CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34938 - 2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 18, C/O REGIS; – ricorr ente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l’Amministratore legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], via Oggetto: Locazione ad uso commerciale –Rifiuto di ricevere la riconsegna del bene locato [OSCURATO:PERSONA], 2; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4392-2018 del la Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 12/10/2018. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso in locazione alla Provincia di Caserta l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] a Vico, adibito a succursale dell’IPIA [OSCURATO:PERSONA] per il canone annuale di euro 148.053,81,oltre a Iva, con decorrenza dall’1 settembre 2011; la Provincia di Caserta in data 3 settembre 2013 aveva comunicato il proprio recesso dal contratto, a seguito della verifica che l’immobile non rispettava la normativa sugli edifici strategici; la volontà di recedere era confermata con successiva nota del 10 ottobre 2013 per il mancato adeguamento dell’immobile alla normativa antisismica; la locatrice contestava la legittimità del recesso e si dichiarava disponibile a migliorare il grado di sicurezza sismica del bene locato; la provincia di Caserta con raccomandata non giunta tempestivamente a destinazione convocava per il 24 febbraio 2014 la società [OSCURATO:SOCIETA] per un sopralluogo e per la riconsegna delle chiavi; il sopralluogo non aveva luogo e la società [OSCURATO:SOCIETA] con nota del 14 marzo 2014 contestava il recesso, stante che la Provincia di Caserta continuava ad occupare l’immobile con suppellettili di sua proprietà e che ad un esame esterno l’immobile risultava necessitante di ingenti lavori per il ripristino delle sue condizioni originarie; la conduttrice provvedeva con formale offerta di riconsegna dell’immobile,ai sensi degli artt. 1216 e 1209 cod.civ.; il rappresentante legale della conduttrice rifiutava la riconsegna; la società [OSCURATO:SOCIETA] con due decreti ingiuntivi chiedeva, rispettivamente, il pagamento dei canoni di locazione da ottobre 2013 a giugno 2014 ed il pagamento dei canoni da luglio 2014 a dicembre 2014 e, perdurando l’occupazione dell’immobile da parte della Provincia di Caserta, la citava, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], perché fosse condannata al pagamento di euro 271.431,82 a titolo di canoni non corrisposti o di indennità di occupazione dal mese di gennaio 2015 al mese di ottobre 2016; il Tribunale, con la sentenza n. 4061/2016, respingeva il ricorso, ritenendo legittimo il recesso dal contratto e quindi escludendo che la Provincia di Caserta dovesse alcunché a titolo di canoni di locazione, negava altresì la debenza dell’indennità di occupazione,perché il danno da indennità di occupazi one , essendo un danno conseguenza, avrebbe richiesto l’allegazione e la prova della sua ricorrenza ed aggiungeva: «anche senza tener conto della circostanza, che invero appare assai rilevante, per cui è la stessa ricorrente ad aver rifiutato l’offerta formale di riconsegna del bene, non è stato allegato un danno da lucro cessante»; la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, ha ritenuto legittimo il recesso esercitato dalla Provincia di Caserta, perché sorretto da gravi motivi, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della l. n. 392/1978, ma ha considerato fondata la domanda di condanna al pagamento di ero 271.431,82, perché il rifiuto della società [OSCURATO:SOCIETA] di ricevere la consegna dell’immobile era stato legittimo, e, quindi , la Provincia di Caserta, pur avendo smesso di servirsi del bene per l’uso convenuto, è stata condannata a corrispondere i canoni di locazione, ai sensi dell’art. 1591 cod.civ.; la Provincia di Caserta affida a tre motivi il ricorso per la cassazione della suddetta pronuncia; resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]; la trattazione del ricorso è stata fissatain Camera di Consiglio exart. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con il primo motivo la Provincia di Caserta imputa alla sentenza gravata «Violazione degli artt. 1220, 1227, 1590 e 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.»; la censura attinge la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto provate le circostanze – la presenza di ingenti danni all’immobile - che avevano legittimato la società [OSCURATO:SOCIETA] a rifiutare la riconsegna dell’immobile, non essendo state le stesse contestate sull’ane sul quantum nè quanto alla relativa imputabilità; la odierna ricorrente, messe a confronto le dichiarazioni rese dal rappresentante legale della locatrice all’ufficiale giudiziario in merito ai danni all’immobile e i danni posti a fondamento del ricorso ex art. 447 bis cod.proc.civ., ha riscontra to delle differenze che ha addebitato all’ulteriore lasso di tempo intercorso tra la data del rifiuto della riconsegna e quella della proposizione del ricorso; di qui la tesi secondo cui la Corte d’ Appello avrebbe posto a fondamento della decisione danni che non potevano essere considerati conseguenza immediata e diretta della condotta contestatale al momento della riconsegna dell’immobile; 2) con il secondo motivo è dedotta «Violazione dell’art. 1220 e ss. cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.», perché la decisione della Corte d'Appello di ritenere legittimo il rifiuto di riconsegnare il bene sarebbe stata assunta senza accertare se l’immobilefosse risultato deteriorato per mancata manutenzione da parte del conduttore o per avere quest’ultimo effettuato trasformazioni e/o innovazioni sullo stesso; la tesi della ricorrente è che la sentenza non abbia fatto corretta applicazione della decisione n. 12977/2013 di questa Corte che, al fine di stabilire se sia legittimo il rifiuto di ricevere l’immobile da parte del locatore, impone di distinguere se la cosa risulti deteriorata per omessa esecuzione di opere di piccola manutenzione o per essere stata oggetto di trasformazioni e/o innovazioni, perché, nel primo caso,il rifiuto del locatore potrebbe risultare illegittimo, in quanto egli dovrebbe limitarsi a rimuovere le deficienze dell’immobile senza esporsi ad un’attività gravosa ed il suo rifiuto di ricevere il bene, aggravando il danno, risulterebbe illegittimo, salvo il diritto al risarcimento dei danniex art. 1590 cod.civ.; 3) con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per «Violazione degli articoli 1220 e 2697 cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.», per non aver valutato se la quantificazione della somma indicata come necessaria per rimuovere i danni all’immobile –euro 81.000,00 – potesse ritenersi di notevole entità, in base all’economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti; 4) in data 7 aprile 2018 è pervenuto un atto di rinuncia al ricorso ed al controricorso, per intervenuta transazione, sottoscritto dalle parti e dai loro rappresentanti legali. 5) va, pertanto, dichiarata la estinzione del giudizio di cassazione; 6) stante l’accettazione della rinuncia non è luogo aprovvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte dichiara estintoper