questo comportamento una condotta negligente e imprudente, suggestiva quanto al coinvolgimento nei reati commessi dai coimputati e idonea a supportare il quadro indiziario raccolto. Tale valutazione non appare incongrua o contraddittoria né, tanto meno, manifestamente illogica. La sentenza di assoluzione, infatti, ha ritenuto provata la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel veronese nella notte tra il 1°e il 2 ottobre 2017 e ha anche ritenuto provato che, quella notte, egli abbia avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], autori dei reati dei quali l’odierno ricorrente era gravemente indiziato, e non è illogico aver sostenuto che le dichiarazioni rese al G.i.p. in sede di interrogatorio di garanzia e poi nel corso delle indagini abbiano contribuito alla valutazione di gravità del quadro indiziario.Non si può ignorare, inoltre, che – come l ’ ordinanza impugnata chiarisce senza che il ricorrente contesti il dato – il quadro indiziario era costituito soprattutto da questi contatti, il cui carattere gravemente colposo è evidente trattandosi di contatti intercorsi con gli autori di gravi reati nelle ore immediatamente precedenti alla consumazione dei reati stessi. 4. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che , i n tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il mendacio dell’indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possarilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all’organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa ( Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Rv. 271419). Si è anche sottolineato che il medacio puòrilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo se ha avuto un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario(Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, 242759; Sez.3, n. 29967 del 02/04/2014 , Rv. 259941 ; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Rv. 265287; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). Si è osservato, in particolare, che «anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ilmendacio dell ’ indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto allariparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.(Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, Rv. 286587).Tali conclusioni sono coerenti con le indicazioni del legislatore. Si è stabilitoinfatti, in termini espliciti , che l’esercizio del diritto di difesa non può incidere sul diritto alla riparazione se si traduce nella scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma non si è escluso che il mendacio possa essere valutato in sede di riparazione nel caso in cui la scelta di mentire abbia avuto un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario. 5.Proprio sul ritenuto ruolo causale del mendacio si appuntano le critiche del ricorrente.La difesa sostiene, infatti, che «se l ’ imputato avesse ammesso di conoscere i soggetti o di essere stato a Verona, ciò avrebbe rafforzato, e non indebolito, la tesi accusatoria», ma, così argomentando, omette di confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata secondo la quale, se l’imputato non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi posti a fondamento dell’ordinanza cautelare, e li rafforzò, invece, negando di conoscere i coimputati e sostenendo di non essere mai statoa Villafranca di Verona. Non ha maggior pregio l’altra argomentazione sviluppata dalla difesa, secondo la quale le dichiarazioni dell’imputato non ebbero alcun ruolo nelle decisioni cautelari e nelle condanne poi annullate e non sono mai state utilizzate dai giudici come elementi di responsabilità. Anche in questo caso, infatti, il ricorrente non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata (pag. 2), secondo la quale il quadro indiziario valutato insufficiente dalla sentenza di assoluzione era costituito,oltre che dal contenuto dei tabulati telefonici relativi all’utenza intestata ad [OSCURATO:PERSONA], anche dalle «dichiarazioni rese dall’imputato, in parte reticenti (là dove aveva omesso di spiegare le ragioni della sua prolungata presenza, in orario notturno, a Verona) ed in parte false». 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr.Sez. U, n.877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv.281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713) P.Q.M Rigetta il ricorso