CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 19637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibili i ricorsi;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], che siè riportata alla memoria già depositata;uditi difensori degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv.toGiosuè Naso per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettiviricorsi chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 15 dicembre 2025, inparziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 28 dicembre 2024,riconosceva la continuazione tra i fatti di rapina e tentato furto giudicati nelpresente procedimento e quelli oggetto di separato giudizio definito con sentenzairrevocabile il 23-7-2024, irrogando la pena in aumento di anni quattro direclusione ed euro 1.200 di multa agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i rispettivi difensori.3. L’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] deduceva con distinti motivi quiriassunti.- Mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione quando il viziorisulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti quali lesommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai testimoni oculari el'annotazione di polizia giudiziaria del 21 luglio 2023; inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale con riferimento agli artt. 189, 192, 357 e 373codice procedura penale. Si lamentava in particolare che le sentenze di meritoerano giunte alla identificazione del ricorrente quale soggetto che avrebbepartecipato alla fase esecutiva della rapina in danno dell'ufficio postale contestataal capo n. 2) dell'imputazione, facendo integrale riferimento al contenutodell'informativa di polizia giudiziaria che conteneva un giudizio di compatibilità trauno dei soggetti presenti all'interno dell'ufficio e l'imputato in ragione delle suefattezze fisiche; il giudice di merito, però, aveva omesso la necessaria valutazionepreliminare di affidabilità dell'operato della polizia giudiziaria stante chel'annotazione di servizio deve essere necessariamente sottoposta al vagliodell'autorità giudicante non avendo valore di verbale facente prova fino a quereladi falso. La motivazione, poi, era incorsa in violazione delle norme proceduraliposto che il riconoscimento da parte della polizia giudiziaria non era fondato sudati individualizzanti o riscontrati e, soprattutto, perché tali dati non risultavanoconfermati da nessuno dei testimoni oculari. Si trattava, pertanto, di unaindividuazione totalmente priva di coerenza logica e giuridica.- Inosservanza od erronea applicazione della legge penale, difetto dimotivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di cuial capo 3), qualificato nei termini di tentato furto aggravato. Al riguardo sideduceva l'inutilizzabilità del materiale probatorio posto che le operazioni dimonitoraggio satellitare attraverso il sistema GPS dell'autovettura del ricorrenteerano state effettuate quando lo stesso non risultava ancora iscritto nel registrodegli indagati ed in assenza di qualsiasi indizio di reità nei suoi confronti; talioperazioni dovevano ritenersi in contrasto con la giurisprudenza della Corteeuropea dei diritti dell'uomo come affermata nelle pronunce Uzun contro [OSCURATO:PERSONA] 2 settembre 2010 e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] dell'8 maggio 2018, nelle qualidette attività erano ricostruite nel solco delle operazioni investigative, costituentichiare ingerenza nella vita privata e necessitanti un’autorizzazione giurisdizionalein assenza della quale si configura una violazione dell'articolo 8 della Convenzioneeuropea; difatti, l'esecuzione di un atto investigativo avente capacità disignificativa ingerenza nella vita privata, non può essere compiuto senza alcunpreventivo vaglio giurisdizionale direttamente dalla polizia giudiziaria ed inassenza di elementi di reità a carico dell'individuo; lo stesso motivo lamentava poil'errata qualificazione giuridica attribuita ai fatti non sussistendo gli estremi deltentativo punibile posto che il reato non era stato compiuto per una sceltaautonoma e consapevole degli imputati da qualificarsi in termini di desistenzavolontaria.- Mancanza assoluta di motivazione quanto alla determinazione della pena edall'aumento per continuazione esterna in assenza di adeguata giustificazione degliaumenti.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione quantoalla tardiva individuazione fotografica operata dalle dipendenti dell'ufficio postale;difatti nella descrizione delle fattezze fisiche dei rapinatori effettuata prima dellaindividuazione sussisteva evidente contrasto con le iniziali dichiarazioni e con lecaratteristiche fisiche della persona del ricorrente che imponevano una valutazionedi attendibilità approfondita che i giudici di merito avevano omesso;- con il secondo motivo lamentava erronea applicazione della legge penalequanto alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di tentato furto dovendosi considerareche la mancata consumazione del fatto, dovuta al mancato arrivo del furgone, eradipesa da desistenza volontaria dall'iniziale proposito criminoso con conseguenteirrilevanza penale della condotta;- con il terzo motivo deduceva, infine, mancanza di motivazione quanto alladeterminazione della pena ed agli aumenti per continuazione.5. Con memoria depositata in cancelleria in data 29/04/2026 la difesa dellaparte civile chiedeva il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono puramente reiterativi di doglianze svolte nelle fasi di meritoe rispetto alle quali la Corte di appello ha reso ampia e non censurabile motivazionee devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.Va innanzitutto ricordato che, nel caso in esame, ci si trova dinanzi ad una"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio ditravisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso incui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorioasseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, circostanzaquesta non sussistente nel caso in esame e neppure adeguatamente prospettata(Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130-01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01).Nel caso in esame, i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione diresponsabilità degli imputati sulla base del riconoscimento degli stessi o da partedegli operatori di polizia giudiziaria ovvero in sede di identificazione fotograficaoperata dalle dipendenti dell'ufficio postale. Tali conclusioni sono prive di qualsiasiprofilo di violazione di legge in quanto, vertendosi in ipotesi di giudizio abbreviato,i giudici di merito hanno fatto corretta utilizzazione del materiale acquisito alfascicolo del pubblico ministero senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati.Invero, non sussiste il vizio lamentato nel ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], postoche