CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 28493/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7258/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (giuseppe [OSCURATO:EMAIL]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIAMBATTISTA ([OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2029/2021 depositata il27/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Ausl n. 7, con atto notificato il 1/03/ 2022, propone ricorso per cassazione della sentenza n. 2029/2021 della Corte d’appello di Catania depositata il 27/10/2021, relativa a una controversia instaurata nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) per ottenere il pagamento di un credito in qualità di cessionaria. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. , resasi cessionaria dei crediti vantati dall'associazione temporanea di imprese (ATI) [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della AUSL n. 7 di Ragusa, in forza di un contratto di appalto per il completamento di un plesso ospedaliero, notificò, in data 9 maggio 2003, la cessione del credito all'ente ceduto. Successivamente, presentò per l'incasso due fatture, per totali € 420.240,18, emesse dalla cedente. L'AUSL n. 7, nonostante le fosse stata già notificata l'intervenuta cessione del credito, effettuò il pagamento a mani della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. (rappresentante dell’ATI), anziché della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. Dopo inutili diffide di pagamento, [OSCURATO:SOCIETA]. agì in via monitoria nei confronti della AUSL n. 7, chiedendo al Tribunale di Milano l'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 399.122,58, di cui una delle due menzionate fatture. Il relativo decreto fu opposto. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 12 maggio 2005, in accoglimento dell'eccezione proposta dall'opponente, dichiarò la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Ragusa, revocando il decreto ingiuntivo. Il giudizio venne riassunto innanzi al Tribunale di Ragusa che, con sentenza del 29 novembre 2008, condannò l'AUSL n. 7 al pagamento dell'importo richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., oltre alle spese processuali, rigettando o dichiarando improcedibili ulteriori domande spiegate nel corso del giudizio. Impugnata la sentenza dalla AUSL n. 7, la Corte d'appello di Catania, con la sentenza del 20 luglio 2015, rigettò il gravame. L'AUSL n. 7 propose ricorso per cassazione e la Corte di legittimità lo accolse con provvedimento n. 9801/2018 in ragione della mancata delibazione, in rito, della eccezione d’incompetenza dell’AGO in virtù di una clausola compromissoria stipulata tra le parti. 3. Per quanto ancora di interesse, la Corte d’ A ppello di Catania adita quale giudice del rinvio, con la sentenza impugnata in questa sede processuale ha ritenuto l’eccezione infondata nel merito, mancando in atti la prova della stipula della clausola compromissoria, e ha ritenuto infondate le ulteriori eccezioni della AUSL opposte per resistere alla richiesta di pagamento della cessionaria del credito. La ricorrente, pertanto, impugna per cassazione la sentenza del giudice del rinvio. La resistente ha notificato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. I primi quattro motivi attengono al rigetto della eccezione d’incompetenza dell’AGO per mancata prova della clausola arbitrale, in quanto non rinvenuta negli atti depositati dalla parte. I primi due, ineriscono alla questione della sussistenza di un giudicato interno sulla effettiva stipula di una clausola compromissoria, e, i restanti due, alla questione del mancato rilievo della clausola compromissoria inserita nel capitolato speciale d’appalto, non delibata dal giudice del rinvio. 1.1. In particolare, la ricorrente deduce: 1. Violazione e falsa applicazione art. 12 preleggi;art. 384, c.2 0, c.p.c. , art. 2909 cod.civ. e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, c. 1 0, n. 4, c.p.c.; 2 Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 12 preleggi, a". 384, c.2 0, c.p.c.,ah. 2909 cod. civ- e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, c. 1 0, n.3 e n.4, c.p.c.; 3. Violazione e falsa applicazione art.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360,1° c. 1 ° , n.3, n. 4 , c.p.c.; art.112 c.p.c. in relazione all'art. 360, CI, , c.p.c.; 4,- Violazione e falsa applicazione art. 118 disp. att. c.p.c., art132, c.2 c.p.c., 17.4, c.p.c., art. 111, c. 6, Cost., in relazione all'art. 360, c.1, n.4, c.p.c. 1.2. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni connesse, sono inammissibili. 1.3. La Corte di legittimità, nell’annullare la prima sentenza della Corte d’appello, ha osservato che quest’ultimanon si era pronunciata in merito alla eccezione di compromesso. Nell’annullare la sentenza nella parte che ha ritenuto improponibile l’eccezione di compromesso, ha sancito che, differentemente da quanto ritenuto dal giudice del merito, la “questione relativa alla proponibilità della domanda giudiziale in presenza d'una clausola arbitrale resta una questione di merito e la sentenza che abbia deciso su di essa è impugnabile con l’appello e non con il regolamento di competenza” (Sez. 3, Ordinanza n. 21926 del 29/08/2008, Rv. 604736; vedi pure Sez. l, Sentenza n. 16058 del 02/08/2016, Rv. 641315). In relazione a tale dictum, pertanto, si è pronunciata la Corte d’appello quale giudice del rinvio, che ha ritenuto non allegata e provata la clausola in questione, come già ritenuto dal giudice di prime cure. 1.4. Quanto ai primi due motivi, non può quindi affermarsi che si sia formato un giudicato, anche solo implicito, sulla presenza in atti di una clausola compromissoria, per effetto della decisione della Corte di legittimità, posto che il giudice di legittimità ha annullato la statuizione della Corte d’appello là dove ha ritenuto inammissibile l’eccezione d’incompetenza in quanto delibabile solo con regolamento di competenza, applicando retroattivamente, in via del tutto illegittima, la norma processuale di cui all’art. 819 ter c.p.c. a una ipotesi regolata, invece, dalla vecchia normativa processuale. 1.5. Il giudice del rinvio, pertanto, ha correttamente scrutinato nel merito la eccezione d’incompetenza dell’AGO in favore di quella arbitrale, non scrutinata dalla Corte di merito nella pregressa fase, ritenendola nel merito non provata per la mancanza in atti dell’invocato capitolato speciale d’appalto da cui desumere la sussistenza di una pattuizione derogatoria della competenza dell’AGO, in ciò confermando l’assunto del giudice di primo grado. 1.6. Il terzo motivo difetta, invece, del requisito di autosufficienza, non essendo riportato nel ricorso il contenuto della clausola arbitrale da cui poter desumere l’ effettiva incompetenza dell’AGO rinvenibile, in tesi, in una clausola inserita nel capitolato speciale d’appalto. La ricorrente si limita ad affermare di avere prodotto copia conforme, per estratto, del capitolato speciale. Il giudice del rinvio ha invero scrutinato detto documento, ritenendolo costituito solo da alcune pagine di un più ampio documento di cui non si ha alcuna certezza. Tuttavia, nel motivo non si riporta nemmeno il contenuto del documento analizzato da cui poter desumerne la effettiva completezza o sufficienza. Il terzo motivo, pertanto, oltre a non individuare la regola di diritto violata in punto di valutazione delle prove, difetta in primo luogo di autosufficienza, perché la ricorrente ha chiaramente omesso di trascrivere, per la parte di rilievo, il contenuto gli atti scrutinati dalla Corte con giudizio insindacabile e non intimamente contradittorio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019). 1.7. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, in quanto non riporta il passo della sentenza da cui risulterebbe una affermazione ‘internamente contraddittor ia a quanto affermato dalla Corte d’appello circa la mancata prova della clausola arbitrale. 2. Con il secondo nucleo di tre motivi la ricorrente denuncia la sopravvenuta inammissibilità delle domande a seguito della incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., atteso che sarebbe venuto meno l’interesse della società incorporata a ricevere il pagamento dopo la fusione intervenuta tra i due istituti di credito, per l’avvenuto trasferimento in capo ad [OSCURATO:PERSONA] del credito di cui la cessionaria ha chiesto il pagamento. Si deduce altresì che sul punto la Corte di merito non si sarebbe pronunciata. In merito vengono indicati i seguenti tremotivi attinenti a: 1. Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1 0, n. 4 ; 2. Violazione e falsa applicazione art. 118 disp att. c.p.c., dell’art. 132 co 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’ art. 111, co. 6 Cost. ex art. 360. N. 4 c.p.c.; 3. Violazione dell’art. 100 c.p.c . ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. 2.1. I motivi sono inammissibili. Essi difettano del già menzionato requisito di autosufficienza, in quanto non riportano, anche solo succintamente, il passo in cui nella comparsa conclusionale sia stata dedotta tale eccezione, peraltro al di fuori di ogni termine processuale. Peraltro la controricorrente deduce che la nota di deposito del documento attestante l’atto di fusione, a supporto di tale eccezione, si colloca temporalmente financo dopo, nelle note di trattazione scritte prodotte il giorno successivo alla comparsa conclusionale. 3. Con il terzo nucleo di motivi la ricorrente denuncia , tramite due motivi, che il giudice del rinvio avrebbe dichiarato erroneamente inammissibile la censura di nullità del contratto di subappalto del 9.12.2002 intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. I motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza. 3.2. La ricorrente denuncia, in primo luogo, violazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 e 394 ex art. 360, co. 1, n.4 c.p.c. per avere il giudice ritenuto priva di interesse e generica detta censura, in quanto non rispondente al requisito di cui all’art. 342 c.p.c., senza tuttavia indicare, nel ricorso, il contenuto del motivo di appello ritenuto inammissibile. In secondo luogo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. , art. 100 c.p.c. e art. 342 c.p.c. , oltre alle norme speciali in tema di contratto di appalto, che si rivela inammissibile perché tende a censurare il punto della motivazione in cui la Corte territoriale ha ritenuto la parte processuale priva di interesse a sollevare detta censura, con una seconda ratio decidendi assorbita dal rilievo di inammissibilità dell’appello di cui sopra, in sé sufficiente a sorreggere il rigetto della censura.Sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024). 4. Con il quarto nucleo di motivi, attraverso due motivi, la ricorrente censura la parte della sentenza in cui la Corte d’appello ha respinto l’eccezione di nullità della cessione del 15 aprile 2003 per mancanza dell’oggetto e della causa, e di illiceità del negozio di cessione derivante dalla assenza di titolarità del credito ceduto in capo alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. “ al solo fine di vedere l’Azienda rispondere due volte del medesimo credito”. 4.1. La ricorrente denuncia: 1. Violazione e falsa applicazione art 2909 cod.civ., art. 324 e 394 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c.- non potendosi fare questione di inammissibilità di siffatta domanda una volta che la stessa è ritenuta ammissibile nella sentenza n. 1253/2015 che ebbe a riconoscerne l'ammissibilità, salvo, poi, a rigettarla avendola ritenuta infondata; 2. Violazione e falsa applicazione art. 1362 e ss. cod.civ., art 1260, 1264 e 1266 cc, , art. 1325, n. 2 e 3 , c.c. , art. 1346 e 1418 c.c.in relazione all’ art. 360, n. 3, c.p.c. — per non avere considerato la Corte del rinvio che, una volta costituita la società consortile e stipulato il contratto di subappalto, era venuto meno ogni rapporto contrattuale tra la Azienda sanitaria e la Casal, così che, era da ritenersi nulla la cessione per la "mancanza di titolarità del credito ceduto in capo alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. " , "perché priva dell'oggetto" e per la "mancanza di causa" , conseguenze tutte connesse alla inesistenza di un rapporto diretto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l'Azienda appellante 4.2. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con la ratio della sentenza, nella parte in cui assume l’incongruenza di tale deduzione attinente a una cessione di credito in cui la AUSL è chiamata a pagare due volte il medesimo debito solo perché ha pagato al creditore cedente anziché alla cessionaria, nonostante l’avvenuta notifica della cessione. Sul punto, la Corte d’appello ha ritenuto di riportarsi a quanto già detto in merito alla cessione dei crediti intervenuta tra l’ATI di cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era capogruppo , avente ad oggetto il credito dalla prima vantato nei confronti della AUSL n. 7 di Ragusa, essendo l’unica cessione in cui la AUSL è coinvolta come debitrice ceduta, da ritenersi del tutto distinta dalla cessione intervenuta tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto altri crediti vantati dalla prima nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], in virtù del contratto di subappalto, cessione ulteriore alla quale l’AUSL è rimasta del tutto estranea. 5. Il quinto nucleo di motivi investe i capi della sentenza con i quali la Corte d’appello ha rigettato le censure della AUSL sulla risoluzione del contratto di appalto e sulla non opponibilità della cessione del 15.4.2003, in quanto ritenute domande tardivamente proposte. 5.1. Sul punto sono formulati due motivi: 1. Violazione e falsa applicazione art. 1362 cod.civ. , in relazione all’ art, 360, n. 3; 2. Violazione e falsa applicazione art. 1352 e ss. cod. civ, , art. 21, c. | 0, L. 545/1982, modificato dall'art.2, DL. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 139, convertito in L. 28.05.1995, n. 796, art. 29, p. 3 , del capitolato speciale di appalto ; art 2697 cod.civ.; art. 115 e 115 c.p.c. , in relazione all'art. 360, c. 1 co, n.3 e n. 4, c,p.c., con i quali si denunciano violazioni delle norme di ermeneutica contrattuale che, tuttavia, sono inammissibili in quanto non colpiscono, come avrebbero dovuto, la statuizione di inammissibilità della domanda, ma inducono questa Corte a intraprendere un altrettanto inammissibile esame nel merito di domande ritenute inammissibili in quanto tardive. 6. Il sesto nucleo di motivi attiene al presunto carattere liberatorio del pagamento effettuato dalla ricorrente alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. e alla mancanza di prova del credito azionato; esso è affidato a un motivo in cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., là dove la Corte di appello ha ritenuto di non potere esaminare le censure perché formulate inammissibilmente per la prima volta in sede di riassunzione del giudizio innanzi al tribunale di Ragusa, dopo la dichiarazione di incompetenza del tribunale di Milano. 6.1. Il motivo è palesemente infondato, e dunque inammissibile, in quanto, come già rilevato da questa Corte nel separato giudizio di revocazione chiusosi con ordinanza n. 27914/2021, tali eccezioni o domande, ampliando la materia del contendere segnata dall’opposizione al decreto ingiuntivo, sono da ritenersi inammissibili. 6.2. Deve infatti escludersi che, in seguito alla rilevata incompetenza del giudice adito in sede monitoria (e alla conseguente declinatoria del giudice dell'opposizione), venga meno la prospettiva della prosecuzione del giudizio di merito dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. Ciò che viene meno, indubbiamente, è il decreto ingiuntivo opposto che, in quanto invalidamente emesso, deve essere caducato con espressa pronuncia (o comunque intendersi implicitamente caducato, per effetto della sentenza declinatoria di competenza). Ma una simile definizione in rito del giudizio di opposizione, per gli aspetti più propriamente attinenti all'impugnazione, non preclude - stante la complessità strutturale poc'anzi delineata - l'ordinario corso della causa di merito, secondo le regole dettate per il processo di cognizione di primo grado, delle quali fa indubbiamente parte l'art. 50 cod. proc. civ. (esattamente nel senso che la riassunzione ex art. 50 cod. proc. civ. attiene alla causa di merito, Cass. 29/08/1994, n. 7438, cui adde conf. Cass. 21/01/2003, n. 854; 30/11/2005, n. 26076; n. 15694 del 2006; Sez. 3, Ordinanza n. 16744 del 17/07/2009; Cass., sez. 3, Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021). 6.3. In particolare, deve darsi continuità a l principio per cui la dichiarazione di incompetenza non rende invalida la domanda formulata nel decreto ingiuntivo, anche se venuto meno per effetto della pronunciata incompetenza del giudice dell’opposizione, né l’atto di riassunzione innanzi al giudice competente costituisce solo per questo limitato effetto un nuovo giudizio. 7. Il settimo nucleo di motivi riguarda le domande proposte dalla AUSL nei confronti dei terzi chiamati che la Corte d’appello ha ritenuto fatto non provate e comunque in contrasto con le deduzioni effettuate dalla AUSL nell’atto di appello che dà conto del pagamento andato sul conto corrente della cedente [OSCURATO:SOCIETA]e non direttamente a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: 7.1. A. Sulle domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . la ricorrente deduce: 1. Violazione e falsa applicazione art.1362 e ss. cod. civ. in relazione all'art. 360, 1° co. n.3, c.p.c., ; art 112 c.p.c. in relazione all’ art. 360, c.l, n.4, c.p.c. — per avere, la Corte del merito , malamente interpretando gli scritti difensivi della azienda appellante, rigettato le domande dalla stessa avanzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , già [OSCURATO:PERSONA], non avendo tenuto in nessun conto quanto dalla stessa documentato e per non avere pronunciato sulle avanzate richieste istruttorie; 2. Violazione e falsa applicazione art. 111 Cost., art. 132, n.4, c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c.; Nullità ai sensi dell’art. 132, n.4, c.p.c. 161 c.p.c.; Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’ art. 360, C.1, n.5, c.p.c.- per non avere motivato il Giudice del rinvio le ragioni della adottata decisione omettendo di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio ed alla cui prova si destinavano le avanzate richieste istruttorie; 7.2. B. Sulle domande nei confronti del fallimento: 3. Violazione e falsa applicazione art. 91 c.p.c., art 111 Cost, art. 132, n.4, c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. ; Nullità ai sensi dell’ art 132 ,n.4, c.p.c. , art. 161 c.p.c., in relazione all’ art. 360, n.4, c.p.c. — per avere rigettato il Giudice del rinvio, senza alcuna valida motivazione, la censura con la quale l'azienda sanitaria aveva lamentato che il Tribunale aveva errato a condannarla a pagare le spese processuali in favore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] non avendo essa proposto nei confronti dello stesso alcuna domanda di restituzione di indebito o di risarcimento danni, avendo ritenuto improcedibili dette domande una volta dichiarato il fallimento e ciò seppure, lo stesso Giudice del rinvio, dava atto che nessuna domanda si era spiegata dall’azienda nei confronti dei fallimento, sì da non potersi configurare un eventuale soccombenza a carico della stessa; 7.3. C. Sulle domande nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].: 4. Violazione e falsa applicazione art. 1362 e ss. cod. civ., art. 342 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, cl 0, n. 3 , c.p.c. — per avere ritenuto il Giudice del rinvio "assai generica" la mossa censura, quando, invece, come peraltro, riportato nella stessa sentenza di rinvio, con il cennato motivo di appello, l'azienda sanitaria aveva censurato, sotto ogni profilo, la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno del rigetto delle spiegate domande. 7.4. I motivi sono inammissibili, in quanto: - A. tendono a dimostrare, con argomenti non conferenti, cheil pagamento è andato comunque a favore della banca cessionaria. Essi non sono allineati con la ratio decidendi che assume che il soggetto che ha ricevuto il pagamento non è la banca, bensì l’originario cedente [OSCURATO:SOCIETA]., tramite il suo conto corrente presso [OSCURATO:PERSONA], soggetto quindi ben distinto dalla banca chiamata in causa, posto che la causa del pagamento non era la cessione, né la AUSL era stata delegata da [OSCURATO:SOCIETA]. a un pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a copertura delle anticipazioni su detta cessione; - B. il motivo è inammissibile per carenza di specificità, poiché pur riportando la motivazione resa dalla Corte, conforme al minimo costituzionale di cui a Cass. SU 8053/2014, non riporta la motivazione resa dal Tribunale cui si riferisce la Corte d’appello per confermare la statuizione sulle spese in favore del fallimento, né riporta gli esatti termini della censura con la quale la AUSL ha lamentato che il Tribunale aveva errato a condannarla alle spese in favore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., anche se la domanda era divenuta improcedibile per il sopraggiunto fallimento. Trattandosi di “doppia conforme” la ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo, è venuta meno all’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado, richiamate per relationem nella sentenza de qua, e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.28/02/2023, n. 5947); - C) la denuncia, in questo caso, non si allinea alla ratio decidendiche ha ritenuto non solo errata la formulazione delle domande verso [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] come domande in garanzia, a conferma della sentenza di prime cure, ma del tutto generica la censura, essendo le società componenti della ATI, rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., soggetti terzi rispetto alla intervenuta cessione di credito, aggiungendo che la domanda di nullità della cessione è anche del tutto nuova. 8. L’ottavo motivo riguarda la valutazione di soccombenza della AUSL ai fini della condanna alle spese. Dunque è un non motivo perché presuppone un esito favorevole per la AUSL in questo giudizio. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquida te come in d ispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].), seguono la soccombenza. 10. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].), delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5 . 200,00, di cui € 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché al pagamento di € 5.000,00 ex art. 96 terc.p.c. Ai sensi dell’art