Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06710/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3936 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; ricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] soggettivamente [OSCURATO:PERSONA] acquisti di carburante per autotrazione a prezzi inferiori alle quotazioni [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente – per lacassazione della sentenza n. 648/07/2024 , della Corte di Giustizia di II grado dell’Abruzzo, depositata in data 25.09.2024,non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 54/01/2024 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio previo p.v.c. della G.d.F. di Pescara, aveva ripreso, per il 2016, l’Iva indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da società ritenute c.d. cartiere ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].), fittiziamente interposte tra la contribuente e il fornitore effettivo afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di carburanti per autotrazione a prezzi inferiori alle quotazioni ufficiali del PLATTS (prezzi medi rilevati giornalmente per diverse aree geografiche dall’Agenzia specializzata londinese appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA]), carburanti poi rivenduti dalla contribuente al minuto, a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli della concorrenza, tramite stazioni di servizio (c.d. pompe bianche) gestite dalla stessa.

2. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

4. La società contribuente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c. 5.In data 16.2.2026, la società ricorrente e l’Agenzia delle entrate hanno depositato “istanza congiunta per cessata materia del contendere”. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la CGT di II grado accolto l’appello dell’Agenzia con una motivazione apparente, non contenendo un’esposizione logicamente ordinata degli argomenti a sostegno della decisione, sì da rendere incomprensibile l’iter logico seguito dal giudice a fondamento del proprio convincimento.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 2700 c.c., 116 c.p.c. per avere la CGT di II grado ritenuto dimostrato dall’Ufficio che gli acquisti del carburante erano stati effettuati a prezzi, quasi sempre, inferiori alle quotazioni Platts -quale circostanza plausibilmente sintomatica della consapevolezza da parte della società contribuente della frode Iva - atteso che dette quotazioni indicate nell’avviso godevano della “fede privilegiata” propria degli accertamenti compiuti personalmente e direttamente dal pubblico ufficiale; con ciò ritenendo erroneamente l’avviso di accertamento assimilabile, quanto alvalore probatorio, all’atto pubblico di cui all’art. 2700 c.c., in luogo di valutare, con prudente apprezzamento, la tabella, elaborata dall’Ufficio, di confronto tra il prezzo di acquisto della società e quello risultante dal Platts (contenuta nell’avviso di accertamento); al riguardo, ad avviso della ricorrente, anche a volere ritenere il riferimento alla “fede privilegiata” operato dal giudice, in realtà, avuto riguardo al contenuto del p.v.c., la valenza probatoria dello stesso non si estendeva in maniera generalizzata all’intero contenuto dell’atto

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. nonché degli artt. 167 e segg. della Direttiva n. 2006/112 e 19 del DPR n. 600/73 per avere la CGT ritenuto che gli elementi relativi alla fittizietà delle società fornitrici (assenza di dipendenti e strutture operative) dimostrassero, al contempo, la consapevolezza da parte della società contribuente della frode Iva, trattandosi di circostanze conoscibili consultando visure camerali e bilanci.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per avere la CGT, con una motivazione apparente, affermato apoditticamente che elemento di rilevanza sintomatica della consapevolezza della società di prendere parte ad una frode fosse costituito dalla circostanza che “due di quelle società erano state costituite solo pochi mesi prima”. 5.In data 16.2.2026, la società ricorrente e l’Agenzia delle entrate hanno depositato “istanza congiunta per cessata materia del contendere” rappresentando di avere raggiunto, in data 15 dicembre 2025, un accordo conciliativo per la definizione totale dellacontroversia, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/92 e che la conciliazione si era perfezionata con la sottoscrizione dell’accorso medesimo.

6. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

7. Le spesedel giudizio rimangono a carico della parte anticipataria.

8. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. 5, n.17974 del 2023); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3936 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; ricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] soggettivamente [OSCURATO:PERSONA] acquisti di carburante per autotrazione a prezzi inferiori alle quotazioni [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente – per lacassazione della sentenza n. 648/07/2024 , della Corte di Giustizia di II grado dell’Abruzzo, depositata in data 25.09.2024,non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 54/01/2024 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio previo p.v.c. della G.d.F. di Pescara, aveva ripreso, per il 2016, l’Iva indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da società ritenute c.d. cartiere ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].), fittiziamente interposte tra la contribuente e il fornitore effettivo afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di carburanti per autotrazione a prezzi inferiori alle quotazioni ufficiali del PLATTS (prezzi medi rilevati giornalmente per diverse aree geografiche dall’Agenzia specializzata londinese appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA]), carburanti poi rivenduti dalla contribuente al minuto, a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli della concorrenza, tramite stazioni di servizio (c.d. pompe bianche) gestite dalla stessa. 2. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 4. La società contribuente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c. 5.In data 16.2.2026, la società ricorrente e l’Agenzia delle entrate hanno depositato “istanza congiunta per cessata materia del contendere”. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la CGT di II grado accolto l’appello dell’Agenzia con una motivazione apparente, non contenendo un’esposizione logicamente ordinata degli argomenti a sostegno della decisione, sì da rendere incomprensibile l’iter logico seguito dal giudice a fondamento del proprio convincimento. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 2700 c.c., 116 c.p.c. per avere la CGT di II grado ritenuto dimostrato dall’Ufficio che gli acquisti del carburante erano stati effettuati a prezzi, quasi sempre, inferiori alle quotazioni Platts -quale circostanza plausibilmente sintomatica della consapevolezza da parte della società contribuente della frode Iva - atteso che dette quotazioni indicate nell’avviso godevano della “fede privilegiata” propria degli accertamenti compiuti personalmente e direttamente dal pubblico ufficiale; con ciò ritenendo erroneamente l’avviso di accertamento assimilabile, quanto alvalore probatorio, all’atto pubblico di cui all’art. 2700 c.c., in luogo di valutare, con prudente apprezzamento, la tabella, elaborata dall’Ufficio, di confronto tra il prezzo di acquisto della società e quello risultante dal Platts (contenuta nell’avviso di accertamento); al riguardo, ad avviso della ricorrente, anche a volere ritenere il riferimento alla “fede privilegiata” operato dal giudice, in realtà, avuto riguardo al contenuto del p.v.c., la valenza probatoria dello stesso non si estendeva in maniera generalizzata all’intero contenuto dell’atto 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. nonché degli artt. 167 e segg. della Direttiva n. 2006/112 e 19 del DPR n. 600/73 per avere la CGT ritenuto che gli elementi relativi alla fittizietà delle società fornitrici (assenza di dipendenti e strutture operative) dimostrassero, al contempo, la consapevolezza da parte della società contribuente della frode Iva, trattandosi di circostanze conoscibili consultando visure camerali e bilanci. 4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per avere la CGT, con una motivazione apparente, affermato apoditticamente che elemento di rilevanza sintomatica della consapevolezza della società di prendere parte ad una frode fosse costituito dalla circostanza che “due di quelle società erano state costituite solo pochi mesi prima”. 5.In data 16.2.2026, la società ricorrente e l’Agenzia delle entrate hanno depositato “istanza congiunta per cessata materia del contendere” rappresentando di avere raggiunto, in data 15 dicembre 2025, un accordo conciliativo per la definizione totale dellacontroversia, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/92 e che la conciliazione si era perfezionata con la sottoscrizione dell’accorso medesimo. 6. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. 7. Le spesedel giudizio rimangono a carico della parte anticipataria. 8. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. 5, n.17974 del 2023); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del c
Sentenza Cassazione n. 06710/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris