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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 37180/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., in relazione ad una aggressione, da parte del cane che ella portava a passeggio, senza museruola, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.La ricorrente deduce violazione di legge, poiché originariamente alla fattispecie concreta sub iudice era stato attribuito il nomen iuris ex artt. 582 e 583 cod. pen., con conseguente devoluzione della regiudicanda al tribunale anziché al giudice di pace.

In primo grado il reato è stato riqualificato nel delitto di lesioni colpose e dunque gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi per competenza al giudice di pace, poiché la riqualificazione giuridica non era avvenuta sulla base di acquisizioni probatorie sopravvenute in corso di giudizio, trattandosi di rito abbreviato incondizionato, ragion per cui non poteva applicarsi il principio della perpetuatio iurisdictionis. 2.1.Illegittimamente il giudice a quo ha poi utilizzato una consulenza di parte, poiché nell'ambito di un rito abbreviato incondizionato non sono ammessi mezzi di prova e dunque la parte civile, se voleva dimostrare la responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto non accettare il rito abbreviato e trasporre l'azione in sede civile.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al pubblico ministero.

4. Con conclusioni scritte del 22-6-2022, la parte civile ha chiesto declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso.

5. Con conclusioni scritte del 23 -6-2022, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

La regiudicanda, infatti, è stata trattata nel contesto di un unico processo inerente anche al reato di cui all'art. 650 cod. pen., ascritto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], di competenza del tribunale e relativo, secondo l'imputazione contestata, proprio alla mancata ottemperanza alle disposizioni emanate dai competenti organi amministrativi in ordine alli obbligo di adoperare museruola e guinzaglio, di non lasciare incustodito il cane e di porre la massima attenzione al comportamento dell'animale nonché di adottare idonee precauzioni affinché non si verificassero ulteriori episodi di aggressione: imputazione, come si vede, così strettamente correlata a quella concernente le lesioni colpose in danno della Pegoraro da richiedere necessariamente il simultaneus processus, stante l'unitarietà della regiudicanda e in mancanza, d'altronde, del verificarsi di una delle ipotesi alle quali l'art. 18 cod. proc. pen. subordina la separazione dei processi.

Ciò, peraltro, non ha arrecato alcun pregiudizio all'imputata, alla quale, conformemente al dettato dell'art. 63 d.

Ig. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 74, sono state applicate le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace.

2. Privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto in primo grado il processo si è svolto con rito abbreviato e quindi del tutto legittimamente il giudice ha utilizzato, relativamente alle statuizioni civili, la consulenza svolta su incarico della parte civile, legittimamente confluita a fascicolo del pubblico ministero e dunque disponibile agli atti.

D'altronde il ricorrente non contesta l'affidabilità e lo spessore scientifico della predetta consulenza né deduce che le relative risultanze siano inficiate da vizi di natura logica o metodologica tali da infirmarne l'intrinseca validità epistemica. 3.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., in relazione ad una aggressione, da parte del cane che ella portava a passeggio, senza museruola, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.La ricorrente deduce violazione di legge, poiché originariamente alla fattispecie concreta sub iudice era stato attribuito il nomen iuris ex artt. 582 e 583 cod. pen., con conseguente devoluzione della regiudicanda al tribunale anziché al giudice di pace. In primo grado il reato è stato riqualificato nel delitto di lesioni colpose e dunque gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi per competenza al giudice di pace, poiché la riqualificazione giuridica non era avvenuta sulla base di acquisizioni probatorie sopravvenute in corso di giudizio, trattandosi di rito abbreviato incondizionato, ragion per cui non poteva applicarsi il principio della perpetuatio iurisdictionis. 2.1.Illegittimamente il giudice a quo ha poi utilizzato una consulenza di parte, poiché nell'ambito di un rito abbreviato incondizionato non sono ammessi mezzi di prova e dunque la parte civile, se voleva dimostrare la responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto non accettare il rito abbreviato e trasporre l'azione in sede civile. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al pubblico ministero. 4. Con conclusioni scritte del 22-6-2022, la parte civile ha chiesto declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso. 5. Con conclusioni scritte del 23 -6-2022, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. La regiudicanda, infatti, è stata trattata nel contesto di un unico processo inerente anche al reato di cui all'art. 650 cod. pen., ascritto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], di competenza del tribunale e relativo, secondo l'imputazione contestata, proprio alla mancata ottemperanza alle disposizioni emanate dai competenti organi amministrativi in ordine alli obbligo di adoperare museruola e guinzaglio, di non lasciare incustodito il cane e di porre la massima attenzione al comportamento dell'animale nonché di adottare idonee precauzioni affinché non si verificassero ulteriori episodi di aggressione: imputazione, come si vede, così strettamente correlata a quella concernente le lesioni colpose in danno della Pegoraro da richiedere necessariamente il simultaneus processus, stante l'unitarietà della regiudicanda e in mancanza, d'altronde, del verificarsi di una delle ipotesi alle quali l'art. 18 cod. proc. pen. subordina la separazione dei processi. Ciò, peraltro, non ha arrecato alcun pregiudizio all'imputata, alla quale, conformemente al dettato dell'art. 63 d. Ig. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 74, sono state applicate le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace. 2. Privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto in primo grado il processo si è svolto con rito abbreviato e quindi del tutto legittimamente il giudice ha utilizzato, relativamente alle statuizioni civili, la consulenza svolta su incarico della parte civile, legittimamente confluita a fascicolo del pubblico ministero e dunque disponibile agli atti. D'altronde il ricorrente non contesta l'affidabilità e lo spessore scientifico della predetta consulenza né deduce che le relative risultanze siano inficiate da vizi di natura logica o metodologica tali da infirmarne l'intrinseca validità epistemica. 3.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così d
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