Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 13 dicembre 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:1013
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0224_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Imposta sulle plusvalenze immobiliari II)
(causa C‑224/21) (
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«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità diretta – Imposta sulle plusvalenze immobiliari – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Discriminazione – Onere fiscale più elevato sulle plusvalenze immobiliari realizzate da non residenti – Opzione di imposta secondo le stesse modalità dei residenti»
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Onere fiscale più elevato sulle plusvalenze immobiliari realizzate da non residenti – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza – Possibilità per i contribuenti non residenti di optare per il regime applicabile ai contribuenti residenti – Irrilevanza
(Art. 63 e 65, § 1, TFUE)
(v. punto 33 e disp.)
[OSCURATO:PERSONA] 63 TFUE e l’articolo 65, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche che, per quanto concerne le plusvalenze risultanti dalla vendita di beni immobili situati in tale Stato membro, assoggetta sistematicamente i non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a quello che si applicherebbe per lo stesso tipo di operazione alle plusvalenze realizzate dai residenti, nonostante la facoltà offerta ai non residenti di optare per il regime applicabile ai residenti.
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GU C 252 del 28.6.2021