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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:133
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 26 febbraio 2026 ( * ) « Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Diritti della difesa – Diritto di accesso al fascicolo – Prove a carico e a discarico – Servizi di trasporto merci in entrata – Competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] – Effetti qualificati – Comunicazione degli addebiti – Diritto di essere ascoltato – Infrazione unica e continuata – Portata geografica dell’intesa – Mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale – Presupposti d’applicazione – Prova della partecipazione a una infrazione unica e continuata – Calcolo dell’ammenda – Competenza del Tribunale dell’Unione europea estesa al merito – Snaturamento » Nella causa C‑403/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 giugno 2022,

[OSCURATO:SOCIETA]/S,

con sede in Kastrup (Danimarca), [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden, con sede in Stoccolma (Svezia),

[OSCURATO:SOCIETA],

con sede in Stoccolma, rappresentate da B. Creve e M. Kofmann, advokater, nonché da G. Forwood e J. Killick, avocats, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da A. Dawes e C. Zois, in qualità di agenti, assistiti da B. Doherty, BL, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da

I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, E. Regan e D. Gratsias, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA]/S (in prosieguo: «[OSCURATO:SOCIETA]»), [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden (in prosieguo: «[OSCURATO:SOCIETA]») e [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, congiuntamente: «[OSCURATO:SOCIETA] a.») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 marzo 2022, [OSCURATO:SOCIETA] a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑324/17, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:175), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il loro ricorso volto, in via principale, all’annullamento totale o parziale della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2017, C(2017) 1742 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui le riguarda, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta con quest’ultima.

Contesto normativo Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo 2 L’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la [OSCURATO:PERSONA] svizzera (GU 2002, L 114, pag. 1, e rettifica in GU 2015, L 210, pag. 38) (in prosieguo: l’«accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo»), è entrato in vigore il 1º giugno 2002.

Gli articoli 8 e 9 di tale accordo corrispondono, mutatis mutandis , rispettivamente, agli articoli 101 e 102 TFUE. 3 Ai sensi dell’articolo 11 di detto accordo: «1.

Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 (…) in conformità della legislazione comunitaria indicata nell’allegato del presente Accordo, tenendo conto dell’esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere.

2. Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l’ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate (…) che concernono le rotte tra la [OSCURATO:PERSONA] e paesi terzi». 4 Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) è stato reso applicabile nell’ambito del medesimo accordo, con effetto dal 5 dicembre 2007, dalla decisione n. 1/2007 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/[OSCURATO:PERSONA] istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo, del 5 dicembre 2007, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (GU 2008, L 34, pag. 19).

Esso si è sostituito, a tale data, al regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU 1987, L 374, pag. 1), che figurava nell’allegato dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo dall’entrata in vigore di quest’ultimo.

Trattato FUE 5 L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE così dispone: «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; (…)».

Accordo SEE 6 L’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), corrisponde, mutatis mutandis , all’articolo 101 TFUE. 7 Il regolamento n. 1/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU 2004, L 68, pag. 1), è stato integrato nell’accordo SEE, da un lato, con la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004, che modifica l’allegato XIV (Concorrenza), il protocollo 21, sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, e il protocollo 23, sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza, dell’accordo SEE (GU 2005, L 64, pag. 57), entrata in vigore il 19 maggio 2005, nonché, dall’altro, con la decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005, dell’11 marzo 2005, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 21, sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, dell’accordo SEE (GU 2005, L 198, pag. 38), entrata in vigore lo stesso giorno.

Orientamenti del 2006 8 I punti 13, 25, 28, 29 e 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») enunciano quanto segue: «13.

Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] [europea] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE).

In linea di massima la [OSCURATO:PERSONA] prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione (…). (…)

25. Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione.

Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni.

Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto di un certo numero di fattori (…). (…)

28. L’importo di base dell’ammenda può essere aumentato qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati l’esistenza di circostanze aggravanti, come nei casi seguenti: – quando un’impresa continua o ripete la stessa infrazione o un’infrazione simile dopo che la [OSCURATO:PERSONA] o un’autorità nazionale garante della concorrenza abbiano constatato che tale impresa ha violato le disposizioni dell’articolo [101] o [102 TFUE].

L’importo di base sarà aumentato fino al 100% ogni volta che venga accertata una infrazione di questo tipo; (…)

29. L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali: (…) – quando il comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge. (…)

37. Nonostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento da tale metodologia o dai limiti fissati al punto 21».

Fatti e decisione controversa 9 I fatti all’origine della lite e la decisione controversa, quali esposti ai punti da 1 a 63 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue. 10 [OSCURATO:SOCIETA] a. operano sul mercato dei servizi di trasporto aereo di merci. [OSCURATO:SOCIETA], che offre servizi di trasporto merci, è una società figlia di proprietà esclusiva indiretta di [OSCURATO:SOCIETA] al 1º giugno 2001, [OSCURATO:SOCIETA] non era un’entità giuridica distinta, ma costituiva un’unità commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], la quale appartiene a SAS. 11 Nel settore del trasporto merci alcune compagnie aeree provvedono al trasporto di carichi per via aerea (in prosieguo: i «vettori»).

Di norma, i vettori forniscono servizi di trasporto merci agli spedizionieri, che organizzano l’inoltro di detti carichi per conto degli speditori.

Come corrispettivo, tali spedizionieri pagano ai vettori un prezzo composto, da un lato, da tariffe calcolate al chilo e, dall’altro, da diversi sovrapprezzi.

Procedimento amministrativo 12 Il 7 dicembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3), una richiesta di immunità presentata da [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e da due delle sue società figlie, [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] AG.

Secondo tale richiesta, esistevano contatti anticoncorrenziali tra vari vettori concernenti elementi costitutivi dei prezzi dei servizi forniti nel mercato del trasporto aereo di merci, ossia l’istituzione di sovrapprezzi detti «carburante» e «di sicurezza» nonché il rifiuto di tali vettori di pagare agli spedizionieri commissioni sui sovrapprezzi (in prosieguo: il «rifiuto di pagare commissioni»). 13 Il 14 e il 15 febbraio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ispezioni senza preavviso nei locali di diversi vettori. 14 A seguito di tali ispezioni, diversi vettori, tra cui [OSCURATO:SOCIETA], hanno presentato una richiesta di immunità ai sensi della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, menzionata al punto 12 della presente sentenza. 15 Il 19 dicembre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a 27 vettori, tra cui [OSCURATO:SOCIETA] a., che hanno successivamente presentato osservazioni scritte.

Un’audizione si è svolta dal 30 giugno al 4 luglio 2008.

Decisione originaria 16 Il 9 novembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2010) 7694 definitivo, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione originaria»).

Tale decisione aveva come destinatari 21 vettori, tra i quali figuravano [OSCURATO:SOCIETA] a. 17 Detta decisione esponeva, nella sua motivazione, che i vettori incriminati avevano coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci, concordando il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e avevano, in tal modo, partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, riguardante il territorio dello Spazio economico europeo (SEE) e della [OSCURATO:PERSONA].

Sentenze del 16 dicembre 2015 18 Con sentenza del 16 dicembre 2015, [OSCURATO:SOCIETA] a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑56/11, EU:T:2015:990), il Tribunale ha annullato la decisione originaria nella parte in cui riguardava [OSCURATO:SOCIETA] a.

Con altre dodici sentenze dello stesso giorno, il Tribunale ha parimenti annullato, in tutto o in parte, tale decisione nella parte in cui riguardava altri dodici vettori o gruppi di vettori. 19 Il Tribunale ha ritenuto che detta decisione fosse inficiata da un vizio di motivazione.

Decisione controversa 20 Il 20 maggio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato ai vettori indicati nella decisione originaria e che hanno proposto un ricorso avverso quest’ultima dinanzi al Tribunale una lettera con cui li informava della sua intenzione di adottare nuovamente una decisione che constatava la loro partecipazione a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo su tutti i collegamenti menzionati nella suddetta decisione originaria.

È stato loro concesso un termine di un mese per presentare le loro osservazioni.

Tutti si sono avvalsi di tale facoltà. 21 Il 17 marzo 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, che ha come destinatari 19 vettori, tra cui [OSCURATO:SOCIETA] a. 22 Nella decisione controversa si afferma che i vettori incriminati hanno coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci in tutto il mondo mediante il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni (in prosieguo: l’«intesa controversa»), commettendo così un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 23 Nella sezione 4 di tale decisione, intitolata «Descrizione dei fatti», la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente esposto che l’indagine aveva rivelato l’esistenza di un’intesa di portata mondiale basata su una rete di contatti bilaterali e multilaterali intrattenuti per un lungo periodo tra i concorrenti, riguardante il comportamento che essi avevano deciso, previsto o considerato di adottare in relazione a diversi elementi di prezzo dei servizi di trasporto merci menzionati al punto precedente.

Essa ha sottolineato che tale rete di contatti aveva come obiettivo comune di coordinare il comportamento dei concorrenti in materia di tariffazione o di ridurre l’incertezza per quanto riguarda la loro politica dei prezzi.

Essa ha poi descritto i contatti riguardanti, rispettivamente, il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e ha valutato le prove di fatto concernenti, da un lato, l’intesa controversa nel suo insieme e, dall’altro, ciascuno dei destinatari di detta decisione. 24 Nella sezione 5 della decisione controversa, intitolata «Applicazione delle regole di concorrenza pertinenti», la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’articolo 101 TFUE ai fatti del caso di specie, precisando al contempo che i riferimenti a tale articolo dovevano essere letti anche come riferimenti all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, dato che tali disposizioni si applicano mutatis mutandis , salvo disposizione contraria. 25 A questo proposito, per quanto riguarda la sua competenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato i limiti della propria competenza ratione temporis e ratione loci a constatare e sanzionare un’infrazione alle regole di concorrenza nel caso di specie. 26 Da un lato, ai punti da 822 a 832 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.2 di detta decisione, intitolata «Competenza della [OSCURATO:PERSONA]», essa ha rilevato, in sostanza, che non avrebbe applicato, anzitutto, l’articolo 101 TFUE agli accordi e alle pratiche anteriori al 1º maggio 2004 riguardanti i collegamenti tra aeroporti all’interno dell’Unione europea e aeroporti situati al di fuori del SEE (in prosieguo: i «collegamenti Unione-paesi terzi»); poi, l’articolo 53 dell’accordo SEE agli accordi e alle pratiche anteriori al 19 maggio 2005 riguardanti i collegamenti Unione-paesi terzi nonché i collegamenti tra aeroporti situati in paesi che sono parti contraenti dell’accordo SEE e che non sono membri dell’Unione e aeroporti situati in paesi terzi (in prosieguo: i «collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi») e, infine, l’articolo 8 dell’accordo CE‑[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo agli accordi e alle pratiche anteriori al 1º giugno 2002 riguardanti i collegamenti tra aeroporti situati all’interno dell’Unione e aeroporti situati in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]»).

Essa ha precisato, al punto 832 della suddetta decisione, che la medesima decisione non aveva «affatto la pretesa di rivelare una qualsivoglia infrazione all’articolo 8 dell’accordo [CE‑[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] riguardante i servizi di trasporto merci [tra] la [OSCURATO:PERSONA] [e] paesi terzi». 27 Dall’altro lato, ai punti da 1036 a 1046 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.3.8 di detta decisione, intitolata «[A]applicabilità dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti in entrata», la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per le quali respingeva gli argomenti di diversi vettori incriminati, secondo i quali essa avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza territoriale alla luce delle norme di diritto internazionale pubblico, constatando e sanzionando la violazione di queste due disposizioni sui collegamenti in partenza da paesi terzi e diretti nel SEE (in prosieguo: i «collegamenti in entrata» e, per quanto riguarda i servizi di trasporto merci offerti su tali collegamenti, i «servizi di trasporto merci in entrata»). 28 In particolare, al punto 1045 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le pratiche anticoncorrenziali riguardanti i servizi di trasporto merci offerti su tali collegamenti in entrata potevano «avere effetti immediati, sostanziali e prevedibili all’interno dell’Unione e [del] SEE, dato che i maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi i prezzi più elevati delle merci importate possono avere, per loro natura, effetti sui consumatori all’interno del SEE».

Essa ha aggiunto che, nel caso di specie, tali pratiche potevano avere siffatti effetti anche sulla fornitura di servizi di trasporto aereo di merci da parte di altri vettori all’interno del SEE, tra le piattaforme di corrispondenza («hub») nel SEE utilizzate dai vettori di paesi terzi e dagli aeroporti di destinazione di tali spedizioni nel SEE che non erano serviti dal vettore del paese terzo. 29 Inoltre, al punto 1046 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’intesa controversa era stata «attuata a livello mondiale», che gli accordi riguardanti i collegamenti in entrata costituivano parte integrante dell’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, e che l’applicazione uniforme dei sovrapprezzi su scala mondiale era un elemento chiave di tale intesa. 30 La sottosezione 5.3 della decisione controversa, relativa all’applicazione al caso di specie dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, comprende i punti da 833 a 1052 di quest’ultima.

Sotto un primo profilo, al punto 846 della suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i vettori incriminati avevano coordinato il loro comportamento o avevano influenzato la tariffazione, «il che equivale[va] in definitiva a una fissazione dei prezzi relativamente» al sovrapprezzo carburante, al sovrapprezzo di sicurezza e al pagamento agli spedizionieri di una commissione sui sovrapprezzi.

Al punto 861 di tale decisione, essa ha ritenuto che il «sistema generale di coordinamento del comportamento tariffario per servizi di trasporto merci», rivelato dalla sua indagine, attestasse l’esistenza di un’«infrazione complessa costituita da varie azioni che [potevano] essere qualificate o come accordo o come pratica concordata nell’ambito dei quali i concorrenti [avevano] sostituito scientemente la cooperazione pratica tra loro ai rischi della concorrenza». 31 Sotto un secondo profilo, al punto 869 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il «comportamento in questione costitui[va] un’infrazione unica e continuata all’articolo [101 TFUE]», precisando, ai punti da 870 a 902 di quest’ultima, che gli accordi in questione perseguivano un obiettivo anticoncorrenziale unico, consistente nell’ostacolare la concorrenza nel settore del trasporto merci all’interno del SEE, che vertevano sulla fornitura di servizi di trasporto merci e sulla loro tariffazione, che riguardavano le stesse imprese, che avevano natura unica e continuata e che vertevano su tre componenti, vale a dire il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni.

In tale contesto, essa ha, in particolare, affermato, al punto 882 di tale decisione, che [OSCURATO:SOCIETA] a. erano coinvolte in due delle tre componenti dell’infrazione unica, ossia quella relativa al sovrapprezzo di sicurezza e quella relativa al sovrapprezzo carburante, ma che, «tenuto conto del loro coinvolgimento negli altri elementi dell’infrazione, esse avrebbero potuto ragionevolmente prevedere scambi tra le parti riguardo a una materia connessa come il pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, ed erano disposte ad assumerne il rischio». 32 Sotto un terzo profilo, al punto 903 della suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il comportamento anticoncorrenziale in questione aveva l’obiettivo di restringere la concorrenza almeno all’interno dell’Unione, nel SEE e in [OSCURATO:PERSONA].

Al punto 917 della medesima decisione, essa ha sostanzialmente aggiunto che non era pertanto necessario prendere in considerazione gli effetti concreti di tale comportamento. 33 Ai punti da 922 a 971 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’alleanza WOW, che all’epoca dei fatti in questione riuniva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ltd (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»).

Essa ha affermato, a tale punto 971, che, «considerato il contenuto dell’accordo di alleanza WOW e la sua attuazione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il coordinamento dei sovrapprezzi tra i membri dell’[alleanza] WOW si sia svolto al di fuori del quadro legittimo dell’alleanza, che non lo giustifica.

I membri erano, in realtà, a conoscenza dell’illiceità di un siffatto coordinamento.

Essi erano inoltre al corrente del fatto che il coordinamento dei sovrapprezzi coinvolgeva diversi [vettori] che non partecipavano all’[alleanza] WOW. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che gli elementi probatori relativi ai contatti tra i membri dell’[alleanza] WOW (…) costituiscano la prova della loro partecipazione alla violazione dell’articolo 101 TFUE quale descritta nella presente decisione». 34 Sotto un quarto profilo, ai punti da 972 a 1021 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la normativa di sette paesi terzi che, secondo numerosi vettori incriminati, imponeva loro di accordarsi sui sovrapprezzi, ostacolando così l’applicazione delle regole di concorrenza pertinenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tali vettori non avessero dimostrato di aver agito sotto la coercizione di detti paesi terzi. 35 Sotto un quinto profilo, ai punti da 1024 a 1035 della decisione in parola, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’infrazione unica e continuata poteva incidere sensibilmente sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, tra le parti contraenti dell’accordo SEE e tra le parti contraenti dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 36 La sezione 7 della decisione controversa, intitolata «Durata dell’infrazione», contiene i punti da 1146 a 1169 di tale decisione.

Come risulta dal punto 1146 della decisione medesima, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’intesa controversa avesse avuto inizio il 7 dicembre 1999 e fosse durata fino al 14 febbraio 2006.

In tale punto 1146, essa ha precisato che tale intesa aveva violato: – l’articolo 101 TFUE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno dell’Unione; – l’articolo 101 TFUE, dal 1º maggio 2004 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione-paesi terzi; – l’articolo 53 dell’accordo SEE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno del SEE; – l’articolo 53 dell’accordo SEE, dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi; – l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, dal 1º giugno 2002 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione‑[OSCURATO:PERSONA]. 37 Al punto 1169 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la durata dell’infrazione si estendeva, per quanto riguardava [OSCURATO:SOCIETA] a., dal 13 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006. 38 Nella sezione 8 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le misure correttive da adottare e le ammende da infliggere, facendo riferimento agli orientamenti del 2006.

Essa ha in particolare applicato, sulla base del punto 37 di questi ultimi, una riduzione del 50% agli importi di base delle ammende, poiché una parte dei servizi relativi ai collegamenti in entrata nonché ai collegamenti in partenza dal SEE e a destinazione di paesi terzi, ad eccezione dei collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], era fornita al di fuori del territorio coperto dall’accordo SEE e una parte del danno poteva quindi essersi prodotta al di fuori di tale territorio.

Inoltre, in applicazione del punto 29 di detti orientamenti, essa ha concesso ai vettori incriminati una riduzione supplementare degli importi di base del 15%, con la motivazione che taluni regimi normativi avevano incoraggiato l’intesa controversa. 39 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto, ai punti 1221, 1223 e da 1227 a 1229 della decisione controversa, che l’importo supplementare del 16% del valore delle vendite, ai sensi del punto 25 degli orientamenti del 2006, dovesse essere ripartito tra [OSCURATO:SOCIETA] a. in modo da riflettere la durata della partecipazione di ciascuna di tali entità all’infrazione unica e continuata; ha imposto a [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], in applicazione del punto 28 di tali orientamenti, un aumento del 50% dell’importo di base dell’ammenda per recidiva, e in applicazione del punto 29 di detti orientamenti, essa ha concesso a [OSCURATO:SOCIETA] a. una riduzione del 10% dell’importo di base dell’ammenda, a causa della loro partecipazione limitata all’infrazione unica e continuata. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre applicato alla loro ammenda una riduzione del 15% al fine di tener conto del loro contributo nell’ambito della loro domanda di trattamento favorevole.

Pertanto, l’importo delle ammende inflitte a SAS, a [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] è stato fissato, rispettivamente, in EUR 38 250 000, EUR 64 812 500 e EUR 14 875

000. 40 Gli articoli 1, 3 e 4 del dispositivo della decisione controversa sono così formulati: «Articolo 1 Coordinando il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci in tutto il mondo per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante, il [sovrapprezzo di sicurezza] e il pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, le seguenti imprese hanno commesso la seguente infrazione unica e continuata all’articolo 101 [TFUE], all’articolo 53 dell’[accordo SEE] e all’articolo 8 dell’[accordo CE‑[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i seguenti collegamenti e nei seguenti periodi. 1) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo [101 TFUE] e l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti tra aeroporti situati intra‑SEE, nei seguenti periodi: (…)

o) [SAS], dal 17 agosto 2001 al 14 febbraio 2006;

p) [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 1º giugno 2001 al 14 febbraio 2006;

q) [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 13 dicembre 1999 al 28 dicembre 2003; (…) 2) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] per quanto riguarda i collegamenti [Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…)

o) [SAS], dal 1º maggio 2004 al 14 febbraio 2006;

p) [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 1º maggio 2004 al 14 febbraio2006; (…) 3) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti [SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…)

o) [SAS], dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;

p) [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; (…) 4) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 8 dell’[accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i [collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]], nei seguenti periodi: (…)

o) [SAS], dal 1º giugno 2002 al 14 febbraio 2006;

p) [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 1º giugno 2002 al 14 febbraio2006;

q) [SAS], dal 1º giugno 2002 al 28 dicembre 2003; (…) Articolo 3 Sono inflitte le seguenti ammende per l’infrazione unica e continuata di cui all’articolo 1 della presente decisione (…): (…)

n) [[OSCURATO:SOCIETA]]; [EUR] 5 355 000;

o) [[OSCURATO:SOCIETA]] in solido: [EUR] 4 254 250;

p) [[OSCURATO:SOCIETA] a.] in solido: [EUR] 5 265 750;

q) [[OSCURATO:SOCIETA]] in solido: [EUR] 32 984 250;

r) [[OSCURATO:SOCIETA]]: [EUR] 22 308 250; (…) Articolo 4 Le imprese di cui all’articolo 1, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine all’infrazione unica e continuata di cui al suddetto articolo.

Esse si astengono altresì da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o un effetto identico o simile».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 41 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2017, [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno proposto un ricorso volto all’adozione da parte del Tribunale di misure di organizzazione del procedimento o di misure istruttorie che ordinavano alla [OSCURATO:PERSONA] di dare loro accesso all’intero fascicolo del caso dinanzi ad essa o qualsiasi altra misura che il Tribunale ritenesse necessaria; all’annullamento, totale o parziale, della decisione controversa, nella parte in cui le riguarda, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta in tale decisione. 42 A sostegno di tale ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno dedotto cinque motivi di annullamento.

Il primo verteva sulla violazione dei diritti della difesa e del principio della parità delle armi a causa del diniego di accesso a elementi di prova a carico e a discarico.

Il secondo verteva sulla violazione del diritto di essere ascoltati e sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata e, dall’altro, ad applicare l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci forniti sui collegamenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e i tre paesi membri del SEE non appartenenti all’Unione (in prosieguo: i «collegamenti SEE diversi da quelli Unione-[OSCURATO:PERSONA]»).

Con il loro terzo motivo, esse allegavano un errore di valutazione dei comportamenti in cui erano coinvolte e del fatto che questi ultimi dimostrassero la loro partecipazione all’infrazione unica e continuata o la loro conoscenza di quest’ultima.

Il quarto motivo verteva sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), per via di incongruenze interne che viziavano la decisione controversa.

Il quinto motivo verteva su errori nella determinazione dell’importo dell’ammenda loro inflitta. 43 A sostegno delle loro conclusioni volte alla modifica dell’importo dell’ammenda, esse hanno fatto valere l’insieme degli argomenti addotti a sostegno del loro quinto motivo di annullamento. 44 Con ordinanza del 7 gennaio 2021, il Tribunale ha riaperto la fase orale del procedimento, ritenendo che occorresse invitare le parti a presentare le loro osservazioni relativamente a un argomento sul quale esse non avevano dibattuto.

In tale contesto, il Tribunale ha posto quesiti scritti alla [OSCURATO:PERSONA] il 12 gennaio, il 2 marzo e il 12 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a quest’ultimo quesito il 22 aprile 2021 (in prosieguo: la «risposta del 22 aprile 2021»). [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno presentato le loro osservazioni sulle risposte della [OSCURATO:PERSONA] all’insieme di tali quesiti il 14 maggio 2021.

Il 26 luglio 2021 il Tribunale ha chiuso nuovamente la fase orale del procedimento. 45 Con la sentenza impugnata, il Tribunale: – ha annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettere o), p) e q), paragrafo 2, lettere o) e p), paragrafo 3, lettere o) e p), e paragrafo 4, lettere o), p) e q), della decisione controversa, nella parte in cui si constata la partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni; – ha annullato: – da un lato, l’articolo 1, paragrafo 2, lettere o) e p), di tale decisione, nella parte in cui si constata una violazione dell’articolo 101 TFUE sui collegamenti provenienti dalla Thailandia e diretti all’Unione tra il 20 luglio 2005 e il 14 febbraio 2006 per quanto riguarda la componente relativa al sovrapprezzo carburante, e – dall’altro lato, l’articolo 1, paragrafo 3, lettere o) e p), di detta decisione, nella parte in cui si constata una violazione dell’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti provenienti dalla Thailandia e diretti al SEE tra il 20 luglio 2005 e il 14 febbraio 2006 per quanto riguarda la componente relativa al sovrapprezzo carburante; – ha annullato l’articolo 3, lettere da n) a r), della medesima decisione; – ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta: – a [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 7 030 618; – a [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], in solido, in EUR 5 937 909; – a [OSCURATO:SOCIETA] a., in solido, in EUR 6 314 572; – a [OSCURATO:SOCIETA] a SAS, in solido, in EUR 29 045 427; nonché – a [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 21 687 090; – ha respinto il ricorso quanto al resto, – ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle proprie spese nonché di tre quarti delle spese di [OSCURATO:SOCIETA] a., le quali si fanno carico di un quarto delle proprie spese. 46 Il Tribunale ha, in particolare, parzialmente accolto il primo motivo.

A tal riguardo, esso ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse incorsa in errore rifiutando di concedere a [OSCURATO:SOCIETA] a. l’accesso a taluni passaggi delle risposte alla comunicazione degli addebiti menzionati nella decisione controversa.

Tuttavia, esso ha ritenuto che ciò non incidesse sulla constatazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’applicabilità dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai comportamenti incriminati intervenuti a [OSCURATO:PERSONA] e in Giappone. 47 Per quanto riguarda il secondo motivo, esso ha dichiarato che, all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ritenuto [OSCURATO:SOCIETA] a. responsabile di un’infrazione all’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-[OSCURATO:PERSONA].

Esso ha nondimeno constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di aver omesso di escludere dal valore delle vendite un importo pari a EUR 262 084 a titolo delle vendite di servizi di trasporto merci che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano realizzato nel corso del 2005 sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-[OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, ritenendo che tale circostanza riguardasse esclusivamente i ricavi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda, esso ha respinto tale secondo motivo. 48 Nell’ambito del terzo motivo, parzialmente accolto, il Tribunale ha in particolare ritenuto che il fatto che taluni elementi di prova della contestazione mossa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] a. nella decisione controversa dovessero, come fatto valere da queste ultime, essere respinti non consentiva di mettere in discussione la serie di indizi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la loro partecipazione alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al sovrapprezzo carburante né a quella relativa al sovrapprezzo di sicurezza.

Esso ha tuttavia constatato, per quanto riguarda la normativa applicabile in Thailandia, che [OSCURATO:SOCIETA] a. erano riuscite a dimostrare che, a partire dal 20 luglio 2005, le autorità di tale paese avevano creato un quadro giuridico che eliminava qualsiasi possibilità di comportamento concorrenziale tra i vettori per quanto riguarda la determinazione dell’importo del sovrapprezzo carburante applicabile ai voli in partenza da detto paese.

Esso ha altresì constatato che la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore ritenendole responsabili della componente dell’infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni. 49 Nell’ambito del quinto motivo, il Tribunale ha segnatamente constatato che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente imputato a [OSCURATO:SOCIETA] a. la responsabilità della componente dell’infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni, tale istituzione aveva sopravvalutato il grado della loro partecipazione all’infrazione unica e continuata.

Esso ha ritenuto che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] avesse viziato la decisione controversa di illegittimità non concedendo a [OSCURATO:SOCIETA] a., a titolo della loro partecipazione limitata all’infrazione unica e continuata, una riduzione dell’importo di base dell’ammenda superiore al 10%. 50 In conseguenza di tali constatazioni, esso ha annullato la decisione controversa nella misura indicata al punto 45 della presente sentenza e ha respinto il resto della domanda di annullamento. 51 Per quanto riguarda le conclusioni volte alla modifica dell’importo dell’ammenda, il Tribunale ha escluso dal valore delle vendite i ricavi realizzati sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-[OSCURATO:PERSONA], atteso che tali collegamenti non rientravano nell’ambito dell’infrazione unica e continuata. 52 Ciò detto, esso ha ritenuto, alla luce di quanto aveva risposto la [OSCURATO:PERSONA] a uno dei suoi quesiti scritti e al fine di garantire la parità di trattamento dei vettori incriminati che avevano proposto un ricorso avverso la decisione controversa, che occorresse reinserire, nel valore delle vendite da prendere in considerazione per [OSCURATO:SOCIETA] a., il fatturato che esse avevano realizzato sui collegamenti serviti esclusivamente all’interno, rispettivamente, della Danimarca, della Svezia e della Norvegia (in prosieguo: i «collegamenti interni»), che ammontava a EUR 7 991

282. 53 Peraltro, tenuto conto del suo parziale accoglimento di taluni motivi di annullamento, esso ha ridotto il coefficiente di gravità dell’infrazione rispetto a quello adottato nella decisione controversa, ha stabilito un importo supplementare leggermente inferiore a quello adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha applicato una percentuale di riduzione a titolo della partecipazione limitata delle ricorrenti all’infrazione unica e continuata più elevata di quella che era stata fissata da quest’ultima.

Per contro, esso ha ritenuto che l’esclusione di taluni elementi di prova non giustificasse una riduzione supplementare a titolo di una partecipazione limitata all’infrazione unica e continuata. 54 Calcolando l’ammenda sulla base di tali elementi, il Tribunale ha dichiarato che le ammende inflitte alle ricorrenti dovevano essere fissate agli importi indicati al punto 45 della presente sentenza. 55 Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto.

Conclusioni delle parti in sede di impugnazione 56 [OSCURATO:SOCIETA] a. chiedono che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il loro ricorso di annullamento; – annullare in tutto o in parte la decisione controversa, nella misura in cui le riguarda; – annullare o ridurre sostanzialmente l’ammenda loro inflitta; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute tanto nell’ambito dell’impugnazione che nel procedimento dinanzi al Tribunale. 57 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e condannare le ricorrenti alle spese; – in subordine, in caso di accoglimento dell’impugnazione, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

Sull’impugnazione 58 A sostegno della loro impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA] a. deducono cinque motivi.

Il loro primo motivo verte su errori di diritto commessi dal Tribunale quando ha valutato la violazione dei loro diritti della difesa e del loro diritto di accedere al fascicolo.

Il loro secondo motivo verte su errori di diritto relativi al loro diritto di essere ascoltati in merito all’applicazione del criterio basato sugli effetti qualificati delle pratiche anticoncorrenziali nell’Unione (in prosieguo: il «criterio degli effetti qualificati») e dei collegamenti in entrata.

Con il loro terzo motivo, esse allegano che il Tribunale ha commesso errori di diritto per quanto riguarda l’applicazione di tale criterio.

Il loro quarto motivo verte su errori di diritto nella valutazione dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata.

Con il quinto motivo, esse allegano errori di diritto nell’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito.

Sul primo motivo di impugnazione, relativo ai diritti della difesa e al diritto di accesso al fascicolo 59 Il primo motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. si compone di due parti.

Con la prima parte, esse fanno valere che il Tribunale ha violato i loro diritti della difesa e il loro diritto di accedere al fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] non sanzionando il rifiuto di quest’ultima di dare loro accesso ad elementi di prova a carico.

Con la seconda parte, esse fanno valere le stesse violazioni per quanto riguarda l’accesso ad elementi di prova a discarico.

Sulla prima parte, relativa agli elementi di prova a carico – Argomenti delle parti 60 [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano di aver fatto valere dinanzi al Tribunale che i loro diritti della difesa erano stati violati in quanto la decisione controversa è fondata su descrizioni di quadri normativi e di prassi amministrative di paesi terzi che derivano in particolare dalle risposte di altri vettori alla comunicazione degli addebiti nonché da documenti che rinviano a tali risposte. [OSCURATO:PERSONA], tali documenti non sarebbero stati loro comunicati, sebbene si tratti di elementi di prova a carico. [OSCURATO:SOCIETA], come risulterebbe dai punti da 104 a 109, 115 e 124 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia certamente accolto i loro argomenti per quanto riguarda talune risposte alla comunicazione degli addebiti, esso avrebbe tuttavia erroneamente negato loro l’accesso ad altre categorie di documenti a carico. 61 Sotto un primo profilo, al punto 110 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non si fosse basata su documenti non divulgati relativi al sovrapprezzo di sicurezza in Giappone.

Infatti, dai punti 1008 e 1012 della decisione controversa risulterebbe, da un lato, che talune parti avevano affermato che era necessario un coordinamento per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante e non il sovrapprezzo di sicurezza e, dall’altro, che elementi di prova, benché insoddisfacenti, le erano stati sottoposti da altri vettori. [OSCURATO:SOCIETA] a., che avevano esse stesse presentato osservazioni sul sovrapprezzo di sicurezza che dimostravano che tale punto 1008 era errato, avrebbero quindi dovuto avere accesso alle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite da tali altri vettori, per verificare le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. 62 Sotto un secondo profilo, ai punti da 112 a 114 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che non fosse necessario che [OSCURATO:SOCIETA] a. accedessero ai documenti utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare i regimi normativi del Giappone e di altri paesi terzi, per il motivo che la decisione controversa si limitava a descrivere le disposizioni applicabili e le informazioni riguardanti il quadro legislativo dei paesi terzi considerati erano, in linea di principio, pubbliche e accessibili. 63 In primo luogo, il contenuto del diritto nazionale sarebbe una questione di fatto e dovrebbe essere dimostrato da elementi di prova.

Le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai quadri normativi di tali paesi terzi avrebbero quindi dovuto necessariamente basarsi su documenti contenuti nel fascicolo, ma che non sarebbero stati divulgati.

Inoltre, si tratterebbe di prove a carico poiché sarebbero state utilizzate contro [OSCURATO:SOCIETA] a.

In secondo luogo, la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA] (T‑43/02, EU:T:2006:270), citata in tale punto 114, non riguarderebbe il diritto nazionale, bensì la giurisprudenza del giudice dell’Unione, e non sarebbe quindi pertinente.

In terzo luogo, da nessun elemento del fascicolo risulterebbe che le normative di cui trattasi fossero accessibili al pubblico.

In quarto luogo, come risulterebbe dai punti da 558 a 661 della sentenza impugnata, la decisione controversa menzionerebbe anche i requisiti amministrativi applicabili negli altri paesi terzi i cui regimi normativi sono esaminati in tale decisione. [OSCURATO:PERSONA], tali requisiti non sarebbero pubblicamente disponibili. 64 Sotto un terzo profilo, il Tribunale non avrebbe risposto all’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dare loro accesso alle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti che riguardavano la normativa giapponese.

Pertanto, il Tribunale non avrebbe risposto, in particolare, al loro argomento relativo al punto 1011 della decisione controversa, di cui avrebbe tuttavia preso atto al punto 103 della sentenza impugnata.

Esso avrebbe dovuto, quanto meno, indicare i motivi per i quali non ha preso in considerazione gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] a. riguardanti elementi di prova a carico che avrebbero potuto portare all’annullamento parziale o totale della decisione controversa. 65 Le conclusioni tratte dal Tribunale ai punti 115 e 124 della sentenza impugnata sarebbero, in conseguenza di quanto precede, anch’esse errate. 66 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 67 Il diritto di accesso al fascicolo, quale corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba concedere all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame della totalità dei documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa.

Questi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e le altre informazioni riservate (sentenza del 1º luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 22 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, NKT Verwaltung e NKT/[OSCURATO:PERSONA], C‑607/18 P, EU:C:2020:385, punto 262). 68 Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata dimostra, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su tale documento per suffragare il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, dall’altro, che tale addebito può essere provato solo facendo riferimento al detto documento.

In presenza di altre prove documentali, di cui le parti abbiano preso conoscenza durante il procedimento amministrativo, che sostengano specificamente le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], l’eliminazione dai mezzi di prova del documento a carico non comunicato non inficerebbe la fondatezza degli addebiti accertati nella decisione contestata.

Spetta quindi all’impresa interessata dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per incriminare tale impresa (sentenza del 1º luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 13 e giurisprudenza citata). 69 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la censura volta contro il punto 110 della sentenza impugnata, occorre rilevare, da un lato, che, in quest’ultima, il Tribunale ha affermato che dal passaggio citato del punto 1012 della decisione controversa – secondo il quale «non si sostiene che le parti avessero l’obbligo di accordarsi sul [sovrapprezzo di sicurezza] o sul [rifiuto di pagare commissioni]» – non risultava che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su elementi a carico non divulgati.

Al riguardo, esso ha rilevato che, con tale constatazione, la [OSCURATO:PERSONA] si limitava ad osservare che in risposta alla comunicazione degli addebiti non era stato fornito alcun elemento di prova attestante un siffatto obbligo. 70 [OSCURATO:PERSONA], affermando, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su un’asserita mancanza di allegazioni riguardanti l’obbligo di accordarsi sul sovrapprezzo di sicurezza come, di per sé, una prova a carico, [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitano, in realtà, a mettere in discussione la lettura di tale considerando 1012 effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata. 71 Tuttavia, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. 72 Il Tribunale è dunque il solo competente ad accertare e a valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova.

Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore probatorio dei mezzi di prova ad esso offerti.

La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi ultimi (sentenze del 28 maggio 1998, Deere/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/95 P, EU:C:1998:256, punto 22, e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 50 e giurisprudenza citata). 73 Tale censura è, di conseguenza, irricevibile, atteso che [OSCURATO:SOCIETA] a. non sostengono che il Tribunale, a tale punto 110 della sentenza impugnata, abbia snaturato la decisione controversa. 74 Dall’altro lato, nei limiti in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il punto 1008 della decisione controversa era errato, è sufficiente constatare che tale argomento è diretto non contro la sentenza impugnata, i cui passaggi contestati non menzionano neppure specificamente tale punto, bensì contro la decisione controversa.

Esso deve, pertanto, essere respinto in quanto irricevibile (v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, TUIfly/[OSCURATO:PERSONA], C‑763/21 P, EU:C:2023:528, punto 53 e giurisprudenza citata). 75 In secondo luogo, occorre rilevare che, come indicato al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale si è dedicato, ai punti da 112 a 114 di quest’ultima, a rispondere all’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. relativo a documenti non divulgati sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata, senza che tali documenti provenissero necessariamente da altri vettori destinatari della comunicazione degli addebiti.

Esse si riferivano al riguardo ai documenti che sarebbero serviti all’analisi della normativa giapponese e degli accordi relativi ai servizi aerei (in prosieguo: gli «ASA») applicabili in paesi terzi diversi da [OSCURATO:PERSONA] e dal Giappone, menzionati ai punti da 998 a 1001, 1009, 1010 e da 1013 a 1019 della decisione controversa. 76 Al punto 112 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che tali punti da 998 a 1001 non rinviavano ad alcun documento del fascicolo istruttorio e che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a descrivervi le disposizioni applicabili della normativa giapponese e degli ASA di cui sono parti i paesi terzi interessati e a constatare che non era dimostrato che tali disposizioni imponessero ai vettori di attuare un coordinamento tariffario.

Esso ha anche rilevato che le disposizioni di cui trattasi sono quelle alle quali facevano riferimento taluni vettori destinatari della comunicazione degli addebiti nei loro argomenti in risposta a quest’ultima, come risultava dai punti 1002, 1003 e 1013 della decisione controversa. 77 Al punto 113 di detta sentenza, esso ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano spiegato in che modo i passaggi in questione di tale decisione rivelerebbero l’esistenza di uno o più documenti a carico non divulgati sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata. 78 Al punto 114 della medesima sentenza, esso ha aggiunto che, anche supponendo che [OSCURATO:SOCIETA] a. intendessero contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver dato loro accesso al testo delle disposizioni giuridiche in questione, il quadro normativo applicabile in Giappone e negli altri paesi terzi interessati in materia di sovrapprezzi non può costituire, di per sé, un elemento a carico e che, in ogni caso, tale informazione è in via di principio pubblica e accessibile.

Esso ha inoltre aggiunto che, del resto, la comunicazione degli addebiti li aveva messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista sulle disposizioni giuridiche di cui trattasi durante il procedimento amministrativo. 79 Da tali elementi risulta, anzitutto, che, in tali punti 112 e 113, il Tribunale non ha constatato che non fosse necessario che [OSCURATO:SOCIETA] a. accedessero ai documenti che la [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato per valutare i regimi normativi del Giappone e di altri paesi terzi, come esse sostengono nella presente censura, ma che i passaggi della decisione controversa ai quali esse si riferivano non rivelavano l’esistenza di documenti a carico non divulgati sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata in tale decisione.

La censura relativa a detti punti 112 e 113, nei limiti in cui si fonda su tale lettura erronea della sentenza impugnata, deve quindi essere respinta in quanto infondata. 80 Inoltre, nei limiti in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno riferimento al punto 114 della sentenza impugnata facendo valere che si tratterebbe effettivamente di documenti a carico, che la giurisprudenza citata a tale punto 114 non è pertinente e che il carattere pubblico delle normative considerate non è dimostrato, è sufficiente rilevare che tale argomento riguarda considerazioni del Tribunale formulati ad abundantiam , come risulta dai punti da 75 a 78 della presente sentenza.

Di conseguenza, detto argomento deve essere respinto in quanto inoperante, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte secondo la quale censure dirette contro elementi ultronei della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della decisione stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti (sentenze del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 537, nonché del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 263 e giurisprudenza citata). 81 Infine, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. contestano i punti da 558 a 561 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che, in tali punti, il Tribunale ha fatto riferimento a un’istruzione del Ministero dell’aviazione civile della Thailandia contenuta in una lettera prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] a. sia durante il procedimento amministrativo sia dinanzi al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] a. non espongono alcun argomento giuridico che spieghi in che modo tale constatazione possa rivelare un errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale nella valutazione dell’argomentazione presentatagli da [OSCURATO:SOCIETA] a. a proposito di asseriti elementi di prova a carico, realizzata ai punti da 103 a 115 della sentenza impugnata. 82 [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione.

Pertanto, gli elementi dell’impugnazione che non contengono alcuna argomentazione volta specificamente a identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza impugnata non soddisfano tale requisito e devono essere respinti in quanto irricevibili (sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/23 P, EU:C:2024:851, punti 51 e 52 nonché giurisprudenza citata). 83 La censura relativa a tali punti da 558 a 561 è, di conseguenza, irricevibile. 84 In terzo luogo, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione, che incombe al Tribunale ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, di quest’ultimo, gli impone di far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (sentenze dell’11 aprile 2013, Mindo/[OSCURATO:PERSONA], C‑652/11 P, EU:C:2013:229, punto 29, e del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 113 nonché giurisprudenza citata). 85 Tuttavia, tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia.

La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 372, nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 114 e giurisprudenza citata). 86 [OSCURATO:PERSONA], dai punti da 103 a 109 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha risposto all’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dare loro accesso alle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti che sono state invocate e che sono relative alla normativa giapponese.

Come indicato in tale punto 103, detto argomento verteva in particolare sul punto 1011 della decisione controversa, che è proprio relativo alle risposte presentate alla comunicazione degli addebiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e da altri vettori a proposito del sovrapprezzo carburante per i voli in partenza dal Giappone.

Tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 84 e 85 della presente sentenza, l’asserita violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivazione ad esso incombente non è quindi dimostrata. 87 Da tutto quanto precede deriva che la prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla seconda parte, relativa agli elementi di prova a discarico – Argomenti delle parti 88 [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano di aver fatto valere, dinanzi al Tribunale, una violazione dei loro diritti della difesa in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito loro documenti potenzialmente a discarico ricevuti da quest’ultima dopo la comunicazione degli addebiti, in particolare risposte a quest’ultima da altri vettori, nonché le osservazioni di altri destinatari della comunicazione degli addebiti presentata dinanzi al Tribunale nell’ambito dei loro ricorsi contro la decisione originaria.

Respingendo tale argomento, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto. 89 In primo luogo, il Tribunale, al punto 123 della sentenza impugnata, avrebbe ritenuto che il principio risultante dalla sua sentenza del 29 giugno 1995, Solvay/[OSCURATO:PERSONA] (T‑30/91, EU:T:1995:115), secondo cui non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] decidere da sola se un documento sia utile alla difesa, non si applica alle prove successive alla comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza da esso citata al riguardo, ossia la sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑240/07, EU:T:2011:284), non escluderebbe che l’accesso sia concesso qualora ciò sia necessario per rispettare il principio della parità delle armi.

Il diritto a una buona amministrazione e il diritto a un processo equo sanciti dagli articoli 41 e 47 della Carta esigerebbero che le autorità inquirenti comunichino tutte le prove pertinenti in loro possesso.

Per stabilire se debba essere concesso l’accesso alle prove, la questione essenziale sarebbe quella di sapere non quando esse sono state incluse nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto se esse avrebbero potuto essere utili alla difesa.

Le ricorrenti invocano, a tal riguardo, il fatto che ai diritti riconosciuti dalla Carta deve essere riconosciuta la stessa portata di quelli equivalenti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo richiederebbe che le autorità inquirenti comunichino tutte le prove pertinenti in loro possesso, a carico e a discarico, anche se esse non le considerano pertinenti. 90 In secondo luogo, il rinvio alla sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011, Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑112/07, EU:T:2011:342), effettuato al punto 117 della sentenza impugnata, non sarebbe pertinente, in quanto tale sentenza tratta degli «argomenti» presentati da altri destinatari della comunicazione degli addebiti, mentre [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero chiesto l’accesso ai «dati» di altri vettori.

Le prove a discarico di un trasportatore discolperebbero molto probabilmente anche altri vettori, come avrebbe riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] divulgando taluni elementi di prova successivi a tale comunicazione. 91 In terzo luogo, ai punti da 118 a 122 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato le prove e omesso di rispondere alla loro argomentazione ritenendo che esse non avessero fornito alcun principio di prova dell’utilità dei documenti richiesti per il procedimento.

Siffatti principi di prova sarebbero stati tuttavia esposti nel ricorso e nella replica dinanzi al Tribunale per quanto riguarda il comportamento dell’alleanza WOW, le pratiche nei paesi terzi, le congetture interne degli altri vettori su [OSCURATO:SOCIETA] a. e le disparate pratiche locali, nonché gli accordi verticali di fornitura di capacità e i relativi messaggi di posta elettronica, detti «“Cari partner”».

Tali elementi non sarebbero stati, in gran parte, esaminati dal Tribunale. 92 Per quanto riguarda, in particolare, tali messaggi di posta elettronica, il Tribunale, ai punti da 476 a 487 della sentenza impugnata, avrebbe respinto la spiegazione plausibile di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo la quale essi erano stati inviati in modo non sollecitato e non reciproco da [OSCURATO:PERSONA] alle compagnie aeree che erano i suoi clienti, cosicché esso avrebbe trattato tali messaggi di posta elettronica come prove a carico.

Tuttavia, nella causa connessa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑344/17, EU:T:2022:185), il Tribunale, al punto 512 di tale sentenza, avrebbe trattato i messaggi di posta elettronica come prove a discarico.

Esso avrebbe così violato il principio secondo cui una sentenza, ivi compresa la sua motivazione, deve essere applicabile erga omnes .

Prove identiche dovrebbero essere valutate allo stesso modo, indipendentemente da quale sia la causa. 93 In quarto luogo, per quanto riguarda le prove fornite da vettori non incriminati, il Tribunale, al punto 121 della sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore di diritto o, in subordine, avrebbe omesso di motivare la sua decisione ritenendo che l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. era fondato su «congetture estremamente generiche».

In realtà, queste ultime avrebbero presentato prove specifiche del fatto che le risposte di [OSCURATO:PERSONA] e di un altro vettore contenevano, per quanto le riguardano, prove a discarico o, in altri termini, principi di prova che tali documenti sarebbero stati utili per la loro difesa.

Il Tribunale avrebbe quindi violato il principio della parità delle armi e i diritti della difesa. [OSCURATO:SOCIETA] a. rinviano, in particolare, ai punti 477 e 478 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale si baserebbe su messaggi di posta elettronica scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e un altro vettore come prove a carico nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] a. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata incriminata.

Inoltre, [OSCURATO:SOCIETA] a. non avrebbero potuto accedere ai mezzi difensivi e alle prove da essa presentati, il che suggerirebbe fortemente un rifiuto di dare accesso agli elementi di prova a discarico.

Il Tribunale non avrebbe spiegato i motivi per i quali tale principio di prova era insufficiente e non si sarebbe pronunciato sull’insieme dei principi di prova addotti. 94 In quinto luogo, al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che l’accesso a elementi di prova potenzialmente a discarico successivi alla comunicazione degli addebiti farebbe beneficiare [OSCURATO:SOCIETA] a. degli sforzi compiuti e delle risorse più ingenti investite, se del caso, da altri vettori.

Le risorse di una persona non dovrebbero avere un’incidenza sui suoi diritti di difesa.

La giurisprudenza stabilirebbe soltanto che gli argomenti contenuti nelle altre risposte alla comunicazione degli addebiti non possono presumersi a discarico. 95 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte del primo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 96 Per quanto attiene alla mancata comunicazione di un documento asseritamente a discarico, secondo costante giurisprudenza, per dimostrare che i suoi diritti della difesa sono stati violati, l’impresa interessata deve solo provare che la mancata divulgazione di tale documento abbia potuto influenzare, a detrimento di quest’ultima, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

È quindi sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare tali documenti a discarico per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate in quello stadio dalla [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe potuto, pertanto, influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte dall’istituzione nell’eventuale decisione, quanto meno con riguardo alla gravità e alla durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, all’entità dell’ammenda.

L’impresa interessata deve quindi dimostrare, da un lato, che essa non ha avuto accesso a taluni elementi di prova a discarico e, dall’altro, che avrebbe potuto utilizzarli a propria difesa (v., in tal senso, sentenze del 1º luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punti 23 e 24, nonché del 14 maggio 2020, NKT Verwaltung e NKT/[OSCURATO:PERSONA], C‑607/18 P, EU:C:2020:385, punto 265 e giurisprudenza citata). 97 Nel caso di specie, occorre, in primo luogo, rilevare che, come sostengono [OSCURATO:SOCIETA] a., il Tribunale ha affermato, al punto 123 della sentenza impugnata, che esse hanno fatto valere inutilmente la sentenza del Tribunale del 29 giugno 1995, Solvay/[OSCURATO:PERSONA] (T‑30/91, EU:T:1995:115), dato che esso aveva già dichiarato, al punto 254 della sua sentenza del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑240/07, EU:T:2011:284), che la considerazione secondo cui non può spettare alla sola [OSCURATO:PERSONA] determinare i documenti utili alla difesa dell’impresa interessata si riferiva ai documenti provenienti dal fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] e non poteva applicarsi a risposte fornite da altre parti interessate agli addebiti comunicati da quest’ultima. 98 [OSCURATO:PERSONA], affermando che il Tribunale ha ritenuto a torto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a procedere a una prima valutazione degli elementi potenzialmente a discarico contenuti nelle risposte degli altri partecipanti all’intesa alla comunicazione degli addebiti, [OSCURATO:SOCIETA] a. reclamano, in sostanza, il diritto a un accesso completo e automatico a tali risposte. [OSCURATO:PERSONA], come la Corte ha già dichiarato, un siffatto diritto non esiste.

Infatti, poiché spetta all’impresa che deduce una violazione dei suoi diritti della difesa fornire un primo indizio dell’utilità, per la propria difesa, di tali documenti che non le erano stati comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che, per il solo fatto di non aver dato un accesso completo ed automatico alle risposte degli altri partecipanti ad un’intesa alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato i diritti della difesa di un’impresa (v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑591/18 P, EU:C:2019:1026, punto 40, nonché del 14 maggio 2020, NKT Verwaltug e NKT/[OSCURATO:PERSONA], C‑607/18 P, EU:C:2020:385, punti 259, 260 e 265). 99 A tal riguardo, occorre rilevare che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo invocata da [OSCURATO:SOCIETA] a. non stabilisce un diritto di accesso completo e automatico al fascicolo nel corso di un procedimento amministrativo.

In ogni caso, [OSCURATO:SOCIETA] a. non spiegano in che modo tale giurisprudenza possa mettere in discussione l’approccio applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] che consiste, per quanto riguarda i documenti da essa ricevuti dopo la comunicazione degli addebiti, proprio nel dare accesso a tali documenti qualora essi possano costituire nuovi elementi di prova, siano essi a carico o a discarico (v., per analogia, sentenza del 14 maggio 2020, NKT Verwaltung e NKT/[OSCURATO:PERSONA], C‑607/18 P, EU:C:2020:385, punti 268 e 269). 100 La prima censura della presente parte è quindi infondata. 101 In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa al punto 117 della sentenza impugnata, occorre osservare che il Tribunale ha ivi rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitavano in gran parte ad avvalersi del fatto che taluni vettori incriminati o destinatari della comunicazione degli addebiti avevano invocato gli stessi argomenti delle ricorrenti nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti o nelle loro osservazioni dinanzi al Tribunale.

Esso ha indicato che siffatte considerazioni erano inidonee a dimostrare l’esistenza di elementi a discarico, rinviando, al riguardo, ai punti 43 e 44 della sua sentenza del 12 luglio 2011, Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑112/07, EU:T:2011:342). 102 [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza già ricordata al punto 96 della presente sentenza risulta che, per quanto riguarda la mancata comunicazione di un documento a discarico, l’impresa interessata deve dimostrare che la sua mancata divulgazione ha potuto incidere, a suo sfavore, sullo svolgersi del procedimento e sul contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, non si può ritenere che, con le affermazioni generali formulate da [OSCURATO:SOCIETA] a. dinanzi al Tribunale, quali ricordate al punto 117 della sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA] a. abbiano assolto tale onere. 103 La censura diretta contro il punto 117 della sentenza impugnata è, di conseguenza, infondata. 104 In terzo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che, ai punti da 118 a 122 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato le prove e omesso di rispondere alla loro argomentazione, occorre rilevare che [OSCURATO:SOCIETA] a. non criticano il criterio giuridico enunciato a tale punto 118, ricordato, in sostanza, al punto precedente della presente sentenza, bensì l’applicazione che ne è stata fatta dal Tribunale. 105 A tal riguardo, al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento ai documenti sottesi alla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’alleanza WOW contenuta nella sua decisione del 4 luglio 2005 nel caso COMP/M.3770 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (GU 2005, C 204, pag. 3), e ha rilevato, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non si era basata su di essi nell’ambito del procedimento sfociato nella decisione controversa.

Al punto 120 della sentenza impugnata, esso ha altresì esaminato gli elementi che dovevano attestare l’esistenza di accordi in materia di capacità tra [OSCURATO:PERSONA] e i destinatari di diversi messaggi di posta elettronica inviati da quest’ultima in merito ad un adeguamento del suo livello di sovrapprezzo carburante.

In tale contesto, esso ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano già sollevato, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, un argomento al riguardo, che esse disponevano già, mediante elementi contenuti nel fascicolo istruttorio, di un elenco dei vettori parti di un accordo di acquisto di capacità con [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già respinto il loro argomento al punto 797 della decisione controversa.

Esso ne ha dedotto che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano dimostrato che la comunicazione di tali elementi avrebbe potuto essere loro utile nell’ambito della loro difesa. 106 Al punto 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre esaminato l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. relativo agli elementi che sarebbero stati prodotti dai vettori non incriminati, secondo il quale essi avrebbero potuto essere prodotti a loro discarico in quanto erano interessati da contatti controversi che sono stati opposti a [OSCURATO:SOCIETA] a. nell’ambito della decisione controversa.

A tal riguardo, esso ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] a. procedessero «per congetture estremamente generiche» e che, per la sua genericità, l’ipotesi da esse formulata non potesse costituire un’indicazione sufficientemente precisa dell’esistenza di elementi a discarico nelle risposte di detti trasportatori.

Al punto 122 di tale sentenza, esso ha aggiunto che lo stesso valeva per il loro argomento con il quale esse facevano valere che, poiché i loro dipendenti avevano partecipato solo a «una minima parte» dei comportamenti in questione, gli elementi giustificativi relativi alla maggior parte di detti comportamenti sarebbero in possesso degli altri vettori incriminati. 107 È quindi necessario constatare che, con la loro critica dei punti da 119 a 122 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:SOCIETA] a. tentano in realtà di mettere in discussione le valutazioni dei fatti e degli elementi di prova effettuate dal Tribunale in tali punti.

Infatti, l’eventuale pertinenza e il valore probatorio di presunti elementi a discarico rivestono manifestamente natura fattuale, cosicché essi non sono soggetti, in quanto tali, al controllo della Corte (sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑452/11 P, EU:C:2012:829, punto 28 e giurisprudenza citata).

Tale critica è, pertanto, irricevibile. 108 A tal riguardo, non si può ritenere, come sostenuto anche da [OSCURATO:SOCIETA] a., che, in tali punti da 119 a 122, il Tribunale abbia snaturato le prove e omesso di rispondere al loro argomento.

Da un lato, uno snaturamento sussiste qualora, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione degli elementi di prova esistenti risulti manifestamente errata o manifestamente contraria alla loro formulazione.

Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, esso deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2024, JCDecaux [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑710/22 P, EU:C:2024:787, punto 63, e del 22 maggio 2025, Luossavaara-Kiirunavaara/[OSCURATO:PERSONA], C‑621/23 P, EU:C:2025:368, punto 108 e giurisprudenza citata). 109 [OSCURATO:PERSONA], l’argomento esposto al punto 91 della presente sentenza è, alla luce di tali requisiti, insufficiente a dimostrare gli asseriti snaturamenti, atteso [OSCURATO:SOCIETA] a. non indicano in particolare in che modo la valutazione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata sarebbe manifestamente erronea. 110 Dall’altro lato, tenuto conto della giurisprudenza già ricordata ai punti 84 e 85 della presente sentenza, non si può ritenere che, respingendo come ha fatto, ai punti da 119 a 122 della sentenza impugnata, gli argomenti che [OSCURATO:SOCIETA] a. gli presentavano, il Tribunale abbia violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. 111 In quarto luogo, è sufficiente rilevare che, con l’argomento esposto al punto 93 della presente sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] a. contestano nuovamente il punto 121 della sentenza impugnata, facendo valere argomenti analoghi a quelli già respinti ai punti da 104 a 110 della presente sentenza.

Anch’esso deve quindi essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. 112 In quinto luogo, poiché l’argomento esposto al punto 94 della presente sentenza riguarda solo la seconda frase del punto 118 della sentenza impugnata, che, come indica la locuzione «del resto», costituisce un motivo ad abundantiam , esso è inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 80 della presente sentenza. 113 Da tutto quanto precede risulta che la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondata, così come, di conseguenza, tale primo motivo nel suo complesso.

Sul secondo motivo di impugnazione, relativo al diritto di essere ascoltati in merito al criterio degli effetti qualificati 114 Il secondo motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. si articola in tre parti.

Con la prima parte, esse fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel ritenere che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse basata sul criterio degli effetti qualificati nella decisione controversa, senza che tale criterio fosse stato menzionato nella comunicazione degli addebiti, non comportasse una violazione del loro diritto di essere ascoltate.

Con la seconda parte, esse sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che gli elementi di prova invocati in tale decisione per fondare l’applicazione di tale criterio fossero già sufficientemente esposti nella comunicazione degli addebiti.

Con la terza parte, esse fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto ritenendo che la loro risposta alla comunicazione degli addebiti dimostrasse che i loro diritti della difesa erano stati rispettati.

Sulla prima parte, relativa alla necessità di presentare il criterio degli effetti qualificati nella comunicazione degli addebiti – Argomenti delle parti 115 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che, al punto 140 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha constatato, basandosi sul criterio degli effetti qualificati per stabilire la propria competenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto nuovi addebiti né modificato il contenuto degli addebiti formulati nella comunicazione degli addebiti.

La giurisprudenza esigerebbe che una comunicazione degli addebiti contenga i fatti contestati al suo destinatario, ma anche la loro qualificazione. [OSCURATO:PERSONA], poiché il Tribunale ha ammesso, a tale punto 140, che la comunicazione degli addebiti non faceva riferimento al criterio degli effetti qualificati, esso non avrebbe potuto concludere, senza incorrere in errore, che la circostanza che tale criterio non fosse stato specificamente discusso nel corso del procedimento amministrativo fosse irrilevante e non comportasse una violazione dei loro diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quantomeno dovuto adottare una comunicazione degli addebiti complementare a quella del 2007 e organizzare una nuova audizione, dal momento che essa aveva apportato importanti correttivi alla sua analisi. 116 Contrariamente a quanto sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero formulato, al punto 34 del loro ricorso dinanzi al Tribunale, un argomento vertente su un errore di «qualificazione dei fatti», ossia quello secondo cui la comunicazione degli addebiti non indicava che la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione di basarsi sui fatti al fine di dimostrare «effetti immediati, sostanziali o prevedibili» o di applicare il criterio degli effetti qualificati. [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno altresì valere di non essere obbligate a formulare la loro impugnazione negli stessi termini del loro ricorso. 117 [OSCURATO:PERSONA] replica che la presente parte è irricevibile, in applicazione dell’articolo 170 del regolamento di procedura della Corte.

Infatti, dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero sostenuto non che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, nella comunicazione degli addebiti, presentare loro il criterio degli effetti qualificati «mediante una qualificazione dei fatti», ma soltanto che l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] era fondata su constatazioni di fatto che non erano state loro comunicate, che la comunicazione degli addebiti non menzionava che la [OSCURATO:PERSONA] prevedeva di basarsi sui fatti specificati successivamente al punto 1045 della decisione controversa e che esse non avevano avuto la possibilità di rispondere a tali affermazioni.

In ogni caso, tale parte sarebbe infondata. – Giudizio della Corte 118 Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

Pertanto, la competenza della Corte, nell’ambito dell’esame di un’impugnazione, è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.

Una parte non può dunque sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo da essa non dedotto dinanzi al Tribunale, in quanto questo equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenze del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 34, e del 2 febbraio 2023, Spagna e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 29 e giurisprudenza citata). 119 Un ricorrente è nondimeno legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑176/06 P, EU:C:2007:730, punto 17, nonché del 2 febbraio 2023, Spagna e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 30 e giurisprudenza citata). 120 Nel caso di specie, è vero che dalla sentenza impugnata, in particolare dal suo punto 133, non risulta che [OSCURATO:SOCIETA] a. abbiano formulato, dinanzi al Tribunale, una censura relativa all’assenza di qualificazione giuridica, nella comunicazione degli addebiti, del criterio degli effetti qualificati.

Inoltre, esse non affermano che il Tribunale, in tale sentenza, abbia snaturato l’argomento che esse gli avevano presentato. 121 Tuttavia, come le ricorrenti fanno valere nell’ambito della presente parte, dal punto 34 del loro ricorso di primo grado risulta che, dinanzi al Tribunale, esse avevano fatto valere che la comunicazione degli addebiti non indicava che la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione di basarsi sulle constatazioni di fatto che figuravano in quest’ultima, che esse contestavano peraltro, al fine di «dimostrare “effetti immediati, sostanziali o prevedibili”» o «di applicare il criterio degli effetti». 122 È vero che, così facendo, esse non hanno esplicitamente fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di qualificare giuridicamente il fondamento della sua competenza internazionale.

Tuttavia, il Tribunale ha constatato, al punto 140 della sentenza impugnata, che era pacifico tra le parti che, a differenza della decisione controversa, la comunicazione degli addebiti non faceva riferimento al criterio degli effetti qualificati e, al punto 145 di tale sentenza, che la circostanza che tale criterio non fosse stato specificamente discusso nel corso del procedimento amministrativo era irrilevante ai fini della valutazione del rispetto dei loro diritti della difesa, dati gli elementi da esso rilevati ai punti da 140 a 144 di quest’ultima. 123 In tali circostanze, e tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 119 della presente sentenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta e occorre esaminare la presente parte nel merito. 124 A tal riguardo, da costante giurisprudenza risulta che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento idoneo a concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che deve essere pienamente osservato (v., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 1979, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 85/76, EU:C:1979:36, punto 9, e del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑699/19 P, EU:C:2022:483, punto 61 e giurisprudenza citata). 125 In tal senso, il regolamento n. 1/2003 prevede che alle parti venga inviata una comunicazione degli addebiti la quale deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento.

Una siffatta comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale che concretizza il principio fondamentale del diritto dell’Unione, che esige il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che può concludersi con l’irrogazione di una sanzione.

Tale principio richiede in particolare che la comunicazione degli addebiti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi, la gravità e la durata della presunta infrazione nonché gli elementi di prova su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché la predetta impresa sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑289/04 P, EU:C:2006:431, punto 69, e del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑699/19 P, EU:C:2022:483, punto 62 e giurisprudenza citata). 126 Nel caso di specie, al punto 141 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse già indicato, nella comunicazione degli addebiti, che intendeva constatare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti in entrata.

Esso ha indicato al riguardo che, al punto 129 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi osservato che l’«infrazione riguardava i servizi di trasporto merci (…) all’interno dell’[Unione]/SEE e della [OSCURATO:PERSONA] e sui collegamenti tra aeroporti dell’[Unione]/SEE e di paesi terzi in tutto il mondo, in entrambi i sensi».

Esso ha per di più osservato che, al punto 1430 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che «tutte le attività anticoncorrenziali che coinvolgevano ciascuno dei partecipanti si inserivano in un obiettivo globale, ossia di accordarsi sul prezzo o quanto meno di eliminare l’incertezza sui prezzi nel mercato del trasporto merci del SEE, ivi compresi i collegamenti tra gli aeroporti del SEE e i paesi terzi». 127 Al punto 142 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì giustificato la sua competenza a constatare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti in entrata sin dalla fase della comunicazione degli addebiti.

Al riguardo, esso ha constatato, al punto 1390 di tale comunicazione, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi rilevato che essa era «competente ad applicare l’articolo [101 TFUE] agli accordi relativi al trasporto aereo tra aeroporti dell’[Unione] e i paesi terzi che potevano aver pregiudicato il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri».

Inoltre, esso ha osservato, al punto 1394 di detta comunicazione, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto che essa era altresì «competente ad applicare l’articolo 53 dell’accordo SEE (…) agli accordi relativi al trasporto aereo tra gli aeroporti del [SEE] e i paesi terzi che possono aver pregiudicato il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri e parti contraenti dell’accordo SEE o tra parti contraenti dell’accordo SEE». 128 Il Tribunale, peraltro, ha constatato, al punto 147 di tale sentenza, che gli elementi di fatto sui quali si fondano i punti 1045 e 1046 della decisione controversa figuravano tutti nella comunicazione degli addebiti. 129 Ne consegue che, constatando, nella decisione controversa, che l’intesa controversa riguardava comportamenti connessi a vendite in paesi che non appartengono né all’Unione né al SEE, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato tale decisione su addebiti in merito ai quali [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano potuto far valere i loro argomenti, in violazione dell’obbligo ricordato al punto 125 della presente sentenza.

Infatti, sulla base degli elementi indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti, quali esposti dal Tribunale ai punti 141, 142 e 147 della sentenza impugnata, in relazione ai quali [OSCURATO:SOCIETA] a. non sostengono che avrebbero snaturato tale comunicazione, [OSCURATO:SOCIETA] a. non potevano ignorare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contestato loro una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in relazione a questi stessi comportamenti. 130 Del resto, la qualificazione del criterio giuridico preciso sul quale la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di poter fondare la propria competenza internazionale ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a comportamenti anticoncorrenziali adottati al di fuori di tali territori non incide sul contenuto degli elementi essenziali sui quali essa ritiene di poter fondare tale competenza e che intende invocare nei confronti un’impresa che essa ipotizza di sanzionare per una violazione di tali disposizioni. 131 Pertanto, non si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] violi i diritti della difesa delle imprese destinatarie di una comunicazione degli addebiti, e in particolare il loro diritto di essere ascoltate quanto alla competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] a sanzionare comportamenti anticoncorrenziali adottati al di fuori del territorio dell’Unione o del SEE, per il solo fatto che essa non indica espressamente, in tale comunicazione, che intende fondare la propria competenza a sanzionare tali comportamenti sul «criterio dell’attuazione» o ancora sul «criterio degli effetti qualificati», se non addirittura su un altro criterio giuridico che essa potrebbe ritenere, secondo le circostanze, atto a giustificare una siffatta competenza, dal momento che essa indica, come nel caso di specie, in detta comunicazione, che essa intende sanzionare le imprese destinatarie di quest’ultima per una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE a causa di tali comportamenti e che essa espone gli elementi essenziali che intende prendere invocare a tal fine. 132 Da quanto precede risulta che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel ritenere, ai punti da 140 a 142 e 146 della sentenza impugnata, che, facendo valere, nella decisione controversa, il criterio degli effetti qualificati per fondare la sua competenza a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti in entrata, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia posto a carico di [OSCURATO:SOCIETA] a. nuove censure né ha modificato il contenuto di quelle che aveva provvisoriamente considerato nella comunicazione degli addebiti.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già, nella comunicazione degli addebiti, da un lato, indicato che intendeva sanzionarle per una siffatta infrazione su tali collegamenti e, dall’altro, esposto gli elementi essenziali che giustificavano la sua competenza a tal fine. 133 Da quanto precede risulta che la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte, relativa al contenuto della comunicazione degli addebiti – Argomenti delle parti 134 [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti 141 e 142 della sentenza impugnata, che la comunicazione degli addebiti avesse fornito loro sufficienti informazioni relative al criterio degli effetti qualificati e che, pertanto, i loro diritti della difesa fossero stati rispettati.

I passaggi di tale comunicazione di cui ai punti 141 e 142 di tale sentenza sarebbero mere affermazioni non suffragate da elementi di prova.

La sezione 5.2 di detta comunicazione, relativa alla competenza della [OSCURATO:PERSONA], non menzionerebbe né tale criterio né i suoi elementi costitutivi né le prove che dimostrano che nel caso di specie esso era soddisfatto. 135 Per di più, al punto 147 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che gli elementi di prova invocati nella decisione controversa per stabilire il criterio degli effetti qualificati erano sufficientemente esposti nella comunicazione degli addebiti, senza ulteriori precisazioni.

Pertanto, l’approccio del Tribunale avrebbe imposto a [OSCURATO:SOCIETA] a. di indovinare il criterio giuridico adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] e di ricercare nel complesso di tale comunicazione se quest’ultima contenesse elementi che consentissero di suffragare tale criterio.

I passaggi della comunicazione degli addebiti citati in tale punto 147 non conterrebbero neppure i fatti pertinenti. 136 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale prima parte è infondata. – Giudizio della Corte 137 In primo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la comunicazione degli addebiti contenesse elementi sufficienti per metterli in condizione di comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva constatare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti in entrata e che i loro diritti della difesa erano stati, di conseguenza, rispettati, è sufficiente constatare che tale argomento non si distingue, nella sua sostanza, da quello che [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno già esposto a sostegno della prima parte del presente motivo.

Essa deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata per gli stessi motivi esposti ai punti da 124 a 133 della presente sentenza. 138 In secondo luogo, per quanto riguarda la censura che [OSCURATO:SOCIETA] a. dirigono contro il punto 147 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, a tale punto, il Tribunale ha indicato che queste ultime non erano legittimate a sostenere che l’applicazione del criterio degli effetti qualificati ai punti 1045 e 1046 della decisione controversa si basava su fatti che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso in considerazione nella comunicazione degli addebiti. 139 A tal riguardo, esso ha indicato che gli elementi di fatto sui quali si fondano tali punti 1045 e 1046 figuravano tutti nella comunicazione degli addebiti.

Pertanto, esso ha precisato che la motivazione di cui al punto 1045 e attinente all’effetto del comportamento controverso sui consumatori del SEE si basava sulle considerazioni relative alla struttura dei prezzi dei servizi di trasporto merci, al ruolo di intermediario degli spedizionieri tra i vettori e gli speditori e alla natura dell’infrazione unica e continuata già contenute nei punti 7, 104, da 1396 a 1411 e da 1434 a 1438 della comunicazione degli addebiti.

Esso ha altresì rilevato che il motivo relativo agli effetti sulla concorrenza dei servizi interlinea ripreso al medesimo punto 1045 si basava sulle considerazioni relative al funzionamento del settore del trasporto merci di cui ai punti 7, 9, 102 e 105 di tale comunicazione.

Quanto alla portata geografica dell’intesa controversa e all’inclusione dei servizi di trasporto merci in entrata nell’infrazione unica e continuata di cui al punto 1046 della decisione impugnata, esso ha constatato che esse erano esaminate ai punti 3, 125, 129, 1045, 1390, 1394 e 1430 di detta comunicazione. 140 Pertanto, sostenendo che il Tribunale ha erroneamente concluso che gli elementi di prova invocati nella decisione controversa per dimostrare che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto erano stati sufficientemente esposti nella comunicazione degli addebiti e che i passaggi interessati di quest’ultima non contenevano i fatti pertinenti, [OSCURATO:SOCIETA] a. cercano di ottenere dalla Corte una nuova valutazione del contenuto della comunicazione degli addebiti, quale esposto dal Tribunale nella sentenza impugnata, senza neppure invocare uno snaturamento. [OSCURATO:PERSONA], una siffatta nuova valutazione dei fatti esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 141 Da quanto precede risulta che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla terza parte, relativa alle risposte di [OSCURATO:SOCIETA] a. alla comunicazione degli addebiti – Argomenti delle parti 142 [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 143 della sentenza impugnata, che il rispetto dei loro diritti della difesa era attestato dalle loro risposte alla comunicazione degli addebiti.

Infatti, tali risposte non avrebbero potuto colmare le lacune di tale comunicazione relative al criterio degli effetti qualificati.

Il punto 144 di tale sentenza sarebbe, di conseguenza, parimenti erroneo nella parte in cui il Tribunale vi afferma che i punti da 1042 a 1046 della decisione controversa si limitavano a rispondere agli argomenti di [OSCURATO:SOCIETA] a., poiché queste ultime non avevano mai affrontato quest’ultimo criterio.

Se è vero che gli argomenti esposti in una comunicazione degli addebiti potrebbero essere riveduti o completati, non sarebbe consentito modificare gli elementi essenziali dell’asserita infrazione.

Di conseguenza, il punto 145 di detta sentenza, nel quale il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che il criterio degli effetti qualificati non fosse stato oggetto di discussione, era irrilevante, e il punto 146 di quest’ultima, nel quale esso ha ritenuto che i diritti della difesa di [OSCURATO:SOCIETA] a. non fossero quindi stati violati, sarebbero anch’essi errati. 143 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte sia infondata. – Giudizio della Corte 144 È sufficiente rilevare che la presente parte si basa sulla premessa secondo cui la comunicazione degli addebiti era lacunosa per il fatto che, in quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva espressamente indicato che essa intendeva fondare la sua competenza a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti in entrata sul criterio degli effetti qualificati. [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi della prima parte del presente motivo risulta che tale premessa è errata. 145 Ne consegue che la terza parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata e che, di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul terzo motivo di impugnazione, relativo all ’ applicazione del criterio degli effetti qualificati 146 Il terzo motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. si articola in cinque parti.

Con la prima parte, esse fanno valere che la sentenza impugnata è viziata da incongruenze e da applicazioni erronee del criterio degli effetti qualificati.

Con la seconda parte, esse affermano che il Tribunale ha illegittimamente sostituito il proprio ragionamento a quello esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa.

Con la terza parte, esse invocano un’inversione illegittima dell’onere della prova.

Con la quarta parte, esse sostengono che il Tribunale ha applicato un criterio errato per quanto riguarda il carattere immediato dell’effetto da esso valutato.

Con la quinta parte, esse fanno valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti in entrata poteva essere accertata sulla base dell’infrazione unica e continuata.

Sulla prima parte, vertente su incongruenze ed errori nell’applicazione del criterio degli effetti qualificati – Argomenti delle parti 147 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che i punti da 167 a 171, da 179 a 181, 197, 198, 203, 221, 222 e 226 della sentenza impugnata sono viziati da incongruenze e da applicazioni erronee del criterio degli effetti qualificati.

Come indicato dal Tribunale ai punti 161 e 165 di tale sentenza, l’applicazione di tale criterio richiederebbe che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri effetti probabili, prevedibili, immediati e sostanziali. [OSCURATO:PERSONA], i riferimenti del Tribunale alle infrazioni per oggetto e alla prova degli effetti concreti, contenuti ai punti 167, 170 e 171 di detta sentenza, non affronterebbero la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato che queste quattro condizioni erano soddisfatte.

La nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto» non avrebbe alcun rapporto con la competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA], salvo ammettere che non sarebbe mai necessario dimostrare effetti anticoncorrenziali per stabilire una siffatta competenza. 148 Sarebbe spettato al Tribunale, per quanto riguarda gli effetti sui consumatori che avrebbe identificato – vale a dire, da un lato, un aumento del prezzo dei servizi acquistati dagli speditori stabiliti nel SEE (in prosieguo: l’«effetto sugli speditori»), di cui ai punti 179 e 181 della sentenza impugnata, e, dall’altro, un aumento del prezzo delle merci acquistate dai consumatori finali nel SEE (in prosieguo: l’«effetto sulle merci»), di cui ai punti 181 e 226 di tale sentenza – esaminare se ciascuno di tali effetti fosse probabile, prevedibile, sostanziale e immediato, poiché la probabilità e la prevedibilità costituiscono criteri distinti, come indicherebbe il punto 51 della sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/14 P, EU:C:2017:632).

Il Tribunale non sarebbe stato legittimato a modificare, nel corso della sua analisi, la descrizione dell’effetto da esso esaminato allo scopo di soddisfare più agevolmente il criterio degli effetti qualificati. 149 Tuttavia, il Tribunale avrebbe proceduto in tal modo.

Esso non menzionerebbe neppure la parola «probabile» ai punti da 166 a 237 della sentenza impugnata, ad eccezione dei punti 188 e 189 di tale sentenza, nei quali esso imporrebbe a [OSCURATO:SOCIETA] a. di sopportare l’onere della prova.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe dimostrato che l’effetto sugli speditori e l’effetto sulle merci soddisfacessero rispettivamente le altre tre condizioni del criterio degli effetti qualificati, ma si sarebbe riferito in modo diverso all’uno o all’altro di tali effetti e all’una o all’altra di tali condizioni. [OSCURATO:SOCIETA] a. rinviano, a tal riguardo, ai punti 179, 198, 203, 221 e 222 di detta sentenza.

Tale approccio avrebbe notevolmente ridotto l’onere della prova gravante sulla [OSCURATO:PERSONA], come dimostrerebbe il punto 180 della medesima sentenza. 150 Tale punto 179 sarebbe peraltro viziato da un mancato esame di tutti i fatti pertinenti o, in subordine, da un difetto di motivazione, che conduce ad un’applicazione erronea del criterio degli effetti qualificati e ad una violazione della presunzione di innocenza.

Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione né le prove contrarie di [OSCURATO:SOCIETA] a. riguardanti l’effetto sugli speditori stabiliti nel SEE, che sarebbero rari sui collegamenti in entrata, né il costo aggiuntivo minimo costituito dall’importo dei sovrapprezzi per gli acquirenti basati nel SEE, mentre tali elementi escluderebbero il carattere sostanziale dell’effetto sugli speditori.

Il punto 226 della sentenza impugnata sarebbe, inoltre, errato in quanto il Tribunale si sarebbe basato su un’affermazione di fatto relativa ad un effetto sulle merci che sarebbe puramente ipotetico e quindi inidoneo a dimostrare l’esistenza di un effetto sostanziale e immediato sugli speditori. [OSCURATO:SOCIETA] il Tribunale si è basato su una semplice supposizione del carattere sostanziale dell’effetto sugli speditori, sarebbe stato sufficiente per [OSCURATO:SOCIETA] a. presentare una spiegazione che mettesse in una luce diversa i fatti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 151 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte del terzo motivo è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 152 In via preliminare, occorre rilevare che, al punto 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] si era basata, in sostanza, su tre motivazioni autonome per ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto nel caso di specie.

Al punto 157 di tale sentenza, esso ha rilevato che le prime due motivazioni figuravano al punto 1045 della decisione controversa e che esse vertevano entrambe sugli effetti del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente.

Pertanto, a tale punto 157, esso ha constatato che la prima motivazione verteva sul fatto che i «maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi i prezzi più elevati delle merci importate [erano], per loro natura, idonei a produrre effetti sui consumatori all’interno del SEE» (in prosieguo: l’«effetto sui prezzi delle merci importate») e che la seconda motivazione riguardava gli effetti del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata «anche sulla fornitura di servizi di [trasporto merci] da parte di altri vettori all’interno del SEE, tra le piattaforme di corrispondenza (“hubs”) nel SEE utilizzate dai vettori di paesi terzi e dagli aeroporti di destinazione di tali spedizioni nel SEE che non sono serviti dal vettore del paese terzo».

Al punto 158 di detta sentenza, esso ha rilevato che la terza motivazione figurava al punto 1046 della decisione controversa e riguardava gli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme.

Al punto 159 della medesima sentenza, esso ha indicato di ritenere opportuno esaminare la prima e la terza di tale motivazione, operazione che ha effettuato rispettivamente ai punti da 160 a 227 e da 228 a 236 della sentenza impugnata. 153 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a., il Tribunale, ai punti della sentenza impugnata considerati da queste ultime, non si è impegnato a verificare se le condizioni che caratterizzano l’esistenza di effetti qualificati fossero soddisfatte per quanto riguarda sia un presunto «effetto sugli speditori» sia un presunto «effetto sulle merci».

Infatti, esso ha effettuato tale verifica per quanto riguarda il solo effetto sui prezzi delle merci importate, a proposito del quale, come risulta dal punto 162 della sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA] a. sostenevano che esso non rientrava tra gli effetti prodotti dal comportamento controverso di cui la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a tener conto ai fini dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati. 154 Occorre quindi respingere anzitutto l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata da incongruenze nella misura in cui l’effetto in relazione al quale il Tribunale ha esaminato se consentisse di fondare la competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] alla luce del criterio degli effetti qualificati varierebbe nel corso della sua analisi, al pari di quello fondato sulla premessa secondo cui il Tribunale avrebbe individuato due effetti nella sentenza impugnata, che esso avrebbe analizzato in maniera variabile, commettendo così errori di diritto, inversioni illegittime dell’onere della prova nonché violazioni del suo obbligo di motivazione, dal momento che tali argomenti si basano su una lettura erronea della sentenza impugnata. 155 Peraltro, nei limiti in cui, con tale parte, [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno ancora valere, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto facendo riferimento alla nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto» ai punti 167, 170 e 171 della sentenza impugnata, mentre tale nozione non avrebbe alcun rapporto con la competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, non verificando se le condizioni che consentono di stabilire il criterio degli effetti qualificati fossero soddisfatte nel caso di specie, occorre rilevare che tali punti si inseriscono nell’analisi del Tribunale, contenuta ai punti da 163 a 185 di tale sentenza, relativa alla valutazione della pertinenza dell’effetto sui prezzi delle merci importate, vale a dire, come già rilevato al punto 152 della presente sentenza, la prima delle tre motivazioni sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata ai punti 1045 e 1046 della decisione controversa per fondare la sua constatazione secondo cui il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie. 156 Vero è che, in tale contesto, il Tribunale ha affermato, al punto 167 della sentenza impugnata che, in presenza di un comportamento di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, come nel caso di specie, che esso rivelasse un grado di dannosità per la concorrenza nel mercato interno o all’interno del SEE tale da poter essere qualificato come restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, l’applicazione del criterio degli effetti qualificati non può esigere la dimostrazione degli effetti concreti presupposta dalla qualificazione di un comportamento come restrizione della concorrenza «per effetto» ai sensi di tali disposizioni. 157 Analogamente, esso ha indicato, al punto 170 della sentenza impugnata, che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 917 della decisione controversa, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti del comportamento controverso, qualora sia stato accertato l’oggetto anticoncorrenziale di quest’ultimo. 158 Esso ne ha dedotto, al punto 171 della sentenza impugnata, che interpretare il criterio degli effetti qualificati nel senso che esso richiederebbe la prova degli effetti concreti del comportamento controverso anche in presenza di una restrizione della concorrenza «per oggetto», equivarrebbe ad assoggettare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE a una condizione che non trova fondamento nel testo di tali disposizioni. 159 Tuttavia, da tali punti 167, 170 e 171 non si può dedurre che il Tribunale abbia ritenuto che la qualificazione dell’infrazione di cui trattasi come infrazione «per oggetto» rendesse superflua qualsiasi valutazione dell’eventuale sopravvenienza di effetti, all’interno del SEE, che consentano di dimostrare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a comportamenti adottati al di fuori del SEE. 160 Infatti, da una lettura complessiva dei punti da 163 a 181 della sentenza impugnata risulta che, ai punti contestati della sentenza impugnata, il Tribunale si è unicamente dedicato a spiegare che il fatto che, al punto 917 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato di non procedere ad alcuna valutazione degli effetti anticoncorrenziali delle pratiche anticoncorrenziali in questione non significava che la [OSCURATO:PERSONA], a causa della natura di tali pratiche, si fosse astenuta dal valutare se esse avessero avuto, sulla concorrenza all’interno dell’Unione o del SEE, un effetto che consentisse di fondare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata alla luce del criterio degli effetti qualificati. 161 Inoltre, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a. e come ricordato, in sostanza, dal Tribunale ai punti 161 e 165 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza risulta che il criterio degli effetti qualificati consente di giustificare l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione o del SEE alla luce del diritto internazionale pubblico qualora sia prevedibile che il comportamento considerato produca un effetto immediato e sostanziale nell’Unione o nel SEE.

Al riguardo, è sufficiente tener conto degli effetti probabili di un comportamento sulla concorrenza perché sia soddisfatta la condizione relativa al requisito della prevedibilità.

Inoltre, è sufficiente che il comportamento di cui si tratta «possa» avere effetti immediati nell’Unione o nel SEE perché sia soddisfatto il requisito dell’immediatezza (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punti 49, 51 e 52). 162 [OSCURATO:PERSONA], come annunciato al punto 182 della sentenza impugnata, il Tribunale ha verificato se l’effetto sui prezzi delle merci importate soddisfacesse tali condizioni ai punti da 183 a 227 della sentenza impugnata, atteso che i punti da 183 a 200 di tale sentenza vertono sulla prevedibilità di tale effetto, i punti da 201 a 216 di detta sentenza vertono sul carattere sostanziale di quest’ultima e i punti da 217 a 226 della medesima sentenza vertono sul suo carattere immediato. 163 Da tali elementi risulta che [OSCURATO:SOCIETA] a. addebitano in modo infondato, in sostanza, al Tribunale, da un lato, di aver invocato la nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto» al fine di dimostrare che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie e, dall’altro, di essersi astenuto dal verificare se fosse dimostrato che l’effetto sui prezzi delle merci importate soddisfaceva le condizioni che consentivano di ritenere che tale criterio fosse soddisfatto. [OSCURATO:SOCIETA] in tal senso esposta al punto 147 della presente sentenza è, di conseguenza, priva di fondamento. 164 In secondo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. addebitano al Tribunale di non aver esaminato il carattere «probabile» dell’effetto sui prezzi delle merci importate, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 161 della presente sentenza, è sufficiente tener conto dei probabili effetti di un comportamento sulla concorrenza perché sia soddisfatta la condizione relativa al requisito della prevedibilità.

Pertanto, il requisito di probabilità non si distingue da quello di prevedibilità. [OSCURATO:PERSONA], come già constatato al punto 162 della presente sentenza, il Tribunale ha effettivamente esaminato, nella sentenza impugnata, la prevedibilità dell’effetto sui prezzi delle merci importate.

Tale argomento si basa, di conseguenza, su una lettura erronea della giurisprudenza da parte di queste ultime. 165 In terzo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. criticano il punto 179 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, in tale punto, il Tribunale ha osservato che, se è vero che gli spedizionieri acquistano servizi di trasporto merci in entrata, lo fanno segnatamente in qualità di intermediari, per consolidarli in un pacchetto di servizi il cui oggetto è, per definizione, di organizzare il trasporto integrato di merci verso il territorio del SEE per conto degli speditori.

Esso ha aggiunto che dal punto 70 della decisione controversa risultava che questi ultimi potevano essere, in particolare, gli acquirenti o i proprietari delle merci trasportate e che era quindi quantomeno verosimile che fossero stabiliti nel SEE. 166 È quindi necessario constatare che tale punto 179 contiene solo valutazioni di natura fattuale che, in assenza di allegazioni di snaturamento, sfuggono al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a. diretta a dimostrare l’erroneità di tale punto 179 è quindi irricevibile. 167 Peraltro, nella parte in cui esse fanno valere altresì che il medesimo punto 179 denota una violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione, occorre rilevare che, al punto 178 della sentenza impugnata, il Tribunale ha segnatamente constatato che dai punti 14, 17 e 70 della decisione controversa nonché dalle risposte delle parti alle misure di organizzazione del procedimento che esso aveva adottato risultava che i vettori vendevano esclusivamente o quasi i loro servizi di trasporto merci ad spedizionieri e che, per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata, la quasi totalità di tali vendite veniva effettuata al punto di origine dei collegamenti in questione, all’esterno del SEE, dove sono stabiliti gli spedizionieri.

A tal riguardo, esso ha constatato che dal ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] a. risultava che, tra il 1º maggio 2004 e il 14 febbraio 2006, esse avevano realizzato solo una quota trascurabile delle loro vendite di servizi di trasporto merci in entrata presso clienti stabiliti nel SEE.

Tenuto conto di tali elementi nonché della giurisprudenza già ricordata ai punti 84 e 85 della presente sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] a. non possono essere accolte quando sostengono che il Tribunale non ha preso in considerazione gli elementi che esse gli avevano presentato e ha violato il suo obbligo di motivare la sentenza impugnata. 168 Per di più, nei limiti in cui, con tale censura, esse contestano la valutazione di tali elementi effettuata dal Tribunale, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente invece alla legittimità di fondo dell’atto controverso [sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67, e del 4 ottobre 2024, UPL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands)/[OSCURATO:PERSONA], C‑262/23 P, EU:C:2024:862, punto 134 e giurisprudenza citata].

Esse contestano quindi, di nuovo e in modo irricevibile, le valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale al punto 179 della sentenza impugnata, senza addebitargli il minimo snaturamento. 169 Lo stesso vale per l’asserita violazione della presunzione di innocenza.

Infatti, con il pretesto di contestare al Tribunale di aver violato tale principio, [OSCURATO:SOCIETA] a. mirano, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova riguardanti il carattere sostanziale dell’effetto sul prezzo delle merci importate, senza invocare il loro snaturamento.

Tale affermazione è quindi parimenti irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 170 In quarto luogo, da una lettura complessiva dei punti da 217 a 226 della sentenza impugnata risulta che, in tale punto 226, il Tribunale si è limitato ad esporre i motivi per i quali riteneva errata la seconda premessa sulla quale [OSCURATO:SOCIETA] a. fondavano il loro argomento dedotto in udienza, diretto a dimostrare che l’effetto sui prezzi delle merci importate non presentava il carattere immediato richiesto e secondo il quale, per incidere sui «consumatori all’interno del SEE», il costo aggiuntivo doveva passare attraverso una «lunga catena di intermediari», tra cui gli speditori, gli spedizionieri e gli importatori.

In tal senso, al suddetto punto 226, esso ha rilevato che tale seconda premessa era quella secondo cui, quand’anche il riferimento ai «consumatori all’interno del SEE» di cui al punto 1045 della decisione controversa riguardasse solo i consumatori finali, questi ultimi avrebbero potuto acquistare le merci importate solo in esito al verificarsi di una «lunga catena di intermediari».

A tal riguardo, esso ha ritenuto che i consumatori finali possano anche acquistare merci direttamente presso lo speditore. 171 Da tali elementi risulta che, con il pretesto di un’allegazione di errori di diritto, [OSCURATO:SOCIETA] a. mirano, in realtà, ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e delle prove, il che esula dal suo controllo nell’ambito di un’impugnazione, conformemente alla giurisprudenza già ricordata al punto 72 della presente sentenza. 172 Da quanto precede risulta che la prima parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla seconda parte, relativa ad una sostituzione della motivazione – Argomenti delle parti 173 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che, ai punti 173, da 179 a 181, da 185 a 188, 191, 193, 195, 198, 199, 204, 205, da 208 a 210, 220, da 224 a 226 e 233 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostituendo il proprio ragionamento a quello della [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la giurisprudenza del giudice dell’Unione, non gli sarebbe consentito né di colmare una lacuna nella motivazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] né di snaturare il contenuto di tale decisione né di prendere in considerazione o apportare fatti nuovi rispetto a quelli che figurano in detta decisione. 174 [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, l’effetto sugli speditori non apparirebbe nella decisione controversa, che sarebbe stata quindi snaturata ai punti 173, da 179 a 181, 225 e 226 della sentenza impugnata, in parte mediante l’apporto di fatti nuovi.

In particolare, tale punto 173 presenterebbe il punto 1045 della decisione controversa come riguardante esclusivamente l’effetto sugli speditori, mentre esso riguarderebbe chiaramente l’effetto sulle merci.

Per di più, al fine di colmare le lacune di tale decisione, detto punto 173 conterrebbe un fatto nuovo, vale a dire che è quantomeno verosimile che gli speditori siano stabiliti nel SEE.

Tale fatto nuovo avrebbe consentito al Tribunale di omettere una tappa nella catena degli intermediari tra i sovrapprezzi e i consumatori nel SEE, consentendogli di constatare, ai punti 180 e 181 di tale sentenza, che gli spedizionieri avrebbero riversato direttamente i costi aggiuntivi su un’entità stabilita nel SEE.

Tale fatto nuovo sarebbe stato inoltre utilizzato ai punti 198 e 225 di detta sentenza per dimostrare che le condizioni di prevedibilità e di immediatezza erano soddisfatte. 175 In secondo luogo, il Tribunale, al punto 226 della sentenza impugnata, avrebbe introdotto un fatto nuovo riguardante l’effetto sulle merci, vale a dire che, secondo il Tribunale, i consumatori finali possono anche acquistare le merci direttamente presso uno speditore.

Si tratterebbe del solo fondamento che gli ha consentito di respingere l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo il quale l’effetto sulle merci non era immediato, e ciò sebbene il Tribunale non avesse, tra l’altro, mai concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato tale immediatezza.

La definizione dell’effetto sulle merci nella sentenza impugnata sarebbe peraltro diversa da quella adottata nella decisione controversa, il che costituirebbe una nuova sostituzione della motivazione. 176 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente colmato, ai punti da 185 a 187, 193, 196, 204, 205, 209 e 210 della sentenza impugnata, le lacune del ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] combinando elementi di prova tratti da punti esterni alla sezione della decisione controversa relativa agli effetti qualificati al fine di elaborare un nuovo ragionamento.

Inoltre, esso non avrebbe neppure proceduto all’esame critico di tali elementi di prova, come illustrerebbe il punto 209 di tale sentenza, che citerebbe il punto 1031 di tale decisione, mentre la constatazione ivi contenuta si baserebbe su una prova non pertinente. 177 In quarto luogo, al punto 208 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe basato su prove riguardanti la natura sostanziale dell’effetto da esso analizzato, che non figuravano nella decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non potrebbe fondarsi su un motivo che non figura nella decisione controversa, anche se gli elementi di prova sottesi a quest’ultimo si trovano nel ricorso o nei suoi allegati. 178 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 179 Dalla giurisprudenza risulta certamente che la portata del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai procedimenti in applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE di cui il Tribunale garantisce un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalle parti ricorrenti e in considerazione di tutti gli elementi sottoposti da questi ultimi.

Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, i giudici dell’Unione non possono, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto di cui trattasi (sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑70/23 P, EU:C:2024:580, punto 38 e giurisprudenza citata). 180 Il Tribunale non può quindi colmare, con la propria motivazione, una lacuna nella motivazione dell’atto impugnato, in modo tale che il suo esame non si ricolleghi ad alcuna valutazione contenuta in quest’ultimo (sentenza del 18 luglio 2013, UEFA/[OSCURATO:PERSONA], C‑201/11 P, EU:C:2013:519, punto 65 e giurisprudenza citata). 181 Tuttavia, quando il Tribunale si limita a rispondere all’argomentazione addotta dinanzi ad esso e ad esplicitare in tal modo la motivazione dell’atto impugnato, non si può ritenere che esso sostituisca la propria motivazione a quella dell’autore di tale atto (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2014, Deltafina/[OSCURATO:PERSONA], C‑578/11 P, EU:C:2014:1742, punto 56, e del 23 novembre 2023, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA], C‑209/21 P, EU:C:2023:905, punto 49). 182 Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che l’argomento esposto al punto 174 della presente sentenza si fonda, almeno in parte, sulla premessa secondo cui il Tribunale ha individuato, nella sentenza impugnata, due effetti distinti al fine di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente dimostrato, nella decisione controversa, che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto, tra cui un asserito «effetto sugli speditori», che non comparirebbe nella decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA], dalla motivazione esposta ai punti 152 e 153 della presente sentenza risulta che tale premessa è errata.

Pertanto, nei limiti in cui tale argomento si basa su tale lettura erronea della sentenza impugnata, esso è infondato. 183 Per il resto, occorre osservare che, al punto 173 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, al punto 1045 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto, in sostanza, che l’infrazione unica e continuata, nella parte in cui riguardava i collegamenti in entrata, potesse aumentare l’importo dei sovrapprezzi e, di conseguenza, il prezzo totale dei servizi di trasporto merci in entrata e che gli spedizionieri avessero riversato tale costo aggiuntivo sugli speditori stabiliti nel SEE, che avevano dovuto pagare per le merci che avevano acquistato un prezzo più elevato di quello che sarebbe stato loro fatturato in mancanza di detta infrazione. 184 [OSCURATO:PERSONA], a tale punto 1045, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente rilevato che le pratiche anticoncorrenziali nei paesi terzi per quanto riguarda il trasporto aereo di merci verso l’Unione e il SEE potevano avere effetti immediati, sostanziali e prevedibili all’interno dell’Unione e del SEE, dato che i maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi i prezzi più elevati delle merci importate possono avere, per loro natura, effetti sui consumatori all’interno del SEE.

Risulta, peraltro, dai punti da 178 a 180 e 196 di tale sentenza, che rinviano in particolare ai punti 14, 17, 70 e 1031 della decisione controversa, che è sulla base di elementi contenuti in tale decisione che il Tribunale ha verificato il ruolo degli speditori nella fissazione del prezzo finale delle merci nel SEE, menzionato al punto 1045 della decisione controversa. 185 In secondo luogo, quanto all’affermazione di sostituzione della motivazione riguardante il punto 226 della sentenza impugnata, essa si basa su un asserito «effetto sulle merci» che sarebbe stato preso in considerazione dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], dai punti 152 e 153 della presente sentenza risulta che, al pari dell’asserito «effetto sugli speditori», tale premessa non trova fondamento nella sentenza impugnata. 186 In terzo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. addebitano al Tribunale di avere, ai punti da 185 a 187, 193, 196, 204, 205, 209 e 210 della sentenza impugnata, combinato elementi tratti da punti esterni alla sezione della decisione controversa relativa alla competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che la circostanza che gli elementi rilevati in tali punti non siano stati espressamente invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte di tale decisione dedicata all’accertamento della sua competenza territoriale non può dimostrare l’esistenza di una sostituzione illegittima della motivazione, da un lato, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 180 della presente sentenza, la quale esige soltanto che l’esame del Tribunale si ricolleghi alle valutazioni contenute nell’atto sottoposto al suo controllo, e, dall’altro, dato che, come risulta da detti punti della sentenza impugnata, la prima frase del punto 1045 della decisione controversa conteneva, sia pure in modo succinto, gli elementi che hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse giustificato la sua competenza territoriale alla luce degli effetti qualificati.

Infatti, sono questi elementi che, letti alla luce degli altri punti pertinenti di tale decisione, menzionati ai medesimi punti della sentenza impugnata, hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente dimostrato l’esistenza di tali effetti. 187 Peraltro, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il Tribunale non ha proceduto a un esame critico di tali elementi di prova, esse mirano ad ottenere una nuova valutazione di questi ultimi da parte della Corte senza invocare il minimo snaturamento.

Tale argomento è quindi irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 188 In quarto luogo, per quanto riguarda la censura relativa al punto 208 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che, come indicato al punto 207 di tale sentenza, tale punto 208, che del resto contiene solo constatazioni di fatto, è ultroneo.

Di conseguenza, la censura relativa a tale punto 208 deve, in ogni caso, essere respinta in quanto inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 80 della presente sentenza. 189 Da quanto precede risulta che la seconda parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondata.

Sulla terza parte, vertente su un’inversione illegittima dell’onere della prova – Argomenti delle parti 190 [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che, ai punti 180, 181, da 188 a 190, da 194 a 199 e 221 della sentenza impugnata, il Tribunale ha illegittimamente invertito l’onere della prova esigendo da [OSCURATO:SOCIETA] a. che esse negassero l’esistenza di effetti qualificati, senza cercare anzitutto di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato tali effetti nella decisione controversa.

Il criterio degli effetti qualificati si applicherebbe solo a effetti che sono probabili. [OSCURATO:PERSONA], il punto 1045 della decisione controversa non fornirebbe alcuna prova dell’esistenza di effetti e si baserebbe su affermazioni non suffragate.

Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto, anzitutto, ai punti 180 e 181 di tale sentenza, accontentandosi di tali ipotesi, poi, ai punti da 188 a 191 di detta sentenza, contestando a [OSCURATO:SOCIETA] a. di non aver negato un effetto pur non avendo verificato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito relative prove sufficientemente significative e, infine, ai punti 180, 196, 197, 199 e 219 della medesima sentenza, ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA] si limiti a supporre l’esistenza di una ripercussione dei sovrapprezzi, esigendo al contempo, ai punti 194 e 221 di quest’ultima, che [OSCURATO:SOCIETA] a. respingano tale esistenza. [OSCURATO:PERSONA], la ripercussione dei costi non potrebbe mai essere presunta.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la presente parte sarebbe ricevibile, in quanto individuerebbe errori di diritto commessi dal Tribunale. 191 [OSCURATO:PERSONA] replica che [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitano a contestare valutazioni di fatto contenute nella sentenza impugnata.