non vi è stata alcuna valorizzazione dell'annotazione di polizia giudiziaria qualel'affermazione di responsabilità. La Corte di merito si è attenuta al principiosecondo cui è utilizzabile ai fini cautelari ed in sede di abbreviato unaindividuazione fotografica operata dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa,senza previa delega del pubblico ministero, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc.pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria,cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero,il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritienenecessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli(Sez. 5, n. 18997 del 19/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263168-01).In relazione al ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il giudice diappello e prima di quello di primo grado, hanno fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai finidella decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla poliziagiudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblicoministero pur in mancanza di allegazione del relativo fascicolo fotografico (Sez. 5,n. 42577 del 03/06/2015, Peluso, Rv. 264947-01).Ne consegue che tutti i motivi con i quali ci si duole della individuazione dientrambi gli imputati appaiono manifestamente infondati e reiterativi.2. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è parimenti manifestamente infondatoposto che, secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità cui il Collegiointende dare seguito, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema dirilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca dellaprova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte delgestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessitàdi autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione peranalogia la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esuccessive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i princìpi affermati dallasentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di"data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento deidati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 6,n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro, Rv. 284582-01). Sul punto si è ancheaffermato come, in tema di indagini preliminari, la localizzazione degli spostamentitramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) èmezzo di ricerca della prova atipico, non implicante un accumulo massivo di datisensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sonoutilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, nontrovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all'art. 132, comma 3,d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, né iprincìpi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativaalla compatibilità di "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE,sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore dellecomunicazioni (Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, Bianchini, Rv. 286949-01).L’applicazione dei sopra esposti princìpi al caso in esame impone la declaratoria dimanifesta infondatezza del motivo atteso che il compimento di operazioni di poliziada parte delle autorità giudiziarie e, pertanto, ove compiuta nell'ambito di indaginipreliminari per fatti di reato, non è subordinata alla preventiva esposizione di indizidi reità gravi o sufficienti a carico del soggetto controllato.3. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale entrambi i ricorsideducono violazione di legge in punto qualificazione giuridica dei fatti contestati alcapo 3 in violazione dei princìpi in termini di desistenza volontaria ex art. 56, terzocomma, cod. pen. Al proposito, va richiamato quell'orientamento giurisprudenzialesecondo il quale, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione deldelitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa comespontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve esserenon necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente dacircostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimentodell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535-01).L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta proprio lamanifesta infondatezza del motivo avendo la Corte di appello esposto, a pagina 19della motivazione, come la mancata realizzazione del proposito criminoso fudovuta alla circostanza che quel giorno particolare l'ufficio postale risultava averemeno denaro in cassa del solito e non era dunque conveniente per i responsabilidella condotta criminosa commettere il reato; il che rende evidente che ladesistenza dipese proprio da una circostanza esterna e non da una sceltavolontaria degli imputati a panorama di fatto incontestato ma in presenza di nuovielementi.4. Manifestamente infondati e reiterativi sono i motivi sulla pena avanzatinell’interesse di entrambi gli imputati anche in relazione agli aumenti percontinuazione. Attraverso le argomentazioni svolte alle pagine 20-21dell’impugnata pronuncia il giudice di appello ha fornito un calcolo analitico siadella determinazione della pena base che dei singoli aumenti per continuazione.Quanto poi alla motivazione degli aumenti che entrambi i ricorsi contestano varicordato come, per costante interpretazione della Corte di legittimità, in tema dideterminazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specificamotivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni asostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibiledubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, commaprimo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di penairrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose serialied omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770-01);nello stesso senso, si è ribadito come, in tema di reato continuato, il giudice dimerito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno deireati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliataqualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radiceogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01).L’applicazione dei sopra esposti princìpi comporta affermare la manifestainfondatezza dei motivi posto che gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione sonostati stabiliti in entità talmente ridotte da non necessitare di alcuna specificamotivazione.5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in euro 3.000,00 ciascuno. Gli imputati vanno inoltre condannatialla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquidano in complessivi euro 3.686,00,oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquidain complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Roma, 13 maggio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino