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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20656/2026

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di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FABIOPICUTI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 gennaio 2026,confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2022 che avevacondannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto colpevole del delittodi ricettazione di una somma di denaro contante pari ad euro

453.000.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato avv.to Dello Iacono deducendo, con distinti motivi qui riassunti exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art, 648 cod. pen.per avere erroneamente applicato la legge penale in relazione alla ritenutasussistenza dell’ipotesi di ricettazione senza alcuna indicazione del delittopresupposto, desunto in violazione di legge esclusivamente sulla base dell’entitàdella somma di denaro rinvenuta nel possesso dell’imputato;- inosservanza di norme previste a pena di inutilizzabilità quantoall’affermazione di responsabilità basata sulle dichiarazioni rese dall’imputato susollecitazione della polizia giudiziaria in violazione degli artt. 61, 63 e 64 cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiaratoinammissibile.Ed invero, il giudice di appello è pervenuto alla decisione di conferma dellacondanna dell'imputato per il contestato delitto di ricettazione, valorizzandoelementi specifici dai quali traeva la logica conclusione della provenienza illecitadella ingente somma di denaro.

Una lunga e costante evoluzione giurisprudenzialeha affermato il principio secondo cui l’accertamento del delitto presupposto deidelitti di ricettazione e riciclaggio non necessita di una preventiva verifica giudizialein altra sede, ben potendo il fatto illecito presupposto essere ricavato da elementilogici da parte del giudice che procede e senza che sia neppure necessario laspecifica attribuibilità a taluno.

Ciò che rileva in senso decisivo, quindi, è che sullabase di indici precisi e circostanziati si possa affermare che la somma di denaro inoggetto provenga certamente da un reato presupposto che può essere ricavato,oltre che dalle anomale modalità di conservazione e trasporto, anche dall’accertatafrequentazione di soggetti indagati per reati produttivi di profitto da partedell’imputato, dalla presenza di precedenti penali per fatti analoghi a carico delmedesimo, dalla contestuale assenza di qualsiasi attività lecita dal medesimosvolta e dall’assenza di giustificazioni plausibili sul possesso di tale somma.Proprio in questo senso si è affermato come integra il delitto di riciclaggio lacondotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di unarilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento,possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine,l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della suaesatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza284522 - 01).Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito pervenivano alla affermazionedi responsabilità desumendo la provenienza illecita del denaro da una serie dicircostanze significative, tra le quali certamente spiccava l’avvenuta attivazionedelle forze di Polizia da parte dello stesso ricorrente, che spontaneamente risultavaavere contattato l’ispettore [OSCURATO:PERSONA] cui confidava il traposto del denaro il giornosuccessivo.

Nella conforme ricostruzione dei giudici di merito risulta, pertanto, chefu lo stesso autore della condotta ad allertare un suo conoscente ispettore di poliziaconfidandogli le preoccupazioni per l’operazione da compiere il giorno successivocosì in quel momento chiaramente manifestando la provenienza illecita dellasomma di denaro; il giudizio incidentale compiuto dai giudici di merito sullasussistenza di un delitto presupposto, pertanto, in quanto collegato a precisi indicidi fatto emersi nel corso del procedimento appare esente sia da violazioni di leggesia da illogicità tanto più manifesta.

Difatti, l’attivazione delle forze di polizia daparte dello stesso soggetto autore del fatto, nel tentativo di cercare in tal modo diprecostituirsi una prova sulla sua pretesa buona fede, va letta in una prospettivatotalmente diversa e rende certa l’origine illecita del denaro stesso e dellaconsapevolezza in tal senso da parte del ricorrente proprio in ragione delle riferitepreoccupazioni per l’operazione di trasporto di cui lo stesso sarebbe statoincaricato: detta valutazione, ritenuta come decisiva dai giudici di merito ai finidella identificazione della provenienza delittuosa del denaro, appare del tuttocongrua ed esente da qualsivoglia vizio.2.

Con riguardo al secondo motivo deve poi essere escluso il vizio dedotto.Ed invero la dichiarazione resa spontaneamente dall’imputato in un momento incui non risultava acquisito alcun indizio di reità nei suoi confronti né era pendentealcun procedimento penale per l’accertamento di uno specifico fatto di reato, inquanto avvenuta ben al di fuori di qualsiasi procedimento nei suoi confronti, ècertamente utilizzabile.

Al momento dell’attivazione delle forze di polizia effettuataspontaneamente dal [OSCURATO:PERSONA] questi non era né iscritto nel registro degli indagatiné raggiunto da un qualsiasi indizio di reità così che tale posizione deve farerientrare le affermazioni nell’ambito della piena utilizzabilità senza che possaneppure applicarsi il disposto dell’art. 350 cod. proc. pen. che disciplina la sortedelle sommarie informazioni assunte dalla persona nei cui confronti vengono svoltele indagini e non anche quelle rese al di fuori di qualsiasi attività investigativa daun soggetto che spontaneamente si rivolga alle Forze dell’Ordine.2.1.

Tale orientamento risulta recepito da diverse pronunce di legittimità chehanno rilevato come le dichiarazioni rese al di fuori di qualsiasi fase procedimentalenon soggiacciono alle limitazioni previste dal codice di rito che, per quanto attienela posizione della polizia giudiziaria e dei verbalizzanti, ne limita la capacità atestimoniare soltanto in relazione alle iniziative svolte dagli stessi nell’ambito dellapubblica funzione cui sono demandati e nel contesto del procedimento ma nonanche quando gli stessi si trovino ad agire al di fuori di qualsiasi attività di indagine.In questo senso sovviene innanzi tutto il fondamentale insegnamento delle SezioniUnite “[OSCURATO:PERSONA]“ secondo cui, in virtù del principio di conservazione degli atti edella regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamenteutilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione,rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, a nullarilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto lacondizione di indagato o di imputato (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 264482 - 01).

La stessa pronuncia ha anche chiarito che alcun vizio diinutilizzabilità sussiste in relazione alle dichiarazioni rese da un soggetto che almomento della audizione sia privo di qualsiasi posizione di indagato stabilendo chele dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. sono quellerese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che rivelicircostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, noninvece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di unadeterminata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o lafalsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio"nemo tenetur se detegere", che salvaguarda la persona che abbia commesso unreato, e non quella che debba ancora commetterlo (Sez.

U, n. 33583/2015, cit.).2.2.

Il riferimento alla necessità che le dichiarazioni indizianti si riferiscanoa fatti pregressi per potere le stesse essere affette dalla inutilizzabilità, porta adaffermare che nella interpretazione delle Sezioni Unite tutte le dichiarazioni cheabbiano ad oggetto comportamenti futuri anche integranti illeciti, e cioè condottenon ancora poste in essere al momento della dichiarazione, non possono ritenersimai viziate proprio perché rese al di fuori di qualsiasi attività investigativa che, perdefinizione, non può riguardare un reato non ancora integrato.2.2.1.

I suddetti princìpi risultano affermati anche dalle sezioni semplici.

Inparticolare, è stato osservato come il divieto di testimonianza sulle dichiarazionirese dall'imputato non riguarda il contenuto di quelle rese spontaneamente dallostesso ad un agente di polizia al di fuori del contesto procedimentale (Sez. 6, n.2231 del 16/12/2010, dep. 2011, Bordi, Rv. 249198 - 01).

Più recentementel’affermazione è stata ribadita da quella pronuncia secondo cui il divieto ditestimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alledichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambitodel contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (Sez. 5, n. 38457 del17/05/2019, Archinito, Rv. 277093 - 01).2.2.2.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni non sussiste, pertanto,ragione alcuna per ritenere la dichiarazione spontaneamente resa dal Mosellaall’[OSCURATO:PERSONA] non utilizzabile da parte dei giudici di merito con laconseguente manifesta infondatezza anche di tale motivo di ricorso.3.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma, 22 maggio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FABIOPICUTI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 gennaio 2026,confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2022 che avevacondannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto colpevole del delittodi ricettazione di una somma di denaro contante pari ad euro 453.000.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato avv.to Dello Iacono deducendo, con distinti motivi qui riassunti exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art, 648 cod. pen.per avere erroneamente applicato la legge penale in relazione alla ritenutasussistenza dell’ipotesi di ricettazione senza alcuna indicazione del delittopresupposto, desunto in violazione di legge esclusivamente sulla base dell’entitàdella somma di denaro rinvenuta nel possesso dell’imputato;- inosservanza di norme previste a pena di inutilizzabilità quantoall’affermazione di responsabilità basata sulle dichiarazioni rese dall’imputato susollecitazione della polizia giudiziaria in violazione degli artt. 61, 63 e 64 cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiaratoinammissibile.Ed invero, il giudice di appello è pervenuto alla decisione di conferma dellacondanna dell'imputato per il contestato delitto di ricettazione, valorizzandoelementi specifici dai quali traeva la logica conclusione della provenienza illecitadella ingente somma di denaro. Una lunga e costante evoluzione giurisprudenzialeha affermato il principio secondo cui l’accertamento del delitto presupposto deidelitti di ricettazione e riciclaggio non necessita di una preventiva verifica giudizialein altra sede, ben potendo il fatto illecito presupposto essere ricavato da elementilogici da parte del giudice che procede e senza che sia neppure necessario laspecifica attribuibilità a taluno. Ciò che rileva in senso decisivo, quindi, è che sullabase di indici precisi e circostanziati si possa affermare che la somma di denaro inoggetto provenga certamente da un reato presupposto che può essere ricavato,oltre che dalle anomale modalità di conservazione e trasporto, anche dall’accertatafrequentazione di soggetti indagati per reati produttivi di profitto da partedell’imputato, dalla presenza di precedenti penali per fatti analoghi a carico delmedesimo, dalla contestuale assenza di qualsiasi attività lecita dal medesimosvolta e dall’assenza di giustificazioni plausibili sul possesso di tale somma.Proprio in questo senso si è affermato come integra il delitto di riciclaggio lacondotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di unarilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento,possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine,l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della suaesatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza284522 - 01).Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito pervenivano alla affermazionedi responsabilità desumendo la provenienza illecita del denaro da una serie dicircostanze significative, tra le quali certamente spiccava l’avvenuta attivazionedelle forze di Polizia da parte dello stesso ricorrente, che spontaneamente risultavaavere contattato l’ispettore [OSCURATO:PERSONA] cui confidava il traposto del denaro il giornosuccessivo. Nella conforme ricostruzione dei giudici di merito risulta, pertanto, chefu lo stesso autore della condotta ad allertare un suo conoscente ispettore di poliziaconfidandogli le preoccupazioni per l’operazione da compiere il giorno successivocosì in quel momento chiaramente manifestando la provenienza illecita dellasomma di denaro; il giudizio incidentale compiuto dai giudici di merito sullasussistenza di un delitto presupposto, pertanto, in quanto collegato a precisi indicidi fatto emersi nel corso del procedimento appare esente sia da violazioni di leggesia da illogicità tanto più manifesta. Difatti, l’attivazione delle forze di polizia daparte dello stesso soggetto autore del fatto, nel tentativo di cercare in tal modo diprecostituirsi una prova sulla sua pretesa buona fede, va letta in una prospettivatotalmente diversa e rende certa l’origine illecita del denaro stesso e dellaconsapevolezza in tal senso da parte del ricorrente proprio in ragione delle riferitepreoccupazioni per l’operazione di trasporto di cui lo stesso sarebbe statoincaricato: detta valutazione, ritenuta come decisiva dai giudici di merito ai finidella identificazione della provenienza delittuosa del denaro, appare del tuttocongrua ed esente da qualsivoglia vizio.2. Con riguardo al secondo motivo deve poi essere escluso il vizio dedotto.Ed invero la dichiarazione resa spontaneamente dall’imputato in un momento incui non risultava acquisito alcun indizio di reità nei suoi confronti né era pendentealcun procedimento penale per l’accertamento di uno specifico fatto di reato, inquanto avvenuta ben al di fuori di qualsiasi procedimento nei suoi confronti, ècertamente utilizzabile. Al momento dell’attivazione delle forze di polizia effettuataspontaneamente dal [OSCURATO:PERSONA] questi non era né iscritto nel registro degli indagatiné raggiunto da un qualsiasi indizio di reità così che tale posizione deve farerientrare le affermazioni nell’ambito della piena utilizzabilità senza che possaneppure applicarsi il disposto dell’art. 350 cod. proc. pen. che disciplina la sortedelle sommarie informazioni assunte dalla persona nei cui confronti vengono svoltele indagini e non anche quelle rese al di fuori di qualsiasi attività investigativa daun soggetto che spontaneamente si rivolga alle Forze dell’Ordine.2.1. Tale orientamento risulta recepito da diverse pronunce di legittimità chehanno rilevato come le dichiarazioni rese al di fuori di qualsiasi fase procedimentalenon soggiacciono alle limitazioni previste dal codice di rito che, per quanto attienela posizione della polizia giudiziaria e dei verbalizzanti, ne limita la capacità atestimoniare soltanto in relazione alle iniziative svolte dagli stessi nell’ambito dellapubblica funzione cui sono demandati e nel contesto del procedimento ma nonanche quando gli stessi si trovino ad agire al di fuori di qualsiasi attività di indagine.In questo senso sovviene innanzi tutto il fondamentale insegnamento delle SezioniUnite “[OSCURATO:PERSONA]“ secondo cui, in virtù del principio di conservazione degli atti edella regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamenteutilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione,rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, a nullarilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto lacondizione di indagato o di imputato (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 264482 - 01). La stessa pronuncia ha anche chiarito che alcun vizio diinutilizzabilità sussiste in relazione alle dichiarazioni rese da un soggetto che almomento della audizione sia privo di qualsiasi posizione di indagato stabilendo chele dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. sono quellerese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che rivelicircostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, noninvece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di unadeterminata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o lafalsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio"nemo tenetur se detegere", che salvaguarda la persona che abbia commesso unreato, e non quella che debba ancora commetterlo (Sez. U, n. 33583/2015, cit.).2.2. Il riferimento alla necessità che le dichiarazioni indizianti si riferiscanoa fatti pregressi per potere le stesse essere affette dalla inutilizzabilità, porta adaffermare che nella interpretazione delle Sezioni Unite tutte le dichiarazioni cheabbiano ad oggetto comportamenti futuri anche integranti illeciti, e cioè condottenon ancora poste in essere al momento della dichiarazione, non possono ritenersimai viziate proprio perché rese al di fuori di qualsiasi attività investigativa che, perdefinizione, non può riguardare un reato non ancora integrato.2.2.1. I suddetti princìpi risultano affermati anche dalle sezioni semplici. Inparticolare, è stato osservato come il divieto di testimonianza sulle dichiarazionirese dall'imputato non riguarda il contenuto di quelle rese spontaneamente dallostesso ad un agente di polizia al di fuori del contesto procedimentale (Sez. 6, n.2231 del 16/12/2010, dep. 2011, Bordi, Rv. 249198 - 01). Più recentementel’affermazione è stata ribadita da quella pronuncia secondo cui il divieto ditestimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alledichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambitodel contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (Sez. 5, n. 38457 del17/05/2019, Archinito, Rv. 277093 - 01).2.2.2. Alla luce delle sopra esposte considerazioni non sussiste, pertanto,ragione alcuna per ritenere la dichiarazione spontaneamente resa dal Mosellaall’[OSCURATO:PERSONA] non utilizzabile da parte dei giudici di merito con laconseguente manifesta infondatezza anche di tale motivo di ricorso.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma, 22 maggio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino
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