In ogni caso, tale parte sarebbe infondata. – Giudizio della Corte 192 Nei limiti in cui la presente parte si fonda sulla premessa generale secondo cui il Tribunale ha imposto a [OSCURATO:SOCIETA] a. di negare l’esistenza di effetti qualificati, senza prima cercare di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato l’esistenza di tali effetti nella decisione controversa, occorre ricordare, da un lato, che, ai punti da 183 a 227 della sentenza impugnata, il Tribunale ha verificato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente dimostrato che l’effetto sui prezzi delle merci importate – che, come già constatato al punto 152 della presente sentenza, costituiva il primo delle tre motivazioni sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, ai punti 1045 e 1046 della decisione controversa, per fondare la propria competenza a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata – soddisfaceva i requisiti di prevedibilità, di sostanzialità e di immediatezza richiesti al fine di poter concludere che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto. 193 Dall’altro lato, dall’analisi della seconda parte del presente motivo risulta che [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno fatto valere inutilmente che, in tali punti della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa al fine di giustificare la propria competenza a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata. 194 Ne consegue che occorre respingere in quanto infondata l’affermazione generale di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui il Tribunale ha illegittimamente invertito l’onere della prova accettando ipotesi o presunzioni ed esigendo che esse negassero l’esistenza di effetti qualificati, senza cercare anzitutto di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] li avesse dimostrati nella decisione controversa. 195 Per il resto, nei limiti in cui, con la presente parte, [OSCURATO:SOCIETA] a. deducono, in primo luogo, un’inversione illegittima dell’onere della prova ai punti 180, 181, 191, 196, 197, 199 e 219 della sentenza impugnata, è sufficiente constatare che, a tali punti, il Tribunale si è limitato a formulare constatazioni di natura fattuale, senza attribuirvi l’onere della prova di un qualsivoglia elemento alla [OSCURATO:SOCIETA] a.

Tale affermazione non trova quindi fondamento nella sentenza impugnata. 196 In secondo luogo, per quanto riguarda i punti da 188 a 190 della sentenza impugnata, occorre constatare che, certamente, al punto 189 di quest’ultima, il Tribunale ha indicato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano dimostrato che un effetto di vasi comunicanti fosse probabile al punto da rendere imprevedibile l’effetto sui prezzi delle merci importate.

Tuttavia, tale constatazione è preceduta, ai punti 187 e 188, da un’analisi al termine della quale il Tribunale ha dedotto, sulla base degli elementi contenuti nella decisione controversa, che era prevedibile per i vettori incriminati che la fissazione orizzontale del sovrapprezzo carburante e del sovrapprezzo di sicurezza nonché il rifiuto di pagare commissioni avrebbero comportato un aumento del prezzo totale dei servizi di trasporto merci in entrata. 197 Pertanto, è solo dopo aver constatato che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato il carattere prevedibile di un siffatto aumento che il Tribunale ha esaminato se [OSCURATO:SOCIETA] a. avessero fornito elementi che consentissero di confutare tale constatazione. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno affermato, a tal riguardo, l’esistenza di un «effetto di vasi comunicanti», esso ha constatato, al punto 190 della sentenza impugnata, che esse si limitavano ad un vago rinvio alla «teoria economica» e ad un riferimento alla dichiarazione orale di un esperto durante l’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la quale non era accompagnata né dallo studio né dai dati sui quali essa si fondava e si basava su una metodologia poco coerente con la portata dell’infrazione unica e continuata quale definita nella decisione controversa, per i motivi da esso precisati in tale punto.

Esso ha altresì rilevato, in sostanza, che tale dichiarazione riguardava altri vettori, i cui metodi di fatturazione delle tariffe erano più flessibili di quelli che [OSCURATO:SOCIETA] a. indicavano di utilizzare. 198 [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare in modo giuridicamente sufficiente l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione al diritto della concorrenza.

Per contro, spetta all’impresa che solleva un mezzo difensivo contro la constatazione di una siffatta infrazione fornire la prova che tale mezzo difensivo deve essere accolto.

Tuttavia, anche se, secondo tali principi, l’onere della prova grava tanto sulla [OSCURATO:PERSONA] quanto sull’impresa interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito concludere che le norme in materia di onere della prova siano state soddisfatte (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 120 e giurisprudenza citata). 199 Fondata sulle norme generali in materia di produzione delle prove, tale giurisprudenza è trasponibile alla situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare la propria competenza territoriale nei confronti di comportamenti che hanno origine al di fuori del territorio dell’Unione o del SEE. 200 Ne consegue che, poiché il Tribunale aveva previamente constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato le circostanze da esso rilevate ai punti 187 e 188 della sentenza impugnata, non si può ritenere che, con la constatazione da esso effettuata ai punti 189 e 190 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia illegittimamente invertito l’onere della prova.

La censura relativa a tale punto 189 è pertanto infondata. 201 In terzo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano che, ai punti 194 e 221 della sentenza impugnata, il Tribunale ha illegittimamente invertito l’onere della prova esigendo che esse negassero l’esistenza di una ripercussione dei sovrapprezzi a valle, mentre tale circostanza non sarebbe stata dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, certamente, in tale punto 194, il Tribunale ha indicato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non fornivano alcun elemento che dimostrasse che le circostanze del caso di specie erano poco favorevoli alla ripercussione a valle, sugli speditori, del costo aggiuntivo risultante dall’infrazione unica e continuata sui collegamenti in entrata.

Analogamente, a tale punto 221, il Tribunale ha constatato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non dimostravano, e neppure sostenevano, che le prevedibili ripercussioni del costo aggiuntivo sugli speditori stabiliti nel SEE fossero colpevoli o estranee al normale funzionamento del mercato. 202 Tuttavia, da un lato, detto punto 194, relativo alla condizione di prevedibilità, è preceduto, al punto 193 della sentenza impugnata, da una constatazione secondo cui dai punti 14 e 70 della decisione controversa risulta che il prezzo dei servizi di trasporto merci costituisce un fattore di produzione per gli spedizionieri e che si tratta di un costo variabile, il cui aumento ha, in linea di principio, l’effetto di aumentare il costo marginale rispetto al quale gli spedizionieri definiscono i propri prezzi. 203 Dall’altro lato, detto punto 221 è preceduto, ai punti 217, 218 e 220 della sentenza impugnata, da un richiamo dei principi che disciplinano, secondo il Tribunale, la valutazione della condizione di immediatezza richiesta per constatare che il criterio degli effetti qualificati è soddisfatto in un determinato caso.

Esso è altresì preceduto, al punto 219 di quest’ultima, dalla constatazione secondo cui, nel caso di specie, l’intervento degli spedizionieri, di cui era prevedibile che, in piena autonomia, essi avrebbero ripercosso sugli speditori il costo aggiuntivo che essi avevano dovuto pagare – anche se tale intervento fosse stato tale da aver contribuito al verificarsi dell’effetto sui prezzi delle merci importate – non era, per contro, di per sé, tale da rompere la catena di causalità tra il comportamento controverso e tale effetto e, quindi, da privarlo del suo carattere immediato.

Occorre inoltre ricordare che, ai punti da 192 a 195 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in particolare alla luce degli elementi contenuti nei punti 14 e 70 della decisione controversa, che tale ripercussione da parte degli spedizionieri era dimostrata. 204 È quindi solo dopo aver previamente constatato, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato detta ripercussione che il Tribunale ha poi constatato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano dedotto elementi che consentissero di confutarla, né nell’ambito della sua valutazione dell’effetto di quest’ultima sulla prevedibilità dell’effetto sui prezzi delle merci importate né nell’ambito della sua valutazione del carattere immediato di tale effetto. 205 Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 198 della presente sentenza, non si può neppure ritenere che, ai suddetti punti 194 e 221, il Tribunale abbia illegittimamente invertito l’onere della prova. 206 Da quanto precede risulta che la terza parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla quarta parte, relativa al carattere immediato dell’effetto sui prezzi delle merci importate – Argomenti delle parti 207 [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che, al punto 222 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato un criterio errato al fine di assicurarsi del carattere immediato dell’effetto da esso esaminato, omettendo di verificare se esistesse un nesso di causalità sufficientemente diretto tra il comportamento pregiudizievole e il danno asserito, come imposto in particolare dal punto 53 della sentenza del 18 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑419/08 P, EU:C:2010:147).

Ai punti 219 e 221 della sentenza impugnata, il Tribunale si limiterebbe a ritenere che l’effetto era immediato in quanto prevedibile. [OSCURATO:PERSONA], il requisito della prevedibilità sarebbe una condizione specifica da soddisfare nell’ambito dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati, distinta da quella di immediatezza. 208 Inoltre, il punto 220 di detta sentenza sarebbe viziato da un’illegittima inversione dell’onere della prova, in quanto il Tribunale suggerirebbe che l’intervento di un terzo interrompe la catena di causalità solo se tale intervento è illecito ed estraneo al normale funzionamento del mercato, il che farebbe gravare su [OSCURATO:SOCIETA] a. l’onere di negare tale condizione di immediatezza.

A tal riguardo, poiché il mercato degli spedizionieri era oggetto del cartello, l’intervento «illecito» avrebbe potuto essere dimostrato.

Il Tribunale non ne avrebbe tuttavia tenuto conto.

Ai punti 224 e 225 della medesima sentenza, il Tribunale si sarebbe basato anche sull’effetto sugli speditori per dimostrare il carattere immediato del trasferimento dei costi aggiuntivi, mentre nulla avrebbe suggerito che un effetto generale sui consumatori nel SEE fosse sufficientemente immediato. 209 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa parte è irricevibile. – Giudizio della Corte 210 In primo luogo, occorre rilevare che, al punto 53 della sentenza del 18 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑419/08 P, EU:C:2010:147), di cui [OSCURATO:SOCIETA] a. si avvalgono a sostegno della presente parte, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale i principi comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri a cui rinvia l’articolo 340, secondo comma, TFUE non possono essere invocati per dimostrare l’esistenza di un obbligo dell’Unione di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche remota, di comportamenti dei suoi organi, dato che la condizione relativa al nesso causale richiesta da tale disposizione concerne l’esistenza di un rapporto causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni e il danno. 211 Peraltro, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 161 della presente sentenza, è sufficiente che il comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi possa avere un effetto immediato nell’Unione o nel SEE perché sia soddisfatto il requisito di immediatezza che consente, unitamente a quelli di prevedibilità e di sostanzialità, di constatare l’esistenza di effetti qualificati che possono fondare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare comportamenti anticoncorrenziali adottati al di fuori del territorio dell’Unione o del SEE. 212 È quindi necessario constatare che tale punto 53, che si riferisce alle condizioni in cui può sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, non ha alcun rapporto con tale condizione di immediatezza.

È quindi inutilmente che [OSCURATO:SOCIETA] a. invocano detto punto 53 al fine di dimostrare l’esistenza di un errore di diritto nell’analisi, da parte del Tribunale, di detta condizione. 213 Occorre altresì ricordare che la questione se l’effetto sui prezzi delle merci importate soddisfacesse ciascuna delle tre condizioni ricordate al punto 211 della presente sentenza è stata esaminata dal Tribunale, in modo distinto per ciascuna condizione, ai punti da 183 a 227 della sentenza impugnata.

È quindi anche inutilmente che [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto operando, ai punti 219 e 221 della sentenza impugnata, una commistione tra le condizioni di prevedibilità e di immediatezza.

In particolare, il Tribunale ha giustamente esaminato, al punto 219 di tale sentenza, se fosse prevedibile che gli spedizionieri avrebbero riversato sugli speditori il costo aggiuntivo che avevano dovuto pagare, dal momento che, come ricordato al punto 211 della presente sentenza, è sufficiente che il comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi possa avere un effetto immediato nell’Unione o nel SEE perché sia soddisfatto il requisito dell’immediatezza. 214 In secondo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. criticano il punto 220 della sentenza impugnata a causa dell’inversione dell’onere della prova della condizione di immediatezza che ne risulterebbe, tale argomento non si distingue, in sostanza, da quello già esaminato ai punti 201 e da 203 a 205 della presente sentenza.

Essa deve, di conseguenza, essere respinta per gli stessi motivi. 215 In terzo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che il Tribunale ha omesso di tener conto del fatto che il mercato degli spedizionieri era oggetto del cartello e che nulla avrebbe suggerito che un effetto generale sui consumatori nel SEE fosse sufficientemente immediato, esse mirano, in realtà, a che la Corte effettui una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, senza neppure sostenere che il Tribunale li abbia snaturati.

Tale argomento è quindi irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 216 La quarta parte del terzo motivo di impugnazione deve, di conseguenza, essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla quinta parte, relativa alla possibilità di fondare la competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] sull’esistenza di un’infrazione unica e continuata – Argomenti delle parti 217 [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano che il Tribunale è incorso in un errore di diritto al punto 236 della sentenza impugnata quando ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto prendendo in considerazione l’infrazione unica e continuata nel suo insieme.

La nozione di «infrazione unica e continuata» avrebbe una dimensione unicamente procedurale e non potrebbe quindi né estendere la portata dei trattati né modificare il diritto internazionale. 218 Anzitutto, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il punto 1046 della decisione controversa, che non menzionerebbe il termine «effetto» né menzionerebbe un effetto immediato, sostanziale e prevedibile.

Tale considerando non costituirebbe quindi una base autonoma su cui si fonda la competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 219 Il punto 235 di tale sentenza poi sarebbe errato in quanto, come già esposto, il fatto che il comportamento di cui trattasi abbia per oggetto di restringere la concorrenza non potrebbe essere invocato al fine di dimostrare la competenza della [OSCURATO:PERSONA].

Ai punti 230 e 236 di detta sentenza, il Tribunale avrebbe anche commesso un errore di diritto basandosi sull’esistenza di un’infrazione unica e continuata per stabilire la competenza della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, il punto 872 della decisione controversa dimostrerebbe che l’infrazione unica e continuata riguardava solo il settore del trasporto aereo di merci «nel SEE». [OSCURATO:PERSONA], l’infrazione unica e continuata non può al contempo contenere elementi «al di fuori del SEE» per dimostrare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ed essere «limitata» al SEE. 220 Infine, i punti 228 e 234 della medesima sentenza sarebbero errati in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse competente a sanzionare un comportamento sui collegamenti in entrata che, peraltro, non avrebbe soddisfatto il criterio degli effetti qualificati.

Il ricorso, a tal fine, alla «dottrina dell’infrazione unica e continuata» estenderebbe in maniera troppo ampia il ragionamento della Corte nella sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/14 P, EU:C:2017:632). 221 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte deve essere respinta. – Giudizio della Corte 222 È sufficiente rilevare che, con la prima parte del loro secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, esaminata da quest’ultimo ai punti da 128 a 237 della sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitavano a contestare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso nella parte in cui verteva sui servizi di trasporto merci in entrata.

Al riguardo, pertanto, il Tribunale ha concluso, al punto 227 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto per quanto riguarda il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente, cosicché la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso, nei limiti in cui era contestata, era dimostrata.

Ne consegue che era ad abundantiam per il Tribunale esaminare, ai punti da 228 a 236 della sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare la propria competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso, fosse parimenti legittimata a ritenere, al punto 1046 della decisione controversa, che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto alla luce degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 223 Inoltre, come risulta dall’analisi delle parti dalla prima alla quarta del presente motivo, il Tribunale non è incorso negli asseriti errori di diritto nel concludere in tal senso al punto 227 della sentenza impugnata. 224 In tali circostanze, occorre constatare che la presente parte del presente motivo riguarda una motivazione ad abundantiam della sentenza impugnata ed è, di conseguenza, inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 80 della presente sentenza. 225 Da quanto precede risulta che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondato.

Sul quarto motivo di impugnazione, relativo all ’ infrazione unica e continuata 226 Il quarto motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. si articola in tre parti.

Con la prima parte, esse invocano un’incongruenza tra la motivazione e il dispositivo della decisione controversa per quanto riguarda la portata geografica del comportamento di cui trattasi.

La seconda parte verte su errori di diritto nella valutazione del mezzo difensivo relativo alla coercizione statale.

Con la terza parte, esse fanno valere che il Tribunale è incorso in errori di diritto quando ha confermato la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifica il comportamento in questione come infrazione unica e continuata.

Sulla prima parte, vertente su un’incongruenza della decisione controversa quanto alla portata geografica del comportamento in questione – Argomenti delle parti 227 [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto respingendo il loro argomento con cui esse facevano valere che la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore qualificando come «mondiale» la portata del comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi.

In particolare, esisterebbe un’incongruenza tra il dispositivo della decisione controversa, che riterrebbe tale portata, e la motivazione di tale decisione, che ammetterebbe che i collegamenti da e verso Dubai non rientravano nell’intesa controversa. [OSCURATO:SOCIETA] a. sottolineano altresì che esse hanno fatto valere che tale decisione non forniva alcuna prova di un comportamento censurabile nella maggior parte dei paesi terzi e che l’esistenza di un’intesa di dimensione mondiale non può essere estrapolata da elementi di prova riguardanti solo alcuni collegamenti specifici. 228 A tal riguardo, in primo luogo, ai punti 268 e 269 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che il riferimento, nell’articolo 1 del dispositivo di detta decisione, a un coordinamento «in tutto il mondo» fosse solo un «constatazione dei fatti» e, di conseguenza, che tale dispositivo «non dia adito a dubbi».

Infatti, il riferimento alla «portata mondiale» sarebbe essenziale per comprendere tale articolo 1 nel suo insieme, in quanto i collegamenti individuati negli altri paragrafi di quest’ultimo non fanno riferimento a paesi specifici.

A causa di tale riferimento alla «portata mondiale», l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione controversa riguarderebbe necessariamente tutti i collegamenti tra gli aeroporti del SEE e tutti i paesi terzi ivi menzionati.

Di conseguenza, esisterebbe anche una contraddizione tra, da un lato, tale dispositivo, che non consentirebbe di affermare che Dubai e la Thailandia non rientrano nell’ambito di applicazione della decisione controversa, e, dall’altro, i punti di tale decisione, in particolare il punto 1375 della stessa, il quale indicherebbe che il comportamento verificatosi a Dubai non faceva parte dell’intesa. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto rimediare a tale contraddizione informando la ricorrente in un’altra causa, ossia quella che ha dato luogo alla sentenza del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑343/17, EU:T:2022:184), che Dubai era effettivamente escluso da tale ambito di applicazione. 229 In secondo luogo, i punti 276 e 277 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha indicato che «l’esclusione dall’ambito dell’intesa controversa di un comportamento locale non contraddice la sua vocazione mondiale», sarebbero viziati da una sostituzione della motivazione, da un errore logico e da incongruenze interne, in quanto il termine «mondiale» significa «ovunque nel mondo».

Tale punto 277 metterebbe altresì in evidenza una contraddizione tra la motivazione contenuta ai punti 889 e 890 della decisione controversa, da un lato, e il punto 1375 di quest’ultima, dall’altro.

Infatti, il comportamento di cui trattasi non potrebbe contemporaneamente applicarsi «a tutti i collegamenti» e non riguardare quelli a partire da Dubai, o, in parte, non includere la Thailandia.

Tentando di porre rimedio a tale contraddizione, il Tribunale effettuerebbe un’illegittima sostituzione della motivazione, mentre avrebbe dovuto rilevare tale contraddizione e annullare di conseguenza detta decisione. 230 In terzo luogo, il punto 270 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale affermerebbe che il riferimento ad un’infrazione mondiale al punto 1210 della decisione controversa è un «semplice errore materiale», implicherebbe letteralmente la riscrittura di tale decisione.

Infatti, l’unica interpretazione plausibile del dispositivo di quest’ultima sarebbe che detta decisione ha constatato un’infrazione mondiale, o quanto meno un’infrazione su tutti i collegamenti mondiali rientranti nella competenza dell’Unione. 231 In quarto luogo, il punto 286 della sentenza impugnata violerebbe la presunzione di innocenza e invertirebbe l’onere della prova in quanto il Tribunale ha ivi ritenuto che la prova di un coordinamento in sette paesi fosse sufficiente a dimostrare un coordinamento globale.

Il dispositivo della decisione controversa implicherebbe che i vettori sono responsabili per i collegamenti tra il SEE e tutti i paesi terzi.

Tuttavia, mentre la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riuscita a fornirne la prova, il Tribunale avrebbe imposto ai vettori di negare che taluni collegamenti rientravano nell’intesa controversa. 232 In quinto luogo, ai punti da 276 a 278 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il principio della presunzione di innocenza, suggerendo che Dubai rientrasse nell’ambito di applicazione dell’intesa controversa sebbene non potesse ignorare che così non era, in considerazione delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ad esso nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑343/17, EU:T:2022:184). 233 In sesto luogo, la conclusione di cui al punto 313 della sentenza impugnata, relativa alla natura unica dell’infrazione, sarebbe viziata in quanto si baserebbe sulla premessa errata contenuta al punto 311 di tale sentenza, secondo la quale il comportamento in questione era di dimensione mondiale. 234 [OSCURATO:PERSONA] osserva che tale parte è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 235 In primo luogo, occorre rilevare che, al punto 268 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a., la [OSCURATO:PERSONA] non aveva concluso, nel dispositivo della decisione controversa, per l’esistenza di un’infrazione di dimensione mondiale.

Esso ha rilevato che il riferimento al coordinamento del comportamento dei vettori incriminati «in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci (…) in tutto il mondo», nel paragrafo introduttivo dell’articolo 1 di tale decisione, era solo una constatazione dei fatti che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato, ai paragrafi da 1 a 4 di tale articolo, come violazione delle regole di concorrenza applicabili ai collegamenti riguardo ai quali essa ha ritenuto che rientrassero, nei periodi in questione, nella sua sfera di competenza, vale a dire, i collegamenti intra-SEE tra il 7 dicembre 1999 e il 14 febbraio 2006, i collegamenti Unione-paesi terzi tra il 1º maggio 2004 e il 14 febbraio 2006, i collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi tra il 19 maggio 2005 e il 14 febbraio 2006, e i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA] tra il 1º giugno 2002 e il 14 febbraio 2006. 236 Esso ha precisato, al punto 269 di tale sentenza, che, poiché il dispositivo della decisione controversa non dava adito a dubbi, era unicamente ad abundantiam che esso aggiungeva che la motivazione della decisione controversa rafforzava tale conclusione, come ha esposto nel prosieguo di tale punto 269 nonché ai punti 270 e 271 di detta sentenza.

Da tali punti della motivazione esso ha dedotto, a quest’ultimo punto, che la constatazione relativa all’esistenza di un coordinamento tariffario per la fornitura di servizi di trasporto merci in tutto il mondo rifletteva la posizione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA], durante tutta la decisione controversa, sulla portata geografica dell’intesa controversa. 237 A tal riguardo, occorre distinguere la nozione di «comportamento», che riguarda un insieme di elementi di fatto, dalla nozione di «infrazione», che riguarda la qualificazione giuridica data a tali comportamenti (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑699/19 P, EU:C:2022:483, punto 70). 238 [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, dalla formulazione dell’articolo 1 della decisione controversa, in relazione al quale la [OSCURATO:SOCIETA] a. non sostengono che sarebbe stato snaturato dal Tribunale, risulta chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha posto a carico di [OSCURATO:SOCIETA] a. la responsabilità di un’«infrazione mondiale», il riferimento al fatto che i destinatari di tale decisione avevano «coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci in tutto il mondo per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante, il [sovrapprezzo di sicurezza] e il pagamento di una commissione sui sovrapprezzi» sono effettivamente solo una descrizione fattuale del comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi, che di per sé non comporta una qualificazione giuridica che potrebbe dimostrare l’esistenza di una contraddizione nel dispositivo della decisione controversa. 239 Da tali elementi discende inoltre che, poiché il Tribunale ha correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse concluso, nel dispositivo della decisione controversa, per l’esistenza di un’infrazione di dimensione mondiale, non si può ritenere che sussista una contraddizione tra, da un lato, la constatazione di una siffatta infrazione e, dall’altro, la motivazione della decisione controversa. 240 Peraltro, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano l’esistenza di una contraddizione, tra, da un lato, il fatto che i collegamenti individuati negli altri paragrafi di tale articolo 1 non facciano riferimento a paesi specifici, cosicché si dovrebbe ritenere, dato che tale dispositivo fa riferimento a un’«intesa mondiale», che siano interessati tutti i collegamenti tra gli aeroporti del SEE e tutti i paesi terzi, e, dall’altro, dalla motivazione di tale decisione, da cui risulterebbe che Dubai e la Thailandia non sono inclusi in tale intesa, è sufficiente rilevare che da quanto esposto ai punti da 235 a 239 della presente sentenza risulta che tale argomento è fondato su una lettura erronea della portata di tale dispositivo. 241 Alla luce di quanto precede, l’argomento esposto al punto 228 della presente sentenza è infondato. 242 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 229 della presente sentenza, occorre rilevare, da un lato, che esso è irricevibile in applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 81 di tale sentenza, nella misura in cui, con essa, [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitano ad affermare che i punti 276 e 277 della sentenza impugnata sono viziati «da una sostituzione della motivazione, da un errore logico e da incongruenze interne» per il motivo che «il termine “mondiale” significa “ovunque nel mondo”», in quanto tali affermazioni sono troppo vaghe e generiche per consentire di dimostrare l’esistenza di un errore di diritto ai punti 276 e 277 della sentenza impugnata.

Lo stesso vale per quella esposta al punto 232 della presente sentenza nella parte in cui riguarda, in sostanza, gli stessi punti della sentenza impugnata e con la quale la [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitano nuovamente ad affermare una violazione della presunzione di innocenza. 243 Dall’altro lato, nella parte in cui, con tale argomentazione esposta in tale punto 229, [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano, in sostanza, che, in tale punto 277, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non rilevando la contraddittorietà della motivazione evidenziata, occorre rilevare che, in detto punto 277, il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato, al punto 889 della decisione controversa, che i sovrapprezzi erano «misure di applicazione generale», «il cui scopo era di essere applicate su tutti i collegamenti, a livello mondiale», e che lo stesso valeva per il rifiuto di pagare commissioni, che aveva anch’esso «carattere generale».

Esso ha altresì precisato che l’attuazione dei sovrapprezzi avveniva nell’ambito di un sistema a vari livelli, centrale e locale, descritto ai punti 107, 1046 e 1300 della decisione impugnata.

Esso ne ha dedotto che, in tali circostanze, l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’intesa controversa di un comportamento locale non contraddiceva la sua vocazione mondiale. 244 È quindi necessario constatare che, da un lato, al punto 277 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha indicato, come sostengono [OSCURATO:SOCIETA] a., che il comportamento controverso si applicava allo stesso tempo «a tutti i collegamenti» e «non a Dubai o, in parte in Thailandia» e che, dall’altro, tale punto 277 non evidenzia alcuna contraddizione nella motivazione della decisione controversa.

Infatti, esso si limita ad esporre la differenza tra, da un lato, la portata generale dei sovrapprezzi di cui trattasi e, dall’altro, la struttura secondo la quale la loro adozione è stata discussa e attuata. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a. riassunto al punto 243 della presente sentenza si basa, di conseguenza, su una lettura erronea della sentenza impugnata. 245 In terzo luogo, è sufficiente rilevare che, come indicato dal Tribunale al punto 269 della sentenza impugnata, il punto 270 di quest’ultima è formulato ad abundantiam .

Di conseguenza, l’argomento esposto al punto 230 della presente sentenza è, in ogni caso, inoperante, in applicazione della giurisprudenza di cui al punto 80 della presente sentenza. 246 In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 231 della presente sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] a. effettuano una lettura manifestamente erronea del punto 286 della sentenza impugnata quando sostengono che il Tribunale ha ritenuto che un coordinamento in sette paesi fosse sufficiente per dimostrare un coordinamento globale.

Infatti, a tale punto, il Tribunale si è limitato ad indicare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito elementi di prova diretti a dimostrare che il coordinamento relativo al rifiuto di pagare commissioni si era verificato in numerosi paesi del mondo, «tra cui» [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’Italia, la [OSCURATO:PERSONA], la Spagna, l’India e gli [OSCURATO:PERSONA].

Per il resto, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. mirano a mettere in discussione tale valutazione, esse contestano, in realtà, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova effettuata dal Tribunale.

Quest’ultima è quindi, in tale misura, irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 247 In quinto e ultimo luogo, è sufficiente rilevare che la sesta censura dedotta da [OSCURATO:SOCIETA] a. a sostegno della presente parte si basa sulla premessa secondo cui esse sarebbero riuscite a dimostrare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a concludere che i sovrapprezzi erano misure di applicazione generale destinate ad essere applicate «a tutti i collegamenti, a livello mondiale» e che il rifiuto di pagare commissioni «aveva anch’esso carattere generale». [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi che precede risulta che [OSCURATO:SOCIETA] a. non sono riuscite a dimostrare la fondatezza di tale premessa. 248 Da tutto quanto precede risulta che la prima parte del quarto motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondata.

Sulla seconda parte, relativa al mezzo difensivo relativo alla coercizione statale – Argomenti delle parti 249 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nella sua valutazione del loro mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale.

Tale errore vizierebbe i punti 500, 501, da 509 a 514, 532, 549, 562 e 564 della sentenza impugnata.

Il Tribunale avrebbe imposto a [OSCURATO:SOCIETA] a. di dimostrare che la normativa nazionale di paesi terzi le obbligava ad adottare il comportamento di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza citata al riguardo dal Tribunale ai punti da 509 a 512 di tale sentenza sarebbe pertinente solo nel contesto delle decisioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Infatti, il principio di non ingerenza, che sarebbe un corollario del principio della parità sovrana degli [OSCURATO:PERSONA], attribuirebbe ai paesi terzi il diritto di condurre i propri affari senza ingerenza esterna. 250 Nel caso di specie, ASA o normative locali avrebbero incoraggiato discussioni tariffarie tra vettori designati su collegamenti specifici, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l’obbligo, conformemente ai principi di diritto internazionale applicabili, di dar prova di moderazione e di controllo nell’esercizio delle sue competenze.

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella sua valutazione del mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale.

Infatti, l’applicabilità di tale mezzo difensivo non sarebbe limitata alle situazioni in cui la legislazione e la prassi nazionali impongono ai vettori di discutere delle tariffe, ma si estenderebbe ai comportamenti specificamente disciplinati e incoraggiati dalla legislazione e dalla prassi nazionali.

Tale errore vizierebbe non solo i punti da 509 a 514 della sentenza impugnata, ma anche le valutazioni relative alle pratiche esistenti in diversi paesi terzi. 251 Pertanto, in primo luogo, le valutazioni del Tribunale relative a [OSCURATO:PERSONA] non possono essere mantenute.

Infatti, dal punto 531 della sentenza impugnata risulterebbe che le autorità nazionali non intendevano ricevere domande individuali relative all’istituzione di un sovrapprezzo carburante.

Così, correttamente interpretato, il mezzo difensivo relativo alla coercizione statale sarebbe stato soddisfatto, dal momento che qualsiasi comportamento collettivo a [OSCURATO:PERSONA] era incoraggiato da tali autorità, concordato con i clienti, e non costituiva quindi un’intesa anticoncorrenziale.

I punti da 515 a 532 della sentenza impugnata riguardanti la responsabilità delle ricorrenti a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quindi errati. 252 In secondo luogo, non possono essere mantenute neppure le valutazioni del Tribunale relative al Giappone, contenute ai punti da 537 a 540 della sentenza impugnata, e le conseguenze che esso ne ha tratto ai punti 549 e 550 di quest’ultima.

Da un lato, gli ASA conclusi con il Giappone avrebbero previsto un obbligo di coordinamento delle tariffe, ivi compresi i sovrapprezzi.

Affermando il contrario al punto 537 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe snaturato il chiaro significato della clausola tariffaria in questione, esposta al punto 140 del ricorso dinanzi al Tribunale.

Quanto meno, tali accordi con il Giappone avrebbero incoraggiato il coordinamento.

Al punto 538 di detta sentenza, il Tribunale snaturerebbe anche l’argomentazione di [OSCURATO:SOCIETA] a.

Dalle memorie di queste ultime dinanzi al Tribunale risulterebbe che esse hanno indicato che le disposizioni tariffarie dell’ASA autorizzavano discussioni generali sulle tariffe tra vettori multipli che servono paesi di destinazione diversi all’interno del SEE, spiegando in particolare che l’ufficio giapponese dell’aviazione civile aveva approvato uno stesso livello di sovrapprezzo per tutti i paesi del SEE.

Il Tribunale, al punto 545 della medesima sentenza, avrebbe altresì snaturato i loro argomenti relativi al sovrapprezzo carburante.

Infatti, esso avrebbe indicato che l’iniziativa di presentare domande collettive in merito a tale sovrapprezzo era imputabile ai vettori, e non a tale autorità giapponese, sebbene non vi fossero mai state domande collettive in Giappone, ma solo domande individuali dopo il coordinamento, come attesterebbero delle prove allegate a tali memorie. 253 Dall’altro lato, il punto 543 della sentenza impugnata snaturerebbe delle prove nella parte in cui il Tribunale ha ivi constatato che sono in discussione documenti che [OSCURATO:SOCIETA] a.

«[hanno] esse stesse redatt[o]», mentre così non sarebbe.

In particolare, queste ultime avrebbero prodotto, da un lato, una risoluzione dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «IATA») del maggio 2000, che fissava un livello unico di sovrapprezzo carburante per tutti i collegamenti internazionali, e, dall’altro, una comunicazione interservizi della [OSCURATO:PERSONA] che dimostrava che l’ufficio giapponese dell’aviazione civile aveva adottato il meccanismo del sovrapprezzo carburante nonché una lettera di tale società che confermava che tale meccanismo era stato richiesto dai clienti.

Il punto 1002 della decisione controversa menzionerebbe altresì un documento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della loro posizione, ma l’accesso di [OSCURATO:SOCIETA] a. a tale prova sarebbe stato loro negato.

Queste ultime avrebbero altresì fatto riferimento alla dichiarazione dell’avvocato di un altro vettore durante l’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], in contraddizione con una dichiarazione attribuita a quest’ultimo nella decisione controversa.

Omettendo di rispondere a tali elementi e negando a [OSCURATO:SOCIETA] a. l’accesso alle prove successive alla comunicazione degli addebiti, pur chiaramente individuate, il Tribunale avrebbe altresì violato il principio di uguaglianza. 254 In terzo luogo, per quanto riguarda gli altri paesi terzi i cui regimi normativi sono esaminati nella decisione controversa, ossia la Repubblica dell’India, il [OSCURATO:PERSONA] di Thailandia, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Corea e la Repubblica federale del Brasile, al punto 506 della decisione controversa sarebbe menzionato solo un incidente che coinvolge [OSCURATO:SOCIETA] a. dopo il 1º maggio 2004. [OSCURATO:PERSONA], tale prova riguardante la Thailandia sarebbe manifestamente insufficiente per dimostrare un’infrazione in relazione a tali altri paesi, tanto più che essa costituisce un elemento a discarico.

Ai punti da 558 a 562 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe anche ritenuto che il solo incidente che avrebbe coinvolto [OSCURATO:SOCIETA] a. in un’asserita intesa in Thailandia non fosse contrario al diritto della concorrenza, in quanto da una prova prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] a. risultava che le autorità thailandesi avevano imposto i livelli del sovrapprezzo carburante che i vettori dovevano rispettare, il che eliminava qualsiasi possibilità di concorrenza a partire dal 20 luglio 2005.

Esso commetterebbe tuttavia un errore di diritto concludendo che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano dimostrato che qualsiasi possibilità di concorrenza fosse stata eliminata prima di tale data. 255 A tal riguardo, sotto un primo profilo, il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare se il comportamento di cui trattasi fosse obbligatorio, bensì se fosse incoraggiato. sotto un secondo profilo, l’unica prova che legava [OSCURATO:SOCIETA] a. a un comportamento illecito in Thailandia, descritto al punto 506 della decisione controversa, avrebbe riguardato il rispetto di un’istruzione del Ministero dell’aviazione civile della Thailandia.

Il punto 562 della sentenza impugnata sarebbe quindi viziato da un’incongruenza interna.

Sotto un terzo profilo, [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero prodotto prove che dimostrano che, dal 2003, sui collegamenti verso il SEE dalla Thailandia erano imposti livelli di sovrapprezzi vincolanti e identici, prova che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai contestato.

Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto partendo dalla premessa contraria al punto 562 della sentenza impugnata, senza esaminare gli elementi di prova prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] a.

Sotto un quarto profilo, il fatto che un vettore thailandese non sia stato riconosciuto colpevole di infrazione dimostrerebbe che prove presentate da tale vettore, successivamente alla comunicazione degli addebiti, contenevano elementi a discarico supplementari, ai quali le ricorrenti avrebbero dovuto avere accesso. 256 Quanto alla valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei regimi normativi di cui al punto 254 della presente sentenza, contenuta al punto 1019 della decisione controversa, essa sarebbe fondata su un semplice rinvio al suo ragionamento relativo ai regimi di [OSCURATO:PERSONA] e del Giappone, come indicato al punto 552 della sentenza impugnata.

Pertanto, se la Corte dovesse respingere le considerazioni del Tribunale relative a questi ultimi due paesi, essa dovrebbe parimenti respingere quelle contenute ai punti da 555 a 557, 562 e 563 di quest’ultimo, riguardanti tali altri paesi terzi.

Inoltre, poiché la Thailandia e Dubai non rientravano nell’ambito di applicazione dell’intesa controversa, il Tribunale avrebbe dovuto concedere a [OSCURATO:SOCIETA] a. il beneficio del dubbio e concludere che un’intesa mondiale non poteva essere presunta senza prove.

Esso avrebbe quindi violato la presunzione di innocenza.

Per le stesse ragioni, i punti 623 e 624 della sentenza impugnata sarebbero anch’essi errati. 257 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 258 In via preliminare, occorre rilevare che, ai punti 500 e 501 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato, da un lato, che il principio di non ingerenza è riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario e, dall’altro, che, anche supponendo che [OSCURATO:SOCIETA] a. potessero farlo valere, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato tale principio applicando il criterio degli effetti qualificati per sanzionare comportamenti intervenuti e attuati in paesi terzi che, per ragioni politiche, avessero deciso di autorizzarli.

A tal riguardo, esso ha rilevato che l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE a comportamenti che, prevedibilmente, producono effetti immediati e sostanziali nel SEE si giustifica alla luce del diritto internazionale pubblico e, pertanto, in particolare, del principio di non ingerenza. 259 È quindi necessario constatare che tali punti 500 e 501, che costituiscono l’analisi da parte del Tribunale della prima censura della sesta parte del terzo motivo dedotto dinanzi ad esso, che verteva su una violazione dei principi di sovranità e di non ingerenza, non riguardano l’analisi, da parte del Tribunale, del mezzo difensivo relativo alla coercizione statale, che è stato esaminato da quest’ultimo ai punti da 504 a 564 della sentenza impugnata e che è l’unico oggetto della presente parte del quarto motivo di impugnazione. 260 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] a. non presentano alcun argomento che spieghi in che modo i punti 500 e 501 della sentenza impugnata conterrebbero valutazioni erronee riguardo al mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale, che non è oggetto di detti punti.

La critica che li riguarda è quindi irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 82 della presente sentenza. 261 Peraltro, nella misura in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere, sotto un primo profilo, che il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo nella sua valutazione del loro mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale, occorre ricordare che gli articoli 101 e 102 TFUE riguardano solo comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa.

Qualora un comportamento anticoncorrenziale venga imposto alle imprese da una normativa nazionale o quest’ultima crei un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, tali articoli non trovano applicazione.

Infatti, in una situazione del genere, la restrizione alla concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese.

Gli articoli possono invece applicarsi nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑359/95 P e C‑379/95 P, EU:C:1997:531, punti 33 e 34, nonché del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 80). 262 La possibilità di escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dalla sfera di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, per il fatto che esso sia stato imposto alle imprese in questione dalla normativa nazionale esistente ovvero per il fatto che quest’ultima abbia eliminato ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, è stata ammessa solo in maniera restrittiva dalla Corte (sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 81 e giurisprudenza citata). 263 In tal senso, la Corte ha affermato che, qualora una legge nazionale si limiti a sollecitare o a facilitare l’adozione di comportamenti anticoncorrenziali autonomi da parte delle imprese, queste rimangono soggette agli articoli 101 e 102 TFUE (sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 82 e giurisprudenza citata). 264 Contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a., tale giurisprudenza non distingue tra le legislazioni nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri e quelle di paesi terzi. 265 Peraltro, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 198 della presente sentenza, spetta all’autorità che allega una violazione delle norme in materia di concorrenza fornirne la prova, e spetta all’impresa che solleva un mezzo difensivo contro la constatazione di un’infrazione a tali norme fornire la prova che le condizioni per l’applicazione della norma sulla quale si fonda tale mezzo difensivo sono soddisfatte, di modo che detta autorità dovrà allora ricorrere ad altri elementi di prova. 266 Da tali elementi risulta che [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono infondatamente che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti da 509 a 512 della sentenza impugnata, ricordandovi, in sostanza, gli insegnamenti derivanti dalla giurisprudenza esposta ai punti da 258 a 263 e 265 della presente sentenza e, considerando, al punto 513 della sentenza impugnata, che essi si applicano allo stesso modo alle leggi e ai comportamenti di uno Stato membro o di una parte contraente dell’accordo SEE e a quelli di un paese terzo nonché, di conseguenza, considerando che spettava loro dimostrare che le normative nazionali dei paesi terzi interessati le avevano non incoraggiate, ma obbligate ad adottare il comportamento di cui trattasi. 267 Accogliere l’interpretazione di tale mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale dedotta da [OSCURATO:SOCIETA] a. contrasterebbe peraltro con l’applicazione necessariamente restrittiva che deve essere fatta di quest’ultimo, che è la sola in grado di non contraddire la formulazione univoca degli articoli 101 e 102 TFUE, che riguardano i comportamenti adottati dalle imprese. 268 Pertanto, nei limiti in cui la presente parte si basa sulla premessa secondo cui, affinché un mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale di un paese terzo sia accolto, è sufficiente che la normativa di tale paese incoraggi l’adozione di un comportamento anticoncorrenziale, essa deve essere respinta in quanto infondata, essendo tale premessa erronea. 269 Sotto un secondo profilo, quanto all’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. riguardante le valutazioni del Tribunale relative al Giappone, occorre, da un lato, per quanto riguarda la loro prima allegazione di snaturamento, rilevare che, al punto 537 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, per quanto riguardava l’affermazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di citare, nella decisione controversa, il paragrafo 1 della clausola standard degli ASA conclusi dal Giappone, tale paragrafo elenca i fattori che devono essere presi in considerazione al momento della fissazione delle tariffe e prevede che questi ultimi siano determinati conformemente alle successive disposizioni dell’articolo in cui è contenuto.

Esso ne ha dedotto che né da tale disposizione né da quella riprodotta nella decisione controversa risultava che tali ASI imponessero un obbligo di coordinamento tra vettori per la determinazione dei sovrapprezzi.

Esso ha aggiunto che, del resto, [OSCURATO:SOCIETA] a. non fornivano alcun argomento fondato che potesse dimostrare il contrario. 270 [OSCURATO:PERSONA], al punto 140 del ricorso dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano esposto che tale paragrafo 1, contenuto nell’ASA applicabile a [OSCURATO:SOCIETA], indicava quanto segue: «Le tariffe di qualsiasi servizio concordato sono fissate a livelli ragionevoli, tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali norme in materia di rapidità e di infrastruttura) e le tariffe di altre compagnie aeree per una parte qualsiasi del collegamento specificato.

Tali tariffe sono fissate conformemente alle seguenti disposizioni del presente articolo». 271 Si deve quindi constatare che, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 108 della presente sentenza, l’asserito snaturamento non è dimostrato, poiché il punto 537 della sentenza impugnata presenta fedelmente il contenuto di tale paragrafo

1. 272 Quanto all’affermazione di snaturamento riguardante il punto 538 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, a tale punto, il Tribunale ha indicato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non contestavano che le disposizioni degli ASA sulle discussioni tariffarie tra vettori designati su determinati collegamenti non possano autorizzare discussioni generali sulle tariffe tra vettori multipli che servono paesi di destinazione diversi del tipo di quelli considerati dalla decisione controversa. 273 [OSCURATO:PERSONA], al punto 128 del loro ricorso dinanzi al Tribunale, che sarebbe stato asseritamente snaturato a tale punto 538, esse avevano fatto valere quanto segue: «(…) Le autorità aeronautiche locali a [OSCURATO:PERSONA], in Giappone e in Thailandia non applicavano le clausole tariffarie collegamento per collegamento.

Esse determinavano piuttosto livelli di sovrapprezzi in funzione del carattere internazionale o nazionale dei collegamenti (ad esempio in Giappone) o in funzione delle zone della conferenza tariffaria IATA (ad esempio a [OSCURATO:PERSONA], in Thailandia). [OSCURATO:SOCIETA] tutti i paesi del SEE rientrano nella categoria dei collegamenti internazionali e della stessa zona della conferenza tariffaria IATA (…), lo stesso livello di sovrapprezzo è stato approvato per tutti i collegamenti verso il SEE.

Tale approccio mira a limitare i costi di transazione per i vettori nazionali locali e gli spedizionieri e i trasportatori locali (…).

Pertanto, dai regimi amministrativi di attuazione degli ASA in vigore derivava direttamente che le autorità asiatiche imponevano a tutti i vettori che trasportano merci verso l’Europa di applicare lo stesso livello di sovrapprezzo, anche se con metodi diversi, conformemente alle spiegazioni che forniamo qui di seguito.

Tale situazione era pienamente conforme alle clausole tariffarie dell’ASA, in quanto la stessa compagnia aerea/le stesse compagnie aeree era/erano un vettore/vettori designato/designati in ciascun ASA in vigore.

Le autorità di [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] (Dubai) lo hanno spiegato alla [OSCURATO:PERSONA] (…)». 274 [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a. avessero quindi fatto valere che «le autorità asiatiche imponevano a tutti i vettori che trasportavano merci verso l’Europa di applicare lo stesso livello di sovrapprezzo», da tale punto 128 non risulta che esse sostenessero che gli ASA conclusi dal Giappone autorizzavano discussioni generali sulle tariffe tra vettori multipli che servono paesi di destinazione diversi all’interno del SEE, come quelli sanzionati dalla decisione controversa.

Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 108 della presente sentenza, neppure la seconda affermazione di snaturamento è quindi dimostrata. 275 Quanto alla terza affermazione di snaturamento, riguardante il punto 545 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato, a tale punto, che, poiché non dimostravano l’esistenza di un obbligo di concertazione dei vettori sul livello del sovrapprezzo carburante, nessuno degli elementi probatori prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] a. poteva inficiare le informazioni contenute ai punti 198, 244, 256, 391, 392, 488 e 491 della decisione controversa, da cui risulta che l’iniziativa di presentare domande collettive riguardo al sovrapprezzo carburante era imputabile ai vettori, e non all’Ufficio giapponese dell’aviazione civile.

Si deve quindi constatare che, con il loro argomento di cui a tale punto, esposto al punto 252 della presente sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] a. criticano in realtà la lettura di tali punti della decisione controversa, citati dal Tribunale al medesimo punto

545. Esso non può quindi aver snaturato, con tale lettura, il loro argomento relativo al sovrapprezzo carburante.

Tale terza affermazione è quindi, di conseguenza, infondata. 276 Per quanto riguarda l’argomento di cui al punto 543 della sentenza impugnata, relativo, da un lato, all’asserito snaturamento delle prove, esposto al punto 253 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che, a tale punto 543, il Tribunale, dopo aver valutato gli elementi prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] a. a sostegno delle loro affermazioni, ha concluso che nessuno dei documenti prodotti dimostrava l’esistenza di una coercizione statale che giustificasse la mancata applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Con il pretesto di un asserito snaturamento, [OSCURATO:SOCIETA] a. cercano quindi, in realtà, di ottenere una nuova valutazione di tali elementi di prova da parte della Corte.

Tale argomento è quindi, in tal misura, irricevibile, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 277 Dall’altro lato, nei limiti in cui, con detto argomento, esse sostengono che il Tribunale ha omesso di rispondere ad alcuni dei loro argomenti, esse fanno valere una violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione.

Infatti, secondo costante giurisprudenza, il motivo vertente sulla mancata risposta del Tribunale ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a dedurre una violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto e dall’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 185 e giurisprudenza citata). [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 85 della presente sentenza e alla luce di ciò che il Tribunale ha indicato non solo al punto 543, ma anche ai punti 542 e 544 della sentenza impugnata, che espongono altresì le prove che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano prodotto dinanzi al Tribunale e la loro valutazione da parte di quest’ultimo, una siffatta violazione non è dimostrata. 278 Quanto all’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe violato il «principio della parità» non concedendo loro l’accesso a elementi di prova successivi alla comunicazione degli addebiti, è sufficiente rilevare che, anche supponendo che tale affermazione sia ricevibile, essa non si distingue da quella esposta nel primo motivo di impugnazione e deve quindi, in ogni caso, essere respinta per la stessa motivazione. 279 Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’argomento esposto ai punti da 254 a 256 della presente sentenza, occorre, in primo luogo, constatare che esso è irricevibile in applicazione della giurisprudenza di cui al punto 72 di tale sentenza nella misura in cui, con quest’ultima, [OSCURATO:SOCIETA] a., con il pretesto di allegazioni di errori di diritto riguardanti la situazione esistente in Thailandia, cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova. 280 In secondo luogo, nei limiti in cui, con tale argomento, [OSCURATO:SOCIETA] a. contestano la coerenza interna della decisione controversa, detto argomento è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 74 della presente sentenza. 281 In terzo luogo, nei limiti in cui, con detto argomento, esse sostengono che il Tribunale ha omesso di esaminare l’insieme degli elementi di prova da esse prodotti, è sufficiente rilevare che l’azione delle autorità thailandesi è stata esaminata dal Tribunale ai punti da 556 a 561 della sentenza impugnata e che, al punto 562 di quest’ultima, il Tribunale ha concluso che, per quanto riguarda la normativa applicabile in Thailandia, [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano potuto dimostrare, senza essere utilmente contraddette dalla [OSCURATO:PERSONA], che, a partire dal 20 luglio 2005, le autorità di tale paese avevano creato un quadro giuridico che di per sé escludeva qualsiasi possibilità di comportamento concorrenziale tra i vettori per quanto riguarda la determinazione dell’importo del sovrapprezzo carburante applicabile ai voli in partenza dalla Thailandia.

Esso ha altresì rilevato che, per contro, esse non avevano dimostrato che la normativa thailandese escludesse qualsiasi possibilità di concorrenza per quanto riguarda il sovrapprezzo di sicurezza o che, per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante, qualsiasi possibilità di concorrenza fosse esclusa per il periodo anteriore al 20 luglio 2005. 282 È quindi necessario constatare che, con il terzo argomento esposto al punto 255 della presente sentenza, esse cercano di ottenere dalla Corte, con il pretesto di un’asserita violazione da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione, una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova.

Tale argomento è quindi irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 283 In quarto luogo, nei limiti in cui esse sostengono che avrebbero dovuto avere accesso ad elementi a discarico supplementari, tale argomento non si distingue da quello esposto alla fine del punto 253 della presente sentenza e deve essere respinto per gli stessi motivi già esposti al punto 278 di tale sentenza. 284 In quinto luogo, quanto all’argomento esposto al punto 256 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che non occorre constatare errori di diritto ai punti da 555 a 557, 562 e 563 della sentenza impugnata, in quanto le allegazioni di [OSCURATO:SOCIETA] a. al riguardo si basano sulla premessa secondo cui esse sarebbero riuscite a dimostrare che le considerazioni del Tribunale relative ai regimi normativi di [OSCURATO:PERSONA] e del Giappone erano errate. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dall’analisi che precede, tale premessa è infondata. 285 Quanto all’asserita violazione della presunzione di innocenza, si basa anch’essa sulla mancata inclusione del [OSCURATO:PERSONA] di Thailandia tra i paesi per i quali un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE potrebbe essere addebitata a [OSCURATO:SOCIETA] a. [OSCURATO:PERSONA], sebbene il Tribunale abbia constatato che una siffatta infrazione non può essere accertata nei loro confronti per quanto riguarda i voli in partenza da tale paese terzo per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante a partire dal 20 luglio 2005, esso non ha escluso l’esistenza di una siffatta infrazione per tutti i voli in partenza da detto paese per il complessivo periodo dell’infrazione, cosicché la premessa di tale argomento manca anche in fatto. 286 Quanto alla critica relativa all’inclusione di paesi terzi nell’ambito di applicazione dell’infrazione unica e continuata, ai punti 623 e 624 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che essa si basa sugli stessi argomenti che sono già stati respinti nei due punti precedenti della presente sentenza. 287 Da tutto quanto precede risulta che la seconda parte del quarto motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla terza parte, relativa alla qualificazione del comportamento di cui trattasi come infrazione unica e continuata – Argomenti delle parti 288 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto respingendo il loro argomento diretto a contestare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il comportamento descritto nella decisione controversa costituiva un’infrazione unica e continuata.

Infatti, il comportamento di cui trattasi sarebbe stato così disparato da non poter ragionevolmente essere assimilato ad un’infrazione «unica».

La valutazione del Tribunale al riguardo sarebbe errata sotto molteplici profili. 289 In primo luogo, ai punti da 302 a 304 della sentenza impugnata, il Tribunale ometterebbe il punto essenziale sollevato da [OSCURATO:SOCIETA] a., vale a dire che i comportamenti menzionati alla sezione 4 della decisione controversa si sono verificati in contesti diversi e perseguivano obiettivi diversi.

È vero che, in tale punto 302, il Tribunale farebbe riferimento a ogni tipo di comportamenti.

Tuttavia, esso non affronterebbe mai il punto centrale secondo cui tali diversi tipi di comportamento non avevano punti in comune.

Così facendo, esso avrebbe violato il suo obbligo di motivazione. 290 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori relativi al comportamento verificatosi in [OSCURATO:PERSONA].

Ai punti da 612 a 618 della sentenza impugnata, esso avrebbe confermato che l’unico contatto che coinvolgeva la [OSCURATO:SOCIETA] a., avvenuto dopo il 1º giugno 2002, non era illegittimo.

Tuttavia, al punto 604 di tale sentenza, esso avrebbe snaturato le prove facendo riferimento ad una nozione di «continuazione» nell’utilizzo del criterio del peso reale.

Esso avrebbe altresì omesso, ai punti 604 e 605 di detta sentenza, di rispondere agli argomenti e alle prove dedotti al punto 161 del ricorso di primo grado, con i quali esse contestavano, in sostanza, non già l’esistenza di una riunione particolare, bensì la loro partecipazione a quest’ultima.

Del resto, da tale punto 605 risulterebbe che non vi era accordo sull’utilizzo, per calcolare il sovrapprezzo carburante, del peso reale piuttosto che del «peso imponibile», mentre il Tribunale, al punto 606 della medesima sentenza, approverebbe la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui esse avevano partecipato a un siffatto accordo pur decidendo di non applicarlo.

Il punto 610 della sentenza impugnata sarebbe quindi errato anche nella parte in cui si afferma che una comunicazione di un dipendente delle ricorrenti relativa all’eliminazione del sovrapprezzo carburante violava l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sebbene tale comunicazione fosse pubblica.

Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se detta comunicazione comportasse una maggiore trasparenza dei prezzi o facilitasse il rispetto dell’intesa.

Non avendolo fatto, egli avrebbe violato il suo obbligo di motivazione.

Inoltre, per tale comportamento locale del mese di dicembre 2001 riguardante sovrapprezzi su collegamenti in partenza dalla [OSCURATO:PERSONA], né l’articolo 101 TFUE né l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo sarebbero stati applicabili, cosicché il punto 611 di tale sentenza sarebbe errato in diritto. 291 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori nella valutazione delle affermazioni di altri vettori quanto al comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] a.

Esso avrebbe correttamente ritenuto, ai punti da 625 a 650 della sentenza impugnata, che le prove tramite messaggi di posta elettronica contenute in diversi punti della decisione controversa non dimostravano l’esistenza di contatti illeciti tra esse e altri vettori.

Esso avrebbe tuttavia errato nel non inficiare anche la pertinenza di un messaggio di posta elettronica interno inviato da un dipendente di un altro vettore con sede nel [OSCURATO:PERSONA] il 17 febbraio 2003, di cui al punto 273 della decisione controversa.

Ai punti 634 e 635 di tale sentenza, esso avrebbe ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avessero fornito prove a sostegno della loro posizione.

Esso avrebbe tuttavia commesso un errore non esaminando la vera questione da esse sollevata.

Pertanto, da un lato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di taluni argomenti da esse formulati.

Dall’altro lato, contrariamente all’affermazione contenuta a tale punto 635, esse non si sarebbero basate soltanto sul fatto che lo spedizioniere aveva ricevuto informazioni da altri vettori.

Da tali errori risulterebbe che neppure tale prova può essere fatta valere nei loro confronti. 292 In quarto luogo, il Tribunale avrebbe certamente ammesso, in particolare ai punti da 407 a 411 della sentenza impugnata, che taluni comportamenti, tenuto conto dell’alleanza WOW, erano giustificati.

Tuttavia, esso avrebbe erroneamente ritenuto che taluni comportamenti all’interno di tale alleanza «andassero troppo lontano» in assenza di una politica tariffaria comune integrata.

In ogni caso, anche se tali contatti in seno a detta alleanza avessero costituito un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, tali contatti avrebbero fatto parte dell’infrazione unica e continuata solo se fosse esistito un nesso oggettivo tra detti contatti e tale infrazione unica e continuata o se [OSCURATO:SOCIETA] a. avessero avuto l’intenzione di partecipare all’intesa mondiale piuttosto che a un comportamento connesso alla medesima alleanza. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non dimostrerebbe l’esistenza di un siffatto nesso oggettivo tra i contatti in seno all’alleanza WOW e l’infrazione unica e continuata.

Il punto 430 di tale sentenza conterrebbe solo un’affermazione al riguardo, cosicché detta sentenza sarebbe insufficientemente motivata.

Ne conseguirebbe che i punti da 428 a 432 della medesima sentenza dovrebbero essere respinti e, di conseguenza, che i contatti in seno all’alleanza WOW dovrebbero essere esclusi dagli elementi di prova della partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. all’infrazione unica e continuata. 293 In quinto luogo, per quanto riguarda gli accordi verticali di fornitura, il rigetto, ai punti da 475 a 487 della sentenza impugnata, della spiegazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. relativa alla ricezione da parte di queste ultime dei messaggi di posta elettronica detti «Cari partner», sarebbe errato.

Sotto un primo profilo, i punti da 477 a 479, 484 e 485 di tale sentenza sarebbero insufficientemente motivati e violerebbero i principi di responsabilità personale e di presunzione di innocenza, in quanto farebbero riferimento solo ai contatti o alle azioni di dipendenti di altri vettori, senza trattare il coinvolgimento di [OSCURATO:SOCIETA] a. in tali contatti o la loro conoscenza di questi ultimi.

Essi non potrebbero quindi dimostrare che [OSCURATO:SOCIETA] a. abbiano commesso un’infrazione.

Sotto un secondo profilo, il punto 479 di detta sentenza riprodurrebbe la posizione della [OSCURATO:PERSONA] presentata nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, senza esaminare l’argomento né gli elementi di prova addotti da [OSCURATO:SOCIETA] a.

Sotto un terzo profilo, ai punti 480 e 481 della medesima sentenza, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare se gli elementi di prova sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata gli avessero consentito di concludere correttamente che non vi era altra spiegazione plausibile alla ricezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] a. di detti messaggi di posta elettronica.

Sotto un quarto profilo, le affermazioni del Tribunale ai punti 482 e 483 della sentenza impugnata non troverebbero sostegno né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione controversa.

Si tratterebbe quindi di una sostituzione illegittima della motivazione, cosicché tali punti 482 e 483 dovrebbero essere respinti. 294 In sesto luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori relativi alla conoscenza che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano dell’infrazione unica e continuata.

Esso avrebbe riconosciuto, al punto 669 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la partecipazione diretta di [OSCURATO:SOCIETA] a. a tutte le attività anticoncorrenziali.

Ne conseguirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta a provare che esse erano a conoscenza del comportamento degli altri vettori o che potevano ragionevolmente prevederlo.

A tal riguardo, al punto 670 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe osservato che la decisione controversa faceva riferimento a otto contatti. [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero esposto, senza rispondere a tale argomento, che essi non rivelavano nulla del coordinamento in questione.

Inoltre, poiché quattro di essi sono messaggi di posta elettronica «Cari partner», essi non potrebbero essere invocati, come risulterebbe dal punto precedente della presente sentenza.

Gli altri quattro messaggi di posta elettronica sarebbero stati snaturati dal Tribunale, il quale, inoltre, non avrebbe sufficientemente motivato la sua posizione.

Per di più, ai punti 671, 672, 677 e 678 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe proceduto ad un’illegittima sostituzione della motivazione.

In aggiunta, ai punti 678 e 679 di tale sentenza, esso snaturerebbe il chiaro significato di un altro messaggio di posta elettronica, datato 17 febbraio 2003, e non terrebbe conto delle prove a discarico.

Quanto ai punti 681 e 683 di detta sentenza, anch’essi dovrebbero essere respinti, in quanto il Tribunale non ha affatto spiegato i motivi per i quali i messaggi di posta elettronica invocati avrebbero consentito a SAS di venire a conoscenza di un comportamento al quale essa non ha partecipato.

Anche il punto 685 della medesima sentenza sarebbe errato, in quanto presenterebbe in modo imperfetto l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. al quale il Tribunale risponde a tale punto.

Il Tribunale non avrebbe potuto rimediare all’insufficienza degli otto messaggi di posta elettronica invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 791 della decisione controversa limitandosi a rinviare ad altri punti, senza spiegare come tali contatti avessero consentito a [OSCURATO:SOCIETA] a. di prendere coscienza di comportamenti ai quali esse non avevano preso parte.

L’analisi del Tribunale, ai punti da 660 a 694 della sentenza impugnata, riguardante la conoscenza che [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero avuto del comportamento degli altri vettori dovrebbe quindi essere respinta, così come le constatazioni del Tribunale di cui ai punti da 713 a 728 di tale sentenza, riguardanti la portata della loro partecipazione all’infrazione. 295 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale parte è irricevibile in quanto riguarda valutazioni di fatto del Tribunale e infondata per il resto. – Giudizio della Corte 296 Da una giurisprudenza costante risulta che una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione.

Quindi, qualora i diversi comportamenti facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali comportamenti in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 240). 297 Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e continuata con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di «accordo» o di «pratica concordata» a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi ritenuta responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 42 e giurisprudenza citata, nonché del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 241). 298 A tale proposito, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, non occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori, nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo.

Invece, la condizione relativa alla nozione di «obiettivo unico» implica che occorre verificare se non sussistano elementi atti a caratterizzare i vari comportamenti facenti parte dell’infrazione che siano tali da indicare che i comportamenti in concreto attuati da altre imprese partecipanti non condividano lo stesso oggetto o lo stesso effetto anticoncorrenziale e non s’iscrivano, di conseguenza, in un «piano d’insieme» a causa del loro identico oggetto che falsa il gioco della concorrenza nel mercato interno (sentenze del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/[OSCURATO:PERSONA], C‑644/13 P, EU:C:2017:59, punto 50 nonché giurisprudenza citata, e del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 242). 299 Nel caso di specie, nella misura in cui, sotto un primo profilo, [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il Tribunale ha omesso di motivare la sentenza impugnata non rispondendo al loro argomento secondo cui i comportamenti in questione si sono verificati in contesti diversi e perseguivano obiettivi diversi, cosicché essi non potevano essere qualificati come infrazione unica, è sufficiente rilevare che la censura sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] a. e vertente su constatazioni errate per quanto riguarda il carattere unico dell’infrazione è stata esaminata dal Tribunale non solo ai punti da 302 a 304 della sentenza impugnata, bensì all’insieme dei punti da 296 a 325 di quest’ultima.

In tale contesto, oltre alla sua analisi dell’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. che contestava l’esistenza di un obiettivo anticoncorrenziale unico, effettuata in tali punti da 302 a 304, il Tribunale ha in particolare rilevato, al punto 317, che queste ultime addebitavano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ignorato, per quanto riguarda la natura dell’infrazione unica e continuata, le specificità dei coordinamenti che sarebbero stati resi necessari dal contesto normativo locale o che si sarebbero inseriti nell’ambito di alleanze legittime, e respinto tale argomento per il motivo che [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitavano quindi a reiterare gli argomenti già dedotti a sostegno della loro critica relativa all’esistenza di un obiettivo anticoncorrenziale unico, cosicché occorreva respingerli per gli stessi motivi. 300 Inoltre, ai punti da 318 a 321 della medesima sentenza, il Tribunale ha analizzato l’argomento con cui [OSCURATO:SOCIETA] a. facevano valere che il rifiuto di pagare commissioni si distingueva dalle altre componenti dell’infrazione unica per il fatto che tale rifiuto era sorto da un disaccordo tra i vettori e gli spedizionieri in merito all’interpretazione di clausole-tipo, in contrapposizione al «coordinamento segreto [del sovrapprezzo carburante e del sovrapprezzo di sicurezza] da parte di un numero ristretto di vettori».

Esso l’ha respinta constatando, in sostanza, che dalla decisione controversa risultava che l’oggetto del rifiuto di pagare commissioni non solo si distingueva dalla controversia pubblica di natura giuridica a cui fanno riferimento [OSCURATO:SOCIETA] a., ma era tale da rafforzare il coordinamento relativo ai sovrapprezzi. 301 Il Tribunale ha quindi effettivamente esposto i motivi per i quali [OSCURATO:SOCIETA] a. non erano riuscite a dimostrare che, a causa di tali presunti contesti diversi ed obiettivi diversi, il carattere unico dell’infrazione non era stato sufficientemente dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa.

Pertanto, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 84 e 85 della presente sentenza, l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione non è dimostrata. 302 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 290 della presente sentenza, occorre anzitutto rilevare che, nei limiti in cui, con essa, [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere uno snaturamento che sarebbe stato commesso dal Tribunale al punto 604 della sentenza impugnata, nella parte in cui esso ha fatto riferimento ad una nozione di «continuazione» («le ricorrenti propendevano») nell’utilizzo del criterio del peso reale, è sufficiente rilevare che tale argomento non soddisfa i requisiti di precisione risultanti dalla giurisprudenza ricordata al punto 108 della presente sentenza, dal momento che [OSCURATO:SOCIETA] a. non espongono, in particolare, il contenuto del messaggio di posta elettronica asseritamente snaturato.

Tale argomento, pertanto, è irricevibile. 303 Nella misura in cui, poi, [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione non rispondendo all’argomento da esse esposto al punto 161 del loro ricorso di primo grado, è sufficiente ricordare che, come già esposto al punto 85 della presente sentenza, tale obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, purché la motivazione della sentenza impugnata consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell’ambito di un’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha valutato l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. relativo al comportamento intervenuto in [OSCURATO:PERSONA], oggetto dei punti da 158 a 164 di tale ricorso, ai punti da 597 a 618 della sentenza impugnata.

Inoltre, [OSCURATO:SOCIETA] a. non sostengono neppure di non essere state messe in condizione di comprendere i motivi per i quali il loro argomento in primo grado è stato accolto solo parzialmente dal Tribunale.

In tali circostanze, l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione non è dimostrata. 304 Infine, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. criticano i punti 605, 606 e 610 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che esse cercano, in realtà, a che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti e degli elementi di prova a quella effettuata dal Tribunale, senza imputargli il minimo snaturamento.

Ne consegue che tali censure sono irricevibili, in applicazione della giurisprudenza di cui al punto 72 della presente sentenza. 305 In terzo luogo, è necessario constatare che, con l’argomento esposto al punto 291 della presente sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] a. cercano nuovamente di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova relativi alle affermazioni degli altri vettori quanto al loro comportamento, effettuata dal Tribunale ai punti da 629 a 650 della sentenza impugnata, e più precisamente delle sue valutazioni con le quali esso ha accolto solo parzialmente la loro domanda di vedere esclusi taluni contatti della serie di indizi considerati nei loro confronti nella decisione controversa.

Tale argomento, che non addebita al Tribunale alcuno snaturamento, è quindi parimenti irricevibile, in applicazione della giurisprudenza di cui al punto 72 della presente sentenza. 306 In quarto luogo, lo stesso vale, essenzialmente, per l’argomento esposto al punto 292 della presente sentenza, in quanto [OSCURATO:SOCIETA] a. mirano, con essa, ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova relativi alla portata dei contatti che hanno avuto luogo in seno all’alleanza WOW. 307 Per il resto, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano che il Tribunale non ha dimostrato l’esistenza di un nesso oggettivo tra tali contatti e l’infrazione unica e continuata, occorre constatare che la censura di [OSCURATO:SOCIETA] a. relativa all’inclusione dei contatti in seno all’alleanza WOW nell’ambito dell’infrazione unica e continuata è stata esaminata dal Tribunale non al solo punto 430 della sentenza impugnata, bensì ai punti da 429 a 431 di tale sentenza, in cui il Tribunale ha esposto in dettaglio i motivi per i quali i fattori addotti da [OSCURATO:SOCIETA] a. al fine di dimostrare l’assenza di un nesso oggettivo tra i contatti tra i membri dell’alleanza WOW e l’infrazione unica e continuata non erano, in sostanza, tali da mettere in discussione l’esistenza del piano d’insieme constatato nella decisione controversa.

L’asserita violazione dell’obbligo di motivazione non è quindi dimostrata. 308 In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 293 della presente sentenza, occorre, sotto un primo profilo, constatare che, nei limiti in cui, con essa, [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano che il Tribunale ha valutato erroneamente la portata dei messaggi di posta elettronica detti «Cari partner», esse cercano nuovamente a che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti e degli elementi di prova a quella effettuata dal Tribunale ai punti da 477 a 485 della sentenza impugnata senza contestargli il minimo snaturamento.

Tale argomento è quindi anch’esso irricevibile in applicazione della giurisprudenza di cui al punto 72 della presente sentenza. 309 Sotto un secondo profilo, nella misura in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. allegano una violazione dei principi di responsabilità personale e di presunzione di innocenza, è sufficiente constatare che tale affermazione si basa sulla premessa secondo cui i messaggi di posta elettronica cosiddetti «Cari partner», che sono, come risulta dal punto 468 della sentenza impugnata, messaggi di posta elettronica collettivi inviati da [OSCURATO:PERSONA] AG, non consentono di dimostrare che esse hanno commesso un’infrazione, dato che essi fanno riferimento solo ai contatti o alle azioni di dipendenti di altri vettori, senza trattare il coinvolgimento di [OSCURATO:SOCIETA] a. in tali contatti o la loro conoscenza di questi ultimi.

In realtà, tale affermazione invita quindi la Corte a riesaminare i fatti e gli elementi di prova già valutati dal Tribunale ai punti da 475 a 488 della sentenza impugnata, senza addebitagli il minimo snaturamento.

Essa è, di conseguenza, irricevibile, conformemente alla giurisprudenza di cui al punto 72 della presente sentenza. 310 Sotto un terzo profilo, neppure l’asserita violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione può essere accolta.

Infatti, sebbene i punti 480 e 481 della sentenza impugnata si limitino a esporre i motivi per i quali il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] a. facessero valere invano il carattere pubblico delle informazioni diffuse nell’ambito dei messaggi di posta elettronica descritti ai punti 446, 450, 482 e 495 della decisione controversa, i punti da 475 a 479 nonché da 482 a 488 di tale sentenza esaminano gli altri argomenti ed elementi che [OSCURATO:SOCIETA] a. gli avevano sottoposto e che miravano, in particolare, a dimostrare che tali messaggi di posta elettronica riguardavano non già l’infrazione unica e continuata, bensì l’applicazione di un sovrapprezzo carburante nell’ambito di accordi di prenotazione di capacità tra [OSCURATO:PERSONA] e altri vettori. 311 [OSCURATO:PERSONA], a tal riguardo, esso ha constatato, per la motivazione esposta ai punti da 476 a 483 della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto sostenevano [OSCURATO:SOCIETA] a., non si poteva ritenere che detti messaggi di posta elettronica mirassero esclusivamente a garantire la corretta esecuzione di ipotetici accordi di prenotazione di capacità.

Per contro, esso ha constatato che essi avevano lo scopo di informare i loro destinatari, tra cui [OSCURATO:SOCIETA], in maniera collettiva, dell’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di aumentare il suo sovrapprezzo carburante a partire da una data futura determinata.

Alla luce di tali elementi e tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 84 e 85 della presente sentenza, non si può ritenere che il Tribunale abbia omesso di esaminare se gli elementi di prova sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata gli avessero consentito di concludere correttamente che non vi era altra spiegazione plausibile alla ricezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] a. dei medesimi messaggi di posta elettronica. 312 In quarto luogo, per quanto riguarda l’affermazione di sostituzione della motivazione, occorre rilevare che, da un lato, al punto 482 della sentenza impugnata, è riferendosi ai messaggi di posta elettronica descritti ai punti 446, 450, 482 e 495 della decisione controversa nonché al punto 797 di quest’ultima che il Tribunale ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] non si era limitata a comunicare informazioni pubblicamente accessibili alle parti di ipotetici accordi di prenotazione di capacità, ma che essa aveva, al contrario, inviato loro messaggi di posta elettronica collettivi, rivelando così a tutti i destinatari l’identità dei vettori interessati nonché l’importo e la tempistica del sovrapprezzo carburante di cui essi erano debitori in forza di tali ipotetici accordi.

Dall’altro lato, al punto 483 di tale sentenza, è riferendosi ai punti 453 e 450 della decisione controversa nonché agli allegati da A.59 a A.61 del ricorso di primo grado che il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] a. non sostenevano neppure che siffatti invii collettivi fossero necessari per l’esecuzione di tali ipotetici accordi e che i documenti del fascicolo tendessero a dimostrare che così non era.

L’asserita sostituzione della motivazione non è quindi dimostrata, in quanto le considerazioni del Tribunale espresse in tali punti 482 e 483 si ricollegano alle valutazioni contenute nella decisione controversa e in risposta all’argomento che [OSCURATO:SOCIETA] a. le avevano sottoposto, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 180 e 181 della presente sentenza. 313 In sesto luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 294 della presente sentenza, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che, certamente, al punto 669 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso che [OSCURATO:SOCIETA] a. erano coinvolte in due delle tre componenti dell’infrazione unica e continuata, ossia il sovrapprezzo carburante e il supplemento di sicurezza, e non che esse ne avessero semplicemente una conoscenza provata o presunta, ma che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tuttavia ritenuto che esse avessero partecipato direttamente a tutte le attività anticoncorrenziali rientranti in tali componenti. 314 Il Tribunale ha tuttavia poi, da un lato, ai punti da 670 a 676 della sentenza impugnata, esposto i motivi per i quali, tenuto conto dei contatti ivi descritti e del fatto che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano peraltro omesso di dimostrare che i messaggi di posta elettronica descritti ai punti 274, 279, 346, 411, 446, 450, 482 e 495 della decisione controversa potevano essere oggetto di una spiegazione alternativa plausibile al coordinamento del sovrapprezzo carburante, la [OSCURATO:PERSONA] poteva concludere che essi erano tali da dare loro una conoscenza sufficiente del coordinamento tra [OSCURATO:PERSONA] e altri vettori incriminati.

Esso ha inoltre esposto, a tal riguardo, considerazioni ad abundantiam ai punti da 677 a 679 della sentenza impugnata.

Esso ha inoltre esposto, ai punti 681 e 682 di tale sentenza, i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] a. avessero la conoscenza sufficiente richiesta dei comportamenti relativi al sovrapprezzo carburante attuati nei paesi terzi in cui esse non erano presenti. 315 Dall’altro lato, ai punti da 684 a 693 della sentenza impugnata, esso ha esposto i motivi per i quali, alla luce degli elementi contenuti nella decisione controversa e degli argomenti che [OSCURATO:SOCIETA] a. le avevano presentato, esse non erano legittimate ad addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver concluso che esse avevano una conoscenza sufficiente degli elementi della componente dell’infrazione unica e continuata relativa al sovrapprezzo di sicurezza ai quali esse non avevano direttamente partecipato. 316 È quindi in modo infondato che [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere, in sostanza, con la sesta censura della presente parte, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non verificando se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato che esse erano a conoscenza delle attività anticoncorrenziali degli altri vettori ai quali esse non avevano partecipato direttamente.

Inoltre, nella parte in cui, con la loro argomentazione, esse affermano che il Tribunale non ha correttamente valutato la portata di taluni contatti o messaggi di posta elettronica ai quali si è riferito, ha attribuito un peso erroneo a taluni messaggi di posta elettronica o punti della decisione controversa, che sarebbero insufficientemente concludenti, rispetto ad altri, o non ha tenuto conto di taluni elementi di prova asseritamente a discarico, esse contestano, in realtà, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova che il Tribunale ha effettuato in tali punti da 669 a 693 della sentenza impugnata.

Di conseguenza, detto argomento è, in tale misura, irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 317 In secondo luogo, le censure di snaturamento contestate al Tribunale, relative ai punti 670, 678 e 679 della sentenza impugnata, non soddisfano i requisiti di precisione risultanti dalla giurisprudenza di cui al punto 108 della presente sentenza.

Esse sono pertanto irricevibili. 318 In terzo luogo, tenuto conto degli elementi esposti ai punti da 313 a 315 della presente sentenza e della giurisprudenza ricordata ai punti 84 e 85 di quest’ultima, l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, esposta al punto 294 della presente sentenza, è infondata. 319 In quarto luogo, è altresì infondata l’affermazione di sostituzione della motivazione che il Tribunale avrebbe effettuato ai punti 671, 672, 677 e 678 della sentenza impugnata, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 180 della presente sentenza, poiché tali punti si limitano ad esporre elementi contenuti nella decisione controversa. 320 Dalle considerazioni che precedono deriva che la terza parte del quarto motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. 321 Di conseguenza, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondato.

Sul quinto motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto nell ’ esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito Argomenti delle parti 322 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il che dovrebbe portare la Corte, nell’ipotesi in cui non annulli integralmente l’ammenda in conseguenza dei primi quattro motivi di impugnazione, a ridurne l’importo. 323 Al punto 940 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ritenuto che, al fine di garantire una parità di trattamento tra i vettori incriminati, occorresse «reinserire» nel valore delle vendite il fatturato realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a. esclusivamente sui collegamenti interni.

A tal riguardo, esso riconoscerebbe, al punto 934 di tale sentenza, che né le ricorrenti né la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto una siffatta modifica dell’ammenda.

Esso avrebbe tuttavia constatato, al punto 932 di detta sentenza, che, secondo la risposta della [OSCURATO:PERSONA] ad un quesito che le aveva rivolto, era «possibile» che gli altri vettori non avessero dedotto i loro fatturati realizzati sui loro collegamenti interni ad un solo paese.

Esso avrebbe poi ritenuto, ai punti da 935 a 937 e 939 della medesima sentenza, senza che ciò fosse stato sollevato nel corso del procedimento dinanzi ad esso, che la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa e una richiesta di informazioni indirizzata ai vettori indicassero che i fatturati relativi ai collegamenti interni ad un solo paese avrebbero dovuto essere integrati nel valore delle vendite.

Il Tribunale sembrerebbe poi supporre, ai punti 938 e 939 della sentenza impugnata, che i vettori avessero incluso tali fatturati nel valore delle loro vendite, e avrebbe di conseguenza concluso, al punto 940 di tale sentenza, che l’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a. era discriminatoria. 324 In primo luogo, adeguando così l’ammenda in un modo che va al di là delle conclusioni del ricorso che gli era stato presentato, il Tribunale avrebbe violato il principio del ne ultra petita , la cui portata non sarebbe modificata dalla competenza estesa al merito del Tribunale.

Con le loro conclusioni nonché il loro quinto motivo dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero chiesto una riduzione dell’importo dell’ammenda.

Per di più, nelle loro osservazioni sulla risposta del 22 aprile 2021, esse avrebbero espressamente indicato che il fatturato relativo ai collegamenti interni non doveva essere incluso nel valore delle vendite ai fini del calcolo di qualsiasi nuova ammenda che il Tribunale potesse infliggere in forza della sua competenza estesa al merito.

Analogamente, in risposta a un quesito del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato inequivocabilmente che il Tribunale non doveva tener conto delle vendite di [OSCURATO:SOCIETA] a. realizzate all’interno di un unico paese del SEE qualora decidesse di esercitare la sua competenza estesa al merito.

In tali circostanze, il Tribunale non sarebbe stato competente a rilevare d’ufficio tale questione, in quanto non si sarebbe trattato di una questione di ordine pubblico. 325 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] a. di essere ascoltate nonché il principio del contraddittorio.

Queste ultime non sarebbero mai state messe in condizione di contestare la sua conclusione secondo cui l’ammenda era discriminatoria, dal momento che nessuna delle parti del procedimento aveva sollevato tale questione. [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che il Tribunale possa, d’ufficio, aumentare l’importo dell’ammenda, l’impresa interessata dovrebbe quanto meno avere lo stesso diritto di essere ascoltata al quale ha diritto quando la [OSCURATO:PERSONA] cerca di adeguare l’ammenda nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, in particolare al fine di garantire una completa parità delle armi. 326 A tal riguardo, [OSCURATO:SOCIETA] a. precisano che, indubbiamente, il 28 aprile 2021, la cancelleria del Tribunale le ha invitate a commentare le risposte della [OSCURATO:PERSONA] a vari quesiti del Tribunale, compresa la risposta del 22 aprile 2021.

Tuttavia, tale risposta indicava in termini inequivocabili che il fatturato generato dalle vendite relative ai collegamenti interni non doveva essere incluso nel valore delle vendite.

Esse stesse non sarebbero mai state invitate a rispondere al quesito del Tribunale al riguardo e in nessun momento esse sarebbero state informate dal Tribunale della sua intenzione di aumentare l’ammenda per includere le vendite dei collegamenti interni, sulla base del principio di parità di trattamento.

In ogni caso, anche se il quesito posto alla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato rivolto anche a loro, un siffatto quesito sarebbe stato troppo impreciso perché il loro diritto di essere ascoltati sia considerato rispettato. 327 In terzo luogo, il Tribunale, ai punti 932 e 939 della sentenza impugnata, avrebbe violato la presunzione di innocenza nonché il principio della parità di trattamento a detrimento di [OSCURATO:SOCIETA] a. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiaramente indicato, nella sua risposta del 22 aprile 2021, di non sapere se gli altri vettori avessero incluso i fatturati dei collegamenti interni.

Inoltre, taluni vettori non avrebbero operato collegamenti del genere, cosicché non avrebbero potuto essere svantaggiati.

Lo stesso Tribunale ammetterebbe, in tale punto 932, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che era «possibile» che gli altri vettori avessero escluso i fatturati realizzati sui collegamenti interni. 328 Così facendo, esso avrebbe anche commesso un errore di diritto basandosi su una prova ipotetica.

Tenuto conto dell’esistenza di un dubbio sulla questione se gli altri vettori avessero incluso i loro collegamenti interni, il Tribunale avrebbe dovuto, conformemente alla giurisprudenza del giudice dell’Unione, pronunciarsi a favore di [OSCURATO:SOCIETA] a.

Gli elementi rilevati dal Tribunale ai punti 935 e 937 della sentenza impugnata sarebbero irrilevanti al riguardo, in quanto tali elementi non sarebbero idonei a stabilire se gli altri vettori abbiano incluso o escluso i fatturati realizzati sui collegamenti interni dai loro fatturati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non avrebbe mai esaminato i loro dati e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai confermato tale inclusione.

Pertanto, detti elementi non consentirebbero né di dimostrare l’esistenza di una discriminazione né di garantire che la sentenza impugnata non sia essa stessa discriminatoria.

Il punto 938 di tale sentenza sarebbe peraltro illogico, in quanto la richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] a. ivi prevista risulta dal fatto che la richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] era equivoca.

Quanto al punto 939 di detta sentenza, esso non si fonderebbe su alcuna base fattuale e snaturerebbe la risposta del 22 aprile 2021. 329 In quarto luogo, ai punti 934 e 940 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione non rispondendo alle osservazioni di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo le quali, da un lato, esse non si trovavano in una situazione analoga a quella degli altri vettori, in quanto esse sole avevano chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di escludere i collegamenti interni, e, dall’altro, non vi era stato alcun comportamento illecito sui collegamenti interni, dal momento che le loro azioni sui mercati scandinavi del cabotaggio sarebbero state influenzate solo dal loro coordinamento lecito con la [OSCURATO:PERSONA]. 330 Di conseguenza, la Corte dovrebbe annullare l’inclusione da parte del Tribunale delle vendite relative ai collegamenti interni nel fatturato preso in considerazione per il calcolo dell’ammenda delle ricorrenti e, correlativamente, ridurre l’ammenda. 331 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare di aver invitato [OSCURATO:SOCIETA] a., nel corso del procedimento amministrativo, a comunicarle i loro fatturati e che queste ultime le hanno chiesto di escludere il fatturato relativo ai collegamenti all’interno di un solo Stato membro, circostanza che essa ha accettato, come indicato nella sua risposta al Tribunale del 22 aprile 2021.

Essa afferma di aver spiegato al Tribunale che, in forza della giurisprudenza della Corte quale si era sviluppata dopo l’adozione della decisione iniziale, essa avrebbe dovuto includere tale fatturato nel valore delle vendite.

Essa aggiunge di aver precisato che era difficile stabilire se altri vettori avessero incluso tale tipo di fatturato nei dati che le avevano comunicato e che, di conseguenza, per ragioni di equità, essa aveva proposto al Tribunale di non includerlo ai fini del calcolo dell’ammenda delle ricorrenti.

Il Consiglio non ha tuttavia risposto a tale proposta.

Tale quinto motivo non sarebbe per questo fondato. 332 In primo luogo, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale sarebbe autorizzato a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta.

Inoltre, il giudice dell’Unione potrebbe riformare l’atto impugnato anche in assenza di annullamento, al fine di sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse escluso dal valore delle vendite di [OSCURATO:SOCIETA] a. il fatturato realizzato sui collegamenti all’interno di un solo Stato membro avrebbe costituito una siffatta circostanza.

Se la posizione di [OSCURATO:SOCIETA] a. fosse seguita, ciò renderebbe impossibile qualsiasi maggiorazione dell’ammenda, in quanto una parte ricorrente non chiederebbe mai una siffatta maggiorazione e avrebbe quindi un diritto di veto su quest’ultima.

Pertanto, poiché la competenza estesa al merito del Tribunale non è limitata agli argomenti della parte ricorrente, essa prevarrebbe sul principio del ne ultra petita . 333 In secondo luogo, non vi sarebbe stata neppure una violazione del diritto di [OSCURATO:SOCIETA] a. di essere ascoltate.

Il Tribunale avrebbe effettivamente dato loro la possibilità di presentare le loro osservazioni su tale aspetto specifico del calcolo dei fatturati, e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esplicitamente affrontato tale punto nella sua risposta del 22 aprile 2021.

La circostanza che esse non siano state invitate a rispondere specificamente al quesito del Tribunale sarebbe irrilevante. 334 In terzo luogo, in questa fase della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe già esaminato in modo approfondito i fatti del caso di specie e accertato la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] a. per una violazione del diritto della concorrenza.

Di conseguenza, esse non possono più beneficiare della presunzione di innocenza nella fase del calcolo dell’importo dell’ammenda. 335 In quarto luogo, il Tribunale avrebbe constatato, al punto 936 della sentenza impugnata, che tutti i fatturati direttamente o indirettamente connessi all’infrazione unica e continuata dovevano essere integrati nel valore delle vendite, anche se riguardavano collegamenti interni.

Sussisterebbe una violazione del principio della parità di trattamento solo se altre persone che si trovano nella stessa situazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. fossero state trattate diversamente.

Spetterebbe a queste ultime dimostrarlo, cosa che esse non avrebbero fatto, in quanto [OSCURATO:SOCIETA] a. si sarebbero limitate a prevedere che ciò si fosse verificato. 336 In quinto e ultimo luogo, il Tribunale, tenuto conto della giurisprudenza relativa alla portata del suo obbligo di motivazione, avrebbe risposto in modo sufficiente all’argomento che [OSCURATO:SOCIETA] a. le avevano presentato per quanto riguarda la comparabilità della loro situazione con quella di altri vettori; la [OSCURATO:PERSONA] rinvia, a tal riguardo, ai punti 765, 766 e 936 della sentenza impugnata. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a. criticano in sostanza, con il presente motivo, i punti da 931 a 940 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, al punto 931 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] a un quesito scritto rivoltole risultava che il totale del valore delle vendite da essa preso in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a. escludeva il fatturato realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a. esclusivamente sui collegamenti interni. 338 Al punto 932 di tale sentenza, esso ha indicato che, interrogata sulla compatibilità di una siffatta esclusione con il principio della parità di trattamento e con il punto 13 degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato, da un lato, che, secondo la giurisprudenza successiva alla decisione originaria, tali ricavi esclusi rientravano effettivamente nelle vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione, ai sensi di tale punto 13, e, dall’altro, che «era possibile che siffatte “vendite interne” non fossero state detratte dal valore delle vendite applicate agli altri vettori incriminati, poiché essa non li aveva invitati a farlo, durante il procedimento amministrativo, quando li aveva interrogati sul loro fatturato ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, e tali vettori, ad eccezione [di [OSCURATO:SOCIETA] a.], non avevano menzionato nelle loro risposte la loro scelta di escludere dette “vendite interne”». 339 Esso ha aggiunto, al punto 933 di detta sentenza, che, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che non occorresse, per il Tribunale, tener conto del fatturato realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a. sui collegamenti interni nell’ambito dell’esercizio, se del caso, della sua competenza estesa al merito, dato che l’ammenda inflitta a queste ultime restava adeguata e proporzionata, anche omettendo tale fatturato.

Esso aggiunge che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli altri vettori incriminati che avrebbero eventualmente incluso siffatte vendite interne nei fatturati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo non potevano beneficiare di un illecito commesso a favore di altri. 340 Al punto 934 della medesima sentenza, il Tribunale ha rilevato che, invitate a reagire alle risposte della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano altresì fatto valere che non occorreva reintegrare nel valore delle loro vendite i fatturati da esse realizzati sui collegamenti interni. 341 Al punto 935 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che dal tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa si poteva dedurre che esso riguarda comportamenti che intervengono tanto sui collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] membri o parti contraenti dell’accordo SEE quanto sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro o di una sola parte contraente. 342 Al punto 936 di tale sentenza, esso ha considerato, in tali circostanze, che il fatturato realizzato dai vettori incriminati sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro o di una sola parte contraente rientrasse evidentemente nell’ambito di applicazione dell’infrazione unica e continuata, e che non sarebbe effettuata un’equa valutazione dell’importanza economica di quest’ultima e del ruolo svolto da ciascun vettore incriminato a tal riguardo se non si dovesse tener conto di tale fatturato ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. 343 Al punto 397 della suddetta sentenza, il Tribunale ha aggiunto che, peraltro, le richieste di informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto ai vettori incriminati durante il procedimento amministrativo e con le quali essa mirava, in particolare, a conoscere il loro fatturato sui collegamenti intra-SEE, riguardano i «collegamenti per i quali gli aeroporti di partenza e di destinazione erano entrambi situati all’interno del SEE», senza precisare che tali collegamenti erano necessariamente transfrontalieri.

Esso ha anche osservato che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] indicava, al punto 1197, per quanto riguarda il valore delle vendite, che il «fatturato [intra-SEE è] realizzato all’interno di [18 dei 28] paesi che all’epoca erano parti contraenti dell’accordo SEE» e che il «fatturato [Unione-[OSCURATO:PERSONA] è] realizzato sui collegamenti tra [15 dei 25] [OSCURATO:PERSONA] membri dell’epoca e la [OSCURATO:PERSONA]».

Esso ha allora ritenuto che l’uso dei termini «all’interno» in un caso e del termine «tra» in un altro manifestava l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA], nel primo caso, di non distinguere tra i collegamenti interni e i collegamenti transfrontalieri, altrimenti essa avrebbe dichiarato che il fatturato intra-SEE era realizzato sui collegamenti «tra» le parti contraenti. 344 Al punto 938 della medesima sentenza, esso ha ritenuto che tale lettura rifletteva l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] come intesa dai vettori incriminati.

Esso ha aggiunto che ciò era corroborato dal fatto che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano sostenuto espressamente, durante il procedimento amministrativo, che le vendite realizzate sui collegamenti interni dovevano essere escluse dal valore delle loro vendite sui collegamenti intra-SEE, per il motivo che tale richiesta di esclusione dei collegamenti interni aveva senso solo se, in linea di principio, si ammetteva che i collegamenti intra-SEE li includessero. 345 Al punto 939 della sentenza impugnata, esso ha ritenuto che ne derivasse che il fatturato realizzato dai vettori incriminati sui collegamenti intra-SEE all’interno di un’unica parte contraente «non era stato inserito nel valore delle vendite, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], inavvertitamente», ma che tale fatturato figurava tra gli elementi richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, era incluso nel valore delle vendite utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa sulla base del metodo da essa seguito e rifletteva l’ambito geografico dell’infrazione unica e continuata, quale risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione. 346 Infine, al punto 940 di tale sentenza, esso ha aggiunto che, pertanto, anche al fine di garantire una parità di trattamento tra i vettori incriminati che avevano proposto un ricorso avverso la decisione controversa, il Tribunale doveva reintegrare, nel valore delle vendite che fungeva da base per il calcolo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] a., il fatturato da esse realizzato sui collegamenti interni, che ammontava a EUR 7 991

282. 347 Così statuendo, il Tribunale, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a., ha viziato la sentenza impugnata con diversi errori di diritto.

Infatti, in primo luogo, esso, in tale punto 939, non solo ha contraddetto la propria presentazione della risposta del 22 aprile 2021, che aveva esposto al punto 932 della sentenza impugnata, ma ha altresì snaturato tale risposta ritenendo che, in quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata ad indicare che il fatturato realizzato dai vettori incriminati sui collegamenti intra-SEE all’interno di una sola e medesima parte contraente non era stato inserito nel valore delle vendite inavvertitamente, mentre risultava manifestamente dalla sostanza di tale risposta, che [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno allegato alla loro impugnazione, che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] era più sfumata e non poteva ragionevolmente sostenere la lettura che il Tribunale ne ha effettuato in detto punto

939. 348 Infatti, al punto 4 di tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] aveva anzitutto presentato la mancata inclusione del fatturato eventualmente realizzato da altri destinatari della decisione controversa sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro o di una sola parte contraente non come una certezza, bensì come una semplice possibilità (« the Commission may inadvertently not have deducted sales within one and the same EEA country when calculating the fines of certain other addresse[e]s of the 2017 Decision »). 349 Inoltre, essa aveva indicato che tale eventuale mancata inclusione, anche se derivata da un’inavvertenza, si spiegava con due motivi.

Si trattava, da un lato, del fatto che, nella sua richiesta di informazioni del 26 gennaio 2009, essa non aveva specificamente indicato se i vettori incriminati dovessero includere o escludere le vendite di servizi di trasporto merci sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro o di una sola parte contraente dei loro fatturati realizzati nel 2005 sui collegamenti tra gli aeroporti dei 18 o dei 28, a seconda del periodo, [OSCURATO:PERSONA] componenti il SEE.

Si trattava, dall’altro lato, del fatto che, nelle loro risposte a tale richiesta di informazioni, i vettori che avevano indicato di aver realizzato nel 2005 un fatturato in relazione ai collegamenti tra gli aeroporti dei 18 o dei 28, a seconda del periodo, [OSCURATO:PERSONA] componenti il SEE, non avevano indicato, ad eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] a., se avessero incluso o escluso dal loro fatturato le vendite di servizi di trasporto merci realizzate sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro del SEE. 350 Essa ne aveva dedotto, al punto 5 della risposta del 22 aprile 2021, che, al fine di conciliare i principi di legalità e di parità di trattamento, il Tribunale non doveva prendere in considerazione il fatturato realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a. su tali collegamenti interni se avesse deciso di esercitare la sua competenza estesa al merito, spiegando al riguardo, da un lato, che, nonostante tale mancata inclusione, l’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a. rimanesse adeguata e proporzionata e che, dall’altro lato, anche se altri vettori avessero forse incluso le vendite realizzate sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro del SEE, essi non possono invocare a loro vantaggio un errore che sarebbe stato commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo dell’ammenda di [OSCURATO:SOCIETA] a. 351 In secondo luogo, ritenendo inoltre, al punto 938 della sentenza impugnata, di potersi basare sull’«intenzione della [OSCURATO:PERSONA] come intesa dai vettori incriminati» e considerando che la sua posizione era corroborata dal fatto che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano sostenuto che le vendite realizzate sui collegamenti interni dovevano essere escluse dal valore delle vendite realizzate sui collegamenti intra‑SEE, il Tribunale ha altresì, a tal punto, manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi sottopostigli.

Infatti, da un lato, tale presunta intenzione della [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto di poter fondare sull’utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA], al punto 1197 della decisione controversa, delle locuzioni «all’interno» e «tra», che sono quantomeno equivoche per quanto riguarda la questione se il valore delle vendite realizzate sui collegamenti interni dovessero essere esclusi dal valore delle vendite realizzate sui collegamenti intra-SEE, era direttamente contraddetta dalla posizione espressa da tale istituzione nella sua risposta al Tribunale del 21 aprile 2021.

Dall’altro lato, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a., la loro posizione quanto all’esclusione di tali vendite dal fatturato rilevante poteva risultare dal fatto che la richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] era equivoca. [OSCURATO:PERSONA], la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso tale circostanza in tale risposta. 352 Da tali elementi risulta che, in terzo luogo e come fatto valere da [OSCURATO:SOCIETA] a., il Tribunale è altresì incorso in un errore di diritto, al punto 940 della sentenza impugnata, basando su elementi putativi la sua decisione di reintegrare nel valore delle vendite che fungono da base per il calcolo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a., il fatturato da esse realizzato sui collegamenti interni, al fine di garantire una parità di trattamento tra i vettori che hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa.

Infatti, come risulta dai punti da 347 a 351 della presente sentenza, gli elementi sottopostigli non dimostravano in alcun modo che l’insieme dei vettori incriminati e che avevano contestato la decisione controversa, a differenza di [OSCURATO:SOCIETA] a., avessero visto i loro fatturati eventualmente realizzati su collegamenti serviti all’interno di un solo Stato del SEE integrato nel valore delle loro vendite che erano serviti da base per il calcolo delle loro ammende.

Il Tribunale non disponeva quindi di elementi che gli avrebbero consentito di constatare con certezza una violazione della parità di trattamento che gli avrebbe dovuto rettificare. 353 Da tutto quanto precede risulta che gli argomenti esposti ai punti 327 e 328 della presente sentenza sono fondati.

Di conseguenza, occorre accogliere il quinto motivo di impugnazione e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui fissa, al punto 4 del suo dispositivo, l’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a. sulla base di un fatturato che comprende le vendite di servizi di trasporto merci da esse realizzate nel corso del 2005 esclusivamente sui collegamenti interni, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti addotti a sostegno di tale motivo.

Sul procedimento dinanzi al Tribunale 354 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale.

In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 355 Nel caso di specie, alla luce, in particolare, della circostanza che il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] a. dinanzi al Tribunale è fondato su motivi che sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi a quest’ultimo e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta di statuire definitivamente su tale ricorso nei limiti della controversia di cui essa resta investita (v., per analogia, sentenza del 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 108 e giurisprudenza citata). 356 Infatti, tenuto conto del rigetto, da parte della Corte, dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:SOCIETA] a. nei limiti in cui, con quest’ultima, esse contestavano la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha respinto le loro conclusioni volte all’annullamento della decisione controversa, il ricorso nella causa T‑324/17 sussiste solo nella parte in cui riguarda l’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito.

Inoltre, tenuto conto dell’annullamento parziale della sentenza impugnata a tal riguardo e del fatto che, con la loro impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno messo in discussione l’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito, solo per quanto riguarda il rinserimento, nel fatturato che funge da base per il calcolo della loro ammenda, del valore delle loro vendite di servizi di trasporto merci realizzati sui collegamenti interni, resta solo da esaminare l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui un siffatto fatturato non deve essere incluso in tale fatturato che funge da base per il calcolo dell’ammenda. 357 [OSCURATO:PERSONA], dalla motivazione esposta ai punti da 347 a 352 della presente sentenza risulta che una siffatta integrazione non deve essere effettuata. 358 In tali circostanze, la Corte ritiene che occorra soltanto ritornare sull’integrazione che era stata effettuata dal Tribunale.

A tal riguardo, tenuto conto, da un lato, della scelta del Tribunale di adottare il metodo di calcolo delle ammende applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, che segue il metodo esposto negli orientamenti del 2006, senza che ciò sia contestato in sede di impugnazione, e, dall’altro, della necessità di garantire la parità di trattamento dei vettori sanzionati da tale decisione nonché di rettificare gli errori materiali che hanno inficiato i calcoli del Tribunale, è opportuno fissare l’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 4 744 224, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] in solido in EUR 4 069 120, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a. in solido in EUR 4 365 056, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a SAS in solido in EUR 27 730 944, e quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 21 974

880. Sulle spese 359 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese. 360 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 361 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. 362 Nel caso di specie, poiché [OSCURATO:SOCIETA] a. e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste soccombenti rispettivamente su uno o più capi della domanda e hanno chiesto la condanna della controparte alle spese, sia [OSCURATO:SOCIETA] a. sia la [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) I punti 4, 6 e 7 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 marzo 2022, [OSCURATO:SOCIETA] a./[OSCURATO:PERSONA] (T ‑ 324/17, EU:T:2022:175), sono annullati. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) L’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden è fissato in EUR 4 744 224, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA]/S e a [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden, in solido, è fissato in EUR 4 069 120, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA], a [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden e a [OSCURATO:SOCIETA], in solido, è fissato in EUR 4 365 056, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a SAS, in solido, è fissato in EUR 27 730 944 e quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] è fissato in EUR 21 974

880. 4)

[OSCURATO:SOCIETA]/S, [OSCURATO:PERSONA]

