CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 29697/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il Ministero della giustizia a corrispondere al medesimo la somma di € 3.441,31 a titolo di adeguamento retributivo, oltre interessi e rivalutazione. 2.[OSCURATO:PERSONA], detenuto dal 2009 aveva dedotto di avere lavorato alle dipendenze del Ministero della giustiziada gennaio 2014 a febbraio 2022, con mansioni di addetto alla distribuzione dei pasti (cat. C), assistente alla persona (cat. B), addetto alla spesa detenuti (cat. B), addetto alle pulizie (cat. D), con gli orari e presso gli istituti indicati nelle bustepaga emesse dal Ministero, ed aveva lamentato di non avere percepito l’adeguamento della retribuzione, in violazione dell’art. 22 dellalegge n. 354/1975. 3. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della minore somma di € 1302,32, oltre rivalutazione ed interessi. 4. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha ritenuto che per ogni rapporto di lavoro instaurato con l’Amministrazione della giustizia, deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire i relativi crediti ed ha affermato che alla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine di prescrizione. Relativo ai crediti del detenuto lavoratore. 5. Ha evidenziato che nell’ambito del lavoro penitenziario il detenuto assume l’obbligo di collaborare ed il Ministero quello di retribuire e che tuttavia tali obblighi persistono fino al termine dell’assegnazione, atteso che i detenuti hanno il diritto dilavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario. 6. Ha pertanto ritenuto che la cessazione del rapporto di lavoro va individuata con la fine dello svolgimento dell’attività lavorativa del detenuto e con la corresponsione della controprestazione retributiva, salva la dimostrazione, il cui onere grava sul detenuto, di un espresso patto di sospensione del rapporto. 7. Ha escluso che l’interruzione della prestazione e della retribuzione tra l’uno e l’altro periodo lavorato sia riconducibile all’originaria natura a termine degli incarichi, essendo invece dovuta alla cessazione di autonomi e peculiari rapporti di lavorocarcerario via via instaurati. 8. A fronte della cessazione dell’attività lavorativa e della corresponsione del compenso connesso a tale attività, peraltro per un periodo consistente, ha ritenuto presumibile la cessazione del rapporto, salva la prova contraria della sua sospensione. 9. Ha ritenuto estinto per prescrizione il credito azionato per il periodo antecedente al 6.9.2017, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo tra tale data e quella del 6.9.2022, in cui era stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grad. 10. Ha evidenziato cheche nel periodo antecedente al 6.9.2017 il detenuto non aveva lavorato ininterrottamente, ma aveva intrattenuto con l’Amministrazione vari rapporti lavorativi, tutti di durata non superiore al mese, con bassa frequenza annualee distanziati tra loro di diversi mesi. 11. Non ha tenuto conto dei principi espressi da Cass. n. 17476/2024, Cass.n. 17478/2024 e Cass. n. 17484/2024, in quanto depositate il giorno stesso della camera di consiglio e dell’emissione del dispositivo in udienza. 12. Avverso tale sentenzaAntonio Ippolito ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. 13. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. DIRITTO 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 15, secondo comma e 20, commi 1 e 3, della legge n. 354/1975, nonché dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere considerato come interruzioni del rapporto la mancanza di occupazione dovuta ad esigenze di parte datoriale, e di avere attribuito carattere interruttivo alla turnazione e alla rotazione del lavoro. Richiama i principi espressi da questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro è unitario, mentre l’onere della prova dell’eventuale interruzione incombe sull’amministrazione penitenziaria ed eventuali vuoti di occupazione lavorativa devono qualificarsi come mere sospensioni del rapporto. Evidenzia che il Ministero della giustizia non ha dedotto né dimostra to le interruzioni del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto dei principi espressi da Cass. n. 2092/2024, segnalata anche dall’appellato. 2.La Corte d’Appello non ha potuto tenere conto delle sentenze di questa Corte nn. 17476/2024, Cass. n. 17478/2024 e Cass. n. 17484/2024, in quanto intervenute contestualmente all’emissione del dispositivo, ma in sede di rinvio deve considerarle. Si è in particolare chiarito che rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro”, rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta; lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera poi i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. Si è dunque escluso che in questo quadro rilevino ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie che, a ben guardare, neppure sono realmente tali, configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come già affermato da Cass. n. 396/2024, la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI), ma prima di tale momento, le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l’ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto acausali, oggetto e durata. Si è poi ritenuto che sia onere dell’Amministrazione individuare il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad esempio l‘età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.). La decorrenza della prescrizione non va pertanto collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione, ma al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, si è pertanto affermato che la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie,volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. 3. La Corte territoriale, avendo escluso la configurabilità di un unico rapporto di lavoro, non si è attenuta a tali principi. 4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittim