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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 1973

Cassazione n. 34647/2026

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o a [OSCURATO:PERSONA] il 06/05/1973 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v-OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui sono state formulate censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine da quattro a 12 della sentenza impugnata); considerato che il 24 luglio 2026 è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato con cui si è sottolineato che il ricorso non è inammissibile e si è chiesta la trasmissione degli atti al Presidente di questa Corte, ma in ordine ai rilievi formulati possono reiterarsi le argomentazioni innanzi svolte; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. considerato che il 9 luglio 2026 è pervenuta memoria della parte civile, che, però, non ha apportato alcun contributo utile alla decisione del ricorso, così che non possono essere liquidate le spese in favore della stessa parte (cfr. Sez. 5, n. 1144 del 7/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598 - 01); P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il 06/05/1973 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v-OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui sono state formulate censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine da quattro a 12 della sentenza impugnata); considerato che il 24 luglio 2026 è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato con cui si è sottolineato che il ricorso non è inammissibile e si è chiesta la trasmissione degli atti al Presidente di questa Corte, ma in ordine ai rilievi formulati possono reiterarsi le argomentazioni innanzi svolte; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. considerato che il 9 luglio 2026 è pervenuta memoria della parte civile, che, però, non ha apportato alcun contributo utile alla decisione del ricorso, così che non possono essere liquidate le spese in favore della stessa parte (cfr. Sez. 5, n. 1144 del 7/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598 - 01); P.Q. P.Q.M
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