‑ Norway-Sweden, [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:PERSONA] europea si fanno carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. Firme * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 26 febbraio 2026 ( * ) « Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Diritti della difesa – Diritto di accesso al fascicolo – Prove a carico e a discarico – Servizi di trasporto merci in entrata – Competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] – Effetti qualificati – Comunicazione degli addebiti – Diritto di essere ascoltato – Infrazione unica e continuata – Portata geografica dell’intesa – Mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale – Presupposti d’applicazione – Prova della partecipazione a una infrazione unica e continuata – Calcolo dell’ammenda – Competenza del Tribunale dell’Unione europea estesa al merito – Snaturamento » Nella causa C‑403/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 giugno 2022, [OSCURATO:SOCIETA]/S, con sede in Kastrup (Danimarca), [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden, con sede in Stoccolma (Svezia), [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Stoccolma, rappresentate da B. Creve e M. Kofmann, advokater, nonché da G. Forwood e J. Killick, avocats, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da A. Dawes e C. Zois, in qualità di agenti, assistiti da B. Doherty, BL, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, E. Regan e D. Gratsias, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA]/S (in prosieguo: «[OSCURATO:SOCIETA]»), [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden (in prosieguo: «[OSCURATO:SOCIETA]») e [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, congiuntamente: «[OSCURATO:SOCIETA] a.») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 marzo 2022, [OSCURATO:SOCIETA] a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑324/17, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:175), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il loro ricorso volto, in via principale, all’annullamento totale o parziale della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2017, C(2017) 1742 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui le riguarda, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta con quest’ultima. Contesto normativo Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo 2 L’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la [OSCURATO:PERSONA] svizzera (GU 2002, L 114, pag. 1, e rettifica in GU 2015, L 210, pag. 38) (in prosieguo: l’«accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo»), è entrato in vigore il 1º giugno 2002. Gli articoli 8 e 9 di tale accordo corrispondono, mutatis mutandis , rispettivamente, agli articoli 101 e 102 TFUE. 3 Ai sensi dell’articolo 11 di detto accordo: «1.      Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 (…) in conformità della legislazione comunitaria indicata nell’allegato del presente Accordo, tenendo conto dell’esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere. 2.      Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l’ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate (…) che concernono le rotte tra la [OSCURATO:PERSONA] e paesi terzi». 4 Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) è stato reso applicabile nell’ambito del medesimo accordo, con effetto dal 5 dicembre 2007, dalla decisione n. 1/2007 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/[OSCURATO:PERSONA] istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo, del 5 dicembre 2007, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (GU 2008, L 34, pag. 19). Esso si è sostituito, a tale data, al regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU 1987, L 374, pag. 1), che figurava nell’allegato dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo dall’entrata in vigore di quest’ultimo. Trattato FUE 5 L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE così dispone: «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a)      fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b)      limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c)      ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; (…)». Accordo SEE 6 L’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), corrisponde, mutatis mutandis , all’articolo 101 TFUE. 7 Il regolamento n. 1/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU 2004, L 68, pag. 1), è stato integrato nell’accordo SEE, da un lato, con la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004, che modifica l’allegato XIV (Concorrenza), il protocollo 21, sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, e il protocollo 23, sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza, dell’accordo SEE (GU 2005, L 64, pag. 57), entrata in vigore il 19 maggio 2005, nonché, dall’altro, con la decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005, dell’11 marzo 2005, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 21, sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, dell’accordo SEE (GU 2005, L 198, pag. 38), entrata in vigore lo stesso giorno. Orientamenti del 2006 8 I punti 13, 25, 28, 29 e 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») enunciano quanto segue: «13.      Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] [europea] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). In linea di massima la [OSCURATO:PERSONA] prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione (…). (…) 25.      Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto di un certo numero di fattori (…). (…) 28.      L’importo di base dell’ammenda può essere aumentato qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati l’esistenza di circostanze aggravanti, come nei casi seguenti: –        quando un’impresa continua o ripete la stessa infrazione o un’infrazione simile dopo che la [OSCURATO:PERSONA] o un’autorità nazionale garante della concorrenza abbiano constatato che tale impresa ha violato le disposizioni dell’articolo [101] o [102 TFUE]. L’importo di base sarà aumentato fino al 100% ogni volta che venga accertata una infrazione di questo tipo; (…) 29.      L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali: (…) –        quando il comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge. (…) 37.      Nonostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento da tale metodologia o dai limiti fissati al punto 21». Fatti e decisione controversa 9 I fatti all’origine della lite e la decisione controversa, quali esposti ai punti da 1 a 63 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue. 10 [OSCURATO:SOCIETA] a. operano sul mercato dei servizi di trasporto aereo di merci. [OSCURATO:SOCIETA], che offre servizi di trasporto merci, è una società figlia di proprietà esclusiva indiretta di [OSCURATO:SOCIETA] al 1º giugno 2001, [OSCURATO:SOCIETA] non era un’entità giuridica distinta, ma costituiva un’unità commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], la quale appartiene a SAS. 11 Nel settore del trasporto merci alcune compagnie aeree provvedono al trasporto di carichi per via aerea (in prosieguo: i «vettori»). Di norma, i vettori forniscono servizi di trasporto merci agli spedizionieri, che organizzano l’inoltro di detti carichi per conto degli speditori. Come corrispettivo, tali spedizionieri pagano ai vettori un prezzo composto, da un lato, da tariffe calcolate al chilo e, dall’altro, da diversi sovrapprezzi. Procedimento amministrativo 12 Il 7 dicembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3), una richiesta di immunità presentata da [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e da due delle sue società figlie, [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] AG. Secondo tale richiesta, esistevano contatti anticoncorrenziali tra vari vettori concernenti elementi costitutivi dei prezzi dei servizi forniti nel mercato del trasporto aereo di merci, ossia l’istituzione di sovrapprezzi detti «carburante» e «di sicurezza» nonché il rifiuto di tali vettori di pagare agli spedizionieri commissioni sui sovrapprezzi (in prosieguo: il «rifiuto di pagare commissioni»). 13 Il 14 e il 15 febbraio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ispezioni senza preavviso nei locali di diversi vettori. 14 A seguito di tali ispezioni, diversi vettori, tra cui [OSCURATO:SOCIETA], hanno presentato una richiesta di immunità ai sensi della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, menzionata al punto 12 della presente sentenza. 15 Il 19 dicembre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a 27 vettori, tra cui [OSCURATO:SOCIETA] a., che hanno successivamente presentato osservazioni scritte. Un’audizione si è svolta dal 30 giugno al 4 luglio 2008. Decisione originaria 16 Il 9 novembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2010) 7694 definitivo, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione originaria»). Tale decisione aveva come destinatari 21 vettori, tra i quali figuravano [OSCURATO:SOCIETA] a. 17 Detta decisione esponeva, nella sua motivazione, che i vettori incriminati avevano coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci, concordando il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e avevano, in tal modo, partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, riguardante il territorio dello Spazio economico europeo (SEE) e della [OSCURATO:PERSONA]. Sentenze del 16 dicembre 2015 18 Con sentenza del 16 dicembre 2015, [OSCURATO:SOCIETA] a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑56/11, EU:T:2015:990), il Tribunale ha annullato la decisione originaria nella parte in cui riguardava [OSCURATO:SOCIETA] a. Con altre dodici sentenze dello stesso giorno, il Tribunale ha parimenti annullato, in tutto o in parte, tale decisione nella parte in cui riguardava altri dodici vettori o gruppi di vettori. 19 Il Tribunale ha ritenuto che detta decisione fosse inficiata da un vizio di motivazione. Decisione controversa 20 Il 20 maggio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato ai vettori indicati nella decisione originaria e che hanno proposto un ricorso avverso quest’ultima dinanzi al Tribunale una lettera con cui li informava della sua intenzione di adottare nuovamente una decisione che constatava la loro partecipazione a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo su tutti i collegamenti menzionati nella suddetta decisione originaria. È stato loro concesso un termine di un mese per presentare le loro osservazioni. Tutti si sono avvalsi di tale facoltà. 21 Il 17 marzo 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, che ha come destinatari 19 vettori, tra cui [OSCURATO:SOCIETA] a. 22 Nella decisione controversa si afferma che i vettori incriminati hanno coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci in tutto il mondo mediante il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni (in prosieguo: l’«intesa controversa»), commettendo così un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 23 Nella sezione 4 di tale decisione, intitolata «Descrizione dei fatti», la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente esposto che l’indagine aveva rivelato l’esistenza di un’intesa di portata mondiale basata su una rete di contatti bilaterali e multilaterali intrattenuti per un lungo periodo tra i concorrenti, riguardante il comportamento che essi avevano deciso, previsto o considerato di adottare in relazione a diversi elementi di prezzo dei servizi di trasporto merci menzionati al punto precedente. Essa ha sottolineato che tale rete di contatti aveva come obiettivo comune di coordinare il comportamento dei concorrenti in materia di tariffazione o di ridurre l’incertezza per quanto riguarda la loro politica dei prezzi. Essa ha poi descritto i contatti riguardanti, rispettivamente, il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e ha valutato le prove di fatto concernenti, da un lato, l’intesa controversa nel suo insieme e, dall’altro, ciascuno dei destinatari di detta decisione. 24 Nella sezione 5 della decisione controversa, intitolata «Applicazione delle regole di concorrenza pertinenti», la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’articolo 101 TFUE ai fatti del caso di specie, precisando al contempo che i riferimenti a tale articolo dovevano essere letti anche come riferimenti all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, dato che tali disposizioni si applicano mutatis mutandis , salvo disposizione contraria. 25 A questo proposito, per quanto riguarda la sua competenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato i limiti della propria competenza ratione temporis e ratione loci a constatare e sanzionare un’infrazione alle regole di concorrenza nel caso di specie. 26 Da un lato, ai punti da 822 a 832 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.2 di detta decisione, intitolata «Competenza della [OSCURATO:PERSONA]», essa ha rilevato, in sostanza, che non avrebbe applicato, anzitutto, l’articolo 101 TFUE agli accordi e alle pratiche anteriori al 1º maggio 2004 riguardanti i collegamenti tra aeroporti all’interno dell’Unione europea e aeroporti situati al di fuori del SEE (in prosieguo: i «collegamenti Unione-paesi terzi»); poi, l’articolo 53 dell’accordo SEE agli accordi e alle pratiche anteriori al 19 maggio 2005 riguardanti i collegamenti Unione-paesi terzi nonché i collegamenti tra aeroporti situati in paesi che sono parti contraenti dell’accordo SEE e che non sono membri dell’Unione e aeroporti situati in paesi terzi (in prosieguo: i «collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi») e, infine, l’articolo 8 dell’accordo CE‑[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo agli accordi e alle pratiche anteriori al 1º giugno 2002 riguardanti i collegamenti tra aeroporti situati all’interno dell’Unione e aeroporti situati in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]»). Essa ha precisato, al punto 832 della suddetta decisione, che la medesima decisione non aveva «affatto la pretesa di rivelare una qualsivoglia infrazione all’articolo 8 dell’accordo [CE‑[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] riguardante i servizi di trasporto merci [tra] la [OSCURATO:PERSONA] [e] paesi terzi». 27 Dall’altro lato, ai punti da 1036 a 1046 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.3.8 di detta decisione, intitolata «[A]applicabilità dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti in entrata», la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per le quali respingeva gli argomenti di diversi vettori incriminati, secondo i quali essa avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza territoriale alla luce delle norme di diritto internazionale pubblico, constatando e sanzionando la violazione di queste due disposizioni sui collegamenti in partenza da paesi terzi e diretti nel SEE (in prosieguo: i «collegamenti in entrata» e, per quanto riguarda i servizi di trasporto merci offerti su tali collegamenti, i «servizi di trasporto merci in entrata»). 28 In particolare, al punto 1045 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le pratiche anticoncorrenziali riguardanti i servizi di trasporto merci offerti su tali collegamenti in entrata potevano «avere effetti immediati, sostanziali e prevedibili all’interno dell’Unione e [del] SEE, dato che i maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi i prezzi più elevati delle merci importate possono avere, per loro natura, effetti sui consumatori all’interno del SEE». Essa ha aggiunto che, nel caso di specie, tali pratiche potevano avere siffatti effetti anche sulla fornitura di servizi di trasporto aereo di merci da parte di altri vettori all’interno del SEE, tra le piattaforme di corrispondenza («hub») nel SEE utilizzate dai vettori di paesi terzi e dagli aeroporti di destinazione di tali spedizioni nel SEE che non erano serviti dal vettore del paese terzo. 29 Inoltre, al punto 1046 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’intesa controversa era stata «attuata a livello mondiale», che gli accordi riguardanti i collegamenti in entrata costituivano parte integrante dell’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, e che l’applicazione uniforme dei sovrapprezzi su scala mondiale era un elemento chiave di tale intesa. 30 La sottosezione 5.3 della decisione controversa, relativa all’applicazione al caso di specie dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, comprende i punti da 833 a 1052 di quest’ultima. Sotto un primo profilo, al punto 846 della suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i vettori incriminati avevano coordinato il loro comportamento o avevano influenzato la tariffazione, «il che equivale[va] in definitiva a una fissazione dei prezzi relativamente» al sovrapprezzo carburante, al sovrapprezzo di sicurezza e al pagamento agli spedizionieri di una commissione sui sovrapprezzi. Al punto 861 di tale decisione, essa ha ritenuto che il «sistema generale di coordinamento del comportamento tariffario per servizi di trasporto merci», rivelato dalla sua indagine, attestasse l’esistenza di un’«infrazione complessa costituita da varie azioni che [potevano] essere qualificate o come accordo o come pratica concordata nell’ambito dei quali i concorrenti [avevano] sostituito scientemente la cooperazione pratica tra loro ai rischi della concorrenza». 31 Sotto un secondo profilo, al punto 869 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il «comportamento in questione costitui[va] un’infrazione unica e continuata all’articolo [101 TFUE]», precisando, ai punti da 870 a 902 di quest’ultima, che gli accordi in questione perseguivano un obiettivo anticoncorrenziale unico, consistente nell’ostacolare la concorrenza nel settore del trasporto merci all’interno del SEE, che vertevano sulla fornitura di servizi di trasporto merci e sulla loro tariffazione, che riguardavano le stesse imprese, che avevano natura unica e continuata e che vertevano su tre componenti, vale a dire il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni. In tale contesto, essa ha, in particolare, affermato, al punto 882 di tale decisione, che [OSCURATO:SOCIETA] a. erano coinvolte in due delle tre componenti dell’infrazione unica, ossia quella relativa al sovrapprezzo di sicurezza e quella relativa al sovrapprezzo carburante, ma che, «tenuto conto del loro coinvolgimento negli altri elementi dell’infrazione, esse avrebbero potuto ragionevolmente prevedere scambi tra le parti riguardo a una materia connessa come il pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, ed erano disposte ad assumerne il rischio». 32 Sotto un terzo profilo, al punto 903 della suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il comportamento anticoncorrenziale in questione aveva l’obiettivo di restringere la concorrenza almeno all’interno dell’Unione, nel SEE e in [OSCURATO:PERSONA]. Al punto 917 della medesima decisione, essa ha sostanzialmente aggiunto che non era pertanto necessario prendere in considerazione gli effetti concreti di tale comportamento. 33 Ai punti da 922 a 971 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’alleanza WOW, che all’epoca dei fatti in questione riuniva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»). Essa ha affermato, a tale punto 971, che, «considerato il contenuto dell’accordo di alleanza WOW e la sua attuazione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il coordinamento dei sovrapprezzi tra i membri dell’[alleanza] WOW si sia svolto al di fuori del quadro legittimo dell’alleanza, che non lo giustifica. I membri erano, in realtà, a conoscenza dell’illiceità di un siffatto coordinamento. Essi erano inoltre al corrente del fatto che il coordinamento dei sovrapprezzi coinvolgeva diversi [vettori] che non partecipavano all’[alleanza] WOW. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che gli elementi probatori relativi ai contatti tra i membri dell’[alleanza] WOW (…) costituiscano la prova della loro partecipazione alla violazione dell’articolo 101 TFUE quale descritta nella presente decisione». 34 Sotto un quarto profilo, ai punti da 972 a 1021 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la normativa di sette paesi terzi che, secondo numerosi vettori incriminati, imponeva loro di accordarsi sui sovrapprezzi, ostacolando così l’applicazione delle regole di concorrenza pertinenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tali vettori non avessero dimostrato di aver agito sotto la coercizione di detti paesi terzi. 35 Sotto un quinto profilo, ai punti da 1024 a 1035 della decisione in parola, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’infrazione unica e continuata poteva incidere sensibilmente sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, tra le parti contraenti dell’accordo SEE e tra le parti contraenti dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 36 La sezione 7 della decisione controversa, intitolata «Durata dell’infrazione», contiene i punti da 1146 a 1169 di tale decisione. Come risulta dal punto 1146 della decisione medesima, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’intesa controversa avesse avuto inizio il 7 dicembre 1999 e fosse durata fino al 14 febbraio 2006. In tale punto 1146, essa ha precisato che tale intesa aveva violato: –        l’articolo 101 TFUE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno dell’Unione; –        l’articolo 101 TFUE, dal 1º maggio 2004 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione-paesi terzi; –        l’articolo 53 dell’accordo SEE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno del SEE; –        l’articolo 53 dell’accordo SEE, dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi; –        l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, dal 1º giugno 2002 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione‑[OSCURATO:PERSONA]. 37 Al punto 1169 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la durata dell’infrazione si estendeva, per quanto riguardava [OSCURATO:SOCIETA] a., dal 13 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006. 38 Nella sezione 8 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le misure correttive da adottare e le ammende da infliggere, facendo riferimento agli orientamenti del 2006. Essa ha in particolare applicato, sulla base del punto 37 di questi ultimi, una riduzione del 50% agli importi di base delle ammende, poiché una parte dei servizi relativi ai collegamenti in entrata nonché ai collegamenti in partenza dal SEE e a destinazione di paesi terzi, ad eccezione dei collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], era fornita al di fuori del territorio coperto dall’accordo SEE e una parte del danno poteva quindi essersi prodotta al di fuori di tale territorio. Inoltre, in applicazione del punto 29 di detti orientamenti, essa ha concesso ai vettori incriminati una riduzione supplementare degli importi di base del 15%, con la motivazione che taluni regimi normativi avevano incoraggiato l’intesa controversa. 39 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto, ai punti 1221, 1223 e da 1227 a 1229 della decisione controversa, che l’importo supplementare del 16% del valore delle vendite, ai sensi del punto 25 degli orientamenti del 2006, dovesse essere ripartito tra [OSCURATO:SOCIETA] a. in modo da riflettere la durata della partecipazione di ciascuna di tali entità all’infrazione unica e continuata; ha imposto a [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], in applicazione del punto 28 di tali orientamenti, un aumento del 50% dell’importo di base dell’ammenda per recidiva, e in applicazione del punto 29 di detti orientamenti, essa ha concesso a [OSCURATO:SOCIETA] a. una riduzione del 10% dell’importo di base dell’ammenda, a causa della loro partecipazione limitata all’infrazione unica e continuata. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre applicato alla loro ammenda una riduzione del 15% al fine di tener conto del loro contributo nell’ambito della loro domanda di trattamento favorevole. Pertanto, l’importo delle ammende inflitte a SAS, a [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] è stato fissato, rispettivamente, in EUR 38 250 000, EUR 64 812 500 e EUR 14 875 000. 40 Gli articoli 1, 3 e 4 del dispositivo della decisione controversa sono così formulati: «Articolo 1 Coordinando il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci in tutto il mondo per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante, il [sovrapprezzo di sicurezza] e il pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, le seguenti imprese hanno commesso la seguente infrazione unica e continuata all’articolo 101 [TFUE], all’articolo 53 dell’[accordo SEE] e all’articolo 8 dell’[accordo CE‑[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i seguenti collegamenti e nei seguenti periodi. 1)      Le seguenti imprese hanno violato l’articolo [101 TFUE] e l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti tra aeroporti situati intra‑SEE, nei seguenti periodi: (…) o)      [SAS], dal 17 agosto 2001 al 14 febbraio 2006; p)      [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 1º giugno 2001 al 14 febbraio 2006; q)      [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 13 dicembre 1999 al 28 dicembre 2003; (…) 2)      Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] per quanto riguarda i collegamenti [Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…) o)      [SAS], dal 1º maggio 2004 al 14 febbraio 2006; p)      [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 1º maggio 2004 al 14 febbraio2006; (…) 3)      Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti [SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…) o)      [SAS], dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; p)      [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; (…) 4)      Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 8 dell’[accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i [collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]], nei seguenti periodi: (…) o)      [SAS], dal 1º giugno 2002 al 14 febbraio 2006; p)      [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 1º giugno 2002 al 14 febbraio2006; q)      [SAS], dal 1º giugno 2002 al 28 dicembre 2003; (…) Articolo 3 Sono inflitte le seguenti ammende per l’infrazione unica e continuata di cui all’articolo 1 della presente decisione (…): (…) n)      [[OSCURATO:SOCIETA]]; [EUR] 5 355 000; o)      [[OSCURATO:SOCIETA]] in solido: [EUR] 4 254 250; p)      [[OSCURATO:SOCIETA] a.] in solido: [EUR] 5 265 750; q)      [[OSCURATO:SOCIETA]] in solido: [EUR] 32 984 250; r)      [[OSCURATO:SOCIETA]]: [EUR] 22 308 250; (…) Articolo 4 Le imprese di cui all’articolo 1, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine all’infrazione unica e continuata di cui al suddetto articolo. Esse si astengono altresì da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o un effetto identico o simile». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 41 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2017, [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno proposto un ricorso volto all’adozione da parte del Tribunale di misure di organizzazione del procedimento o di misure istruttorie che ordinavano alla [OSCURATO:PERSONA] di dare loro accesso all’intero fascicolo del caso dinanzi ad essa o qualsiasi altra misura che il Tribunale ritenesse necessaria; all’annullamento, totale o parziale, della decisione controversa, nella parte in cui le riguarda, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta in tale decisione. 42 A sostegno di tale ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno dedotto cinque motivi di annullamento. Il primo verteva sulla violazione dei diritti della difesa e del principio della parità delle armi a causa del diniego di accesso a elementi di prova a carico e a discarico. Il secondo verteva sulla violazione del diritto di essere ascoltati e sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata e, dall’altro, ad applicare l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci forniti sui collegamenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e i tre paesi membri del SEE non appartenenti all’Unione (in prosieguo: i «collegamenti SEE diversi da quelli Unione-[OSCURATO:PERSONA]»). Con il loro terzo motivo, esse allegavano un errore di valutazione dei comportamenti in cui erano coinvolte e del fatto che questi ultimi dimostrassero la loro partecipazione all’infrazione unica e continuata o la loro conoscenza di quest’ultima. Il quarto motivo verteva sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), per via di incongruenze interne che viziavano la decisione controversa. Il quinto motivo verteva su errori nella determinazione dell’importo dell’ammenda loro inflitta. 43 A sostegno delle loro conclusioni volte alla modifica dell’importo dell’ammenda, esse hanno fatto valere l’insieme degli argomenti addotti a sostegno del loro quinto motivo di annullamento. 44 Con ordinanza del 7 gennaio 2021, il Tribunale ha riaperto la fase orale del procedimento, ritenendo che occorresse invitare le parti a presentare le loro osservazioni relativamente a un argomento sul quale esse non avevano dibattuto. In tale contesto, il Tribunale ha posto quesiti scritti alla [OSCURATO:PERSONA] il 12 gennaio, il 2 marzo e il 12 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a quest’ultimo quesito il 22 aprile 2021 (in prosieguo: la «risposta del 22 aprile 2021»). [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno presentato le loro osservazioni sulle risposte della [OSCURATO:PERSONA] all’insieme di tali quesiti il 14 maggio 2021. Il 26 luglio 2021 il Tribunale ha chiuso nuovamente la fase orale del procedimento. 45 Con la sentenza impugnata, il Tribunale: –        ha annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettere o), p) e q), paragrafo 2, lettere o) e p), paragrafo 3, lettere o) e p), e paragrafo 4, lettere o), p) e q), della decisione controversa, nella parte in cui si constata la partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni; –        ha annullato: –        da un lato, l’articolo 1, paragrafo 2, lettere o) e p), di tale decisione, nella parte in cui si constata una violazione dell’articolo 101 TFUE sui collegamenti provenienti dalla Thailandia e diretti all’Unione tra il 20 luglio 2005 e il 14 febbraio 2006 per quanto riguarda la componente relativa al sovrapprezzo carburante, e –        dall’altro lato, l’articolo 1, paragrafo 3, lettere o) e p), di detta decisione, nella parte in cui si constata una violazione dell’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti provenienti dalla Thailandia e diretti al SEE tra il 20 luglio 2005 e il 14 febbraio 2006 per quanto riguarda la componente relativa al sovrapprezzo carburante; –        ha annullato l’articolo 3, lettere da n) a r), della medesima decisione; –        ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta: –        a [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 7 030 618; –        a [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], in solido, in EUR 5 937 909; –        a [OSCURATO:SOCIETA] a., in solido, in EUR 6 314 572; –        a [OSCURATO:SOCIETA] a SAS, in solido, in EUR 29 045 427; nonché –        a [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 21 687 090; –        ha respinto il ricorso quanto al resto, –        ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle proprie spese nonché di tre quarti delle spese di [OSCURATO:SOCIETA] a., le quali si fanno carico di un quarto delle proprie spese. 46 Il Tribunale ha, in particolare, parzialmente accolto il primo motivo. A tal riguardo, esso ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse incorsa in errore rifiutando di concedere a [OSCURATO:SOCIETA] a. l’accesso a taluni passaggi delle risposte alla comunicazione degli addebiti menzionati nella decisione controversa. Tuttavia, esso ha ritenuto che ciò non incidesse sulla constatazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’applicabilità dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai comportamenti incriminati intervenuti a [OSCURATO:PERSONA] e in Giappone. 47 Per quanto riguarda il secondo motivo, esso ha dichiarato che, all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ritenuto [OSCURATO:SOCIETA] a. responsabile di un’infrazione all’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-[OSCURATO:PERSONA]. Esso ha nondimeno constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di aver omesso di escludere dal valore delle vendite un importo pari a EUR 262 084 a titolo delle vendite di servizi di trasporto merci che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano realizzato nel corso del 2005 sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, ritenendo che tale circostanza riguardasse esclusivamente i ricavi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda, esso ha respinto tale secondo motivo. 48 Nell’ambito del terzo motivo, parzialmente accolto, il Tribunale ha in particolare ritenuto che il fatto che taluni elementi di prova della contestazione mossa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] a. nella decisione controversa dovessero, come fatto valere da queste ultime, essere respinti non consentiva di mettere in discussione la serie di indizi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la loro partecipazione alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al sovrapprezzo carburante né a quella relativa al sovrapprezzo di sicurezza. Esso ha tuttavia constatato, per quanto riguarda la normativa applicabile in Thailandia, che [OSCURATO:SOCIETA] a. erano riuscite a dimostrare che, a partire dal 20 luglio 2005, le autorità di tale paese avevano creato un quadro giuridico che eliminava qualsiasi possibilità di comportamento concorrenziale tra i vettori per quanto riguarda la determinazione dell’importo del sovrapprezzo carburante applicabile ai voli in partenza da detto paese. Esso ha altresì constatato che la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore ritenendole responsabili della componente dell’infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni. 49 Nell’ambito del quinto motivo, il Tribunale ha segnatamente constatato che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente imputato a [OSCURATO:SOCIETA] a. la responsabilità della componente dell’infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni, tale istituzione aveva sopravvalutato il grado della loro partecipazione all’infrazione unica e continuata. Esso ha ritenuto che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] avesse viziato la decisione controversa di illegittimità non concedendo a [OSCURATO:SOCIETA] a., a titolo della loro partecipazione limitata all’infrazione unica e continuata, una riduzione dell’importo di base dell’ammenda superiore al 10%. 50 In conseguenza di tali constatazioni, esso ha annullato la decisione controversa nella misura indicata al punto 45 della presente sentenza e ha respinto il resto della domanda di annullamento. 51 Per quanto riguarda le conclusioni volte alla modifica dell’importo dell’ammenda, il Tribunale ha escluso dal valore delle vendite i ricavi realizzati sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-[OSCURATO:PERSONA], atteso che tali collegamenti non rientravano nell’ambito dell’infrazione unica e continuata. 52 Ciò detto, esso ha ritenuto, alla luce di quanto aveva risposto la [OSCURATO:PERSONA] a uno dei suoi quesiti scritti e al fine di garantire la parità di trattamento dei vettori incriminati che avevano proposto un ricorso avverso la decisione controversa, che occorresse reinserire, nel valore delle vendite da prendere in considerazione per [OSCURATO:SOCIETA] a., il fatturato che esse avevano realizzato sui collegamenti serviti esclusivamente all’interno, rispettivamente, della Danimarca, della Svezia e della Norvegia (in prosieguo: i «collegamenti interni»), che ammontava a EUR 7 991 282. 53 Peraltro, tenuto conto del suo parziale accoglimento di taluni motivi di annullamento, esso ha ridotto il coefficiente di gravità dell’infrazione rispetto a quello adottato nella decisione controversa, ha stabilito un importo supplementare leggermente inferiore a quello adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha applicato una percentuale di riduzione a titolo della partecipazione limitata delle ricorrenti all’infrazione unica e continuata più elevata di quella che era stata fissata da quest’ultima. Per contro, esso ha ritenuto che l’esclusione di taluni elementi di prova non giustificasse una riduzione supplementare a titolo di una partecipazione limitata all’infrazione unica e continuata. 54 Calcolando l’ammenda sulla base di tali elementi, il Tribunale ha dichiarato che le ammende inflitte alle ricorrenti dovevano essere fissate agli importi indicati al punto 45 della presente sentenza. 55 Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione 56 [OSCURATO:SOCIETA] a. chiedono che la Corte voglia: –        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il loro ricorso di annullamento; –        annullare in tutto o in parte la decisione controversa, nella misura in cui le riguarda; –        annullare o ridurre sostanzialmente l’ammenda loro inflitta; –        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute tanto nell’ambito dell’impugnazione che nel procedimento dinanzi al Tribunale. 57 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione e condannare le ricorrenti alle spese; –        in subordine, in caso di accoglimento dell’impugnazione, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese. Sull’impugnazione 58 A sostegno della loro impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA] a. deducono cinque motivi. Il loro primo motivo verte su errori di diritto commessi dal Tribunale quando ha valutato la violazione dei loro diritti della difesa e del loro diritto di accedere al fascicolo. Il loro secondo motivo verte su errori di diritto relativi al loro diritto di essere ascoltati in merito all’applicazione del criterio basato sugli effetti qualificati delle pratiche anticoncorrenziali nell’Unione (in prosieguo: il «criterio degli effetti qualificati») e dei collegamenti in entrata. Con il loro terzo motivo, esse allegano che il Tribunale ha commesso errori di diritto per quanto riguarda l’applicazione di tale criterio. Il loro quarto motivo verte su errori di diritto nella valutazione dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata. Con il quinto motivo, esse allegano errori di diritto nell’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito. Sul primo motivo di impugnazione, relativo ai diritti della difesa e al diritto di accesso al fascicolo 59 Il primo motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. si compone di due parti. Con la prima parte, esse fanno valere che il Tribunale ha violato i loro diritti della difesa e il loro diritto di accedere al fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] non sanzionando il rifiuto di quest’ultima di dare loro accesso ad elementi di prova a carico. Con la seconda parte, esse fanno valere le stesse violazioni per quanto riguarda l’accesso ad elementi di prova a discarico. Sulla prima parte, relativa agli elementi di prova a carico – Argomenti delle parti 60 [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano di aver fatto valere dinanzi al Tribunale che i loro diritti della difesa erano stati violati in quanto la decisione controversa è fondata su descrizioni di quadri normativi e di prassi amministrative di paesi terzi che derivano in particolare dalle risposte di altri vettori alla comunicazione degli addebiti nonché da documenti che rinviano a tali risposte. [OSCURATO:PERSONA], tali documenti non sarebbero stati loro comunicati, sebbene si tratti di elementi di prova a carico. [OSCURATO:SOCIETA], come risulterebbe dai punti da 104 a 109, 115 e 124 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia certamente accolto i loro argomenti per quanto riguarda talune risposte alla comunicazione degli addebiti, esso avrebbe tuttavia erroneamente negato loro l’accesso ad altre categorie di documenti a carico. 61 Sotto un primo profilo, al punto 110 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non si fosse basata su documenti non divulgati relativi al sovrapprezzo di sicurezza in Giappone. Infatti, dai punti 1008 e 1012 della decisione controversa risulterebbe, da un lato, che talune parti avevano affermato che era necessario un coordinamento per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante e non il sovrapprezzo di sicurezza e, dall’altro, che elementi di prova, benché insoddisfacenti, le erano stati sottoposti da altri vettori. [OSCURATO:SOCIETA] a., che avevano esse stesse presentato osservazioni sul sovrapprezzo di sicurezza che dimostravano che tale punto 1008 era errato, avrebbero quindi dovuto avere accesso alle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite da tali altri vettori, per verificare le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. 62 Sotto un secondo profilo, ai punti da 112 a 114 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che non fosse necessario che [OSCURATO:SOCIETA] a. accedessero ai documenti utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare i regimi normativi del Giappone e di altri paesi terzi, per il motivo che la decisione controversa si limitava a descrivere le disposizioni applicabili e le informazioni riguardanti il quadro legislativo dei paesi terzi considerati erano, in linea di principio, pubbliche e accessibili. 63 In primo luogo, il contenuto del diritto nazionale sarebbe una questione di fatto e dovrebbe essere dimostrato da elementi di prova. Le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai quadri normativi di tali paesi terzi avrebbero quindi dovuto necessariamente basarsi su documenti contenuti nel fascicolo, ma che non sarebbero stati divulgati. Inoltre, si tratterebbe di prove a carico poiché sarebbero state utilizzate contro [OSCURATO:SOCIETA] a. In secondo luogo, la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA] (T‑43/02, EU:T:2006:270), citata in tale punto 114, non riguarderebbe il diritto nazionale, bensì la giurisprudenza del giudice dell’Unione, e non sarebbe quindi pertinente. In terzo luogo, da nessun elemento del fascicolo risulterebbe che le normative di cui trattasi fossero accessibili al pubblico. In quarto luogo, come risulterebbe dai punti da 558 a 661 della sentenza impugnata, la decisione controversa menzionerebbe anche i requisiti amministrativi applicabili negli altri paesi terzi i cui regimi normativi sono esaminati in tale decisione. [OSCURATO:PERSONA], tali requisiti non sarebbero pubblicamente disponibili. 64 Sotto un terzo profilo, il Tribunale non avrebbe risposto all’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dare loro accesso alle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti che riguardavano la normativa giapponese. Pertanto, il Tribunale non avrebbe risposto, in particolare, al loro argomento relativo al punto 1011 della decisione controversa, di cui avrebbe tuttavia preso atto al punto 103 della sentenza impugnata. Esso avrebbe dovuto, quanto meno, indicare i motivi per i quali non ha preso in considerazione gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] a. riguardanti elementi di prova a carico che avrebbero potuto portare all’annullamento parziale o totale della decisione controversa. 65 Le conclusioni tratte dal Tribunale ai punti 115 e 124 della sentenza impugnata sarebbero, in conseguenza di quanto precede, anch’esse errate. 66 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 67 Il diritto di accesso al fascicolo, quale corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba concedere all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame della totalità dei documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa. Questi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e le altre informazioni riservate (sentenza del 1º luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 22 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, NKT Verwaltung e NKT/[OSCURATO:PERSONA], C‑607/18 P, EU:C:2020:385, punto 262). 68 Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata dimostra, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su tale documento per suffragare il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, dall’altro, che tale addebito può essere provato solo facendo riferimento al detto documento. In presenza di altre prove documentali, di cui le parti abbiano preso conoscenza durante il procedimento amministrativo, che sostengano specificamente le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], l’eliminazione dai mezzi di prova del documento a carico non comunicato non inficerebbe la fondatezza degli addebiti accertati nella decisione contestata. Spetta quindi all’impresa interessata dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per incriminare tale impresa (sentenza del 1º luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 13 e giurisprudenza citata). 69 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la censura volta contro il punto 110 della sentenza impugnata, occorre rilevare, da un lato, che, in quest’ultima, il Tribunale ha affermato che dal passaggio citato del punto 1012 della decisione controversa – secondo il quale «non si sostiene che le parti avessero l’obbligo di accordarsi sul [sovrapprezzo di sicurezza] o sul [rifiuto di pagare commissioni]» – non risultava che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su elementi a carico non divulgati. Al riguardo, esso ha rilevato che, con tale constatazione, la [OSCURATO:PERSONA] si limitava ad osservare che in risposta alla comunicazione degli addebiti non era stato fornito alcun elemento di prova attestante un siffatto obbligo. 70 [OSCURATO:PERSONA], affermando, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su un’asserita mancanza di allegazioni riguardanti l’obbligo di accordarsi sul sovrapprezzo di sicurezza come, di per sé, una prova a carico, [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitano, in realtà, a mettere in discussione la lettura di tale considerando 1012 effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata. 71 Tuttavia, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. 72 Il Tribunale è dunque il solo competente ad accertare e a valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore probatorio dei mezzi di prova ad esso offerti. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi ultimi (sentenze del 28 maggio 1998, Deere/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/95 P, EU:C:1998:256, punto 22, e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 50 e giurisprudenza citata). 73 Tale censura è, di conseguenza, irricevibile, atteso che [OSCURATO:SOCIETA] a. non sostengono che il Tribunale, a tale punto 110 della sentenza impugnata, abbia snaturato la decisione controversa. 74 Dall’altro lato, nei limiti in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il punto 1008 della decisione controversa era errato, è sufficiente constatare che tale argomento è diretto non contro la sentenza impugnata, i cui passaggi contestati non menzionano neppure specificamente tale punto, bensì contro la decisione controversa. Esso deve, pertanto, essere respinto in quanto irricevibile (v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, TUIfly/[OSCURATO:PERSONA], C‑763/21 P, EU:C:2023:528, punto 53 e giurisprudenza citata). 75 In secondo luogo, occorre rilevare che, come indicato al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale si è dedicato, ai punti da 112 a 114 di quest’ultima, a rispondere all’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. relativo a documenti non divulgati sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata, senza che tali documenti provenissero necessariamente da altri vettori destinatari della comunicazione degli addebiti. Esse si riferivano al riguardo ai documenti che sarebbero serviti all’analisi della normativa giapponese e degli accordi relativi ai servizi aerei (in prosieguo: gli «ASA») applicabili in paesi terzi diversi da [OSCURATO:PERSONA] e dal Giappone, menzionati ai punti da 998 a 1001, 1009, 1010 e da 1013 a 1019 della decisione controversa. 76 Al punto 112 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che tali punti da 998 a 1001 non rinviavano ad alcun documento del fascicolo istruttorio e che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a descrivervi le disposizioni applicabili della normativa giapponese e degli ASA di cui sono parti i paesi terzi interessati e a constatare che non era dimostrato che tali disposizioni imponessero ai vettori di attuare un coordinamento tariffario. Esso ha anche rilevato che le disposizioni di cui trattasi sono quelle alle quali facevano riferimento taluni vettori destinatari della comunicazione degli addebiti nei loro argomenti in risposta a quest’ultima, come risultava dai punti 1002, 1003 e 1013 della decisione controversa. 77 Al punto 113 di detta sentenza, esso ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano spiegato in che modo i passaggi in questione di tale decisione rivelerebbero l’esistenza di uno o più documenti a carico non divulgati sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata. 78 Al punto 114 della medesima sentenza, esso ha aggiunto che, anche supponendo che [OSCURATO:SOCIETA] a. intendessero contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver dato loro accesso al testo delle disposizioni giuridiche in questione, il quadro normativo applicabile in Giappone e negli altri paesi terzi interessati in materia di sovrapprezzi non può costituire, di per sé, un elemento a carico e che, in ogni caso, tale informazione è in via di principio pubblica e accessibile. Esso ha inoltre aggiunto che, del resto, la comunicazione degli addebiti li aveva messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista sulle disposizioni giuridiche di cui trattasi durante il procedimento amministrativo. 79 Da tali elementi risulta, anzitutto, che, in tali punti 112 e 113, il Tribunale non ha constatato che non fosse necessario che [OSCURATO:SOCIETA] a. accedessero ai documenti che la [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato per valutare i regimi normativi del Giappone e di altri paesi terzi, come esse sostengono nella presente censura, ma che i passaggi della decisione controversa ai quali esse si riferivano non rivelavano l’esistenza di documenti a carico non divulgati sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata in tale decisione. La censura relativa a detti punti 112 e 113, nei limiti in cui si fonda su tale lettura erronea della sentenza impugnata, deve quindi essere respinta in quanto infondata. 80 Inoltre, nei limiti in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno riferimento al punto 114 della sentenza impugnata facendo valere che si tratterebbe effettivamente di documenti a carico, che la giurisprudenza citata a tale punto 114 non è pertinente e che il carattere pubblico delle normative considerate non è dimostrato, è sufficiente rilevare che tale argomento riguarda considerazioni del Tribunale formulati ad abundantiam , come risulta dai punti da 75 a 78 della presente sentenza. Di conseguenza, detto argomento deve essere respinto in quanto inoperante, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte secondo la quale censure dirette contro elementi ultronei della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della decisione stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti (sentenze del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 537, nonché del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 263 e giurisprudenza citata). 81 Infine, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. contestano i punti da 558 a 561 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che, in tali punti, il Tribunale ha fatto riferimento a un’istruzione del Ministero dell’aviazione civile della Thailandia contenuta in una lettera prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] a. sia durante il procedimento amministrativo sia dinanzi al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] a. non espongono alcun argomento giuridico che spieghi in che modo tale constatazione possa rivelare un errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale nella valutazione dell’argomentazione presentatagli da [OSCURATO:SOCIETA] a. a proposito di asseriti elementi di prova a carico, realizzata ai punti da 103 a 115 della sentenza impugnata. 82 [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione. Pertanto, gli elementi dell’impugnazione che non contengono alcuna argomentazione volta specificamente a identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza impugnata non soddisfano tale requisito e devono essere respinti in quanto irricevibili (sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/23 P, EU:C:2024:851, punti 51 e 52 nonché giurisprudenza citata). 83 La censura relativa a tali punti da 558 a 561 è, di conseguenza, irricevibile. 84 In terzo luogo, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione, che incombe al Tribunale ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, di quest’ultimo, gli impone di far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (sentenze dell’11 aprile 2013, Mindo/[OSCURATO:PERSONA], C‑652/11 P, EU:C:2013:229, punto 29, e del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 113 nonché giurisprudenza citata). 85 Tuttavia, tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 372, nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 114 e giurisprudenza citata). 86 [OSCURATO:PERSONA], dai punti da 103 a 109 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha risposto all’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dare loro accesso alle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti che sono state invocate e che sono relative alla normativa giapponese. Come indicato in tale punto 103, detto argomento verteva in particolare sul punto 1011 della decisione controversa, che è proprio relativo alle risposte presentate alla comunicazione degli addebiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e da altri vettori a proposito del sovrapprezzo carburante per i voli in partenza dal Giappone. Tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 84 e 85 della presente sentenza, l’asserita violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivazione ad esso incombente non è quindi dimostrata. 87 Da tutto quanto precede deriva che la prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. Sulla seconda parte, relativa agli elementi di prova a discarico – Argomenti delle parti 88 [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano di aver fatto valere, dinanzi al Tribunale, una violazione dei loro diritti della difesa in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito loro documenti potenzialmente a discarico ricevuti da quest’ultima dopo la comunicazione degli addebiti, in particolare risposte a quest’ultima da altri vettori, nonché le osservazioni di altri destinatari della comunicazione degli addebiti presentata dinanzi al Tribunale nell’ambito dei loro ricorsi contro la decisione originaria. Respingendo tale argomento, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto. 89 In primo luogo, il Tribunale, al punto 123 della sentenza impugnata, avrebbe ritenuto che il principio risultante dalla sua sentenza del 29 giugno 1995, Solvay/[OSCURATO:PERSONA] (T‑30/91, EU:T:1995:115), secondo cui non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] decidere da sola se un documento sia utile alla difesa, non si applica alle prove successive alla comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza da esso citata al riguardo, ossia la sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑240/07, EU:T:2011:284), non escluderebbe che l’accesso sia concesso qualora ciò sia necessario per rispettare il principio della parità delle armi. Il diritto a una buona amministrazione e il diritto a un processo equo sanciti dagli articoli 41 e 47 della Carta esigerebbero che le autorità inquirenti comunichino tutte le prove pertinenti in loro possesso. Per stabilire se debba essere concesso l’accesso alle prove, la questione essenziale sarebbe quella di sapere non quando esse sono state incluse nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto se esse avrebbero potuto essere utili alla difesa. Le ricorrenti invocano, a tal riguardo, il fatto che ai diritti riconosciuti dalla Carta deve essere riconosciuta la stessa portata di quelli equivalenti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo richiederebbe che le autorità inquirenti comunichino tutte le prove pertinenti in loro possesso, a carico e a discarico, anche se esse non le considerano pertinenti. 90 In secondo luogo, il rinvio alla sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011, Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑112/07, EU:T:2011:342), effettuato al punto 117 della sentenza impugnata, non sarebbe pertinente, in quanto tale sentenza tratta degli «argomenti» presentati da altri destinatari della comunicazione degli addebiti, mentre [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero chiesto l’accesso ai «dati» di altri vettori. Le prove a discarico di un trasportatore discolperebbero molto probabilmente anche altri vettori, come avrebbe riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] divulgando taluni elementi di prova successivi a tale comunicazione. 91 In terzo luogo, ai punti da 118 a 122 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato le prove e omesso di rispondere alla loro argomentazione ritenendo che esse non avessero fornito alcun principio di prova dell’utilità dei documenti richiesti per il procedimento. Siffatti principi di prova sarebbero stati tuttavia esposti nel ricorso e nella replica dinanzi al Tribunale per quanto riguarda il comportamento dell’alleanza WOW, le pratiche nei paesi terzi, le congetture interne degli altri vettori su [OSCURATO:SOCIETA] a. e le disparate pratiche locali, nonché gli accordi verticali di fornitura di capacità e i relativi messaggi di posta elettronica, detti «“Cari partner”». Tali elementi non sarebbero stati, in gran parte, esaminati dal Tribunale. 92 Per quanto riguarda, in particolare, tali messaggi di posta elettronica, il Tribunale, ai punti da 476 a 487 della sentenza impugnata, avrebbe respinto la spiegazione plausibile di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo la quale essi erano stati inviati in modo non sollecitato e non reciproco da [OSCURATO:PERSONA] alle compagnie aeree che erano i suoi clienti, cosicché esso avrebbe trattato tali messaggi di posta elettronica come prove a carico. Tuttavia, nella causa connessa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑344/17, EU:T:2022:185), il Tribunale, al punto 512 di tale sentenza, avrebbe trattato i messaggi di posta elettronica come prove a discarico. Esso avrebbe così violato il principio secondo cui una sentenza, ivi compresa la sua motivazione, deve essere applicabile erga omnes . Prove identiche dovrebbero essere valutate allo stesso modo, indipendentemente da quale sia la causa. 93 In quarto luogo, per quanto riguarda le prove fornite da vettori non incriminati, il Tribunale, al punto 121 della sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore di diritto o, in subordine, avrebbe omesso di motivare la sua decisione ritenendo che l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. era fondato su «congetture estremamente generiche». In realtà, queste ultime avrebbero presentato prove specifiche del fatto che le risposte di [OSCURATO:PERSONA] e di un altro vettore contenevano, per quanto le riguardano, prove a discarico o, in altri termini, principi di prova che tali documenti sarebbero stati utili per la loro difesa. Il Tribunale avrebbe quindi violato il principio della parità delle armi e i diritti della difesa. [OSCURATO:SOCIETA] a. rinviano, in particolare, ai punti 477 e 478 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale si baserebbe su messaggi di posta elettronica scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e un altro vettore come prove a carico nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] a. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata incriminata. Inoltre, [OSCURATO:SOCIETA] a. non avrebbero potuto accedere ai mezzi difensivi e alle prove da essa presentati, il che suggerirebbe fortemente un rifiuto di dare accesso agli elementi di prova a discarico. Il Tribunale non avrebbe spiegato i motivi per i quali tale principio di prova era insufficiente e non si sarebbe pronunciato sull’insieme dei principi di prova addotti. 94 In quinto luogo, al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che l’accesso a elementi di prova potenzialmente a discarico successivi alla comunicazione degli addebiti farebbe beneficiare [OSCURATO:SOCIETA] a. degli sforzi compiuti e delle risorse più ingenti investite, se del caso, da altri vettori. Le risorse di una persona non dovrebbero avere un’incidenza sui suoi diritti di difesa. La giurisprudenza stabilirebbe soltanto che gli argomenti contenuti nelle altre risposte alla comunicazione degli addebiti non possono presumersi a discarico. 95 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte del primo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 96 Per quanto attiene alla mancata comunicazione di un documento asseritamente a discarico, secondo costante giurisprudenza, per dimostrare che i suoi diritti della difesa sono stati violati, l’impresa interessata deve solo provare che la mancata divulgazione di tale documento abbia potuto influenzare, a detrimento di quest’ultima, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. È quindi sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare tali documenti a discarico per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate in quello stadio dalla [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe potuto, pertanto, influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte dall’istituzione nell’eventuale decisione, quanto meno con riguardo alla gravità e alla durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, all’entità dell’ammenda. L’impresa interessata deve quindi dimostrare, da un lato, che essa non ha avuto accesso a taluni elementi di prova a discarico e, dall’altro, che avrebbe potuto utilizzarli a propria difesa (v., in tal senso, sentenze del 1º luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punti 23 e 24, nonché del 14 maggio 2020, NKT Verwaltung e NKT/[OSCURATO:PERSONA], C‑607/18 P, EU:C:2020:385, punto 265 e giurisprudenza citata). 97 Nel caso di specie, occorre, in primo luogo, rilevare che, come sostengono [OSCURATO:SOCIETA] a., il Tribunale ha affermato, al punto 123 della sentenza impugnata, che esse hanno fatto valere inutilmente la sentenza del Tribunale del 29 giugno 1995, Solvay/[OSCURATO:PERSONA] (T‑30/91, EU:T:1995:115), dato che esso aveva già dichiarato, al punto 254 della sua sentenza del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑240/07, EU:T:2011:284), che la considerazione secondo cui non può spettare alla sola [OSCURATO:PERSONA] determinare i documenti utili alla difesa dell’impresa interessata si riferiva ai documenti provenienti dal fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] e non poteva applicarsi a risposte fornite da altre parti interessate agli addebiti comunicati da quest’ultima. 98 [OSCURATO:PERSONA], affermando che il Tribunale ha ritenuto a torto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a procedere a una prima valutazione degli elementi potenzialmente a discarico contenuti nelle risposte degli altri partecipanti all’intesa alla comunicazione degli addebiti, [OSCURATO:SOCIETA] a. reclamano, in sostanza, il diritto a un accesso completo e automatico a tali risposte. [OSCURATO:PERSONA], come la Corte ha già dichiarato, un siffatto diritto non esiste. Infatti, poiché spetta all’impresa che deduce una violazione dei suoi diritti della difesa fornire un primo indizio dell’utilità, per la propria difesa, di tali documenti che non le erano stati comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che, per il solo fatto di non aver dato un accesso completo ed automatico alle risposte degli altri partecipanti ad un’intesa alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato i diritti della difesa di un’impresa (v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑591/18 P, EU:C:2019:1026, punto 40, nonché del 14 maggio 2020, NKT Verwaltug e NKT/[OSCURATO:PERSONA], C‑607/18 P, EU:C:2020:385, punti 259, 260 e 265). 99 A tal riguardo, occorre rilevare che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo invocata da [OSCURATO:SOCIETA] a. non stabilisce un diritto di accesso completo e automatico al fascicolo nel corso di un procedimento amministrativo. In ogni caso, [OSCURATO:SOCIETA] a. non spiegano in che modo tale giurisprudenza possa mettere in discussione l’approccio applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] che consiste, per quanto riguarda i documenti da essa ricevuti dopo la comunicazione degli addebiti, proprio nel dare accesso a tali documenti qualora essi possano costituire nuovi elementi di prova, siano essi a carico o a discarico (v., per analogia, sentenza del 14 maggio 2020, NKT Verwaltung e NKT/[OSCURATO:PERSONA], C‑607/18 P, EU:C:2020:385, punti 268 e 269). 100 La prima censura della presente parte è quindi infondata. 101 In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa al punto 117 della sentenza impugnata, occorre osservare che il Tribunale ha ivi rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitavano in gran parte ad avvalersi del fatto che taluni vettori incriminati o destinatari della comunicazione degli addebiti avevano invocato gli stessi argomenti delle ricorrenti nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti o nelle loro osservazioni dinanzi al Tribunale. Esso ha indicato che siffatte considerazioni erano inidonee a dimostrare l’esistenza di elementi a discarico, rinviando, al riguardo, ai punti 43 e 44 della sua sentenza del 12 luglio 2011, Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑112/07, EU:T:2011:342). 102 [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza già ricordata al punto 96 della presente sentenza risulta che, per quanto riguarda la mancata comunicazione di un documento a discarico, l’impresa interessata deve dimostrare che la sua mancata divulgazione ha potuto incidere, a suo sfavore, sullo svolgersi del procedimento e sul contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non si può ritenere che, con le affermazioni generali formulate da [OSCURATO:SOCIETA] a. dinanzi al Tribunale, quali ricordate al punto 117 della sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA] a. abbiano assolto tale onere. 103 La censura diretta contro il punto 117 della sentenza impugnata è, di conseguenza, infondata. 104 In terzo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che, ai punti da 118 a 122 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato le prove e omesso di rispondere alla loro argomentazione, occorre rilevare che [OSCURATO:SOCIETA] a. non criticano il criterio giuridico enunciato a tale punto 118, ricordato, in sostanza, al punto precedente della presente sentenza, bensì l’applicazione che ne è stata fatta dal Tribunale. 105 A tal riguardo, al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento ai documenti sottesi alla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’alleanza WOW contenuta nella sua decisione del 4 luglio 2005 nel caso COMP/M.3770 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (GU 2005, C 204, pag. 3), e ha rilevato, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non si era basata su di essi nell’ambito del procedimento sfociato nella decisione controversa. Al punto 120 della sentenza impugnata, esso ha altresì esaminato gli elementi che dovevano attestare l’esistenza di accordi in materia di capacità tra [OSCURATO:PERSONA] e i destinatari di diversi messaggi di posta elettronica inviati da quest’ultima in merito ad un adeguamento del suo livello di sovrapprezzo carburante. In tale contesto, esso ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano già sollevato, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, un argomento al riguardo, che esse disponevano già, mediante elementi contenuti nel fascicolo istruttorio, di un elenco dei vettori parti di un accordo di acquisto di capacità con [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già respinto il loro argomento al punto 797 della decisione controversa. Esso ne ha dedotto che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano dimostrato che la comunicazione di tali elementi avrebbe potuto essere loro utile nell’ambito della loro difesa. 106 Al punto 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre esaminato l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. relativo agli elementi che sarebbero stati prodotti dai vettori non incriminati, secondo il quale essi avrebbero potuto essere prodotti a loro discarico in quanto erano interessati da contatti controversi che sono stati opposti a [OSCURATO:SOCIETA] a. nell’ambito della decisione controversa. A tal riguardo, esso ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] a. procedessero «per congetture estremamente generiche» e che, per la sua genericità, l’ipotesi da esse formulata non potesse costituire un’indicazione sufficientemente precisa dell’esistenza di elementi a discarico nelle risposte di detti trasportatori. Al punto 122 di tale sentenza, esso ha aggiunto che lo stesso valeva per il loro argomento con il quale esse facevano valere che, poiché i loro dipendenti avevano partecipato solo a «una minima parte» dei comportamenti in questione, gli elementi giustificativi relativi alla maggior parte di detti comportamenti sarebbero in possesso degli altri vettori incriminati. 107 È quindi necessario constatare che, con la loro critica dei punti da 119 a 122 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:SOCIETA] a. tentano in realtà di mettere in discussione le valutazioni dei fatti e degli elementi di prova effettuate dal Tribunale in tali punti. Infatti, l’eventuale pertinenza e il valore probatorio di presunti elementi a discarico rivestono manifestamente natura fattuale, cosicché essi non sono soggetti, in quanto tali, al controllo della Corte (sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑452/11 P, EU:C:2012:829, punto 28 e giurisprudenza citata). Tale critica è, pertanto, irricevibile. 108 A tal riguardo, non si può ritenere, come sostenuto anche da [OSCURATO:SOCIETA] a., che, in tali punti da 119 a 122, il Tribunale abbia snaturato le prove e omesso di rispondere al loro argomento. Da un lato, uno snaturamento sussiste qualora, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione degli elementi di prova esistenti risulti manifestamente errata o manifestamente contraria alla loro formulazione. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, esso deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2024, JCDecaux [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑710/22 P, EU:C:2024:787, punto 63, e del 22 maggio 2025, Luossavaara-Kiirunavaara/[OSCURATO:PERSONA], C‑621/23 P, EU:C:2025:368, punto 108 e giurisprudenza citata). 109 [OSCURATO:PERSONA], l’argomento esposto al punto 91 della presente sentenza è, alla luce di tali requisiti, insufficiente a dimostrare gli asseriti snaturamenti, atteso [OSCURATO:SOCIETA] a. non indicano in particolare in che modo la valutazione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata sarebbe manifestamente erronea. 110 Dall’altro lato, tenuto conto della giurisprudenza già ricordata ai punti 84 e 85 della presente sentenza, non si può ritenere che, respingendo come ha fatto, ai punti da 119 a 122 della sentenza impugnata, gli argomenti che [OSCURATO:SOCIETA] a. gli presentavano, il Tribunale abbia violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. 111 In quarto luogo, è sufficiente rilevare che, con l’argomento esposto al punto 93 della presente sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] a. contestano nuovamente il punto 121 della sentenza impugnata, facendo valere argomenti analoghi a quelli già respinti ai punti da 104 a 110 della presente sentenza. Anch’esso deve quindi essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. 112 In quinto luogo, poiché l’argomento esposto al punto 94 della presente sentenza riguarda solo la seconda frase del punto 118 della sentenza impugnata, che, come indica la locuzione «del resto», costituisce un motivo ad abundantiam , esso è inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 80 della presente sentenza. 113 Da tutto quanto precede risulta che la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondata, così come, di conseguenza, tale primo motivo nel suo complesso. Sul secondo motivo di impugnazione, relativo al diritto di essere ascoltati in merito al criterio degli effetti qualificati 114 Il secondo motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. si articola in tre parti. Con la prima parte, esse fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel ritenere che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse basata sul criterio degli effetti qualificati nella decisione controversa, senza che tale criterio fosse stato menzionato nella comunicazione degli addebiti, non comportasse una violazione del loro diritto di essere ascoltate. Con la seconda parte, esse sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che gli elementi di prova invocati in tale decisione per fondare l’applicazione di tale criterio fossero già sufficientemente esposti nella comunicazione degli addebiti. Con la terza parte, esse fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto ritenendo che la loro risposta alla comunicazione degli addebiti dimostrasse che i loro diritti della difesa erano stati rispettati. Sulla prima parte, relativa alla necessità di presentare il criterio degli effetti qualificati nella comunicazione degli addebiti – Argomenti delle parti 115 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che, al punto 140 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha constatato, basandosi sul criterio degli effetti qualificati per stabilire la propria competenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto nuovi addebiti né modificato il contenuto degli addebiti formulati nella comunicazione degli addebiti. La giurisprudenza esigerebbe che una comunicazione degli addebiti contenga i fatti contestati al suo destinatario, ma anche la loro qualificazione. [OSCURATO:PERSONA], poiché il Tribunale ha ammesso, a tale punto 140, che la comunicazione degli addebiti non faceva riferimento al criterio degli effetti qualificati, esso non avrebbe potuto concludere, senza incorrere in errore, che la circostanza che tale criterio non fosse stato specificamente discusso nel corso del procedimento amministrativo fosse irrilevante e non comportasse una violazione dei loro diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quantomeno dovuto adottare una comunicazione degli addebiti complementare a quella del 2007 e organizzare una nuova audizione, dal momento che essa aveva apportato importanti correttivi alla sua analisi. 116 Contrariamente a quanto sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero formulato, al punto 34 del loro ricorso dinanzi al Tribunale, un argomento vertente su un errore di «qualificazione dei fatti», ossia quello secondo cui la comunicazione degli addebiti non indicava che la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione di basarsi sui fatti al fine di dimostrare «effetti immediati, sostanziali o prevedibili» o di applicare il criterio degli effetti qualificati. [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno altresì valere di non essere obbligate a formulare la loro impugnazione negli stessi termini del loro ricorso. 117 [OSCURATO:PERSONA] replica che la presente parte è irricevibile, in applicazione dell’articolo 170 del regolamento di procedura della Corte. Infatti, dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero sostenuto non che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, nella comunicazione degli addebiti, presentare loro il criterio degli effetti qualificati «mediante una qualificazione dei fatti», ma soltanto che l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] era fondata su constatazioni di fatto che non erano state loro comunicate, che la comunicazione degli addebiti non menzionava che la [OSCURATO:PERSONA] prevedeva di basarsi sui fatti specificati successivamente al punto 1045 della decisione controversa e che esse non avevano avuto la possibilità di rispondere a tali affermazioni. In ogni caso, tale parte sarebbe infondata. – Giudizio della Corte 118 Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Pertanto, la competenza della Corte, nell’ambito dell’esame di un’impugnazione, è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può dunque sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo da essa non dedotto dinanzi al Tribunale, in quanto questo equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenze del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 34, e del 2 febbraio 2023, Spagna e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 29 e giurisprudenza citata). 119 Un ricorrente è nondimeno legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑176/06 P, EU:C:2007:730, punto 17, nonché del 2 febbraio 2023, Spagna e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 30 e giurisprudenza citata). 120 Nel caso di specie, è vero che dalla sentenza impugnata, in particolare dal suo punto 133, non risulta che [OSCURATO:SOCIETA] a. abbiano formulato, dinanzi al Tribunale, una censura relativa all’assenza di qualificazione giuridica, nella comunicazione degli addebiti, del criterio degli effetti qualificati. Inoltre, esse non affermano che il Tribunale, in tale sentenza, abbia snaturato l’argomento che esse gli avevano presentato. 121 Tuttavia, come le ricorrenti fanno valere nell’ambito della presente parte, dal punto 34 del loro ricorso di primo grado risulta che, dinanzi al Tribunale, esse avevano fatto valere che la comunicazione degli addebiti non indicava che la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione di basarsi sulle constatazioni di fatto che figuravano in quest’ultima, che esse contestavano peraltro, al fine di «dimostrare “effetti immediati, sostanziali o prevedibili”» o «di applicare il criterio degli effetti». 122 È vero che, così facendo, esse non hanno esplicitamente fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di qualificare giuridicamente il fondamento della sua competenza internazionale. Tuttavia, il Tribunale ha constatato, al punto 140 della sentenza impugnata, che era pacifico tra le parti che, a differenza della decisione controversa, la comunicazione degli addebiti non faceva riferimento al criterio degli effetti qualificati e, al punto 145 di tale sentenza, che la circostanza che tale criterio non fosse stato specificamente discusso nel corso del procedimento amministrativo era irrilevante ai fini della valutazione del rispetto dei loro diritti della difesa, dati gli elementi da esso rilevati ai punti da 140 a 144 di quest’ultima. 123 In tali circostanze, e tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 119 della presente sentenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta e occorre esaminare la presente parte nel merito. 124 A tal riguardo, da costante giurisprudenza risulta che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento idoneo a concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che deve essere pienamente osservato (v., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 1979, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 85/76, EU:C:1979:36, punto 9, e del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑699/19 P, EU:C:2022:483, punto 61 e giurisprudenza citata). 125 In tal senso, il regolamento n. 1/2003 prevede che alle parti venga inviata una comunicazione degli addebiti la quale deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento. Una siffatta comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale che concretizza il principio fondamentale del diritto dell’Unione, che esige il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che può concludersi con l’irrogazione di una sanzione. Tale principio richiede in particolare che la comunicazione degli addebiti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi, la gravità e la durata della presunta infrazione nonché gli elementi di prova su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché la predetta impresa sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑289/04 P, EU:C:2006:431, punto 69, e del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑699/19 P, EU:C:2022:483, punto 62 e giurisprudenza citata). 126 Nel caso di specie, al punto 141 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse già indicato, nella comunicazione degli addebiti, che intendeva constatare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti in entrata. Esso ha indicato al riguardo che, al punto 129 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi osservato che l’«infrazione riguardava i servizi di trasporto merci (…) all’interno dell’[Unione]/SEE e della [OSCURATO:PERSONA] e sui collegamenti tra aeroporti dell’[Unione]/SEE e di paesi terzi in tutto il mondo, in entrambi i sensi». Esso ha per di più osservato che, al punto 1430 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che «tutte le attività anticoncorrenziali che coinvolgevano ciascuno dei partecipanti si inserivano in un obiettivo globale, ossia di accordarsi sul prezzo o quanto meno di eliminare l’incertezza sui prezzi nel mercato del trasporto merci del SEE, ivi compresi i collegamenti tra gli aeroporti del SEE e i paesi terzi». 127 Al punto 142 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì giustificato la sua competenza a constatare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti in entrata sin dalla fase della comunicazione degli addebiti. Al riguardo, esso ha constatato, al punto 1390 di tale comunicazione, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi rilevato che essa era «competente ad applicare l’articolo [101 TFUE] agli accordi relativi al trasporto aereo tra aeroporti dell’[Unione] e i paesi terzi che potevano aver pregiudicato il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri». Inoltre, esso ha osservato, al punto 1394 di detta comunicazione, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto che essa era altresì «competente ad applicare l’articolo 53 dell’accordo SEE (…) agli accordi relativi al trasporto aereo tra gli aeroporti del [SEE] e i paesi terzi che possono aver pregiudicato il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri e parti contraenti dell’accordo SEE o tra parti contraenti dell’accordo SEE». 128 Il Tribunale, peraltro, ha constatato, al punto 147 di tale sentenza, che gli elementi di fatto sui quali si fondano i punti 1045 e 1046 della decisione controversa figuravano tutti nella comunicazione degli addebiti. 129 Ne consegue che, constatando, nella decisione controversa, che l’intesa controversa riguardava comportamenti connessi a vendite in paesi che non appartengono né all’Unione né al SEE, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato tale decisione su addebiti in merito ai quali [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano potuto far valere i loro argomenti, in violazione dell’obbligo ricordato al punto 125 della presente sentenza. Infatti, sulla base degli elementi indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti, quali esposti dal Tribunale ai punti 141, 142 e 147 della sentenza impugnata, in relazione ai quali [OSCURATO:SOCIETA] a. non sostengono che avrebbero snaturato tale comunicazione, [OSCURATO:SOCIETA] a. non potevano ignorare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contestato loro una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in relazione a questi stessi comportamenti. 130 Del resto, la qualificazione del criterio giuridico preciso sul quale la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di poter fondare la propria competenza internazionale ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a comportamenti anticoncorrenziali adottati al di fuori di tali territori non incide sul contenuto degli elementi essenziali sui quali essa ritiene di poter fondare tale competenza e che intende invocare nei confronti un’impresa che essa ipotizza di sanzionare per una violazione di tali disposizioni. 131 Pertanto, non si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] violi i diritti della difesa delle imprese destinatarie di una comunicazione degli addebiti, e in particolare il loro diritto di essere ascoltate quanto alla competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] a sanzionare comportamenti anticoncorrenziali adottati al di fuori del territorio dell’Unione o del SEE, per il solo fatto che essa non indica espressamente, in tale comunicazione, che intende fondare la propria competenza a sanzionare tali comportamenti sul «criterio dell’attuazione» o ancora sul «criterio degli effetti qualificati», se non addirittura su un altro criterio giuridico che essa potrebbe ritenere, secondo le circostanze, atto a giustificare una siffatta competenza, dal momento che essa indica, come nel caso di specie, in detta comunicazione, che essa intende sanzionare le imprese destinatarie di quest’ultima per una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE a causa di tali comportamenti e che essa espone gli elementi essenziali che intende prendere invocare a tal fine. 132 Da quanto precede risulta che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel ritenere, ai punti da 140 a 142 e 146 della sentenza impugnata, che, facendo valere, nella decisione controversa, il criterio degli effetti qualificati per fondare la sua competenza a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti in entrata, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia posto a carico di [OSCURATO:SOCIETA] a. nuove censure né ha modificato il contenuto di quelle che aveva provvisoriamente considerato nella comunicazione degli addebiti. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già, nella comunicazione degli addebiti, da un lato, indicato che intendeva sanzionarle per una siffatta infrazione su tali collegamenti e, dall’altro, esposto gli elementi essenziali che giustificavano la sua competenza a tal fine. 133 Da quanto precede risulta che la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata. Sulla seconda parte, relativa al contenuto della comunicazione degli addebiti – Argomenti delle parti 134 [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti 141 e 142 della sentenza impugnata, che la comunicazione degli addebiti avesse fornito loro sufficienti informazioni relative al criterio degli effetti qualificati e che, pertanto, i loro diritti della difesa fossero stati rispettati. I passaggi di tale comunicazione di cui ai punti 141 e 142 di tale sentenza sarebbero mere affermazioni non suffragate da elementi di prova. La sezione 5.2 di detta comunicazione, relativa alla competenza della [OSCURATO:PERSONA], non menzionerebbe né tale criterio né i suoi elementi costitutivi né le prove che dimostrano che nel caso di specie esso era soddisfatto. 135 Per di più, al punto 147 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che gli elementi di prova invocati nella decisione controversa per stabilire il criterio degli effetti qualificati erano sufficientemente esposti nella comunicazione degli addebiti, senza ulteriori precisazioni. Pertanto, l’approccio del Tribunale avrebbe imposto a [OSCURATO:SOCIETA] a. di indovinare il criterio giuridico adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] e di ricercare nel complesso di tale comunicazione se quest’ultima contenesse elementi che consentissero di suffragare tale criterio. I passaggi della comunicazione degli addebiti citati in tale punto 147 non conterrebbero neppure i fatti pertinenti. 136 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale prima parte è infondata. – Giudizio della Corte 137 In primo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la comunicazione degli addebiti contenesse elementi sufficienti per metterli in condizione di comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva constatare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti in entrata e che i loro diritti della difesa erano stati, di conseguenza, rispettati, è sufficiente constatare che tale argomento non si distingue, nella sua sostanza, da quello che [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno già esposto a sostegno della prima parte del presente motivo. Essa deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata per gli stessi motivi esposti ai punti da 124 a 133 della presente sentenza. 138 In secondo luogo, per quanto riguarda la censura che [OSCURATO:SOCIETA] a. dirigono contro il punto 147 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, a tale punto, il Tribunale ha indicato che queste ultime non erano legittimate a sostenere che l’applicazione del criterio degli effetti qualificati ai punti 1045 e 1046 della decisione controversa si basava su fatti che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso in considerazione nella comunicazione degli addebiti. 139 A tal riguardo, esso ha indicato che gli elementi di fatto sui quali si fondano tali punti 1045 e 1046 figuravano tutti nella comunicazione degli addebiti. Pertanto, esso ha precisato che la motivazione di cui al punto 1045 e attinente all’effetto del comportamento controverso sui consumatori del SEE si basava sulle considerazioni relative alla struttura dei prezzi dei servizi di trasporto merci, al ruolo di intermediario degli spedizionieri tra i vettori e gli speditori e alla natura dell’infrazione unica e continuata già contenute nei punti 7, 104, da 1396 a 1411 e da 1434 a 1438 della comunicazione degli addebiti. Esso ha altresì rilevato che il motivo relativo agli effetti sulla concorrenza dei servizi interlinea ripreso al medesimo punto 1045 si basava sulle considerazioni relative al funzionamento del settore del trasporto merci di cui ai punti 7, 9, 102 e 105 di tale comunicazione. Quanto alla portata geografica dell’intesa controversa e all’inclusione dei servizi di trasporto merci in entrata nell’infrazione unica e continuata di cui al punto 1046 della decisione impugnata, esso ha constatato che esse erano esaminate ai punti 3, 125, 129, 1045, 1390, 1394 e 1430 di detta comunicazione. 140 Pertanto, sostenendo che il Tribunale ha erroneamente concluso che gli elementi di prova invocati nella decisione controversa per dimostrare che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto erano stati sufficientemente esposti nella comunicazione degli addebiti e che i passaggi interessati di quest’ultima non contenevano i fatti pertinenti, [OSCURATO:SOCIETA] a. cercano di ottenere dalla Corte una nuova valutazione del contenuto della comunicazione degli addebiti, quale esposto dal Tribunale nella sentenza impugnata, senza neppure invocare uno snaturamento. [OSCURATO:PERSONA], una siffatta nuova valutazione dei fatti esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 141 Da quanto precede risulta che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. Sulla terza parte, relativa alle risposte di [OSCURATO:SOCIETA] a. alla comunicazione degli addebiti – Argomenti delle parti 142 [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 143 della sentenza impugnata, che il rispetto dei loro diritti della difesa era attestato dalle loro risposte alla comunicazione degli addebiti. Infatti, tali risposte non avrebbero potuto colmare le lacune di tale comunicazione relative al criterio degli effetti qualificati. Il punto 144 di tale sentenza sarebbe, di conseguenza, parimenti erroneo nella parte in cui il Tribunale vi afferma che i punti da 1042 a 1046 della decisione controversa si limitavano a rispondere agli argomenti di [OSCURATO:SOCIETA] a., poiché queste ultime non avevano mai affrontato quest’ultimo criterio. Se è vero che gli argomenti esposti in una comunicazione degli addebiti potrebbero essere riveduti o completati, non sarebbe consentito modificare gli elementi essenziali dell’asserita infrazione. Di conseguenza, il punto 145 di detta sentenza, nel quale il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che il criterio degli effetti qualificati non fosse stato oggetto di discussione, era irrilevante, e il punto 146 di quest’ultima, nel quale esso ha ritenuto che i diritti della difesa di [OSCURATO:SOCIETA] a. non fossero quindi stati violati, sarebbero anch’essi errati. 143 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte sia infondata. – Giudizio della Corte 144 È sufficiente rilevare che la presente parte si basa sulla premessa secondo cui la comunicazione degli addebiti era lacunosa per il fatto che, in quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva espressamente indicato che essa intendeva fondare la sua competenza a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti in entrata sul criterio degli effetti qualificati. [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi della prima parte del presente motivo risulta che tale premessa è errata. 145 Ne consegue che la terza parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata e che, di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. Sul terzo motivo di impugnazione, relativo all ’ applicazione del criterio degli effetti qualificati 146 Il terzo motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. si articola in cinque parti. Con la prima parte, esse fanno valere che la sentenza impugnata è viziata da incongruenze e da applicazioni erronee del criterio degli effetti qualificati. Con la seconda parte, esse affermano che il Tribunale ha illegittimamente sostituito il proprio ragionamento a quello esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa. Con la terza parte, esse invocano un’inversione illegittima dell’onere della prova. Con la quarta parte, esse sostengono che il Tribunale ha applicato un criterio errato per quanto riguarda il carattere immediato dell’effetto da esso valutato. Con la quinta parte, esse fanno valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti in entrata poteva essere accertata sulla base dell’infrazione unica e continuata. Sulla prima parte, vertente su incongruenze ed errori nell’applicazione del criterio degli effetti qualificati – Argomenti delle parti 147 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che i punti da 167 a 171, da 179 a 181, 197, 198, 203, 221, 222 e 226 della sentenza impugnata sono viziati da incongruenze e da applicazioni erronee del criterio degli effetti qualificati. Come indicato dal Tribunale ai punti 161 e 165 di tale sentenza, l’applicazione di tale criterio richiederebbe che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri effetti probabili, prevedibili, immediati e sostanziali. [OSCURATO:PERSONA], i riferimenti del Tribunale alle infrazioni per oggetto e alla prova degli effetti concreti, contenuti ai punti 167, 170 e 171 di detta sentenza, non affronterebbero la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato che queste quattro condizioni erano soddisfatte. La nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto» non avrebbe alcun rapporto con la competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA], salvo ammettere che non sarebbe mai necessario dimostrare effetti anticoncorrenziali per stabilire una siffatta competenza. 148 Sarebbe spettato al Tribunale, per quanto riguarda gli effetti sui consumatori che avrebbe identificato – vale a dire, da un lato, un aumento del prezzo dei servizi acquistati dagli speditori stabiliti nel SEE (in prosieguo: l’«effetto sugli speditori»), di cui ai punti 179 e 181 della sentenza impugnata, e, dall’altro, un aumento del prezzo delle merci acquistate dai consumatori finali nel SEE (in prosieguo: l’«effetto sulle merci»), di cui ai punti 181 e 226 di tale sentenza – esaminare se ciascuno di tali effetti fosse probabile, prevedibile, sostanziale e immediato, poiché la probabilità e la prevedibilità costituiscono criteri distinti, come indicherebbe il punto 51 della sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/14 P, EU:C:2017:632). Il Tribunale non sarebbe stato legittimato a modificare, nel corso della sua analisi, la descrizione dell’effetto da esso esaminato allo scopo di soddisfare più agevolmente il criterio degli effetti qualificati. 149 Tuttavia, il Tribunale avrebbe proceduto in tal modo. Esso non menzionerebbe neppure la parola «probabile» ai punti da 166 a 237 della sentenza impugnata, ad eccezione dei punti 188 e 189 di tale sentenza, nei quali esso imporrebbe a [OSCURATO:SOCIETA] a. di sopportare l’onere della prova. Inoltre, il Tribunale non avrebbe dimostrato che l’effetto sugli speditori e l’effetto sulle merci soddisfacessero rispettivamente le altre tre condizioni del criterio degli effetti qualificati, ma si sarebbe riferito in modo diverso all’uno o all’altro di tali effetti e all’una o all’altra di tali condizioni. [OSCURATO:SOCIETA] a. rinviano, a tal riguardo, ai punti 179, 198, 203, 221 e 222 di detta sentenza. Tale approccio avrebbe notevolmente ridotto l’onere della prova gravante sulla [OSCURATO:PERSONA], come dimostrerebbe il punto 180 della medesima sentenza. 150 Tale punto 179 sarebbe peraltro viziato da un mancato esame di tutti i fatti pertinenti o, in subordine, da un difetto di motivazione, che conduce ad un’applicazione erronea del criterio degli effetti qualificati e ad una violazione della presunzione di innocenza. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione né le prove contrarie di [OSCURATO:SOCIETA] a. riguardanti l’effetto sugli speditori stabiliti nel SEE, che sarebbero rari sui collegamenti in entrata, né il costo aggiuntivo minimo costituito dall’importo dei sovrapprezzi per gli acquirenti basati nel SEE, mentre tali elementi escluderebbero il carattere sostanziale dell’effetto sugli speditori. Il punto 226 della sentenza impugnata sarebbe, inoltre, errato in quanto il Tribunale si sarebbe basato su un’affermazione di fatto relativa ad un effetto sulle merci che sarebbe puramente ipotetico e quindi inidoneo a dimostrare l’esistenza di un effetto sostanziale e immediato sugli speditori. [OSCURATO:SOCIETA] il Tribunale si è basato su una semplice supposizione del carattere sostanziale dell’effetto sugli speditori, sarebbe stato sufficiente per [OSCURATO:SOCIETA] a. presentare una spiegazione che mettesse in una luce diversa i fatti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 151 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte del terzo motivo è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 152 In via preliminare, occorre rilevare che, al punto 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] si era basata, in sostanza, su tre motivazioni autonome per ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto nel caso di specie. Al punto 157 di tale sentenza, esso ha rilevato che le prime due motivazioni figuravano al punto 1045 della decisione controversa e che esse vertevano entrambe sugli effetti del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente. Pertanto, a tale punto 157, esso ha constatato che la prima motivazione verteva sul fatto che i «maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi i prezzi più elevati delle merci importate [erano], per loro natura, idonei a produrre effetti sui consumatori all’interno del SEE» (in prosieguo: l’«effetto sui prezzi delle merci importate») e che la seconda motivazione riguardava gli effetti del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata «anche sulla fornitura di servizi di [trasporto merci] da parte di altri vettori all’interno del SEE, tra le piattaforme di corrispondenza (“hubs”) nel SEE utilizzate dai vettori di paesi terzi e dagli aeroporti di destinazione di tali spedizioni nel SEE che non sono serviti dal vettore del paese terzo». Al punto 158 di detta sentenza, esso ha rilevato che la terza motivazione figurava al punto 1046 della decisione controversa e riguardava gli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. Al punto 159 della medesima sentenza, esso ha indicato di ritenere opportuno esaminare la prima e la terza di tale motivazione, operazione che ha effettuato rispettivamente ai punti da 160 a 227 e da 228 a 236 della sentenza impugnata. 153 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a., il Tribunale, ai punti della sentenza impugnata considerati da queste ultime, non si è impegnato a verificare se le condizioni che caratterizzano l’esistenza di effetti qualificati fossero soddisfatte per quanto riguarda sia un presunto «effetto sugli speditori» sia un presunto «effetto sulle merci». Infatti, esso ha effettuato tale verifica per quanto riguarda il solo effetto sui prezzi delle merci importate, a proposito del quale, come risulta dal punto 162 della sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA] a. sostenevano che esso non rientrava tra gli effetti prodotti dal comportamento controverso di cui la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a tener conto ai fini dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati. 154 Occorre quindi respingere anzitutto l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata da incongruenze nella misura in cui l’effetto in relazione al quale il Tribunale ha esaminato se consentisse di fondare la competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] alla luce del criterio degli effetti qualificati varierebbe nel corso della sua analisi, al pari di quello fondato sulla premessa secondo cui il Tribunale avrebbe individuato due effetti nella sentenza impugnata, che esso avrebbe analizzato in maniera variabile, commettendo così errori di diritto, inversioni illegittime dell’onere della prova nonché violazioni del suo obbligo di motivazione, dal momento che tali argomenti si basano su una lettura erronea della sentenza impugnata. 155 Peraltro, nei limiti in cui, con tale parte, [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno ancora valere, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto facendo riferimento alla nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto» ai punti 167, 170 e 171 della sentenza impugnata, mentre tale nozione non avrebbe alcun rapporto con la competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, non verificando se le condizioni che consentono di stabilire il criterio degli effetti qualificati fossero soddisfatte nel caso di specie, occorre rilevare che tali punti si inseriscono nell’analisi del Tribunale, contenuta ai punti da 163 a 185 di tale sentenza, relativa alla valutazione della pertinenza dell’effetto sui prezzi delle merci importate, vale a dire, come già rilevato al punto 152 della presente sentenza, la prima delle tre motivazioni sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata ai punti 1045 e 1046 della decisione controversa per fondare la sua constatazione secondo cui il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie. 156 Vero è che, in tale contesto, il Tribunale ha affermato, al punto 167 della sentenza impugnata che, in presenza di un comportamento di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, come nel caso di specie, che esso rivelasse un grado di dannosità per la concorrenza nel mercato interno o all’interno del SEE tale da poter essere qualificato come restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, l’applicazione del criterio degli effetti qualificati non può esigere la dimostrazione degli effetti concreti presupposta dalla qualificazione di un comportamento come restrizione della concorrenza «per effetto» ai sensi di tali disposizioni. 157 Analogamente, esso ha indicato, al punto 170 della sentenza impugnata, che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 917 della decisione controversa, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti del comportamento controverso, qualora sia stato accertato l’oggetto anticoncorrenziale di quest’ultimo. 158 Esso ne ha dedotto, al punto 171 della sentenza impugnata, che interpretare il criterio degli effetti qualificati nel senso che esso richiederebbe la prova degli effetti concreti del comportamento controverso anche in presenza di una restrizione della concorrenza «per oggetto», equivarrebbe ad assoggettare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE a una condizione che non trova fondamento nel testo di tali disposizioni. 159 Tuttavia, da tali punti 167, 170 e 171 non si può dedurre che il Tribunale abbia ritenuto che la qualificazione dell’infrazione di cui trattasi come infrazione «per oggetto» rendesse superflua qualsiasi valutazione dell’eventuale sopravvenienza di effetti, all’interno del SEE, che consentano di dimostrare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a comportamenti adottati al di fuori del SEE. 160 Infatti, da una lettura complessiva dei punti da 163 a 181 della sentenza impugnata risulta che, ai punti contestati della sentenza impugnata, il Tribunale si è unicamente dedicato a spiegare che il fatto che, al punto 917 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato di non procedere ad alcuna valutazione degli effetti anticoncorrenziali delle pratiche anticoncorrenziali in questione non significava che la [OSCURATO:PERSONA], a causa della natura di tali pratiche, si fosse astenuta dal valutare se esse avessero avuto, sulla concorrenza all’interno dell’Unione o del SEE, un effetto che consentisse di fondare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata alla luce del criterio degli effetti qualificati. 161 Inoltre, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a. e come ricordato, in sostanza, dal Tribunale ai punti 161 e 165 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza risulta che il criterio degli effetti qualificati consente di giustificare l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione o del SEE alla luce del diritto internazionale pubblico qualora sia prevedibile che il comportamento considerato produca un effetto immediato e sostanziale nell’Unione o nel SEE. Al riguardo, è sufficiente tener conto degli effetti probabili di un comportamento sulla concorrenza perché sia soddisfatta la condizione relativa al requisito della prevedibilità. Inoltre, è sufficiente che il comportamento di cui si tratta «possa» avere effetti immediati nell’Unione o nel SEE perché sia soddisfatto il requisito dell’immediatezza (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punti 49, 51 e 52). 162 [OSCURATO:PERSONA], come annunciato al punto 182 della sentenza impugnata, il Tribunale ha verificato se l’effetto sui prezzi delle merci importate soddisfacesse tali condizioni ai punti da 183 a 227 della sentenza impugnata, atteso che i punti da 183 a 200 di tale sentenza vertono sulla prevedibilità di tale effetto, i punti da 201 a 216 di detta sentenza vertono sul carattere sostanziale di quest’ultima e i punti da 217 a 226 della medesima sentenza vertono sul suo carattere immediato. 163 Da tali elementi risulta che [OSCURATO:SOCIETA] a. addebitano in modo infondato, in sostanza, al Tribunale, da un lato, di aver invocato la nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto» al fine di dimostrare che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie e, dall’altro, di essersi astenuto dal verificare se fosse dimostrato che l’effetto sui prezzi delle merci importate soddisfaceva le condizioni che consentivano di ritenere che tale criterio fosse soddisfatto. [OSCURATO:SOCIETA] in tal senso esposta al punto 147 della presente sentenza è, di conseguenza, priva di fondamento. 164 In secondo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. addebitano al Tribunale di non aver esaminato il carattere «probabile» dell’effetto sui prezzi delle merci importate, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 161 della presente sentenza, è sufficiente tener conto dei probabili effetti di un comportamento sulla concorrenza perché sia soddisfatta la condizione relativa al requisito della prevedibilità. Pertanto, il requisito di probabilità non si distingue da quello di prevedibilità. [OSCURATO:PERSONA], come già constatato al punto 162 della presente sentenza, il Tribunale ha effettivamente esaminato, nella sentenza impugnata, la prevedibilità dell’effetto sui prezzi delle merci importate. Tale argomento si basa, di conseguenza, su una lettura erronea della giurisprudenza da parte di queste ultime. 165 In terzo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. criticano il punto 179 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, in tale punto, il Tribunale ha osservato che, se è vero che gli spedizionieri acquistano servizi di trasporto merci in entrata, lo fanno segnatamente in qualità di intermediari, per consolidarli in un pacchetto di servizi il cui oggetto è, per definizione, di organizzare il trasporto integrato di merci verso il territorio del SEE per conto degli speditori. Esso ha aggiunto che dal punto 70 della decisione controversa risultava che questi ultimi potevano essere, in particolare, gli acquirenti o i proprietari delle merci trasportate e che era quindi quantomeno verosimile che fossero stabiliti nel SEE. 166 È quindi necessario constatare che tale punto 179 contiene solo valutazioni di natura fattuale che, in assenza di allegazioni di snaturamento, sfuggono al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a. diretta a dimostrare l’erroneità di tale punto 179 è quindi irricevibile. 167 Peraltro, nella parte in cui esse fanno valere altresì che il medesimo punto 179 denota una violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione, occorre rilevare che, al punto 178 della sentenza impugnata, il Tribunale ha segnatamente constatato che dai punti 14, 17 e 70 della decisione controversa nonché dalle risposte delle parti alle misure di organizzazione del procedimento che esso aveva adottato risultava che i vettori vendevano esclusivamente o quasi i loro servizi di trasporto merci ad spedizionieri e che, per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata, la quasi totalità di tali vendite veniva effettuata al punto di origine dei collegamenti in questione, all’esterno del SEE, dove sono stabiliti gli spedizionieri. A tal riguardo, esso ha constatato che dal ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] a. risultava che, tra il 1º maggio 2004 e il 14 febbraio 2006, esse avevano realizzato solo una quota trascurabile delle loro vendite di servizi di trasporto merci in entrata presso clienti stabiliti nel SEE. Tenuto conto di tali elementi nonché della giurisprudenza già ricordata ai punti 84 e 85 della presente sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] a. non possono essere accolte quando sostengono che il Tribunale non ha preso in considerazione gli elementi che esse gli avevano presentato e ha violato il suo obbligo di motivare la sentenza impugnata. 168 Per di più, nei limiti in cui, con tale censura, esse contestano la valutazione di tali elementi effettuata dal Tribunale, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente invece alla legittimità di fondo dell’atto controverso [sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67, e del 4 ottobre 2024, UPL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands)/[OSCURATO:PERSONA], C‑262/23 P, EU:C:2024:862, punto 134 e giurisprudenza citata]. Esse contestano quindi, di nuovo e in modo irricevibile, le valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale al punto 179 della sentenza impugnata, senza addebitargli il minimo snaturamento. 169 Lo stesso vale per l’asserita violazione della presunzione di innocenza. Infatti, con il pretesto di contestare al Tribunale di aver violato tale principio, [OSCURATO:SOCIETA] a. mirano, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova riguardanti il carattere sostanziale dell’effetto sul prezzo delle merci importate, senza invocare il loro snaturamento. Tale affermazione è quindi parimenti irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 170 In quarto luogo, da una lettura complessiva dei punti da 217 a 226 della sentenza impugnata risulta che, in tale punto 226, il Tribunale si è limitato ad esporre i motivi per i quali riteneva errata la seconda premessa sulla quale [OSCURATO:SOCIETA] a. fondavano il loro argomento dedotto in udienza, diretto a dimostrare che l’effetto sui prezzi delle merci importate non presentava il carattere immediato richiesto e secondo il quale, per incidere sui «consumatori all’interno del SEE», il costo aggiuntivo doveva passare attraverso una «lunga catena di intermediari», tra cui gli speditori, gli spedizionieri e gli importatori. In tal senso, al suddetto punto 226, esso ha rilevato che tale seconda premessa era quella secondo cui, quand’anche il riferimento ai «consumatori all’interno del SEE» di cui al punto 1045 della decisione controversa riguardasse solo i consumatori finali, questi ultimi avrebbero potuto acquistare le merci importate solo in esito al verificarsi di una «lunga catena di intermediari». A tal riguardo, esso ha ritenuto che i consumatori finali possano anche acquistare merci direttamente presso lo speditore. 171 Da tali elementi risulta che, con il pretesto di un’allegazione di errori di diritto, [OSCURATO:SOCIETA] a. mirano, in realtà, ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e delle prove, il che esula dal suo controllo nell’ambito di un’impugnazione, conformemente alla giurisprudenza già ricordata al punto 72 della presente sentenza. 172 Da quanto precede risulta che la prima parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. Sulla seconda parte, relativa ad una sostituzione della motivazione – Argomenti delle parti 173 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che, ai punti 173, da 179 a 181, da 185 a 188, 191, 193, 195, 198, 199, 204, 205, da 208 a 210, 220, da 224 a 226 e 233 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostituendo il proprio ragionamento a quello della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la giurisprudenza del giudice dell’Unione, non gli sarebbe consentito né di colmare una lacuna nella motivazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] né di snaturare il contenuto di tale decisione né di prendere in considerazione o apportare fatti nuovi rispetto a quelli che figurano in detta decisione. 174 [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, l’effetto sugli speditori non apparirebbe nella decisione controversa, che sarebbe stata quindi snaturata ai punti 173, da 179 a 181, 225 e 226 della sentenza impugnata, in parte mediante l’apporto di fatti nuovi. In particolare, tale punto 173 presenterebbe il punto 1045 della decisione controversa come riguardante esclusivamente l’effetto sugli speditori, mentre esso riguarderebbe chiaramente l’effetto sulle merci. Per di più, al fine di colmare le lacune di tale decisione, detto punto 173 conterrebbe un fatto nuovo, vale a dire che è quantomeno verosimile che gli speditori siano stabiliti nel SEE. Tale fatto nuovo avrebbe consentito al Tribunale di omettere una tappa nella catena degli intermediari tra i sovrapprezzi e i consumatori nel SEE, consentendogli di constatare, ai punti 180 e 181 di tale sentenza, che gli spedizionieri avrebbero riversato direttamente i costi aggiuntivi su un’entità stabilita nel SEE. Tale fatto nuovo sarebbe stato inoltre utilizzato ai punti 198 e 225 di detta sentenza per dimostrare che le condizioni di prevedibilità e di immediatezza erano soddisfatte. 175 In secondo luogo, il Tribunale, al punto 226 della sentenza impugnata, avrebbe introdotto un fatto nuovo riguardante l’effetto sulle merci, vale a dire che, secondo il Tribunale, i consumatori finali possono anche acquistare le merci direttamente presso uno speditore. Si tratterebbe del solo fondamento che gli ha consentito di respingere l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo il quale l’effetto sulle merci non era immediato, e ciò sebbene il Tribunale non avesse, tra l’altro, mai concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato tale immediatezza. La definizione dell’effetto sulle merci nella sentenza impugnata sarebbe peraltro diversa da quella adottata nella decisione controversa, il che costituirebbe una nuova sostituzione della motivazione. 176 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente colmato, ai punti da 185 a 187, 193, 196, 204, 205, 209 e 210 della sentenza impugnata, le lacune del ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] combinando elementi di prova tratti da punti esterni alla sezione della decisione controversa relativa agli effetti qualificati al fine di elaborare un nuovo ragionamento. Inoltre, esso non avrebbe neppure proceduto all’esame critico di tali elementi di prova, come illustrerebbe il punto 209 di tale sentenza, che citerebbe il punto 1031 di tale decisione, mentre la constatazione ivi contenuta si baserebbe su una prova non pertinente. 177 In quarto luogo, al punto 208 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe basato su prove riguardanti la natura sostanziale dell’effetto da esso analizzato, che non figuravano nella decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non potrebbe fondarsi su un motivo che non figura nella decisione controversa, anche se gli elementi di prova sottesi a quest’ultimo si trovano nel ricorso o nei suoi allegati. 178 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 179 Dalla giurisprudenza risulta certamente che la portata del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai procedimenti in applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE di cui il Tribunale garantisce un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalle parti ricorrenti e in considerazione di tutti gli elementi sottoposti da questi ultimi. Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, i giudici dell’Unione non possono, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto di cui trattasi (sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑70/23 P, EU:C:2024:580, punto 38 e giurisprudenza citata). 180 Il Tribunale non può quindi colmare, con la propria motivazione, una lacuna nella motivazione dell’atto impugnato, in modo tale che il suo esame non si ricolleghi ad alcuna valutazione contenuta in quest’ultimo (sentenza del 18 luglio 2013, UEFA/[OSCURATO:PERSONA], C‑201/11 P, EU:C:2013:519, punto 65 e giurisprudenza citata). 181 Tuttavia, quando il Tribunale si limita a rispondere all’argomentazione addotta dinanzi ad esso e ad esplicitare in tal modo la motivazione dell’atto impugnato, non si può ritenere che esso sostituisca la propria motivazione a quella dell’autore di tale atto (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2014, Deltafina/[OSCURATO:PERSONA], C‑578/11 P, EU:C:2014:1742, punto 56, e del 23 novembre 2023, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA], C‑209/21 P, EU:C:2023:905, punto 49). 182 Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che l’argomento esposto al punto 174 della presente sentenza si fonda, almeno in parte, sulla premessa secondo cui il Tribunale ha individuato, nella sentenza impugnata, due effetti distinti al fine di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente dimostrato, nella decisione controversa, che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto, tra cui un asserito «effetto sugli speditori», che non comparirebbe nella decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA], dalla motivazione esposta ai punti 152 e 153 della presente sentenza risulta che tale premessa è errata. Pertanto, nei limiti in cui tale argomento si basa su tale lettura erronea della sentenza impugnata, esso è infondato. 183 Per il resto, occorre osservare che, al punto 173 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, al punto 1045 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto, in sostanza, che l’infrazione unica e continuata, nella parte in cui riguardava i collegamenti in entrata, potesse aumentare l’importo dei sovrapprezzi e, di conseguenza, il prezzo totale dei servizi di trasporto merci in entrata e che gli spedizionieri avessero riversato tale costo aggiuntivo sugli speditori stabiliti nel SEE, che avevano dovuto pagare per le merci che avevano acquistato un prezzo più elevato di quello che sarebbe stato loro fatturato in mancanza di detta infrazione. 184 [OSCURATO:PERSONA], a tale punto 1045, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente rilevato che le pratiche anticoncorrenziali nei paesi terzi per quanto riguarda il trasporto aereo di merci verso l’Unione e il SEE potevano avere effetti immediati, sostanziali e prevedibili all’interno dell’Unione e del SEE, dato che i maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi i prezzi più elevati delle merci importate possono avere, per loro natura, effetti sui consumatori all’interno del SEE. Risulta, peraltro, dai punti da 178 a 180 e 196 di tale sentenza, che rinviano in particolare ai punti 14, 17, 70 e 1031 della decisione controversa, che è sulla base di elementi contenuti in tale decisione che il Tribunale ha verificato il ruolo degli speditori nella fissazione del prezzo finale delle merci nel SEE, menzionato al punto 1045 della decisione controversa. 185 In secondo luogo, quanto all’affermazione di sostituzione della motivazione riguardante il punto 226 della sentenza impugnata, essa si basa su un asserito «effetto sulle merci» che sarebbe stato preso in considerazione dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], dai punti 152 e 153 della presente sentenza risulta che, al pari dell’asserito «effetto sugli speditori», tale premessa non trova fondamento nella sentenza impugnata. 186 In terzo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. addebitano al Tribunale di avere, ai punti da 185 a 187, 193, 196, 204, 205, 209 e 210 della sentenza impugnata, combinato elementi tratti da punti esterni alla sezione della decisione controversa relativa alla competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che la circostanza che gli elementi rilevati in tali punti non siano stati espressamente invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte di tale decisione dedicata all’accertamento della sua competenza territoriale non può dimostrare l’esistenza di una sostituzione illegittima della motivazione, da un lato, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 180 della presente sentenza, la quale esige soltanto che l’esame del Tribunale si ricolleghi alle valutazioni contenute nell’atto sottoposto al suo controllo, e, dall’altro, dato che, come risulta da detti punti della sentenza impugnata, la prima frase del punto 1045 della decisione controversa conteneva, sia pure in modo succinto, gli elementi che hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse giustificato la sua competenza territoriale alla luce degli effetti qualificati. Infatti, sono questi elementi che, letti alla luce degli altri punti pertinenti di tale decisione, menzionati ai medesimi punti della sentenza impugnata, hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente dimostrato l’esistenza di tali effetti. 187 Peraltro, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il Tribunale non ha proceduto a un esame critico di tali elementi di prova, esse mirano ad ottenere una nuova valutazione di questi ultimi da parte della Corte senza invocare il minimo snaturamento. Tale argomento è quindi irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 188 In quarto luogo, per quanto riguarda la censura relativa al punto 208 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che, come indicato al punto 207 di tale sentenza, tale punto 208, che del resto contiene solo constatazioni di fatto, è ultroneo. Di conseguenza, la censura relativa a tale punto 208 deve, in ogni caso, essere respinta in quanto inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 80 della presente sentenza. 189 Da quanto precede risulta che la seconda parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondata. Sulla terza parte, vertente su un’inversione illegittima dell’onere della prova – Argomenti delle parti 190 [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che, ai punti 180, 181, da 188 a 190, da 194 a 199 e 221 della sentenza impugnata, il Tribunale ha illegittimamente invertito l’onere della prova esigendo da [OSCURATO:SOCIETA] a. che esse negassero l’esistenza di effetti qualificati, senza cercare anzitutto di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato tali effetti nella decisione controversa. Il criterio degli effetti qualificati si applicherebbe solo a effetti che sono probabili. [OSCURATO:PERSONA], il punto 1045 della decisione controversa non fornirebbe alcuna prova dell’esistenza di effetti e si baserebbe su affermazioni non suffragate. Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto, anzitutto, ai punti 180 e 181 di tale sentenza, accontentandosi di tali ipotesi, poi, ai punti da 188 a 191 di detta sentenza, contestando a [OSCURATO:SOCIETA] a. di non aver negato un effetto pur non avendo verificato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito relative prove sufficientemente significative e, infine, ai punti 180, 196, 197, 199 e 219 della medesima sentenza, ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA] si limiti a supporre l’esistenza di una ripercussione dei sovrapprezzi, esigendo al contempo, ai punti 194 e 221 di quest’ultima, che [OSCURATO:SOCIETA] a. respingano tale esistenza. [OSCURATO:PERSONA], la ripercussione dei costi non potrebbe mai essere presunta. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la presente parte sarebbe ricevibile, in quanto individuerebbe errori di diritto commessi dal Tribunale. 191 [OSCURATO:PERSONA] replica che [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitano a contestare valutazioni di fatto contenute nella sentenza impugnata. In ogni caso, tale parte sarebbe infondata. – Giudizio della Corte 192 Nei limiti in cui la presente parte si fonda sulla premessa generale secondo cui il Tribunale ha imposto a [OSCURATO:SOCIETA] a. di negare l’esistenza di effetti qualificati, senza prima cercare di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato l’esistenza di tali effetti nella decisione controversa, occorre ricordare, da un lato, che, ai punti da 183 a 227 della sentenza impugnata, il Tribunale ha verificato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente dimostrato che l’effetto sui prezzi delle merci importate – che, come già constatato al punto 152 della presente sentenza, costituiva il primo delle tre motivazioni sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, ai punti 1045 e 1046 della decisione controversa, per fondare la propria competenza a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata – soddisfaceva i requisiti di prevedibilità, di sostanzialità e di immediatezza richiesti al fine di poter concludere che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto. 193 Dall’altro lato, dall’analisi della seconda parte del presente motivo risulta che [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno fatto valere inutilmente che, in tali punti della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa al fine di giustificare la propria competenza a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata. 194 Ne consegue che occorre respingere in quanto infondata l’affermazione generale di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui il Tribunale ha illegittimamente invertito l’onere della prova accettando ipotesi o presunzioni ed esigendo che esse negassero l’esistenza di effetti qualificati, senza cercare anzitutto di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] li avesse dimostrati nella decisione controversa. 195 Per il resto, nei limiti in cui, con la presente parte, [OSCURATO:SOCIETA] a. deducono, in primo luogo, un’inversione illegittima dell’onere della prova ai punti 180, 181, 191, 196, 197, 199 e 219 della sentenza impugnata, è sufficiente constatare che, a tali punti, il Tribunale si è limitato a formulare constatazioni di natura fattuale, senza attribuirvi l’onere della prova di un qualsivoglia elemento alla [OSCURATO:SOCIETA] a. Tale affermazione non trova quindi fondamento nella sentenza impugnata. 196 In secondo luogo, per quanto riguarda i punti da 188 a 190 della sentenza impugnata, occorre constatare che, certamente, al punto 189 di quest’ultima, il Tribunale ha indicato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano dimostrato che un effetto di vasi comunicanti fosse probabile al punto da rendere imprevedibile l’effetto sui prezzi delle merci importate. Tuttavia, tale constatazione è preceduta, ai punti 187 e 188, da un’analisi al termine della quale il Tribunale ha dedotto, sulla base degli elementi contenuti nella decisione controversa, che era prevedibile per i vettori incriminati che la fissazione orizzontale del sovrapprezzo carburante e del sovrapprezzo di sicurezza nonché il rifiuto di pagare commissioni avrebbero comportato un aumento del prezzo totale dei servizi di trasporto merci in entrata. 197 Pertanto, è solo dopo aver constatato che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato il carattere prevedibile di un siffatto aumento che il Tribunale ha esaminato se [OSCURATO:SOCIETA] a. avessero fornito elementi che consentissero di confutare tale constatazione. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno affermato, a tal riguardo, l’esistenza di un «effetto di vasi comunicanti», esso ha constatato, al punto 190 della sentenza impugnata, che esse si limitavano ad un vago rinvio alla «teoria economica» e ad un riferimento alla dichiarazione orale di un esperto durante l’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la quale non era accompagnata né dallo studio né dai dati sui quali essa si fondava e si basava su una metodologia poco coerente con la portata dell’infrazione unica e continuata quale definita nella decisione controversa, per i motivi da esso precisati in tale punto. Esso ha altresì rilevato, in sostanza, che tale dichiarazione riguardava altri vettori, i cui metodi di fatturazione delle tariffe erano più flessibili di quelli che [OSCURATO:SOCIETA] a. indicavano di utilizzare. 198 [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare in modo giuridicamente sufficiente l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione al diritto della concorrenza. Per contro, spetta all’impresa che solleva un mezzo difensivo contro la constatazione di una siffatta infrazione fornire la prova che tale mezzo difensivo deve essere accolto. Tuttavia, anche se, secondo tali principi, l’onere della prova grava tanto sulla [OSCURATO:PERSONA] quanto sull’impresa interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito concludere che le norme in materia di onere della prova siano state soddisfatte (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 120 e giurisprudenza citata). 199 Fondata sulle norme generali in materia di produzione delle prove, tale giurisprudenza è trasponibile alla situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare la propria competenza territoriale nei confronti di comportamenti che hanno origine al di fuori del territorio dell’Unione o del SEE. 200 Ne consegue che, poiché il Tribunale aveva previamente constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato le circostanze da esso rilevate ai punti 187 e 188 della sentenza impugnata, non si può ritenere che, con la constatazione da esso effettuata ai punti 189 e 190 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia illegittimamente invertito l’onere della prova. La censura relativa a tale punto 189 è pertanto infondata. 201 In terzo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano che, ai punti 194 e 221 della sentenza impugnata, il Tribunale ha illegittimamente invertito l’onere della prova esigendo che esse negassero l’esistenza di una ripercussione dei sovrapprezzi a valle, mentre tale circostanza non sarebbe stata dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, certamente, in tale punto 194, il Tribunale ha indicato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non fornivano alcun elemento che dimostrasse che le circostanze del caso di specie erano poco favorevoli alla ripercussione a valle, sugli speditori, del costo aggiuntivo risultante dall’infrazione unica e continuata sui collegamenti in entrata. Analogamente, a tale punto 221, il Tribunale ha constatato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non dimostravano, e neppure sostenevano, che le prevedibili ripercussioni del costo aggiuntivo sugli speditori stabiliti nel SEE fossero colpevoli o estranee al normale funzionamento del mercato. 202 Tuttavia, da un lato, detto punto 194, relativo alla condizione di prevedibilità, è preceduto, al punto 193 della sentenza impugnata, da una constatazione secondo cui dai punti 14 e 70 della decisione controversa risulta che il prezzo dei servizi di trasporto merci costituisce un fattore di produzione per gli spedizionieri e che si tratta di un costo variabile, il cui aumento ha, in linea di principio, l’effetto di aumentare il costo marginale rispetto al quale gli spedizionieri definiscono i propri prezzi. 203 Dall’altro lato, detto punto 221 è preceduto, ai punti 217, 218 e 220 della sentenza impugnata, da un richiamo dei principi che disciplinano, secondo il Tribunale, la valutazione della condizione di immediatezza richiesta per constatare che il criterio degli effetti qualificati è soddisfatto in un determinato caso. Esso è altresì preceduto, al punto 219 di quest’ultima, dalla constatazione secondo cui, nel caso di specie, l’intervento degli spedizionieri, di cui era prevedibile che, in piena autonomia, essi avrebbero ripercosso sugli speditori il costo aggiuntivo che essi avevano dovuto pagare – anche se tale intervento fosse stato tale da aver contribuito al verificarsi dell’effetto sui prezzi delle merci importate – non era, per contro, di per sé, tale da rompere la catena di causalità tra il comportamento controverso e tale effetto e, quindi, da privarlo del suo carattere immediato. Occorre inoltre ricordare che, ai punti da 192 a 195 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in particolare alla luce degli elementi contenuti nei punti 14 e 70 della decisione controversa, che tale ripercussione da parte degli spedizionieri era dimostrata. 204 È quindi solo dopo aver previamente constatato, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato detta ripercussione che il Tribunale ha poi constatato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano dedotto elementi che consentissero di confutarla, né nell’ambito della sua valutazione dell’effetto di quest’ultima sulla prevedibilità dell’effetto sui prezzi delle merci importate né nell’ambito della sua valutazione del carattere immediato di tale effetto. 205 Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 198 della presente sentenza, non si può neppure ritenere che, ai suddetti punti 194 e 221, il Tribunale abbia illegittimamente invertito l’onere della prova. 206 Da quanto precede risulta che la terza parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata. Sulla quarta parte, relativa al carattere immediato dell’effetto sui prezzi delle merci importate – Argomenti delle parti 207 [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che, al punto 222 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato un criterio errato al fine di assicurarsi del carattere immediato dell’effetto da esso esaminato, omettendo di verificare se esistesse un nesso di causalità sufficientemente diretto tra il comportamento pregiudizievole e il danno asserito, come imposto in particolare dal punto 53 della sentenza del 18 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑419/08 P, EU:C:2010:147). Ai punti 219 e 221 della sentenza impugnata, il Tribunale si limiterebbe a ritenere che l’effetto era immediato in quanto prevedibile. [OSCURATO:PERSONA], il requisito della prevedibilità sarebbe una condizione specifica da soddisfare nell’ambito dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati, distinta da quella di immediatezza. 208 Inoltre, il punto 220 di detta sentenza sarebbe viziato da un’illegittima inversione dell’onere della prova, in quanto il Tribunale suggerirebbe che l’intervento di un terzo interrompe la catena di causalità solo se tale intervento è illecito ed estraneo al normale funzionamento del mercato, il che farebbe gravare su [OSCURATO:SOCIETA] a. l’onere di negare tale condizione di immediatezza. A tal riguardo, poiché il mercato degli spedizionieri era oggetto del cartello, l’intervento «illecito» avrebbe potuto essere dimostrato. Il Tribunale non ne avrebbe tuttavia tenuto conto. Ai punti 224 e 225 della medesima sentenza, il Tribunale si sarebbe basato anche sull’effetto sugli speditori per dimostrare il carattere immediato del trasferimento dei costi aggiuntivi, mentre nulla avrebbe suggerito che un effetto generale sui consumatori nel SEE fosse sufficientemente immediato. 209 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa parte è irricevibile. – Giudizio della Corte 210 In primo luogo, occorre rilevare che, al punto 53 della sentenza del 18 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑419/08 P, EU:C:2010:147), di cui [OSCURATO:SOCIETA] a. si avvalgono a sostegno della presente parte, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale i principi comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri a cui rinvia l’articolo 340, secondo comma, TFUE non possono essere invocati per dimostrare l’esistenza di un obbligo dell’Unione di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche remota, di comportamenti dei suoi organi, dato che la condizione relativa al nesso causale richiesta da tale disposizione concerne l’esistenza di un rapporto causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni e il danno. 211 Peraltro, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 161 della presente sentenza, è sufficiente che il comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi possa avere un effetto immediato nell’Unione o nel SEE perché sia soddisfatto il requisito di immediatezza che consente, unitamente a quelli di prevedibilità e di sostanzialità, di constatare l’esistenza di effetti qualificati che possono fondare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare comportamenti anticoncorrenziali adottati al di fuori del territorio dell’Unione o del SEE. 212 È quindi necessario constatare che tale punto 53, che si riferisce alle condizioni in cui può sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, non ha alcun rapporto con tale condizione di immediatezza. È quindi inutilmente che [OSCURATO:SOCIETA] a. invocano detto punto 53 al fine di dimostrare l’esistenza di un errore di diritto nell’analisi, da parte del Tribunale, di detta condizione. 213 Occorre altresì ricordare che la questione se l’effetto sui prezzi delle merci importate soddisfacesse ciascuna delle tre condizioni ricordate al punto 211 della presente sentenza è stata esaminata dal Tribunale, in modo distinto per ciascuna condizione, ai punti da 183 a 227 della sentenza impugnata. È quindi anche inutilmente che [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto operando, ai punti 219 e 221 della sentenza impugnata, una commistione tra le condizioni di prevedibilità e di immediatezza. In particolare, il Tribunale ha giustamente esaminato, al punto 219 di tale sentenza, se fosse prevedibile che gli spedizionieri avrebbero riversato sugli speditori il costo aggiuntivo che avevano dovuto pagare, dal momento che, come ricordato al punto 211 della presente sentenza, è sufficiente che il comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi possa avere un effetto immediato nell’Unione o nel SEE perché sia soddisfatto il requisito dell’immediatezza. 214 In secondo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. criticano il punto 220 della sentenza impugnata a causa dell’inversione dell’onere della prova della condizione di immediatezza che ne risulterebbe, tale argomento non si distingue, in sostanza, da quello già esaminato ai punti 201 e da 203 a 205 della presente sentenza. Essa deve, di conseguenza, essere respinta per gli stessi motivi. 215 In terzo luogo, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che il Tribunale ha omesso di tener conto del fatto che il mercato degli spedizionieri era oggetto del cartello e che nulla avrebbe suggerito che un effetto generale sui consumatori nel SEE fosse sufficientemente immediato, esse mirano, in realtà, a che la Corte effettui una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, senza neppure sostenere che il Tribunale li abbia snaturati. Tale argomento è quindi irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 216 La quarta parte del terzo motivo di impugnazione deve, di conseguenza, essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. Sulla quinta parte, relativa alla possibilità di fondare la competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] sull’esistenza di un’infrazione unica e continuata – Argomenti delle parti 217 [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano che il Tribunale è incorso in un errore di diritto al punto 236 della sentenza impugnata quando ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto prendendo in considerazione l’infrazione unica e continuata nel suo insieme. La nozione di «infrazione unica e continuata» avrebbe una dimensione unicamente procedurale e non potrebbe quindi né estendere la portata dei trattati né modificare il diritto internazionale. 218 Anzitutto, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il punto 1046 della decisione controversa, che non menzionerebbe il termine «effetto» né menzionerebbe un effetto immediato, sostanziale e prevedibile. Tale considerando non costituirebbe quindi una base autonoma su cui si fonda la competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 219 Il punto 235 di tale sentenza poi sarebbe errato in quanto, come già esposto, il fatto che il comportamento di cui trattasi abbia per oggetto di restringere la concorrenza non potrebbe essere invocato al fine di dimostrare la competenza della [OSCURATO:PERSONA]. Ai punti 230 e 236 di detta sentenza, il Tribunale avrebbe anche commesso un errore di diritto basandosi sull’esistenza di un’infrazione unica e continuata per stabilire la competenza della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il punto 872 della decisione controversa dimostrerebbe che l’infrazione unica e continuata riguardava solo il settore del trasporto aereo di merci «nel SEE». [OSCURATO:PERSONA], l’infrazione unica e continuata non può al contempo contenere elementi «al di fuori del SEE» per dimostrare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ed essere «limitata» al SEE. 220 Infine, i punti 228 e 234 della medesima sentenza sarebbero errati in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse competente a sanzionare un comportamento sui collegamenti in entrata che, peraltro, non avrebbe soddisfatto il criterio degli effetti qualificati. Il ricorso, a tal fine, alla «dottrina dell’infrazione unica e continuata» estenderebbe in maniera troppo ampia il ragionamento della Corte nella sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/14 P, EU:C:2017:632). 221 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte deve essere respinta. – Giudizio della Corte 222 È sufficiente rilevare che, con la prima parte del loro secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, esaminata da quest’ultimo ai punti da 128 a 237 della sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitavano a contestare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso nella parte in cui verteva sui servizi di trasporto merci in entrata. Al riguardo, pertanto, il Tribunale ha concluso, al punto 227 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto per quanto riguarda il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente, cosicché la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso, nei limiti in cui era contestata, era dimostrata. Ne consegue che era ad abundantiam per il Tribunale esaminare, ai punti da 228 a 236 della sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare la propria competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso, fosse parimenti legittimata a ritenere, al punto 1046 della decisione controversa, che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto alla luce degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 223 Inoltre, come risulta dall’analisi delle parti dalla prima alla quarta del presente motivo, il Tribunale non è incorso negli asseriti errori di diritto nel concludere in tal senso al punto 227 della sentenza impugnata. 224 In tali circostanze, occorre constatare che la presente parte del presente motivo riguarda una motivazione ad abundantiam della sentenza impugnata ed è, di conseguenza, inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 80 della presente sentenza. 225 Da quanto precede risulta che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondato. Sul quarto motivo di impugnazione, relativo all ’ infrazione unica e continuata 226 Il quarto motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. si articola in tre parti. Con la prima parte, esse invocano un’incongruenza tra la motivazione e il dispositivo della decisione controversa per quanto riguarda la portata geografica del comportamento di cui trattasi. La seconda parte verte su errori di diritto nella valutazione del mezzo difensivo relativo alla coercizione statale. Con la terza parte, esse fanno valere che il Tribunale è incorso in errori di diritto quando ha confermato la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifica il comportamento in questione come infrazione unica e continuata. Sulla prima parte, vertente su un’incongruenza della decisione controversa quanto alla portata geografica del comportamento in questione – Argomenti delle parti 227 [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto respingendo il loro argomento con cui esse facevano valere che la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore qualificando come «mondiale» la portata del comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi. In particolare, esisterebbe un’incongruenza tra il dispositivo della decisione controversa, che riterrebbe tale portata, e la motivazione di tale decisione, che ammetterebbe che i collegamenti da e verso Dubai non rientravano nell’intesa controversa. [OSCURATO:SOCIETA] a. sottolineano altresì che esse hanno fatto valere che tale decisione non forniva alcuna prova di un comportamento censurabile nella maggior parte dei paesi terzi e che l’esistenza di un’intesa di dimensione mondiale non può essere estrapolata da elementi di prova riguardanti solo alcuni collegamenti specifici. 228 A tal riguardo, in primo luogo, ai punti 268 e 269 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che il riferimento, nell’articolo 1 del dispositivo di detta decisione, a un coordinamento «in tutto il mondo» fosse solo un «constatazione dei fatti» e, di conseguenza, che tale dispositivo «non dia adito a dubbi». Infatti, il riferimento alla «portata mondiale» sarebbe essenziale per comprendere tale articolo 1 nel suo insieme, in quanto i collegamenti individuati negli altri paragrafi di quest’ultimo non fanno riferimento a paesi specifici. A causa di tale riferimento alla «portata mondiale», l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione controversa riguarderebbe necessariamente tutti i collegamenti tra gli aeroporti del SEE e tutti i paesi terzi ivi menzionati. Di conseguenza, esisterebbe anche una contraddizione tra, da un lato, tale dispositivo, che non consentirebbe di affermare che Dubai e la Thailandia non rientrano nell’ambito di applicazione della decisione controversa, e, dall’altro, i punti di tale decisione, in particolare il punto 1375 della stessa, il quale indicherebbe che il comportamento verificatosi a Dubai non faceva parte dell’intesa. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto rimediare a tale contraddizione informando la ricorrente in un’altra causa, ossia quella che ha dato luogo alla sentenza del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑343/17, EU:T:2022:184), che Dubai era effettivamente escluso da tale ambito di applicazione. 229 In secondo luogo, i punti 276 e 277 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha indicato che «l’esclusione dall’ambito dell’intesa controversa di un comportamento locale non contraddice la sua vocazione mondiale», sarebbero viziati da una sostituzione della motivazione, da un errore logico e da incongruenze interne, in quanto il termine «mondiale» significa «ovunque nel mondo». Tale punto 277 metterebbe altresì in evidenza una contraddizione tra la motivazione contenuta ai punti 889 e 890 della decisione controversa, da un lato, e il punto 1375 di quest’ultima, dall’altro. Infatti, il comportamento di cui trattasi non potrebbe contemporaneamente applicarsi «a tutti i collegamenti» e non riguardare quelli a partire da Dubai, o, in parte, non includere la Thailandia. Tentando di porre rimedio a tale contraddizione, il Tribunale effettuerebbe un’illegittima sostituzione della motivazione, mentre avrebbe dovuto rilevare tale contraddizione e annullare di conseguenza detta decisione. 230 In terzo luogo, il punto 270 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale affermerebbe che il riferimento ad un’infrazione mondiale al punto 1210 della decisione controversa è un «semplice errore materiale», implicherebbe letteralmente la riscrittura di tale decisione. Infatti, l’unica interpretazione plausibile del dispositivo di quest’ultima sarebbe che detta decisione ha constatato un’infrazione mondiale, o quanto meno un’infrazione su tutti i collegamenti mondiali rientranti nella competenza dell’Unione. 231 In quarto luogo, il punto 286 della sentenza impugnata violerebbe la presunzione di innocenza e invertirebbe l’onere della prova in quanto il Tribunale ha ivi ritenuto che la prova di un coordinamento in sette paesi fosse sufficiente a dimostrare un coordinamento globale. Il dispositivo della decisione controversa implicherebbe che i vettori sono responsabili per i collegamenti tra il SEE e tutti i paesi terzi. Tuttavia, mentre la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riuscita a fornirne la prova, il Tribunale avrebbe imposto ai vettori di negare che taluni collegamenti rientravano nell’intesa controversa. 232 In quinto luogo, ai punti da 276 a 278 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il principio della presunzione di innocenza, suggerendo che Dubai rientrasse nell’ambito di applicazione dell’intesa controversa sebbene non potesse ignorare che così non era, in considerazione delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ad esso nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑343/17, EU:T:2022:184). 233 In sesto luogo, la conclusione di cui al punto 313 della sentenza impugnata, relativa alla natura unica dell’infrazione, sarebbe viziata in quanto si baserebbe sulla premessa errata contenuta al punto 311 di tale sentenza, secondo la quale il comportamento in questione era di dimensione mondiale. 234 [OSCURATO:PERSONA] osserva che tale parte è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 235 In primo luogo, occorre rilevare che, al punto 268 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a., la [OSCURATO:PERSONA] non aveva concluso, nel dispositivo della decisione controversa, per l’esistenza di un’infrazione di dimensione mondiale. Esso ha rilevato che il riferimento al coordinamento del comportamento dei vettori incriminati «in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci (…) in tutto il mondo», nel paragrafo introduttivo dell’articolo 1 di tale decisione, era solo una constatazione dei fatti che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato, ai paragrafi da 1 a 4 di tale articolo, come violazione delle regole di concorrenza applicabili ai collegamenti riguardo ai quali essa ha ritenuto che rientrassero, nei periodi in questione, nella sua sfera di competenza, vale a dire, i collegamenti intra-SEE tra il 7 dicembre 1999 e il 14 febbraio 2006, i collegamenti Unione-paesi terzi tra il 1º maggio 2004 e il 14 febbraio 2006, i collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi tra il 19 maggio 2005 e il 14 febbraio 2006, e i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA] tra il 1º giugno 2002 e il 14 febbraio 2006. 236 Esso ha precisato, al punto 269 di tale sentenza, che, poiché il dispositivo della decisione controversa non dava adito a dubbi, era unicamente ad abundantiam che esso aggiungeva che la motivazione della decisione controversa rafforzava tale conclusione, come ha esposto nel prosieguo di tale punto 269 nonché ai punti 270 e 271 di detta sentenza. Da tali punti della motivazione esso ha dedotto, a quest’ultimo punto, che la constatazione relativa all’esistenza di un coordinamento tariffario per la fornitura di servizi di trasporto merci in tutto il mondo rifletteva la posizione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA], durante tutta la decisione controversa, sulla portata geografica dell’intesa controversa. 237 A tal riguardo, occorre distinguere la nozione di «comportamento», che riguarda un insieme di elementi di fatto, dalla nozione di «infrazione», che riguarda la qualificazione giuridica data a tali comportamenti (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑699/19 P, EU:C:2022:483, punto 70). 238 [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, dalla formulazione dell’articolo 1 della decisione controversa, in relazione al quale la [OSCURATO:SOCIETA] a. non sostengono che sarebbe stato snaturato dal Tribunale, risulta chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha posto a carico di [OSCURATO:SOCIETA] a. la responsabilità di un’«infrazione mondiale», il riferimento al fatto che i destinatari di tale decisione avevano «coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci in tutto il mondo per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante, il [sovrapprezzo di sicurezza] e il pagamento di una commissione sui sovrapprezzi» sono effettivamente solo una descrizione fattuale del comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi, che di per sé non comporta una qualificazione giuridica che potrebbe dimostrare l’esistenza di una contraddizione nel dispositivo della decisione controversa. 239 Da tali elementi discende inoltre che, poiché il Tribunale ha correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse concluso, nel dispositivo della decisione controversa, per l’esistenza di un’infrazione di dimensione mondiale, non si può ritenere che sussista una contraddizione tra, da un lato, la constatazione di una siffatta infrazione e, dall’altro, la motivazione della decisione controversa. 240 Peraltro, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano l’esistenza di una contraddizione, tra, da un lato, il fatto che i collegamenti individuati negli altri paragrafi di tale articolo 1 non facciano riferimento a paesi specifici, cosicché si dovrebbe ritenere, dato che tale dispositivo fa riferimento a un’«intesa mondiale», che siano interessati tutti i collegamenti tra gli aeroporti del SEE e tutti i paesi terzi, e, dall’altro, dalla motivazione di tale decisione, da cui risulterebbe che Dubai e la Thailandia non sono inclusi in tale intesa, è sufficiente rilevare che da quanto esposto ai punti da 235 a 239 della presente sentenza risulta che tale argomento è fondato su una lettura erronea della portata di tale dispositivo. 241 Alla luce di quanto precede, l’argomento esposto al punto 228 della presente sentenza è infondato. 242 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 229 della presente sentenza, occorre rilevare, da un lato, che esso è irricevibile in applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 81 di tale sentenza, nella misura in cui, con essa, [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitano ad affermare che i punti 276 e 277 della sentenza impugnata sono viziati «da una sostituzione della motivazione, da un errore logico e da incongruenze interne» per il motivo che «il termine “mondiale” significa “ovunque nel mondo”», in quanto tali affermazioni sono troppo vaghe e generiche per consentire di dimostrare l’esistenza di un errore di diritto ai punti 276 e 277 della sentenza impugnata. Lo stesso vale per quella esposta al punto 232 della presente sentenza nella parte in cui riguarda, in sostanza, gli stessi punti della sentenza impugnata e con la quale la [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitano nuovamente ad affermare una violazione della presunzione di innocenza. 243 Dall’altro lato, nella parte in cui, con tale argomentazione esposta in tale punto 229, [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano, in sostanza, che, in tale punto 277, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non rilevando la contraddittorietà della motivazione evidenziata, occorre rilevare che, in detto punto 277, il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato, al punto 889 della decisione controversa, che i sovrapprezzi erano «misure di applicazione generale», «il cui scopo era di essere applicate su tutti i collegamenti, a livello mondiale», e che lo stesso valeva per il rifiuto di pagare commissioni, che aveva anch’esso «carattere generale». Esso ha altresì precisato che l’attuazione dei sovrapprezzi avveniva nell’ambito di un sistema a vari livelli, centrale e locale, descritto ai punti 107, 1046 e 1300 della decisione impugnata. Esso ne ha dedotto che, in tali circostanze, l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’intesa controversa di un comportamento locale non contraddiceva la sua vocazione mondiale. 244 È quindi necessario constatare che, da un lato, al punto 277 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha indicato, come sostengono [OSCURATO:SOCIETA] a., che il comportamento controverso si applicava allo stesso tempo «a tutti i collegamenti» e «non a Dubai o, in parte in Thailandia» e che, dall’altro, tale punto 277 non evidenzia alcuna contraddizione nella motivazione della decisione controversa. Infatti, esso si limita ad esporre la differenza tra, da un lato, la portata generale dei sovrapprezzi di cui trattasi e, dall’altro, la struttura secondo la quale la loro adozione è stata discussa e attuata. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a. riassunto al punto 243 della presente sentenza si basa, di conseguenza, su una lettura erronea della sentenza impugnata. 245 In terzo luogo, è sufficiente rilevare che, come indicato dal Tribunale al punto 269 della sentenza impugnata, il punto 270 di quest’ultima è formulato ad abundantiam . Di conseguenza, l’argomento esposto al punto 230 della presente sentenza è, in ogni caso, inoperante, in applicazione della giurisprudenza di cui al punto 80 della presente sentenza. 246 In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 231 della presente sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] a. effettuano una lettura manifestamente erronea del punto 286 della sentenza impugnata quando sostengono che il Tribunale ha ritenuto che un coordinamento in sette paesi fosse sufficiente per dimostrare un coordinamento globale. Infatti, a tale punto, il Tribunale si è limitato ad indicare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito elementi di prova diretti a dimostrare che il coordinamento relativo al rifiuto di pagare commissioni si era verificato in numerosi paesi del mondo, «tra cui» [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’Italia, la [OSCURATO:PERSONA], la Spagna, l’India e gli [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. mirano a mettere in discussione tale valutazione, esse contestano, in realtà, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova effettuata dal Tribunale. Quest’ultima è quindi, in tale misura, irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 247 In quinto e ultimo luogo, è sufficiente rilevare che la sesta censura dedotta da [OSCURATO:SOCIETA] a. a sostegno della presente parte si basa sulla premessa secondo cui esse sarebbero riuscite a dimostrare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a concludere che i sovrapprezzi erano misure di applicazione generale destinate ad essere applicate «a tutti i collegamenti, a livello mondiale» e che il rifiuto di pagare commissioni «aveva anch’esso carattere generale». [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi che precede risulta che [OSCURATO:SOCIETA] a. non sono riuscite a dimostrare la fondatezza di tale premessa. 248 Da tutto quanto precede risulta che la prima parte del quarto motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondata. Sulla seconda parte, relativa al mezzo difensivo relativo alla coercizione statale – Argomenti delle parti 249 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nella sua valutazione del loro mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale. Tale errore vizierebbe i punti 500, 501, da 509 a 514, 532, 549, 562 e 564 della sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe imposto a [OSCURATO:SOCIETA] a. di dimostrare che la normativa nazionale di paesi terzi le obbligava ad adottare il comportamento di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza citata al riguardo dal Tribunale ai punti da 509 a 512 di tale sentenza sarebbe pertinente solo nel contesto delle decisioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, il principio di non ingerenza, che sarebbe un corollario del principio della parità sovrana degli [OSCURATO:PERSONA], attribuirebbe ai paesi terzi il diritto di condurre i propri affari senza ingerenza esterna. 250 Nel caso di specie, ASA o normative locali avrebbero incoraggiato discussioni tariffarie tra vettori designati su collegamenti specifici, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l’obbligo, conformemente ai principi di diritto internazionale applicabili, di dar prova di moderazione e di controllo nell’esercizio delle sue competenze. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella sua valutazione del mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale. Infatti, l’applicabilità di tale mezzo difensivo non sarebbe limitata alle situazioni in cui la legislazione e la prassi nazionali impongono ai vettori di discutere delle tariffe, ma si estenderebbe ai comportamenti specificamente disciplinati e incoraggiati dalla legislazione e dalla prassi nazionali. Tale errore vizierebbe non solo i punti da 509 a 514 della sentenza impugnata, ma anche le valutazioni relative alle pratiche esistenti in diversi paesi terzi. 251 Pertanto, in primo luogo, le valutazioni del Tribunale relative a [OSCURATO:PERSONA] non possono essere mantenute. Infatti, dal punto 531 della sentenza impugnata risulterebbe che le autorità nazionali non intendevano ricevere domande individuali relative all’istituzione di un sovrapprezzo carburante. Così, correttamente interpretato, il mezzo difensivo relativo alla coercizione statale sarebbe stato soddisfatto, dal momento che qualsiasi comportamento collettivo a [OSCURATO:PERSONA] era incoraggiato da tali autorità, concordato con i clienti, e non costituiva quindi un’intesa anticoncorrenziale. I punti da 515 a 532 della sentenza impugnata riguardanti la responsabilità delle ricorrenti a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quindi errati. 252 In secondo luogo, non possono essere mantenute neppure le valutazioni del Tribunale relative al Giappone, contenute ai punti da 537 a 540 della sentenza impugnata, e le conseguenze che esso ne ha tratto ai punti 549 e 550 di quest’ultima. Da un lato, gli ASA conclusi con il Giappone avrebbero previsto un obbligo di coordinamento delle tariffe, ivi compresi i sovrapprezzi. Affermando il contrario al punto 537 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe snaturato il chiaro significato della clausola tariffaria in questione, esposta al punto 140 del ricorso dinanzi al Tribunale. Quanto meno, tali accordi con il Giappone avrebbero incoraggiato il coordinamento. Al punto 538 di detta sentenza, il Tribunale snaturerebbe anche l’argomentazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. Dalle memorie di queste ultime dinanzi al Tribunale risulterebbe che esse hanno indicato che le disposizioni tariffarie dell’ASA autorizzavano discussioni generali sulle tariffe tra vettori multipli che servono paesi di destinazione diversi all’interno del SEE, spiegando in particolare che l’ufficio giapponese dell’aviazione civile aveva approvato uno stesso livello di sovrapprezzo per tutti i paesi del SEE. Il Tribunale, al punto 545 della medesima sentenza, avrebbe altresì snaturato i loro argomenti relativi al sovrapprezzo carburante. Infatti, esso avrebbe indicato che l’iniziativa di presentare domande collettive in merito a tale sovrapprezzo era imputabile ai vettori, e non a tale autorità giapponese, sebbene non vi fossero mai state domande collettive in Giappone, ma solo domande individuali dopo il coordinamento, come attesterebbero delle prove allegate a tali memorie. 253 Dall’altro lato, il punto 543 della sentenza impugnata snaturerebbe delle prove nella parte in cui il Tribunale ha ivi constatato che sono in discussione documenti che [OSCURATO:SOCIETA] a. «[hanno] esse stesse redatt[o]», mentre così non sarebbe. In particolare, queste ultime avrebbero prodotto, da un lato, una risoluzione dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «IATA») del maggio 2000, che fissava un livello unico di sovrapprezzo carburante per tutti i collegamenti internazionali, e, dall’altro, una comunicazione interservizi della [OSCURATO:PERSONA] che dimostrava che l’ufficio giapponese dell’aviazione civile aveva adottato il meccanismo del sovrapprezzo carburante nonché una lettera di tale società che confermava che tale meccanismo era stato richiesto dai clienti. Il punto 1002 della decisione controversa menzionerebbe altresì un documento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della loro posizione, ma l’accesso di [OSCURATO:SOCIETA] a. a tale prova sarebbe stato loro negato. Queste ultime avrebbero altresì fatto riferimento alla dichiarazione dell’avvocato di un altro vettore durante l’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], in contraddizione con una dichiarazione attribuita a quest’ultimo nella decisione controversa. Omettendo di rispondere a tali elementi e negando a [OSCURATO:SOCIETA] a. l’accesso alle prove successive alla comunicazione degli addebiti, pur chiaramente individuate, il Tribunale avrebbe altresì violato il principio di uguaglianza. 254 In terzo luogo, per quanto riguarda gli altri paesi terzi i cui regimi normativi sono esaminati nella decisione controversa, ossia la Repubblica dell’India, il [OSCURATO:PERSONA] di Thailandia, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Corea e la Repubblica federale del Brasile, al punto 506 della decisione controversa sarebbe menzionato solo un incidente che coinvolge [OSCURATO:SOCIETA] a. dopo il 1º maggio 2004. [OSCURATO:PERSONA], tale prova riguardante la Thailandia sarebbe manifestamente insufficiente per dimostrare un’infrazione in relazione a tali altri paesi, tanto più che essa costituisce un elemento a discarico. Ai punti da 558 a 562 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe anche ritenuto che il solo incidente che avrebbe coinvolto [OSCURATO:SOCIETA] a. in un’asserita intesa in Thailandia non fosse contrario al diritto della concorrenza, in quanto da una prova prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] a. risultava che le autorità thailandesi avevano imposto i livelli del sovrapprezzo carburante che i vettori dovevano rispettare, il che eliminava qualsiasi possibilità di concorrenza a partire dal 20 luglio 2005. Esso commetterebbe tuttavia un errore di diritto concludendo che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avevano dimostrato che qualsiasi possibilità di concorrenza fosse stata eliminata prima di tale data. 255 A tal riguardo, sotto un primo profilo, il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare se il comportamento di cui trattasi fosse obbligatorio, bensì se fosse incoraggiato. sotto un secondo profilo, l’unica prova che legava [OSCURATO:SOCIETA] a. a un comportamento illecito in Thailandia, descritto al punto 506 della decisione controversa, avrebbe riguardato il rispetto di un’istruzione del Ministero dell’aviazione civile della Thailandia. Il punto 562 della sentenza impugnata sarebbe quindi viziato da un’incongruenza interna. Sotto un terzo profilo, [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero prodotto prove che dimostrano che, dal 2003, sui collegamenti verso il SEE dalla Thailandia erano imposti livelli di sovrapprezzi vincolanti e identici, prova che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai contestato. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto partendo dalla premessa contraria al punto 562 della sentenza impugnata, senza esaminare gli elementi di prova prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] a. Sotto un quarto profilo, il fatto che un vettore thailandese non sia stato riconosciuto colpevole di infrazione dimostrerebbe che prove presentate da tale vettore, successivamente alla comunicazione degli addebiti, contenevano elementi a discarico supplementari, ai quali le ricorrenti avrebbero dovuto avere accesso. 256 Quanto alla valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei regimi normativi di cui al punto 254 della presente sentenza, contenuta al punto 1019 della decisione controversa, essa sarebbe fondata su un semplice rinvio al suo ragionamento relativo ai regimi di [OSCURATO:PERSONA] e del Giappone, come indicato al punto 552 della sentenza impugnata. Pertanto, se la Corte dovesse respingere le considerazioni del Tribunale relative a questi ultimi due paesi, essa dovrebbe parimenti respingere quelle contenute ai punti da 555 a 557, 562 e 563 di quest’ultimo, riguardanti tali altri paesi terzi. Inoltre, poiché la Thailandia e Dubai non rientravano nell’ambito di applicazione dell’intesa controversa, il Tribunale avrebbe dovuto concedere a [OSCURATO:SOCIETA] a. il beneficio del dubbio e concludere che un’intesa mondiale non poteva essere presunta senza prove. Esso avrebbe quindi violato la presunzione di innocenza. Per le stesse ragioni, i punti 623 e 624 della sentenza impugnata sarebbero anch’essi errati. 257 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 258 In via preliminare, occorre rilevare che, ai punti 500 e 501 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato, da un lato, che il principio di non ingerenza è riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario e, dall’altro, che, anche supponendo che [OSCURATO:SOCIETA] a. potessero farlo valere, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato tale principio applicando il criterio degli effetti qualificati per sanzionare comportamenti intervenuti e attuati in paesi terzi che, per ragioni politiche, avessero deciso di autorizzarli. A tal riguardo, esso ha rilevato che l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE a comportamenti che, prevedibilmente, producono effetti immediati e sostanziali nel SEE si giustifica alla luce del diritto internazionale pubblico e, pertanto, in particolare, del principio di non ingerenza. 259 È quindi necessario constatare che tali punti 500 e 501, che costituiscono l’analisi da parte del Tribunale della prima censura della sesta parte del terzo motivo dedotto dinanzi ad esso, che verteva su una violazione dei principi di sovranità e di non ingerenza, non riguardano l’analisi, da parte del Tribunale, del mezzo difensivo relativo alla coercizione statale, che è stato esaminato da quest’ultimo ai punti da 504 a 564 della sentenza impugnata e che è l’unico oggetto della presente parte del quarto motivo di impugnazione. 260 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] a. non presentano alcun argomento che spieghi in che modo i punti 500 e 501 della sentenza impugnata conterrebbero valutazioni erronee riguardo al mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale, che non è oggetto di detti punti. La critica che li riguarda è quindi irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 82 della presente sentenza. 261 Peraltro, nella misura in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere, sotto un primo profilo, che il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo nella sua valutazione del loro mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale, occorre ricordare che gli articoli 101 e 102 TFUE riguardano solo comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa. Qualora un comportamento anticoncorrenziale venga imposto alle imprese da una normativa nazionale o quest’ultima crei un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, tali articoli non trovano applicazione. Infatti, in una situazione del genere, la restrizione alla concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese. Gli articoli possono invece applicarsi nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑359/95 P e C‑379/95 P, EU:C:1997:531, punti 33 e 34, nonché del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 80). 262 La possibilità di escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dalla sfera di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, per il fatto che esso sia stato imposto alle imprese in questione dalla normativa nazionale esistente ovvero per il fatto che quest’ultima abbia eliminato ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, è stata ammessa solo in maniera restrittiva dalla Corte (sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 81 e giurisprudenza citata). 263 In tal senso, la Corte ha affermato che, qualora una legge nazionale si limiti a sollecitare o a facilitare l’adozione di comportamenti anticoncorrenziali autonomi da parte delle imprese, queste rimangono soggette agli articoli 101 e 102 TFUE (sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 82 e giurisprudenza citata). 264 Contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a., tale giurisprudenza non distingue tra le legislazioni nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri e quelle di paesi terzi. 265 Peraltro, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 198 della presente sentenza, spetta all’autorità che allega una violazione delle norme in materia di concorrenza fornirne la prova, e spetta all’impresa che solleva un mezzo difensivo contro la constatazione di un’infrazione a tali norme fornire la prova che le condizioni per l’applicazione della norma sulla quale si fonda tale mezzo difensivo sono soddisfatte, di modo che detta autorità dovrà allora ricorrere ad altri elementi di prova. 266 Da tali elementi risulta che [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono infondatamente che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti da 509 a 512 della sentenza impugnata, ricordandovi, in sostanza, gli insegnamenti derivanti dalla giurisprudenza esposta ai punti da 258 a 263 e 265 della presente sentenza e, considerando, al punto 513 della sentenza impugnata, che essi si applicano allo stesso modo alle leggi e ai comportamenti di uno Stato membro o di una parte contraente dell’accordo SEE e a quelli di un paese terzo nonché, di conseguenza, considerando che spettava loro dimostrare che le normative nazionali dei paesi terzi interessati le avevano non incoraggiate, ma obbligate ad adottare il comportamento di cui trattasi. 267 Accogliere l’interpretazione di tale mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale dedotta da [OSCURATO:SOCIETA] a. contrasterebbe peraltro con l’applicazione necessariamente restrittiva che deve essere fatta di quest’ultimo, che è la sola in grado di non contraddire la formulazione univoca degli articoli 101 e 102 TFUE, che riguardano i comportamenti adottati dalle imprese. 268 Pertanto, nei limiti in cui la presente parte si basa sulla premessa secondo cui, affinché un mezzo difensivo vertente sulla coercizione statale di un paese terzo sia accolto, è sufficiente che la normativa di tale paese incoraggi l’adozione di un comportamento anticoncorrenziale, essa deve essere respinta in quanto infondata, essendo tale premessa erronea. 269 Sotto un secondo profilo, quanto all’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. riguardante le valutazioni del Tribunale relative al Giappone, occorre, da un lato, per quanto riguarda la loro prima allegazione di snaturamento, rilevare che, al punto 537 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, per quanto riguardava l’affermazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di citare, nella decisione controversa, il paragrafo 1 della clausola standard degli ASA conclusi dal Giappone, tale paragrafo elenca i fattori che devono essere presi in considerazione al momento della fissazione delle tariffe e prevede che questi ultimi siano determinati conformemente alle successive disposizioni dell’articolo in cui è contenuto. Esso ne ha dedotto che né da tale disposizione né da quella riprodotta nella decisione controversa risultava che tali ASI imponessero un obbligo di coordinamento tra vettori per la determinazione dei sovrapprezzi. Esso ha aggiunto che, del resto, [OSCURATO:SOCIETA] a. non fornivano alcun argomento fondato che potesse dimostrare il contrario. 270 [OSCURATO:PERSONA], al punto 140 del ricorso dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano esposto che tale paragrafo 1, contenuto nell’ASA applicabile a [OSCURATO:SOCIETA], indicava quanto segue: «Le tariffe di qualsiasi servizio concordato sono fissate a livelli ragionevoli, tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali norme in materia di rapidità e di infrastruttura) e le tariffe di altre compagnie aeree per una parte qualsiasi del collegamento specificato. Tali tariffe sono fissate conformemente alle seguenti disposizioni del presente articolo». 271 Si deve quindi constatare che, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 108 della presente sentenza, l’asserito snaturamento non è dimostrato, poiché il punto 537 della sentenza impugnata presenta fedelmente il contenuto di tale paragrafo 1. 272 Quanto all’affermazione di snaturamento riguardante il punto 538 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, a tale punto, il Tribunale ha indicato che [OSCURATO:SOCIETA] a. non contestavano che le disposizioni degli ASA sulle discussioni tariffarie tra vettori designati su determinati collegamenti non possano autorizzare discussioni generali sulle tariffe tra vettori multipli che servono paesi di destinazione diversi del tipo di quelli considerati dalla decisione controversa. 273 [OSCURATO:PERSONA], al punto 128 del loro ricorso dinanzi al Tribunale, che sarebbe stato asseritamente snaturato a tale punto 538, esse avevano fatto valere quanto segue: «(…) Le autorità aeronautiche locali a [OSCURATO:PERSONA], in Giappone e in Thailandia non applicavano le clausole tariffarie collegamento per collegamento. Esse determinavano piuttosto livelli di sovrapprezzi in funzione del carattere internazionale o nazionale dei collegamenti (ad esempio in Giappone) o in funzione delle zone della conferenza tariffaria IATA (ad esempio a [OSCURATO:PERSONA], in Thailandia). [OSCURATO:SOCIETA] tutti i paesi del SEE rientrano nella categoria dei collegamenti internazionali e della stessa zona della conferenza tariffaria IATA (…), lo stesso livello di sovrapprezzo è stato approvato per tutti i collegamenti verso il SEE. Tale approccio mira a limitare i costi di transazione per i vettori nazionali locali e gli spedizionieri e i trasportatori locali (…). Pertanto, dai regimi amministrativi di attuazione degli ASA in vigore derivava direttamente che le autorità asiatiche imponevano a tutti i vettori che trasportano merci verso l’Europa di applicare lo stesso livello di sovrapprezzo, anche se con metodi diversi, conformemente alle spiegazioni che forniamo qui di seguito. Tale situazione era pienamente conforme alle clausole tariffarie dell’ASA, in quanto la stessa compagnia aerea/le stesse compagnie aeree era/erano un vettore/vettori designato/designati in ciascun ASA in vigore. Le autorità di [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] (Dubai) lo hanno spiegato alla [OSCURATO:PERSONA] (…)». 274 [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a. avessero quindi fatto valere che «le autorità asiatiche imponevano a tutti i vettori che trasportavano merci verso l’Europa di applicare lo stesso livello di sovrapprezzo», da tale punto 128 non risulta che esse sostenessero che gli ASA conclusi dal Giappone autorizzavano discussioni generali sulle tariffe tra vettori multipli che servono paesi di destinazione diversi all’interno del SEE, come quelli sanzionati dalla decisione controversa. Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 108 della presente sentenza, neppure la seconda affermazione di snaturamento è quindi dimostrata. 275 Quanto alla terza affermazione di snaturamento, riguardante il punto 545 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato, a tale punto, che, poiché non dimostravano l’esistenza di un obbligo di concertazione dei vettori sul livello del sovrapprezzo carburante, nessuno degli elementi probatori prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] a. poteva inficiare le informazioni contenute ai punti 198, 244, 256, 391, 392, 488 e 491 della decisione controversa, da cui risulta che l’iniziativa di presentare domande collettive riguardo al sovrapprezzo carburante era imputabile ai vettori, e non all’Ufficio giapponese dell’aviazione civile. Si deve quindi constatare che, con il loro argomento di cui a tale punto, esposto al punto 252 della presente sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] a. criticano in realtà la lettura di tali punti della decisione controversa, citati dal Tribunale al medesimo punto 545. Esso non può quindi aver snaturato, con tale lettura, il loro argomento relativo al sovrapprezzo carburante. Tale terza affermazione è quindi, di conseguenza, infondata. 276 Per quanto riguarda l’argomento di cui al punto 543 della sentenza impugnata, relativo, da un lato, all’asserito snaturamento delle prove, esposto al punto 253 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che, a tale punto 543, il Tribunale, dopo aver valutato gli elementi prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] a. a sostegno delle loro affermazioni, ha concluso che nessuno dei documenti prodotti dimostrava l’esistenza di una coercizione statale che giustificasse la mancata applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Con il pretesto di un asserito snaturamento, [OSCURATO:SOCIETA] a. cercano quindi, in realtà, di ottenere una nuova valutazione di tali elementi di prova da parte della Corte. Tale argomento è quindi, in tal misura, irricevibile, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 277 Dall’altro lato, nei limiti in cui, con detto argomento, esse sostengono che il Tribunale ha omesso di rispondere ad alcuni dei loro argomenti, esse fanno valere una violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il motivo vertente sulla mancata risposta del Tribunale ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a dedurre una violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto e dall’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 185 e giurisprudenza citata). [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 85 della presente sentenza e alla luce di ciò che il Tribunale ha indicato non solo al punto 543, ma anche ai punti 542 e 544 della sentenza impugnata, che espongono altresì le prove che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano prodotto dinanzi al Tribunale e la loro valutazione da parte di quest’ultimo, una siffatta violazione non è dimostrata. 278 Quanto all’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe violato il «principio della parità» non concedendo loro l’accesso a elementi di prova successivi alla comunicazione degli addebiti, è sufficiente rilevare che, anche supponendo che tale affermazione sia ricevibile, essa non si distingue da quella esposta nel primo motivo di impugnazione e deve quindi, in ogni caso, essere respinta per la stessa motivazione. 279 Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’argomento esposto ai punti da 254 a 256 della presente sentenza, occorre, in primo luogo, constatare che esso è irricevibile in applicazione della giurisprudenza di cui al punto 72 di tale sentenza nella misura in cui, con quest’ultima, [OSCURATO:SOCIETA] a., con il pretesto di allegazioni di errori di diritto riguardanti la situazione esistente in Thailandia, cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova. 280 In secondo luogo, nei limiti in cui, con tale argomento, [OSCURATO:SOCIETA] a. contestano la coerenza interna della decisione controversa, detto argomento è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 74 della presente sentenza. 281 In terzo luogo, nei limiti in cui, con detto argomento, esse sostengono che il Tribunale ha omesso di esaminare l’insieme degli elementi di prova da esse prodotti, è sufficiente rilevare che l’azione delle autorità thailandesi è stata esaminata dal Tribunale ai punti da 556 a 561 della sentenza impugnata e che, al punto 562 di quest’ultima, il Tribunale ha concluso che, per quanto riguarda la normativa applicabile in Thailandia, [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano potuto dimostrare, senza essere utilmente contraddette dalla [OSCURATO:PERSONA], che, a partire dal 20 luglio 2005, le autorità di tale paese avevano creato un quadro giuridico che di per sé escludeva qualsiasi possibilità di comportamento concorrenziale tra i vettori per quanto riguarda la determinazione dell’importo del sovrapprezzo carburante applicabile ai voli in partenza dalla Thailandia. Esso ha altresì rilevato che, per contro, esse non avevano dimostrato che la normativa thailandese escludesse qualsiasi possibilità di concorrenza per quanto riguarda il sovrapprezzo di sicurezza o che, per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante, qualsiasi possibilità di concorrenza fosse esclusa per il periodo anteriore al 20 luglio 2005. 282 È quindi necessario constatare che, con il terzo argomento esposto al punto 255 della presente sentenza, esse cercano di ottenere dalla Corte, con il pretesto di un’asserita violazione da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione, una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova. Tale argomento è quindi irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 283 In quarto luogo, nei limiti in cui esse sostengono che avrebbero dovuto avere accesso ad elementi a discarico supplementari, tale argomento non si distingue da quello esposto alla fine del punto 253 della presente sentenza e deve essere respinto per gli stessi motivi già esposti al punto 278 di tale sentenza. 284 In quinto luogo, quanto all’argomento esposto al punto 256 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che non occorre constatare errori di diritto ai punti da 555 a 557, 562 e 563 della sentenza impugnata, in quanto le allegazioni di [OSCURATO:SOCIETA] a. al riguardo si basano sulla premessa secondo cui esse sarebbero riuscite a dimostrare che le considerazioni del Tribunale relative ai regimi normativi di [OSCURATO:PERSONA] e del Giappone erano errate. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dall’analisi che precede, tale premessa è infondata. 285 Quanto all’asserita violazione della presunzione di innocenza, si basa anch’essa sulla mancata inclusione del [OSCURATO:PERSONA] di Thailandia tra i paesi per i quali un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE potrebbe essere addebitata a [OSCURATO:SOCIETA] a. [OSCURATO:PERSONA], sebbene il Tribunale abbia constatato che una siffatta infrazione non può essere accertata nei loro confronti per quanto riguarda i voli in partenza da tale paese terzo per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante a partire dal 20 luglio 2005, esso non ha escluso l’esistenza di una siffatta infrazione per tutti i voli in partenza da detto paese per il complessivo periodo dell’infrazione, cosicché la premessa di tale argomento manca anche in fatto. 286 Quanto alla critica relativa all’inclusione di paesi terzi nell’ambito di applicazione dell’infrazione unica e continuata, ai punti 623 e 624 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che essa si basa sugli stessi argomenti che sono già stati respinti nei due punti precedenti della presente sentenza. 287 Da tutto quanto precede risulta che la seconda parte del quarto motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. Sulla terza parte, relativa alla qualificazione del comportamento di cui trattasi come infrazione unica e continuata – Argomenti delle parti 288 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto respingendo il loro argomento diretto a contestare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il comportamento descritto nella decisione controversa costituiva un’infrazione unica e continuata. Infatti, il comportamento di cui trattasi sarebbe stato così disparato da non poter ragionevolmente essere assimilato ad un’infrazione «unica». La valutazione del Tribunale al riguardo sarebbe errata sotto molteplici profili. 289 In primo luogo, ai punti da 302 a 304 della sentenza impugnata, il Tribunale ometterebbe il punto essenziale sollevato da [OSCURATO:SOCIETA] a., vale a dire che i comportamenti menzionati alla sezione 4 della decisione controversa si sono verificati in contesti diversi e perseguivano obiettivi diversi. È vero che, in tale punto 302, il Tribunale farebbe riferimento a ogni tipo di comportamenti. Tuttavia, esso non affronterebbe mai il punto centrale secondo cui tali diversi tipi di comportamento non avevano punti in comune. Così facendo, esso avrebbe violato il suo obbligo di motivazione. 290 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori relativi al comportamento verificatosi in [OSCURATO:PERSONA]. Ai punti da 612 a 618 della sentenza impugnata, esso avrebbe confermato che l’unico contatto che coinvolgeva la [OSCURATO:SOCIETA] a., avvenuto dopo il 1º giugno 2002, non era illegittimo. Tuttavia, al punto 604 di tale sentenza, esso avrebbe snaturato le prove facendo riferimento ad una nozione di «continuazione» nell’utilizzo del criterio del peso reale. Esso avrebbe altresì omesso, ai punti 604 e 605 di detta sentenza, di rispondere agli argomenti e alle prove dedotti al punto 161 del ricorso di primo grado, con i quali esse contestavano, in sostanza, non già l’esistenza di una riunione particolare, bensì la loro partecipazione a quest’ultima. Del resto, da tale punto 605 risulterebbe che non vi era accordo sull’utilizzo, per calcolare il sovrapprezzo carburante, del peso reale piuttosto che del «peso imponibile», mentre il Tribunale, al punto 606 della medesima sentenza, approverebbe la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui esse avevano partecipato a un siffatto accordo pur decidendo di non applicarlo. Il punto 610 della sentenza impugnata sarebbe quindi errato anche nella parte in cui si afferma che una comunicazione di un dipendente delle ricorrenti relativa all’eliminazione del sovrapprezzo carburante violava l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sebbene tale comunicazione fosse pubblica. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se detta comunicazione comportasse una maggiore trasparenza dei prezzi o facilitasse il rispetto dell’intesa. Non avendolo fatto, egli avrebbe violato il suo obbligo di motivazione. Inoltre, per tale comportamento locale del mese di dicembre 2001 riguardante sovrapprezzi su collegamenti in partenza dalla [OSCURATO:PERSONA], né l’articolo 101 TFUE né l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo sarebbero stati applicabili, cosicché il punto 611 di tale sentenza sarebbe errato in diritto. 291 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori nella valutazione delle affermazioni di altri vettori quanto al comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] a. Esso avrebbe correttamente ritenuto, ai punti da 625 a 650 della sentenza impugnata, che le prove tramite messaggi di posta elettronica contenute in diversi punti della decisione controversa non dimostravano l’esistenza di contatti illeciti tra esse e altri vettori. Esso avrebbe tuttavia errato nel non inficiare anche la pertinenza di un messaggio di posta elettronica interno inviato da un dipendente di un altro vettore con sede nel [OSCURATO:PERSONA] il 17 febbraio 2003, di cui al punto 273 della decisione controversa. Ai punti 634 e 635 di tale sentenza, esso avrebbe ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] a. non avessero fornito prove a sostegno della loro posizione. Esso avrebbe tuttavia commesso un errore non esaminando la vera questione da esse sollevata. Pertanto, da un lato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di taluni argomenti da esse formulati. Dall’altro lato, contrariamente all’affermazione contenuta a tale punto 635, esse non si sarebbero basate soltanto sul fatto che lo spedizioniere aveva ricevuto informazioni da altri vettori. Da tali errori risulterebbe che neppure tale prova può essere fatta valere nei loro confronti. 292 In quarto luogo, il Tribunale avrebbe certamente ammesso, in particolare ai punti da 407 a 411 della sentenza impugnata, che taluni comportamenti, tenuto conto dell’alleanza WOW, erano giustificati. Tuttavia, esso avrebbe erroneamente ritenuto che taluni comportamenti all’interno di tale alleanza «andassero troppo lontano» in assenza di una politica tariffaria comune integrata. In ogni caso, anche se tali contatti in seno a detta alleanza avessero costituito un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, tali contatti avrebbero fatto parte dell’infrazione unica e continuata solo se fosse esistito un nesso oggettivo tra detti contatti e tale infrazione unica e continuata o se [OSCURATO:SOCIETA] a. avessero avuto l’intenzione di partecipare all’intesa mondiale piuttosto che a un comportamento connesso alla medesima alleanza. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non dimostrerebbe l’esistenza di un siffatto nesso oggettivo tra i contatti in seno all’alleanza WOW e l’infrazione unica e continuata. Il punto 430 di tale sentenza conterrebbe solo un’affermazione al riguardo, cosicché detta sentenza sarebbe insufficientemente motivata. Ne conseguirebbe che i punti da 428 a 432 della medesima sentenza dovrebbero essere respinti e, di conseguenza, che i contatti in seno all’alleanza WOW dovrebbero essere esclusi dagli elementi di prova della partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. all’infrazione unica e continuata. 293 In quinto luogo, per quanto riguarda gli accordi verticali di fornitura, il rigetto, ai punti da 475 a 487 della sentenza impugnata, della spiegazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. relativa alla ricezione da parte di queste ultime dei messaggi di posta elettronica detti «Cari partner», sarebbe errato. Sotto un primo profilo, i punti da 477 a 479, 484 e 485 di tale sentenza sarebbero insufficientemente motivati e violerebbero i principi di responsabilità personale e di presunzione di innocenza, in quanto farebbero riferimento solo ai contatti o alle azioni di dipendenti di altri vettori, senza trattare il coinvolgimento di [OSCURATO:SOCIETA] a. in tali contatti o la loro conoscenza di questi ultimi. Essi non potrebbero quindi dimostrare che [OSCURATO:SOCIETA] a. abbiano commesso un’infrazione. Sotto un secondo profilo, il punto 479 di detta sentenza riprodurrebbe la posizione della [OSCURATO:PERSONA] presentata nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, senza esaminare l’argomento né gli elementi di prova addotti da [OSCURATO:SOCIETA] a. Sotto un terzo profilo, ai punti 480 e 481 della medesima sentenza, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare se gli elementi di prova sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata gli avessero consentito di concludere correttamente che non vi era altra spiegazione plausibile alla ricezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] a. di detti messaggi di posta elettronica. Sotto un quarto profilo, le affermazioni del Tribunale ai punti 482 e 483 della sentenza impugnata non troverebbero sostegno né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione controversa. Si tratterebbe quindi di una sostituzione illegittima della motivazione, cosicché tali punti 482 e 483 dovrebbero essere respinti. 294 In sesto luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori relativi alla conoscenza che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano dell’infrazione unica e continuata. Esso avrebbe riconosciuto, al punto 669 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la partecipazione diretta di [OSCURATO:SOCIETA] a. a tutte le attività anticoncorrenziali. Ne conseguirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta a provare che esse erano a conoscenza del comportamento degli altri vettori o che potevano ragionevolmente prevederlo. A tal riguardo, al punto 670 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe osservato che la decisione controversa faceva riferimento a otto contatti. [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero esposto, senza rispondere a tale argomento, che essi non rivelavano nulla del coordinamento in questione. Inoltre, poiché quattro di essi sono messaggi di posta elettronica «Cari partner», essi non potrebbero essere invocati, come risulterebbe dal punto precedente della presente sentenza. Gli altri quattro messaggi di posta elettronica sarebbero stati snaturati dal Tribunale, il quale, inoltre, non avrebbe sufficientemente motivato la sua posizione. Per di più, ai punti 671, 672, 677 e 678 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe proceduto ad un’illegittima sostituzione della motivazione. In aggiunta, ai punti 678 e 679 di tale sentenza, esso snaturerebbe il chiaro significato di un altro messaggio di posta elettronica, datato 17 febbraio 2003, e non terrebbe conto delle prove a discarico. Quanto ai punti 681 e 683 di detta sentenza, anch’essi dovrebbero essere respinti, in quanto il Tribunale non ha affatto spiegato i motivi per i quali i messaggi di posta elettronica invocati avrebbero consentito a SAS di venire a conoscenza di un comportamento al quale essa non ha partecipato. Anche il punto 685 della medesima sentenza sarebbe errato, in quanto presenterebbe in modo imperfetto l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. al quale il Tribunale risponde a tale punto. Il Tribunale non avrebbe potuto rimediare all’insufficienza degli otto messaggi di posta elettronica invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 791 della decisione controversa limitandosi a rinviare ad altri punti, senza spiegare come tali contatti avessero consentito a [OSCURATO:SOCIETA] a. di prendere coscienza di comportamenti ai quali esse non avevano preso parte. L’analisi del Tribunale, ai punti da 660 a 694 della sentenza impugnata, riguardante la conoscenza che [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero avuto del comportamento degli altri vettori dovrebbe quindi essere respinta, così come le constatazioni del Tribunale di cui ai punti da 713 a 728 di tale sentenza, riguardanti la portata della loro partecipazione all’infrazione. 295 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale parte è irricevibile in quanto riguarda valutazioni di fatto del Tribunale e infondata per il resto. – Giudizio della Corte 296 Da una giurisprudenza costante risulta che una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, qualora i diversi comportamenti facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali comportamenti in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 240). 297 Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e continuata con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di «accordo» o di «pratica concordata» a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi ritenuta responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 42 e giurisprudenza citata, nonché del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 241). 298 A tale proposito, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, non occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori, nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo. Invece, la condizione relativa alla nozione di «obiettivo unico» implica che occorre verificare se non sussistano elementi atti a caratterizzare i vari comportamenti facenti parte dell’infrazione che siano tali da indicare che i comportamenti in concreto attuati da altre imprese partecipanti non condividano lo stesso oggetto o lo stesso effetto anticoncorrenziale e non s’iscrivano, di conseguenza, in un «piano d’insieme» a causa del loro identico oggetto che falsa il gioco della concorrenza nel mercato interno (sentenze del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/[OSCURATO:PERSONA], C‑644/13 P, EU:C:2017:59, punto 50 nonché giurisprudenza citata, e del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 242). 299 Nel caso di specie, nella misura in cui, sotto un primo profilo, [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il Tribunale ha omesso di motivare la sentenza impugnata non rispondendo al loro argomento secondo cui i comportamenti in questione si sono verificati in contesti diversi e perseguivano obiettivi diversi, cosicché essi non potevano essere qualificati come infrazione unica, è sufficiente rilevare che la censura sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] a. e vertente su constatazioni errate per quanto riguarda il carattere unico dell’infrazione è stata esaminata dal Tribunale non solo ai punti da 302 a 304 della sentenza impugnata, bensì all’insieme dei punti da 296 a 325 di quest’ultima. In tale contesto, oltre alla sua analisi dell’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. che contestava l’esistenza di un obiettivo anticoncorrenziale unico, effettuata in tali punti da 302 a 304, il Tribunale ha in particolare rilevato, al punto 317, che queste ultime addebitavano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ignorato, per quanto riguarda la natura dell’infrazione unica e continuata, le specificità dei coordinamenti che sarebbero stati resi necessari dal contesto normativo locale o che si sarebbero inseriti nell’ambito di alleanze legittime, e respinto tale argomento per il motivo che [OSCURATO:SOCIETA] a. si limitavano quindi a reiterare gli argomenti già dedotti a sostegno della loro critica relativa all’esistenza di un obiettivo anticoncorrenziale unico, cosicché occorreva respingerli per gli stessi motivi. 300 Inoltre, ai punti da 318 a 321 della medesima sentenza, il Tribunale ha analizzato l’argomento con cui [OSCURATO:SOCIETA] a. facevano valere che il rifiuto di pagare commissioni si distingueva dalle altre componenti dell’infrazione unica per il fatto che tale rifiuto era sorto da un disaccordo tra i vettori e gli spedizionieri in merito all’interpretazione di clausole-tipo, in contrapposizione al «coordinamento segreto [del sovrapprezzo carburante e del sovrapprezzo di sicurezza] da parte di un numero ristretto di vettori». Esso l’ha respinta constatando, in sostanza, che dalla decisione controversa risultava che l’oggetto del rifiuto di pagare commissioni non solo si distingueva dalla controversia pubblica di natura giuridica a cui fanno riferimento [OSCURATO:SOCIETA] a., ma era tale da rafforzare il coordinamento relativo ai sovrapprezzi. 301 Il Tribunale ha quindi effettivamente esposto i motivi per i quali [OSCURATO:SOCIETA] a. non erano riuscite a dimostrare che, a causa di tali presunti contesti diversi ed obiettivi diversi, il carattere unico dell’infrazione non era stato sufficientemente dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa. Pertanto, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 84 e 85 della presente sentenza, l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione non è dimostrata. 302 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 290 della presente sentenza, occorre anzitutto rilevare che, nei limiti in cui, con essa, [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere uno snaturamento che sarebbe stato commesso dal Tribunale al punto 604 della sentenza impugnata, nella parte in cui esso ha fatto riferimento ad una nozione di «continuazione» («le ricorrenti propendevano») nell’utilizzo del criterio del peso reale, è sufficiente rilevare che tale argomento non soddisfa i requisiti di precisione risultanti dalla giurisprudenza ricordata al punto 108 della presente sentenza, dal momento che [OSCURATO:SOCIETA] a. non espongono, in particolare, il contenuto del messaggio di posta elettronica asseritamente snaturato. Tale argomento, pertanto, è irricevibile. 303 Nella misura in cui, poi, [OSCURATO:SOCIETA] a. sostengono che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione non rispondendo all’argomento da esse esposto al punto 161 del loro ricorso di primo grado, è sufficiente ricordare che, come già esposto al punto 85 della presente sentenza, tale obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, purché la motivazione della sentenza impugnata consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell’ambito di un’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha valutato l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. relativo al comportamento intervenuto in [OSCURATO:PERSONA], oggetto dei punti da 158 a 164 di tale ricorso, ai punti da 597 a 618 della sentenza impugnata. Inoltre, [OSCURATO:SOCIETA] a. non sostengono neppure di non essere state messe in condizione di comprendere i motivi per i quali il loro argomento in primo grado è stato accolto solo parzialmente dal Tribunale. In tali circostanze, l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione non è dimostrata. 304 Infine, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. criticano i punti 605, 606 e 610 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che esse cercano, in realtà, a che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti e degli elementi di prova a quella effettuata dal Tribunale, senza imputargli il minimo snaturamento. Ne consegue che tali censure sono irricevibili, in applicazione della giurisprudenza di cui al punto 72 della presente sentenza. 305 In terzo luogo, è necessario constatare che, con l’argomento esposto al punto 291 della presente sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] a. cercano nuovamente di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova relativi alle affermazioni degli altri vettori quanto al loro comportamento, effettuata dal Tribunale ai punti da 629 a 650 della sentenza impugnata, e più precisamente delle sue valutazioni con le quali esso ha accolto solo parzialmente la loro domanda di vedere esclusi taluni contatti della serie di indizi considerati nei loro confronti nella decisione controversa. Tale argomento, che non addebita al Tribunale alcuno snaturamento, è quindi parimenti irricevibile, in applicazione della giurisprudenza di cui al punto 72 della presente sentenza. 306 In quarto luogo, lo stesso vale, essenzialmente, per l’argomento esposto al punto 292 della presente sentenza, in quanto [OSCURATO:SOCIETA] a. mirano, con essa, ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova relativi alla portata dei contatti che hanno avuto luogo in seno all’alleanza WOW. 307 Per il resto, nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano che il Tribunale non ha dimostrato l’esistenza di un nesso oggettivo tra tali contatti e l’infrazione unica e continuata, occorre constatare che la censura di [OSCURATO:SOCIETA] a. relativa all’inclusione dei contatti in seno all’alleanza WOW nell’ambito dell’infrazione unica e continuata è stata esaminata dal Tribunale non al solo punto 430 della sentenza impugnata, bensì ai punti da 429 a 431 di tale sentenza, in cui il Tribunale ha esposto in dettaglio i motivi per i quali i fattori addotti da [OSCURATO:SOCIETA] a. al fine di dimostrare l’assenza di un nesso oggettivo tra i contatti tra i membri dell’alleanza WOW e l’infrazione unica e continuata non erano, in sostanza, tali da mettere in discussione l’esistenza del piano d’insieme constatato nella decisione controversa. L’asserita violazione dell’obbligo di motivazione non è quindi dimostrata. 308 In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 293 della presente sentenza, occorre, sotto un primo profilo, constatare che, nei limiti in cui, con essa, [OSCURATO:SOCIETA] a. affermano che il Tribunale ha valutato erroneamente la portata dei messaggi di posta elettronica detti «Cari partner», esse cercano nuovamente a che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti e degli elementi di prova a quella effettuata dal Tribunale ai punti da 477 a 485 della sentenza impugnata senza contestargli il minimo snaturamento. Tale argomento è quindi anch’esso irricevibile in applicazione della giurisprudenza di cui al punto 72 della presente sentenza. 309 Sotto un secondo profilo, nella misura in cui [OSCURATO:SOCIETA] a. allegano una violazione dei principi di responsabilità personale e di presunzione di innocenza, è sufficiente constatare che tale affermazione si basa sulla premessa secondo cui i messaggi di posta elettronica cosiddetti «Cari partner», che sono, come risulta dal punto 468 della sentenza impugnata, messaggi di posta elettronica collettivi inviati da [OSCURATO:PERSONA] AG, non consentono di dimostrare che esse hanno commesso un’infrazione, dato che essi fanno riferimento solo ai contatti o alle azioni di dipendenti di altri vettori, senza trattare il coinvolgimento di [OSCURATO:SOCIETA] a. in tali contatti o la loro conoscenza di questi ultimi. In realtà, tale affermazione invita quindi la Corte a riesaminare i fatti e gli elementi di prova già valutati dal Tribunale ai punti da 475 a 488 della sentenza impugnata, senza addebitagli il minimo snaturamento. Essa è, di conseguenza, irricevibile, conformemente alla giurisprudenza di cui al punto 72 della presente sentenza. 310 Sotto un terzo profilo, neppure l’asserita violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione può essere accolta. Infatti, sebbene i punti 480 e 481 della sentenza impugnata si limitino a esporre i motivi per i quali il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] a. facessero valere invano il carattere pubblico delle informazioni diffuse nell’ambito dei messaggi di posta elettronica descritti ai punti 446, 450, 482 e 495 della decisione controversa, i punti da 475 a 479 nonché da 482 a 488 di tale sentenza esaminano gli altri argomenti ed elementi che [OSCURATO:SOCIETA] a. gli avevano sottoposto e che miravano, in particolare, a dimostrare che tali messaggi di posta elettronica riguardavano non già l’infrazione unica e continuata, bensì l’applicazione di un sovrapprezzo carburante nell’ambito di accordi di prenotazione di capacità tra [OSCURATO:PERSONA] e altri vettori. 311 [OSCURATO:PERSONA], a tal riguardo, esso ha constatato, per la motivazione esposta ai punti da 476 a 483 della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto sostenevano [OSCURATO:SOCIETA] a., non si poteva ritenere che detti messaggi di posta elettronica mirassero esclusivamente a garantire la corretta esecuzione di ipotetici accordi di prenotazione di capacità. Per contro, esso ha constatato che essi avevano lo scopo di informare i loro destinatari, tra cui [OSCURATO:SOCIETA], in maniera collettiva, dell’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di aumentare il suo sovrapprezzo carburante a partire da una data futura determinata. Alla luce di tali elementi e tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 84 e 85 della presente sentenza, non si può ritenere che il Tribunale abbia omesso di esaminare se gli elementi di prova sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata gli avessero consentito di concludere correttamente che non vi era altra spiegazione plausibile alla ricezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] a. dei medesimi messaggi di posta elettronica. 312 In quarto luogo, per quanto riguarda l’affermazione di sostituzione della motivazione, occorre rilevare che, da un lato, al punto 482 della sentenza impugnata, è riferendosi ai messaggi di posta elettronica descritti ai punti 446, 450, 482 e 495 della decisione controversa nonché al punto 797 di quest’ultima che il Tribunale ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] non si era limitata a comunicare informazioni pubblicamente accessibili alle parti di ipotetici accordi di prenotazione di capacità, ma che essa aveva, al contrario, inviato loro messaggi di posta elettronica collettivi, rivelando così a tutti i destinatari l’identità dei vettori interessati nonché l’importo e la tempistica del sovrapprezzo carburante di cui essi erano debitori in forza di tali ipotetici accordi. Dall’altro lato, al punto 483 di tale sentenza, è riferendosi ai punti 453 e 450 della decisione controversa nonché agli allegati da A.59 a A.61 del ricorso di primo grado che il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] a. non sostenevano neppure che siffatti invii collettivi fossero necessari per l’esecuzione di tali ipotetici accordi e che i documenti del fascicolo tendessero a dimostrare che così non era. L’asserita sostituzione della motivazione non è quindi dimostrata, in quanto le considerazioni del Tribunale espresse in tali punti 482 e 483 si ricollegano alle valutazioni contenute nella decisione controversa e in risposta all’argomento che [OSCURATO:SOCIETA] a. le avevano sottoposto, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 180 e 181 della presente sentenza. 313 In sesto luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 294 della presente sentenza, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che, certamente, al punto 669 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso che [OSCURATO:SOCIETA] a. erano coinvolte in due delle tre componenti dell’infrazione unica e continuata, ossia il sovrapprezzo carburante e il supplemento di sicurezza, e non che esse ne avessero semplicemente una conoscenza provata o presunta, ma che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tuttavia ritenuto che esse avessero partecipato direttamente a tutte le attività anticoncorrenziali rientranti in tali componenti. 314 Il Tribunale ha tuttavia poi, da un lato, ai punti da 670 a 676 della sentenza impugnata, esposto i motivi per i quali, tenuto conto dei contatti ivi descritti e del fatto che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano peraltro omesso di dimostrare che i messaggi di posta elettronica descritti ai punti 274, 279, 346, 411, 446, 450, 482 e 495 della decisione controversa potevano essere oggetto di una spiegazione alternativa plausibile al coordinamento del sovrapprezzo carburante, la [OSCURATO:PERSONA] poteva concludere che essi erano tali da dare loro una conoscenza sufficiente del coordinamento tra [OSCURATO:PERSONA] e altri vettori incriminati. Esso ha inoltre esposto, a tal riguardo, considerazioni ad abundantiam ai punti da 677 a 679 della sentenza impugnata. Esso ha inoltre esposto, ai punti 681 e 682 di tale sentenza, i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] a. avessero la conoscenza sufficiente richiesta dei comportamenti relativi al sovrapprezzo carburante attuati nei paesi terzi in cui esse non erano presenti. 315 Dall’altro lato, ai punti da 684 a 693 della sentenza impugnata, esso ha esposto i motivi per i quali, alla luce degli elementi contenuti nella decisione controversa e degli argomenti che [OSCURATO:SOCIETA] a. le avevano presentato, esse non erano legittimate ad addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver concluso che esse avevano una conoscenza sufficiente degli elementi della componente dell’infrazione unica e continuata relativa al sovrapprezzo di sicurezza ai quali esse non avevano direttamente partecipato. 316 È quindi in modo infondato che [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere, in sostanza, con la sesta censura della presente parte, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non verificando se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato che esse erano a conoscenza delle attività anticoncorrenziali degli altri vettori ai quali esse non avevano partecipato direttamente. Inoltre, nella parte in cui, con la loro argomentazione, esse affermano che il Tribunale non ha correttamente valutato la portata di taluni contatti o messaggi di posta elettronica ai quali si è riferito, ha attribuito un peso erroneo a taluni messaggi di posta elettronica o punti della decisione controversa, che sarebbero insufficientemente concludenti, rispetto ad altri, o non ha tenuto conto di taluni elementi di prova asseritamente a discarico, esse contestano, in realtà, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova che il Tribunale ha effettuato in tali punti da 669 a 693 della sentenza impugnata. Di conseguenza, detto argomento è, in tale misura, irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza. 317 In secondo luogo, le censure di snaturamento contestate al Tribunale, relative ai punti 670, 678 e 679 della sentenza impugnata, non soddisfano i requisiti di precisione risultanti dalla giurisprudenza di cui al punto 108 della presente sentenza. Esse sono pertanto irricevibili. 318 In terzo luogo, tenuto conto degli elementi esposti ai punti da 313 a 315 della presente sentenza e della giurisprudenza ricordata ai punti 84 e 85 di quest’ultima, l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, esposta al punto 294 della presente sentenza, è infondata. 319 In quarto luogo, è altresì infondata l’affermazione di sostituzione della motivazione che il Tribunale avrebbe effettuato ai punti 671, 672, 677 e 678 della sentenza impugnata, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 180 della presente sentenza, poiché tali punti si limitano ad esporre elementi contenuti nella decisione controversa. 320 Dalle considerazioni che precedono deriva che la terza parte del quarto motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. 321 Di conseguenza, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondato. Sul quinto motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto nell ’ esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito Argomenti delle parti 322 [OSCURATO:SOCIETA] a. fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il che dovrebbe portare la Corte, nell’ipotesi in cui non annulli integralmente l’ammenda in conseguenza dei primi quattro motivi di impugnazione, a ridurne l’importo. 323 Al punto 940 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ritenuto che, al fine di garantire una parità di trattamento tra i vettori incriminati, occorresse «reinserire» nel valore delle vendite il fatturato realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a. esclusivamente sui collegamenti interni. A tal riguardo, esso riconoscerebbe, al punto 934 di tale sentenza, che né le ricorrenti né la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto una siffatta modifica dell’ammenda. Esso avrebbe tuttavia constatato, al punto 932 di detta sentenza, che, secondo la risposta della [OSCURATO:PERSONA] ad un quesito che le aveva rivolto, era «possibile» che gli altri vettori non avessero dedotto i loro fatturati realizzati sui loro collegamenti interni ad un solo paese. Esso avrebbe poi ritenuto, ai punti da 935 a 937 e 939 della medesima sentenza, senza che ciò fosse stato sollevato nel corso del procedimento dinanzi ad esso, che la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa e una richiesta di informazioni indirizzata ai vettori indicassero che i fatturati relativi ai collegamenti interni ad un solo paese avrebbero dovuto essere integrati nel valore delle vendite. Il Tribunale sembrerebbe poi supporre, ai punti 938 e 939 della sentenza impugnata, che i vettori avessero incluso tali fatturati nel valore delle loro vendite, e avrebbe di conseguenza concluso, al punto 940 di tale sentenza, che l’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a. era discriminatoria. 324 In primo luogo, adeguando così l’ammenda in un modo che va al di là delle conclusioni del ricorso che gli era stato presentato, il Tribunale avrebbe violato il principio del ne ultra petita , la cui portata non sarebbe modificata dalla competenza estesa al merito del Tribunale. Con le loro conclusioni nonché il loro quinto motivo dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA] a. avrebbero chiesto una riduzione dell’importo dell’ammenda. Per di più, nelle loro osservazioni sulla risposta del 22 aprile 2021, esse avrebbero espressamente indicato che il fatturato relativo ai collegamenti interni non doveva essere incluso nel valore delle vendite ai fini del calcolo di qualsiasi nuova ammenda che il Tribunale potesse infliggere in forza della sua competenza estesa al merito. Analogamente, in risposta a un quesito del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato inequivocabilmente che il Tribunale non doveva tener conto delle vendite di [OSCURATO:SOCIETA] a. realizzate all’interno di un unico paese del SEE qualora decidesse di esercitare la sua competenza estesa al merito. In tali circostanze, il Tribunale non sarebbe stato competente a rilevare d’ufficio tale questione, in quanto non si sarebbe trattato di una questione di ordine pubblico. 325 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] a. di essere ascoltate nonché il principio del contraddittorio. Queste ultime non sarebbero mai state messe in condizione di contestare la sua conclusione secondo cui l’ammenda era discriminatoria, dal momento che nessuna delle parti del procedimento aveva sollevato tale questione. [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che il Tribunale possa, d’ufficio, aumentare l’importo dell’ammenda, l’impresa interessata dovrebbe quanto meno avere lo stesso diritto di essere ascoltata al quale ha diritto quando la [OSCURATO:PERSONA] cerca di adeguare l’ammenda nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, in particolare al fine di garantire una completa parità delle armi. 326 A tal riguardo, [OSCURATO:SOCIETA] a. precisano che, indubbiamente, il 28 aprile 2021, la cancelleria del Tribunale le ha invitate a commentare le risposte della [OSCURATO:PERSONA] a vari quesiti del Tribunale, compresa la risposta del 22 aprile 2021. Tuttavia, tale risposta indicava in termini inequivocabili che il fatturato generato dalle vendite relative ai collegamenti interni non doveva essere incluso nel valore delle vendite. Esse stesse non sarebbero mai state invitate a rispondere al quesito del Tribunale al riguardo e in nessun momento esse sarebbero state informate dal Tribunale della sua intenzione di aumentare l’ammenda per includere le vendite dei collegamenti interni, sulla base del principio di parità di trattamento. In ogni caso, anche se il quesito posto alla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato rivolto anche a loro, un siffatto quesito sarebbe stato troppo impreciso perché il loro diritto di essere ascoltati sia considerato rispettato. 327 In terzo luogo, il Tribunale, ai punti 932 e 939 della sentenza impugnata, avrebbe violato la presunzione di innocenza nonché il principio della parità di trattamento a detrimento di [OSCURATO:SOCIETA] a. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiaramente indicato, nella sua risposta del 22 aprile 2021, di non sapere se gli altri vettori avessero incluso i fatturati dei collegamenti interni. Inoltre, taluni vettori non avrebbero operato collegamenti del genere, cosicché non avrebbero potuto essere svantaggiati. Lo stesso Tribunale ammetterebbe, in tale punto 932, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che era «possibile» che gli altri vettori avessero escluso i fatturati realizzati sui collegamenti interni. 328 Così facendo, esso avrebbe anche commesso un errore di diritto basandosi su una prova ipotetica. Tenuto conto dell’esistenza di un dubbio sulla questione se gli altri vettori avessero incluso i loro collegamenti interni, il Tribunale avrebbe dovuto, conformemente alla giurisprudenza del giudice dell’Unione, pronunciarsi a favore di [OSCURATO:SOCIETA] a. Gli elementi rilevati dal Tribunale ai punti 935 e 937 della sentenza impugnata sarebbero irrilevanti al riguardo, in quanto tali elementi non sarebbero idonei a stabilire se gli altri vettori abbiano incluso o escluso i fatturati realizzati sui collegamenti interni dai loro fatturati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non avrebbe mai esaminato i loro dati e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai confermato tale inclusione. Pertanto, detti elementi non consentirebbero né di dimostrare l’esistenza di una discriminazione né di garantire che la sentenza impugnata non sia essa stessa discriminatoria. Il punto 938 di tale sentenza sarebbe peraltro illogico, in quanto la richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] a. ivi prevista risulta dal fatto che la richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] era equivoca. Quanto al punto 939 di detta sentenza, esso non si fonderebbe su alcuna base fattuale e snaturerebbe la risposta del 22 aprile 2021. 329 In quarto luogo, ai punti 934 e 940 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione non rispondendo alle osservazioni di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo le quali, da un lato, esse non si trovavano in una situazione analoga a quella degli altri vettori, in quanto esse sole avevano chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di escludere i collegamenti interni, e, dall’altro, non vi era stato alcun comportamento illecito sui collegamenti interni, dal momento che le loro azioni sui mercati scandinavi del cabotaggio sarebbero state influenzate solo dal loro coordinamento lecito con la [OSCURATO:PERSONA]. 330 Di conseguenza, la Corte dovrebbe annullare l’inclusione da parte del Tribunale delle vendite relative ai collegamenti interni nel fatturato preso in considerazione per il calcolo dell’ammenda delle ricorrenti e, correlativamente, ridurre l’ammenda. 331 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare di aver invitato [OSCURATO:SOCIETA] a., nel corso del procedimento amministrativo, a comunicarle i loro fatturati e che queste ultime le hanno chiesto di escludere il fatturato relativo ai collegamenti all’interno di un solo Stato membro, circostanza che essa ha accettato, come indicato nella sua risposta al Tribunale del 22 aprile 2021. Essa afferma di aver spiegato al Tribunale che, in forza della giurisprudenza della Corte quale si era sviluppata dopo l’adozione della decisione iniziale, essa avrebbe dovuto includere tale fatturato nel valore delle vendite. Essa aggiunge di aver precisato che era difficile stabilire se altri vettori avessero incluso tale tipo di fatturato nei dati che le avevano comunicato e che, di conseguenza, per ragioni di equità, essa aveva proposto al Tribunale di non includerlo ai fini del calcolo dell’ammenda delle ricorrenti. Il Consiglio non ha tuttavia risposto a tale proposta. Tale quinto motivo non sarebbe per questo fondato. 332 In primo luogo, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale sarebbe autorizzato a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta. Inoltre, il giudice dell’Unione potrebbe riformare l’atto impugnato anche in assenza di annullamento, al fine di sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse escluso dal valore delle vendite di [OSCURATO:SOCIETA] a. il fatturato realizzato sui collegamenti all’interno di un solo Stato membro avrebbe costituito una siffatta circostanza. Se la posizione di [OSCURATO:SOCIETA] a. fosse seguita, ciò renderebbe impossibile qualsiasi maggiorazione dell’ammenda, in quanto una parte ricorrente non chiederebbe mai una siffatta maggiorazione e avrebbe quindi un diritto di veto su quest’ultima. Pertanto, poiché la competenza estesa al merito del Tribunale non è limitata agli argomenti della parte ricorrente, essa prevarrebbe sul principio del ne ultra petita . 333 In secondo luogo, non vi sarebbe stata neppure una violazione del diritto di [OSCURATO:SOCIETA] a. di essere ascoltate. Il Tribunale avrebbe effettivamente dato loro la possibilità di presentare le loro osservazioni su tale aspetto specifico del calcolo dei fatturati, e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esplicitamente affrontato tale punto nella sua risposta del 22 aprile 2021. La circostanza che esse non siano state invitate a rispondere specificamente al quesito del Tribunale sarebbe irrilevante. 334 In terzo luogo, in questa fase della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe già esaminato in modo approfondito i fatti del caso di specie e accertato la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] a. per una violazione del diritto della concorrenza. Di conseguenza, esse non possono più beneficiare della presunzione di innocenza nella fase del calcolo dell’importo dell’ammenda. 335 In quarto luogo, il Tribunale avrebbe constatato, al punto 936 della sentenza impugnata, che tutti i fatturati direttamente o indirettamente connessi all’infrazione unica e continuata dovevano essere integrati nel valore delle vendite, anche se riguardavano collegamenti interni. Sussisterebbe una violazione del principio della parità di trattamento solo se altre persone che si trovano nella stessa situazione di [OSCURATO:SOCIETA] a. fossero state trattate diversamente. Spetterebbe a queste ultime dimostrarlo, cosa che esse non avrebbero fatto, in quanto [OSCURATO:SOCIETA] a. si sarebbero limitate a prevedere che ciò si fosse verificato. 336 In quinto e ultimo luogo, il Tribunale, tenuto conto della giurisprudenza relativa alla portata del suo obbligo di motivazione, avrebbe risposto in modo sufficiente all’argomento che [OSCURATO:SOCIETA] a. le avevano presentato per quanto riguarda la comparabilità della loro situazione con quella di altri vettori; la [OSCURATO:PERSONA] rinvia, a tal riguardo, ai punti 765, 766 e 936 della sentenza impugnata. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a. criticano in sostanza, con il presente motivo, i punti da 931 a 940 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, al punto 931 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] a un quesito scritto rivoltole risultava che il totale del valore delle vendite da essa preso in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a. escludeva il fatturato realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a. esclusivamente sui collegamenti interni. 338 Al punto 932 di tale sentenza, esso ha indicato che, interrogata sulla compatibilità di una siffatta esclusione con il principio della parità di trattamento e con il punto 13 degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato, da un lato, che, secondo la giurisprudenza successiva alla decisione originaria, tali ricavi esclusi rientravano effettivamente nelle vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione, ai sensi di tale punto 13, e, dall’altro, che «era possibile che siffatte “vendite interne” non fossero state detratte dal valore delle vendite applicate agli altri vettori incriminati, poiché essa non li aveva invitati a farlo, durante il procedimento amministrativo, quando li aveva interrogati sul loro fatturato ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, e tali vettori, ad eccezione [di [OSCURATO:SOCIETA] a.], non avevano menzionato nelle loro risposte la loro scelta di escludere dette “vendite interne”». 339 Esso ha aggiunto, al punto 933 di detta sentenza, che, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che non occorresse, per il Tribunale, tener conto del fatturato realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a. sui collegamenti interni nell’ambito dell’esercizio, se del caso, della sua competenza estesa al merito, dato che l’ammenda inflitta a queste ultime restava adeguata e proporzionata, anche omettendo tale fatturato. Esso aggiunge che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli altri vettori incriminati che avrebbero eventualmente incluso siffatte vendite interne nei fatturati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo non potevano beneficiare di un illecito commesso a favore di altri. 340 Al punto 934 della medesima sentenza, il Tribunale ha rilevato che, invitate a reagire alle risposte della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano altresì fatto valere che non occorreva reintegrare nel valore delle loro vendite i fatturati da esse realizzati sui collegamenti interni. 341 Al punto 935 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che dal tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa si poteva dedurre che esso riguarda comportamenti che intervengono tanto sui collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] membri o parti contraenti dell’accordo SEE quanto sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro o di una sola parte contraente. 342 Al punto 936 di tale sentenza, esso ha considerato, in tali circostanze, che il fatturato realizzato dai vettori incriminati sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro o di una sola parte contraente rientrasse evidentemente nell’ambito di applicazione dell’infrazione unica e continuata, e che non sarebbe effettuata un’equa valutazione dell’importanza economica di quest’ultima e del ruolo svolto da ciascun vettore incriminato a tal riguardo se non si dovesse tener conto di tale fatturato ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. 343 Al punto 397 della suddetta sentenza, il Tribunale ha aggiunto che, peraltro, le richieste di informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto ai vettori incriminati durante il procedimento amministrativo e con le quali essa mirava, in particolare, a conoscere il loro fatturato sui collegamenti intra-SEE, riguardano i «collegamenti per i quali gli aeroporti di partenza e di destinazione erano entrambi situati all’interno del SEE», senza precisare che tali collegamenti erano necessariamente transfrontalieri. Esso ha anche osservato che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] indicava, al punto 1197, per quanto riguarda il valore delle vendite, che il «fatturato [intra-SEE è] realizzato all’interno di [18 dei 28] paesi che all’epoca erano parti contraenti dell’accordo SEE» e che il «fatturato [Unione-[OSCURATO:PERSONA] è] realizzato sui collegamenti tra [15 dei 25] [OSCURATO:PERSONA] membri dell’epoca e la [OSCURATO:PERSONA]». Esso ha allora ritenuto che l’uso dei termini «all’interno» in un caso e del termine «tra» in un altro manifestava l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA], nel primo caso, di non distinguere tra i collegamenti interni e i collegamenti transfrontalieri, altrimenti essa avrebbe dichiarato che il fatturato intra-SEE era realizzato sui collegamenti «tra» le parti contraenti. 344 Al punto 938 della medesima sentenza, esso ha ritenuto che tale lettura rifletteva l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] come intesa dai vettori incriminati. Esso ha aggiunto che ciò era corroborato dal fatto che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano sostenuto espressamente, durante il procedimento amministrativo, che le vendite realizzate sui collegamenti interni dovevano essere escluse dal valore delle loro vendite sui collegamenti intra-SEE, per il motivo che tale richiesta di esclusione dei collegamenti interni aveva senso solo se, in linea di principio, si ammetteva che i collegamenti intra-SEE li includessero. 345 Al punto 939 della sentenza impugnata, esso ha ritenuto che ne derivasse che il fatturato realizzato dai vettori incriminati sui collegamenti intra-SEE all’interno di un’unica parte contraente «non era stato inserito nel valore delle vendite, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], inavvertitamente», ma che tale fatturato figurava tra gli elementi richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, era incluso nel valore delle vendite utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa sulla base del metodo da essa seguito e rifletteva l’ambito geografico dell’infrazione unica e continuata, quale risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione. 346 Infine, al punto 940 di tale sentenza, esso ha aggiunto che, pertanto, anche al fine di garantire una parità di trattamento tra i vettori incriminati che avevano proposto un ricorso avverso la decisione controversa, il Tribunale doveva reintegrare, nel valore delle vendite che fungeva da base per il calcolo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] a., il fatturato da esse realizzato sui collegamenti interni, che ammontava a EUR 7 991 282. 347 Così statuendo, il Tribunale, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a., ha viziato la sentenza impugnata con diversi errori di diritto. Infatti, in primo luogo, esso, in tale punto 939, non solo ha contraddetto la propria presentazione della risposta del 22 aprile 2021, che aveva esposto al punto 932 della sentenza impugnata, ma ha altresì snaturato tale risposta ritenendo che, in quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata ad indicare che il fatturato realizzato dai vettori incriminati sui collegamenti intra-SEE all’interno di una sola e medesima parte contraente non era stato inserito nel valore delle vendite inavvertitamente, mentre risultava manifestamente dalla sostanza di tale risposta, che [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno allegato alla loro impugnazione, che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] era più sfumata e non poteva ragionevolmente sostenere la lettura che il Tribunale ne ha effettuato in detto punto 939. 348 Infatti, al punto 4 di tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] aveva anzitutto presentato la mancata inclusione del fatturato eventualmente realizzato da altri destinatari della decisione controversa sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro o di una sola parte contraente non come una certezza, bensì come una semplice possibilità (« the Commission may inadvertently not have deducted sales within one and the same EEA country when calculating the fines of certain other addresse[e]s of the 2017 Decision »). 349 Inoltre, essa aveva indicato che tale eventuale mancata inclusione, anche se derivata da un’inavvertenza, si spiegava con due motivi. Si trattava, da un lato, del fatto che, nella sua richiesta di informazioni del 26 gennaio 2009, essa non aveva specificamente indicato se i vettori incriminati dovessero includere o escludere le vendite di servizi di trasporto merci sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro o di una sola parte contraente dei loro fatturati realizzati nel 2005 sui collegamenti tra gli aeroporti dei 18 o dei 28, a seconda del periodo, [OSCURATO:PERSONA] componenti il SEE. Si trattava, dall’altro lato, del fatto che, nelle loro risposte a tale richiesta di informazioni, i vettori che avevano indicato di aver realizzato nel 2005 un fatturato in relazione ai collegamenti tra gli aeroporti dei 18 o dei 28, a seconda del periodo, [OSCURATO:PERSONA] componenti il SEE, non avevano indicato, ad eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] a., se avessero incluso o escluso dal loro fatturato le vendite di servizi di trasporto merci realizzate sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro del SEE. 350 Essa ne aveva dedotto, al punto 5 della risposta del 22 aprile 2021, che, al fine di conciliare i principi di legalità e di parità di trattamento, il Tribunale non doveva prendere in considerazione il fatturato realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a. su tali collegamenti interni se avesse deciso di esercitare la sua competenza estesa al merito, spiegando al riguardo, da un lato, che, nonostante tale mancata inclusione, l’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a. rimanesse adeguata e proporzionata e che, dall’altro lato, anche se altri vettori avessero forse incluso le vendite realizzate sui collegamenti serviti all’interno di un solo Stato membro del SEE, essi non possono invocare a loro vantaggio un errore che sarebbe stato commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo dell’ammenda di [OSCURATO:SOCIETA] a. 351 In secondo luogo, ritenendo inoltre, al punto 938 della sentenza impugnata, di potersi basare sull’«intenzione della [OSCURATO:PERSONA] come intesa dai vettori incriminati» e considerando che la sua posizione era corroborata dal fatto che [OSCURATO:SOCIETA] a. avevano sostenuto che le vendite realizzate sui collegamenti interni dovevano essere escluse dal valore delle vendite realizzate sui collegamenti intra‑SEE, il Tribunale ha altresì, a tal punto, manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi sottopostigli. Infatti, da un lato, tale presunta intenzione della [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto di poter fondare sull’utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA], al punto 1197 della decisione controversa, delle locuzioni «all’interno» e «tra», che sono quantomeno equivoche per quanto riguarda la questione se il valore delle vendite realizzate sui collegamenti interni dovessero essere esclusi dal valore delle vendite realizzate sui collegamenti intra-SEE, era direttamente contraddetta dalla posizione espressa da tale istituzione nella sua risposta al Tribunale del 21 aprile 2021. Dall’altro lato, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] a., la loro posizione quanto all’esclusione di tali vendite dal fatturato rilevante poteva risultare dal fatto che la richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] era equivoca. [OSCURATO:PERSONA], la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso tale circostanza in tale risposta. 352 Da tali elementi risulta che, in terzo luogo e come fatto valere da [OSCURATO:SOCIETA] a., il Tribunale è altresì incorso in un errore di diritto, al punto 940 della sentenza impugnata, basando su elementi putativi la sua decisione di reintegrare nel valore delle vendite che fungono da base per il calcolo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a., il fatturato da esse realizzato sui collegamenti interni, al fine di garantire una parità di trattamento tra i vettori che hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa. Infatti, come risulta dai punti da 347 a 351 della presente sentenza, gli elementi sottopostigli non dimostravano in alcun modo che l’insieme dei vettori incriminati e che avevano contestato la decisione controversa, a differenza di [OSCURATO:SOCIETA] a., avessero visto i loro fatturati eventualmente realizzati su collegamenti serviti all’interno di un solo Stato del SEE integrato nel valore delle loro vendite che erano serviti da base per il calcolo delle loro ammende. Il Tribunale non disponeva quindi di elementi che gli avrebbero consentito di constatare con certezza una violazione della parità di trattamento che gli avrebbe dovuto rettificare. 353 Da tutto quanto precede risulta che gli argomenti esposti ai punti 327 e 328 della presente sentenza sono fondati. Di conseguenza, occorre accogliere il quinto motivo di impugnazione e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui fissa, al punto 4 del suo dispositivo, l’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a. sulla base di un fatturato che comprende le vendite di servizi di trasporto merci da esse realizzate nel corso del 2005 esclusivamente sui collegamenti interni, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti addotti a sostegno di tale motivo. Sul procedimento dinanzi al Tribunale 354 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 355 Nel caso di specie, alla luce, in particolare, della circostanza che il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] a. dinanzi al Tribunale è fondato su motivi che sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi a quest’ultimo e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta di statuire definitivamente su tale ricorso nei limiti della controversia di cui essa resta investita (v., per analogia, sentenza del 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 108 e giurisprudenza citata). 356 Infatti, tenuto conto del rigetto, da parte della Corte, dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:SOCIETA] a. nei limiti in cui, con quest’ultima, esse contestavano la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha respinto le loro conclusioni volte all’annullamento della decisione controversa, il ricorso nella causa T‑324/17 sussiste solo nella parte in cui riguarda l’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito. Inoltre, tenuto conto dell’annullamento parziale della sentenza impugnata a tal riguardo e del fatto che, con la loro impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA] a. hanno messo in discussione l’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito, solo per quanto riguarda il rinserimento, nel fatturato che funge da base per il calcolo della loro ammenda, del valore delle loro vendite di servizi di trasporto merci realizzati sui collegamenti interni, resta solo da esaminare l’argomento di [OSCURATO:SOCIETA] a. secondo cui un siffatto fatturato non deve essere incluso in tale fatturato che funge da base per il calcolo dell’ammenda. 357 [OSCURATO:PERSONA], dalla motivazione esposta ai punti da 347 a 352 della presente sentenza risulta che una siffatta integrazione non deve essere effettuata. 358 In tali circostanze, la Corte ritiene che occorra soltanto ritornare sull’integrazione che era stata effettuata dal Tribunale. A tal riguardo, tenuto conto, da un lato, della scelta del Tribunale di adottare il metodo di calcolo delle ammende applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, che segue il metodo esposto negli orientamenti del 2006, senza che ciò sia contestato in sede di impugnazione, e, dall’altro, della necessità di garantire la parità di trattamento dei vettori sanzionati da tale decisione nonché di rettificare gli errori materiali che hanno inficiato i calcoli del Tribunale, è opportuno fissare l’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 4 744 224, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] in solido in EUR 4 069 120, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a. in solido in EUR 4 365 056, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a SAS in solido in EUR 27 730 944, e quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 21 974 880. Sulle spese 359 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese. 360 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 361 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. 362 Nel caso di specie, poiché [OSCURATO:SOCIETA] a. e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste soccombenti rispettivamente su uno o più capi della domanda e hanno chiesto la condanna della controparte alle spese, sia [OSCURATO:SOCIETA] a. sia la [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) I punti 4, 6 e 7 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 marzo 2022, [OSCURATO:SOCIETA] a./[OSCURATO:PERSONA] (T ‑ 324/17, EU:T:2022:175), sono annullati. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) L’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden è fissato in EUR 4 744 224, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA]/S e a [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden, in solido, è fissato in EUR 4 069 120, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA], a [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden e a [OSCURATO:SOCIETA], in solido, è fissato in EUR 4 365 056, quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] a SAS, in solido, è fissato in EUR 27 730 944 e quello dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:SOCIETA] è fissato in EUR 21 974 880. 4) [OSCURATO:SOCIETA]/S, [OSCURATO:PERSONA] ‑ Norway-Sweden, [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:PERSONA] europea si fanno carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. Firme * Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris