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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 16334/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata (0, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA] in data 5 ottobre 2020.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l'istanza in quanto mancante delle indicazioni delle generalità dei componenti la famiglia anagrafica (con rispettivi codici fiscali) ai sensi dell'art. 79 dpr 30 maggio 2002 n. 115 e dei redditi dei famigliari conviventi come da certificazione anagrafica allegata. 1.

2. Il Tribunale ha confermato il decreto di inammissibilità, rilevando che l'istante non aveva nella autocertificazione dichiarato alcunché in ordine al reddito degli altri componenti la famiglia anagrafica ed in particolare in merito ai redditi della compagna [OSCURATO:PERSONA] e che non era stata fornita la prova della cessazione della convivenza per ragioni diverse dallo stato detentivo di Ziccardi.

Di contro - hanno osservato i giudici - non era rilevante che sia l'opponente, sia la compagna fossero stati cancellati dall'anagrafe della popolazione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avvenuta in data 19 dicembre 2020 e quindi in epoca successiva a quella di presentazione dell'istanza.

2. Avverso l'ordinanza Ziccardi, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il difensore osserva che nel certificato di residenza allegato all'istanza datato 15 luglio 2019 vi era l'indicazione che i soggetti facenti parte del nucleo fannigliare erano "sotto accertamento", dizione con la quale si rimandava all'avvio del procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata.

In ragione di tale indicazione doveva dunque ritenersi che quel nucleo non abitava più a quell'indirizzo già da prima detluglio 2019, indipendentemente dallo stato di carcerazione di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto ad agosto del 2019.

Il ricorrente, dunque, aveva dichiarato sotto la propria responsabilità di aver interrotto la convivenza con Perez prima del 2019, anno di riferimento per valutare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, e tale dichiarazione non era smentita, ma semmai confermata dalla certificazione prodotta.

3. Il Procuratore generale, in persona dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso contro il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione può essere presentato solo per violazione di legge, nella quale debbono intendersi inclusi sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Non è, dunque, possibile dedurre con il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 4 d.P.R. n.115/2002, il vizio di riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv 270000; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv.252372), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito in senso conforme.

Ciò posto, nel caso in esame il ricorrente deduce formalmente il vizio della violazione di legge, ma in realtà lamenta la non congruità della decisione rispetto ai documenti in atti.

Ziccardi lamenta, invero, che il giudice di prime cure e il Tribunale non avevano considerato il contenuto della certificazione anagrafica prodotta, nella quale si dava atto che i soggetti facenti parte del nucleo famigliare in questione erano "sotto accertamento": in tal modo si duole non già della inosservanza di una specifica norma di legge, bensì della contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti processuali.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 14 marzo 2023.

Consigl. nsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata (0, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA] in data 5 ottobre 2020. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l'istanza in quanto mancante delle indicazioni delle generalità dei componenti la famiglia anagrafica (con rispettivi codici fiscali) ai sensi dell'art. 79 dpr 30 maggio 2002 n. 115 e dei redditi dei famigliari conviventi come da certificazione anagrafica allegata. 1. 2. Il Tribunale ha confermato il decreto di inammissibilità, rilevando che l'istante non aveva nella autocertificazione dichiarato alcunché in ordine al reddito degli altri componenti la famiglia anagrafica ed in particolare in merito ai redditi della compagna [OSCURATO:PERSONA] e che non era stata fornita la prova della cessazione della convivenza per ragioni diverse dallo stato detentivo di Ziccardi. Di contro - hanno osservato i giudici - non era rilevante che sia l'opponente, sia la compagna fossero stati cancellati dall'anagrafe della popolazione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avvenuta in data 19 dicembre 2020 e quindi in epoca successiva a quella di presentazione dell'istanza. 2. Avverso l'ordinanza Ziccardi, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il difensore osserva che nel certificato di residenza allegato all'istanza datato 15 luglio 2019 vi era l'indicazione che i soggetti facenti parte del nucleo fannigliare erano "sotto accertamento", dizione con la quale si rimandava all'avvio del procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata. In ragione di tale indicazione doveva dunque ritenersi che quel nucleo non abitava più a quell'indirizzo già da prima detluglio 2019, indipendentemente dallo stato di carcerazione di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto ad agosto del 2019. Il ricorrente, dunque, aveva dichiarato sotto la propria responsabilità di aver interrotto la convivenza con Perez prima del 2019, anno di riferimento per valutare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, e tale dichiarazione non era smentita, ma semmai confermata dalla certificazione prodotta. 3. Il Procuratore generale, in persona dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso contro il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione può essere presentato solo per violazione di legge, nella quale debbono intendersi inclusi sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è, dunque, possibile dedurre con il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 4 d.P.R. n.115/2002, il vizio di riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv 270000; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv.252372), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito in senso conforme. Ciò posto, nel caso in esame il ricorrente deduce formalmente il vizio della violazione di legge, ma in realtà lamenta la non congruità della decisione rispetto ai documenti in atti. Ziccardi lamenta, invero, che il giudice di prime cure e il Tribunale non avevano considerato il contenuto della certificazione anagrafica prodotta, nella quale si dava atto che i soggetti facenti parte del nucleo famigliare in questione erano "sotto accertamento": in tal modo si duole non già della inosservanza di una specifica norma di legge, bensì della contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti processuali. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 14 marzo 2023. Consigl. nsore Il Presidente
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