CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 26281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18630/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 146, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 96/15/16, depositata il 18 gennaio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto : Tributi-Definizione agevolata -Cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 96/15/16 del 18/01/2016, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) rigettava gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 133/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010; 2. AE impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva in giudizio con controricorso e depositava a sua volta memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere; 1.1. con memoria datata 11/01/2020 l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che la controversia è stata definita; 2. va, dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lit