CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - le conclusioni presentate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procurato generale e ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 maggio 2021 (dep. il 7 giugno 2021) la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto da Mario [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della pronuncia in data 29 novembre 2018 resa dal Tribunale di Macerata all'esito di giudizio abbreviato, ha sostituito la pena detentiva irrogata allo stesso imputato con la pena pecuniaria di euro 20.000 di multa e ha confermato nel resto la sentenza gravata, che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti aggravati di minaccia e lesioni personali (artt- 612, comma 2, 582 e 585 cod. pen.) in danno di Sante MOROSI. 2. Avverso la decisione di appello, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione all'esame delle prove raccolte in giudizio appunto, e in particolare alla valutazione dell'attendibilità dei testi, ed assunta l'insussistenza dei reati contestati all'imputato. 2.2. Con il secondo motivo è stata addotta la violazione della legge penale, sostenendo che nella specie non sarebbe stato dimostrato l'uso dell'arma da parte dell'imputato e, dunque, non sussistendo le circostanze aggravanti in contestazoine, difetterebbe la procedibilità. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale per la mancata applicazione della legittima difesa, quantomeno putativa. 2.4. Con il quarto motivo è stata allegata la violazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti della provocazione e del risarcimento del danno. 2.5. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione della legge penale a cagione della mancata concessione dei benefici concessione dei benefici. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto più attendibile il teste Maurizio MOROSI, fratello della persona offesa Sante MOROSI e dunque legato a questa da un vincolo affettivo, rispetto al teste Bekim BITICK - ritenuto «persona non terza» rispetto alle parti poiché dipendente del [OSCURATO:PERSONA], nonostante il suo rapporto di lavoro non possa influire «sulla sua imparzialità» - la cui deposizione smentirebbe il narrato del primo. 1.2. Con il secondo motivo la difesa ha censurato la decisione impugnata per aver ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito utilizzando un bastone; difatti, ciò sarebbe stato rappresentato, oltre che dal querelante, dal solo Maurizio MOROSI, mentre il BEKIM - la cui testimonianza dovrebbe ritenersi più attendibile per quanto già esposto - ha affermato di non aver visto Mario [OSCURATO:PERSONA] brandirlo e un bastone. Inoltre, neanche dal referto medico in atti si trarrebbe l'utilizzo del bastone. Pertanto, difetterebbe la condizione procedibilità.1.3. Con il terzo motivo ci si è doluti della esclusione dei presupposti della legittima difesa, quantomeno putativa, richiamando la ricostruzione del fatto che dovrebbe trarsi dalla deposizione del teste BITIK, secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato aggredito da Sante MOROSI anche con l'utilizzo di una pietra (tanto che il Tribunale aveva ritenuto provato che fosse stato Sante MOROSI a «origina[re] l'aggressione»). Dunque, la Corte di merito sarebbe pervenuta alla decisione censurata per avere erroneamente valutato le prove. 1.4. I motivi in esame sono inammissibili. Con essi si sono mosse censure del tutto generiche alla sentenza impugnata, senza puntualmente addurre un travisamento della prova ed anzi finendo col prospettare a questa Corte un diverso apprezzamento dell'attendibilità dei testi, in particolare compendiandone il narrato ed assumendo che Bekim BITICK avrebbe dovuto ritenersi più credibile, al fine di pervenire a una ricostruzione alternativa dell'accaduto anche con riferimento alla sussistenza dell'invocata causa di giustificazione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). Peraltro, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto il BITICK del tutto inattendibile e sul punto il ricorso non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667/2015, cit.). 2. Con il quarto motivo la difesa ha censurato la decisione impugnata con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti della provocazione e del risarcimento del danno. Quanto alla provocazione ha ribadito che le testimonianze assunte avrebbero dimostrato che nella specie hanno avuto luogo aggressioni reciproche (tra l'imputato e la persona offesa). Per quel che attiene al risarcimento del danno, ha assunto che la Corte di merito (oltre ad aver erroneamente ritenuto che la transazione tra le parti deponesse per la commissione da parte dell'imputato dei fatti a lui ascritti) avrebbe erroneamente escluso che il danno sia stato integralmente risarcito poiché quanto la transazione prevederebbe una parziale rinuncia alle pretese creditorie: difatti, ad avviso della difesa, non si potrebbe comprendere - in mancanza di integrale soddisfazione - la ragione per cui la persona offesa abbia sottoscritto la transazione e rimesso la querela. Inoltre, la motivazione sul punto sarebbe contraddittoria perché la stessa Corte di appello ha affermato di aver considerato il comportamento riparatorio del [OSCURATO:PERSONA], irrogandogli una pena minima. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. In relazione all'attenuante della provocazione la difesa ha inteso censurare la sentenza impugnata mediante l'apodittica prospettazione, anche sul punto, della diversa ricostruzione dell'accaduto esclusa dai Giudici di merito (come già rilevato a proposito dei primi tre motivi di ricorso) che, proprio per tale ragione, hanno negato i presupposti per fare applicazione della circostanza in discorso. Con riferimento alla circostanza attenuante del risarcimento del danno, il ricorso non si è effettivamente confrontato con la decisione impugnata, che l'ha esclusa osservando non soltanto che nella specie vi è stata una transazione, ma anche che l'offeso non ha in alcun / - / modo attestato di avere avuto l'integrale ristoro dei danni subiti, ed anzi rilevando come la certificazione medica in atti comprovi che alla data della transazione la persona offesa non era guarita. Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che in relazione alla circostanza in parola la difesa ha prospettato irritualmente, in maniera generica e per il tramite di allegazioni di fatto, che nella specie il danno sia stato integralmente risarcito. 3. Con il quinto motivo si è assunto che la Corte distrettuale erroneamente non avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena e «gli ulteriori benefici di legge». In particolare, non si sarebbe apprezzata la gravità e la collocazione nel tempo dei precedenti del [OSCURATO:PERSONA], il quale per vero avrebbe riportato una sola condanna nel 1991 - per un fatto risalente - alla pena sospesa di quindici giorni di reclusione e non avrebbe riportato - contrariamente a quanto affermato dai Giudici di appello - alcuna condanna per minacce, quindi erroneamente si sarebbe ritenuto che egli sia gravato da un precedente specifico. Pertanto, nella specie, la pena inflitta non supererebbe i limiti per concedere la sospensione condizionale e gli altri benefici, difettando ogni condizione ostativa. 3.1. Il motivo in esame è inammissibile. Per quel che qui rileva, dal certificato penale dell'imputato si trae che egli ha riportato pure una condanna irrevocabile (a pena pecuniaria) per minaccia (commessa nel 2009); ragion per cui - contrariamente a quanto assunto dal ricorrente - la Corte di appello ben ha potuto valorizzare la specificità di tale precedente allorché ha negato i presupposti per concedergli la sospensione condizionale della pena; né questa Corte può compiere sul punto il diverso apprezzamento di fatto dei precedenti che il ricorso finisce col prospettare, peraltro con allegazioni generiche. Quanto alla non menzione ex art. 175 cod. pen. - cui deve ritenersi la difesa abbia inteso riferirsi allorché si è doluta della mancata concessione di ulteriori benefici - basti considerare che essa è previsto solo nel caso della prima condanna. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua