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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42573/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], BerlinTeri Francesco e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentano il denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Non solo rapplicazione della disposizione succitata non era stata richiesta dagli imputati con i motivi d'appello - e dunque non può essere invocata per la prima volta con il ricorso per cassazione - ma in ogni caso non sarebbe applicabile ostandovi i limiti edittali di pena previsti per il reato contestato.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], BerlinTeri Francesco e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentano il denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. 3. I ricorsi sono inammissibili. Non solo rapplicazione della disposizione succitata non era stata richiesta dagli imputati con i motivi d'appello - e dunque non può essere invocata per la prima volta con il ricorso per cassazione - ma in ogni caso non sarebbe applicabile ostandovi i limiti edittali di pena previsti per il reato contestato. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così dec
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