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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 47318/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/01/2021 dalla Corte d'Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] )

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Amico, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 14 gennaio 2021 della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale, in data 28 settembre 2017, il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato per aver sottratto energia elettrica, mediante un allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'Enel.

2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa lamenta che la corte territoriale ha omesso di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto rilevante, ai fini della penale responsabilità dell'imputato, la confessione resa dal medesimo, nonché di considerare che, per la stessa vicenda, era stato emesso decreto penale di condanna nei confronti della moglie del D'Amico. 3.

La censura è manifestamente infondata.

Con argomentazione logica e completa, con la quale il ricorrente non si confronta, i giudici di appello hanno sottolineato la valenza secondaria della confessione resa dall'imputato "a fronte della macroscopicità dell'allaccio" abusivo riscontrato dai tecnici dell'Enel all'interno dell'abitazione del D'Amico.

Quanto alla lamentata violazione del divieto di bis in idem, la corte di appello ha spiegato che condanna della moglie dell'imputato per il medesimo delitto commesso in data antecedente a quello contestato al ricorrente, non esclude affatto la colpevolezza di quest'ultimo.

Invero, il fatto cui l'art. 649 cod. proc. pen. fa riferimento è il fatto storico, considerato da un punto di vista sia fattuale che giuridico, sicché il medesimo fatto deve risultare tale nei sui elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) considerati sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quella giuridica e deve riguardare le medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone (Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223).

4. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/01/2021 dalla Corte d'Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ) 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Amico, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 14 gennaio 2021 della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale, in data 28 settembre 2017, il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato per aver sottratto energia elettrica, mediante un allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'Enel. 2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa lamenta che la corte territoriale ha omesso di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto rilevante, ai fini della penale responsabilità dell'imputato, la confessione resa dal medesimo, nonché di considerare che, per la stessa vicenda, era stato emesso decreto penale di condanna nei confronti della moglie del D'Amico. 3. La censura è manifestamente infondata. Con argomentazione logica e completa, con la quale il ricorrente non si confronta, i giudici di appello hanno sottolineato la valenza secondaria della confessione resa dall'imputato "a fronte della macroscopicità dell'allaccio" abusivo riscontrato dai tecnici dell'Enel all'interno dell'abitazione del D'Amico. Quanto alla lamentata violazione del divieto di bis in idem, la corte di appello ha spiegato che condanna della moglie dell'imputato per il medesimo delitto commesso in data antecedente a quello contestato al ricorrente, non esclude affatto la colpevolezza di quest'ultimo. Invero, il fatto cui l'art. 649 cod. proc. pen. fa riferimento è il fatto storico, considerato da un punto di vista sia fattuale che giuridico, sicché il medesimo fatto deve risultare tale nei sui elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) considerati sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quella giuridica e deve riguardare le medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone (Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223). 4. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Decreto Cassazione n. 47318/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris