CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06014/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 18/1/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato autorizzato alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 gennaio 2023 la Corte di appello di Potenza parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Potenza in data 17/12/2011, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione (esclusa la continuazione e l'aggravante mafiosa) consistito nel costringere la persona offesa Sabia a consegnargli varie somme di denaro, evocando la propria personalità criminale e specificando che in mancanza avrebbe potuto "ricevere fastidi". 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo si denuncia la violazione della legge processuale quanto alla valutazione del materiale probatorio che il Cassotta reputa essere stato travisato quanto alla riconducibilità delle richieste economiche a causali illegittime. 2.2. Il secondo motivo attiene invece alla violazione di legge penale, per la mancata riqualificazione del fatto in termini di violenza privata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo volti a contestare la natura estorsiva delle pretese economiche del Cassotta, la ritenuta insussistenza di una causale legittima dello stesso ad ottenere il pagamento di somme di denaro e la qualificazione giuridica dei fatti tendono,infatti, attraverso la deduzione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, a censurare quanto accertato dal giudice di merito con valutazione conforme in entrambi i gradi di giudizio e non sono, pertanto, consentiti nel giudizio di legittimità. Va ricordato che nel caso di "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass., n. 5223/07, ric. Medina, rv. 236130). 3. Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al giudice di prime cure e, dopo avere preso atto delle censure dell'imputato in ordine alla natura della pretesa economica del Cassotta, ha ritenuto che la stessa integrasse gli estremi dell'estorsione. In particolare, i giudici di merito hanno accertato, sulla base di quanto riferito dalla persona offesa e dai testi, che il Cassotta non aveva alcun titolo che giustificasse le pressanti richieste di denaro, nel corso delle quali evocava anche la propria caratura criminale ( cfr. pag. 8 della sentenza di appello in cui si richiama l'episodio dell'inseguimento in auto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Tale accertamento risulta coerente con gli elementi a disposizione e le conclusioni che ne sono state tratte dal giudice di merito non sono illogiche, anche quanto all'aspetto della qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione e non di violenza privata in quanto per la configurabilità della fattispecie occorre che la pretesa sia giuridicamente azionabile, circostanza non dimostrata nel caso in esame. A nulla rileva, infatti, che tra le parti vi fosse stato un rapporto contrattuale poiché la pretesa del denaro accompagnata dalla minaccia di ricevere, in caso contrario, "fastidi", evocando la propria caratura criminale, era collegata talvolta ad una imposta sponsorizzazione della squadra di calcio del Melfi, altre volte ( importi versati nell'ottobre 2020) a canoni di affitto di un cartellone pubblicitario relativo ad un contratto di affitto che risultava essere stato risolto nell'aprile 2020. Il ricorrente si duole di tale accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, ribadendo che la pretesa del Cassotta era legittima e si era sviluppata in un "contesto contrattuale" e propone, sostanzialmente, una rilettura valutazione delle risultanze di fatto, anche attraverso la sottoposizione diretta alla Corte di legittimità del materiale probatorio, con un'operazione non consentita nel giudizio di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in