CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 31647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17190/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, viale dei [OSCURATO:PERSONA] 536; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n.21; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4400/2017 emessa dalla Corte di Appello di Roma - Sez. Lavoro e Previdenza, pronunciata all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in Cancelleria il 12.12.2017 e non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. la sentenza attualmente impugnata, depositata il 12 dicembre 2017, respinge - salvo che per il limitato profilo della condanna ex art.96 cod. proc. civ. - l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8520/2015, di rigetto delle domande del ricorrente volte a ottenere il riconoscimento del diritto a essere riammesso in servizio presso [OSCURATO:PERSONA] dopo la risoluzione per dimissioni del rapporto di lavoro, con le conseguenti pronunce; 2. la corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che: a) la sentenza appellata - che ha respinto le domande in considerazione dei limiti alle assunzioni di personale negli enti locali e della procedura selettiva pubblica in corso di espletamento in relazione alle vacanze in organico (i.e., n. 300 posti di istruttore amministrativo) - va confermata, tenuto conto dell'insussistenza di un «diritto soggettivo perfetto alla riammissione» ex art. 26 c.c.n.l. del 14.9.2010 Enti locali e della mancata allegazione di circostanze atte a lumeggiare l'esistenza di intendimenti diversi da quelli di attuare il «piano assunzionale» di [OSCURATO:PERSONA]; b) la suddetta norma contrattuale, al pari dell'art. 132 del T.U. n. 3 del 1957, presuppone l'esistenza della vacanza del posto in pianta organica e la rispondenza della riammissione in servizio agli interessi pubblici, quindi una scelta discrezionale della PA, sia pure motivata; c) il richiedente, quindi, non è titolare di un diritto alla riammissione, ma può pretendere l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di esame tempestivo della domanda secondo i canoni di correttezza e buona fede ovvero domandare il risarcimento del danno per tale inadempimento, che è cosa diversa - precisa la Corte capitolina - dal risarcimento del danno fatto valere dall'attuale appellante, che si fonda esclusivamente sulla dedotta violazione del preteso diritto alla riassunzione;3. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi illustrati da memoria; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: ritiene il Collegio che, nessuna delle proposte censure meritando condivisione, il ricorso debba essere rigettato; la Corte di Roma ha inteso preliminarmente chiarire che era esatta la ratio centrale della prima sentenza, quella per la quale non era configurabile alcun «diritto soggettivo alla riammissione», e ha poi inteso scrutinare la domanda volta a censurare la correttezza dell'esercizio, con esito negativo, della discrezionalità al fine di valutare la residua domanda risarcitoria del Colitto. Quindi la Corte territoriale ha ritenuto che, per la comprovata sussistenza delle circostanze giustificatrici della decisione stessa (i.e., la presenza di divieti posti dai vincoli contabili e finanziari e l'esistenza di una procedura selettiva pubblica in corso di espletamento), che deponevano per la non opportunità/convenienza di ripristinare ex nunc il cessato rapporto di impiego, nessun fondamento fosse da riconoscere alle contestazioni del ricorrente. Ciò premesso, vanno esposti e valutati i quattro motivi del ricorso. Il primo motivo si duole (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) della falsa applicazione dell'art. 132 d.P.R. n. 3/1957 cit., disciplina superata dall'art. 26 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, nel ridisegnare interamente l'istituto in parola, attribuisce al dipendente dimissionario un vero e proprio diritto di chiedere, entro il termine di cinque anni, la ricostituzione del rapporto, purché vi sia il relativo posto vacante in pianta organica. Il secondo motivo censura la sentenza per violazione di legge (artt.26 c.c.n.l. cit., 112 cod. proc. civ. e 132 d.P.R. n. 3/1957) e omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio costituito dall'unica condizione «necessaria e sufficiente per la ricostituzione del rapporto di lavoro: la sussistenza del posto in organico»; circostanza, questa, che non era stata espressamente contestata (ininfluente essendo l'obiezione, recepita erroneamente nella sentenza impugnata, che era da accordare preferenza al concorso pubblico in itinere, posto che il Colitto non chiedeva una nuova assunzione in violazione della regola concorsuale, ma solo la ricostituzione del pregresso rapporto); da tali considerazioni scaturiva, poi, la conseguenza che le ragioni ostative alla ricostituzione del rapporto addotte ex adverso erano inconferenti e, come tali, violavano i canoni della correttezza e buona fede; con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1175, 1366 e 1374 cod. civ., in correlazione con gli artt. 4, 97 e 111 Cost, per avere l'amministrazione atteso con imperdonabile inerzia ben venti mesi prima di respingere (in data 23.3.2013) la domanda del ricorrente del 7.7.2011, in tal guisa violando i canoni della lealtà e della correttezza; con il quarto, e ultimo, motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. , degli artt. 97 e 111 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nonché dell'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; si censura, in particolare, la decisione impugnata laddove avrebbe ritenuto che i restanti capi di domanda (diretti ad «annullare o disapplicare gli atti dirigenziali 23 marzo e 29 luglio 2013») erano funzionali a quello afferente alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed erano, dunque, privi di valenza autonoma; si aggiunge che tali domande, su cui v'era omessa pronuncia, erano volte a ottenere declaratorie di illegittimità «eventualmente rilevanti anche ai fini di una richiesta di risarcimento»; 2. il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte. 3. Deve essere ricordato che in base agli ormai consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte: a) la riammissione in servizio del dipendente pubblico già dimissionario presuppone la decisione discrezionale dell'Amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico attraverso la copertura del posto vacante senza concorso, sicché resta esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo all'accettazione di quella che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è da qualificare in termini di proposta contrattuale (fra le tante: Cass. 14 agosto 2008, n. 21660; Cass. 5 novembre 2008, n. 26556; Cass. 15 marzo 2011, n. 6037); b) nel rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, l'istituto della riammissione in servizio non dà luogo a reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma alla costituzione di un rapporto nuovo (vedi, per tutte: Cass. 5 novembre 2008, n. 26556 cit.); c) peraltro, poiché la PA deve esercitare la propria discrezionalità nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse pubblico alla riammissione in servizio rispettando i criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) - nel pubblico impiego contrattualizzato applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art.97 Cost. (Cass. 10 dicembre 2017, n. 28879) - chi richiede la riammissione, se non ha un diritto a ottenere la stipulazione del relativo contratto può domandare tuttavia il risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi c.d. strumentali, relativi sia all'esame della domanda con tempestività e nel rispetto dei suddetti criteri generali sia all'adozione della decisione sulla riammissione (ancorché negativa) con una congrua motivazione (vedi, per tutte: Cass. 14 agosto 2008, n. 21660). 4. Dall'applicazione dei suddetti principi derivano le seguenti conseguenze con riguardo al presente ricorso: a) il primo motivo risulta infondato in quanto con esso viene proposta una esegesi della disciplina smentita dalla suindicata giurisprudenza di legittimità; b) il secondo motivo va disatteso: infatti, il carattere discrezionale della decisione dell'Amministrazione, già insito nel disposto dell'art. 132 del T.U. n. 3 del 1957, è ribadito dall'art. 26 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 (cfr. la locuzione del comma 1 «in caso di accoglimento dell'istanza» e il riferimento, contenuto nel comma 3, alla condizione dell'esistenza di un posto «disponibile», il che vuole dire non solo vacante ma anche che l'amministrazione intende in concreto coprire: v. Cass. n. 11651/2018 e Cass. n. 22885/2021); la Corte di merito ha ritenuto, alla stregua degli atti di causa, che l'amministrazione avesse successivamente chiarito che intendeva, in conformità al piano d'assunzioni adottato, e tuttora in itinere, coprire solo i posti messi a concorso pubblico, donde la reiezione dell'istanza di ricostituzione del rapporto a sensi dell'art. 26 c.c.n.I., cit.. La critica, laddove si incentra sul dictum di congruità della ragione di diniego costituita dalla inesistenza di posti disponibili, è inammissibile, essendo null'altro che una dissimulata censura di carenza di motivazione su circostanza di fatto che, avverso sentenza del 12.12.2017, non ha alcun ingresso attraverso il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014). La critica è altresì infondata per la parte in cui si sostiene che la riammissione in servizio non sarebbe configurabile come una nuova assunzione: tale affermazione risulta contraria, infatti, alla giurisprudenza di questa Corte nella quale è stato chiarito, nel lavoro pubblico contrattualizzato, che la domanda di riammissione del dipendente cessato dal servizio per dimissioni deve qualificarsi come proposta di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, che l'Amministrazione può accettare o rifiutare, compiendo le valutazioni del caso. Se la PA accetta il precedente rapporto di lavoro rappresenta il fatto che legittima l'assunzione senza concorso, con una deroga rispetto alla regola prevista dall'art. 97 Cost., ma certamente la riassunzione origina un nuovo rapporto, del tutto svincolato dal precedente, senza che rilevi l'applicazione del disposto del art. 132, terzo comma, del T.U. n. 3 del 1957, cit. - secondo cui l'impiegato riammesso è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza dell'anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione - ovvero di altre regole, in particolare di contratti collettivi, eventualmente più favorevoli in tema di riconoscimento dell'anzianità pregressa, trattandosi di forme di anzianità «figurative» o «convenzionali», le quali, con tutta evidenza, non possono ritenersi sussistenti da epoca anteriore alla costituzione del «nuovo» rapporto di lavoro (Cass. 11 giugno 2018, n. 15099; Cass. 5 novembre 2008, n. 26556); c) le ulteriori censure proposte con il terzo e quarto motivo sono invece inammissibili in quanto, benché siano fondate su un esatto presupposto - cioè quello secondo cui colui che richiede la riammissione pur non avendo il diritto soggettivo di ottenerla può tuttavia domandare il risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi c.d. strumentali all'esercizio della discrezionalità della PA in materia di valutazione della sussistenza o meno dell'interesse pubblico (ad es. tempestività dell'esame della domanda secondo correttezza e buona fede nonché adozione di una decisione debitamente motivata anche se negativa) - tuttavia non sono prospettate in modo tale da dimostrare, in conformità con il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, che il ricorrente abbia formulato una vera e propria domanda sul punto, dotata di entrambi gli elementi oggettivi propri della domanda giudiziale: petitum e causa petendi. Infatti, i riferimenti alla mancata correttezza del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e all'inadeguatezza della motivazione della decisione finale, contenuti nello stralcio del ricorso introduttivo del giudizio riportato nel ricorso per cassazione, appaiono incompleti e del tutto generici.Oltretutto, la censura pare quasi prescindere dal rilievo che l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente argomentato (Cass. 20 settembre 2022, n. 27534; Cass. 17 aprile 2019, n. 10724; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30684; Cass. 18 maggio 2012, n. 7932), come appunto nel caso di specie. Conclusivamente, per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Va dichiarata la sussistenza delle condizioni di erogazione del doppio contributo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro C. 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 1 5% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q