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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 31586/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni di Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del 10 gennaio 2023 con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. per aver fatto parte di un'associazione di stampo ndragnhetista, confederata nell'associazione "Crimine" di Polsi, facente capo alla locale di Limbadi e Nicotera, governata dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], con condotta successiva al 31 ottobre 2013, segmento temporale antecedente oggetto di contestazione in separato procedimento. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il ricorrente contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. e l'omesso esame di una memoria difensiva nella quale erano stati illustrati elementi decisivi ai fini della valutazione della gravità indiziaria.

Osserva che il Tribunale ha valorizzato esclusivamente uno dei reati fine contestati all'indagato, e cioè quello di cui all'articolo 517- quater aggravato ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod. pen., generalizzando le conclusioni sulla finalità agevolativa senza tuttavia individuare seri elementi che, attraverso un contributo causalmente rilevante, denotino la sussistenza della condotta partecipativa al reato.

Nella memoria difensiva la difesa aveva rilevato che l'indagato era stato assolto in altro processo (cd. black money) dal reato di partecipazione alla stessa cosca per condotte fino al tre al 31 ottobre 2013.

Rilevava, inoltre, che da quel procedimento non risultava l'affiliazione del ricorrente alla ndrangheta e che alcuno dei collaboratori aveva mai fatto riferimento alla sua attività individuandone un contributo che ne denotasse la condotta partecipativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata, al pari di quella genetica, deve essere annullata senza rinvio, con le conseguenti statuizioni precisate nel dispositivo.

Sono univoche le indicazioni che emergono dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez.

U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) sui connotati del contributo partecipativo dell'agente affinchè assuma rilevanza quale condotta di partecipazione: questa, infatti, si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

L'ordinanza impugnata ha descritto diffusamente le attività illecite della locale facente capo al clan [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato i [OSCURATO:PERSONA] come coloro che si occupavano di usura ed estorsioni sul territorio di Tropea, gestivano la raccolta di spazzatura dai villaggi turistici presso i quali imponevano assunzioni di lavoratori fornendo in modo esclusivo prodotti ortofrutticoli e bibite.

Passando, poi, a esaminare i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente il Tribunale (pagg. 13 e ss.) ha richiamato le risultanze di alcune intercettazioni telefoniche che, dal 2 novembre 2018 a seguire, lo vedono coinvolto in una operazione di compravendita di vini reimmessi sul mercato attraverso una cd. truffa delle etichette, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha valorizzato, inoltre, a carico del ricorrente che in alcuni episodi è colto in compagnia di esponenti di spicco della cosca ed ha concluso che il coinvolgimento nelle operazioni di compravendita di vini, attraverso le quali venivano reinvestiti i profitti delle attività illecite della cosca, ne denotano il contributo partecipativo all'associazione.

Gli elementi descritti nell'ordinanza impugnata non sono, tuttavia, idonei ad integrare i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., secondo il descritto standard di qualificazione del contributo partecipativo, risolvendosi nella individuazione del concorso del ricorrente in operazioni economiche con [OSCURATO:PERSONA] e solo a favore di questi.

Né conferiscono maggiore significato a tale dato la circostanza che, in un contesto economico quale quello descritto dal Mantella, l'indagato sia persona vicina ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ovvero la frequentazione o contatti con esponenti di spicco della criminalità, peraltro non meglio precisata.

Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], infatti, non coinvolgono direttamente l'indagato nelle iniziative economiche ed imprenditoriali della cosca facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

A ciò va aggiunto che la intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato associativo nel processo cd black money, riferita ad un diverso ma precedente periodo, non vale a tratteggiare con maggiore efficacia il contributo del ricorrente ai gruppi associati che operano nel territorio di Limbadi e Nicotera.

Conclusivamente ritiene il Collegio che gli elementi valorizzati dal Tribunale, secondo la efficace sintesi svolta nel ricorso, generalizzano, estendendola al clan di apparenza della famiglia [OSCURATO:PERSONA], una condotta agevolativa dispiegata dall'indagato a favore di Antonio la Rosa stesso attraverso una operazione logica che non trova corrispondenza nella esistenza di elementi di fatto idonei a supportare la equivalenza vantaggio [OSCURATO:PERSONA]/agevolazione del clan.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 10/1/2023 e dichiara cessata l'esecuzione della misura in corso ordinando la scarcerazione del ricorrente.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen..

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni di Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del 10 gennaio 2023 con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. per aver fatto parte di un'associazione di stampo ndragnhetista, confederata nell'associazione "Crimine" di Polsi, facente capo alla locale di Limbadi e Nicotera, governata dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], con condotta successiva al 31 ottobre 2013, segmento temporale antecedente oggetto di contestazione in separato procedimento. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il ricorrente contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. e l'omesso esame di una memoria difensiva nella quale erano stati illustrati elementi decisivi ai fini della valutazione della gravità indiziaria. Osserva che il Tribunale ha valorizzato esclusivamente uno dei reati fine contestati all'indagato, e cioè quello di cui all'articolo 517- quater aggravato ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod. pen., generalizzando le conclusioni sulla finalità agevolativa senza tuttavia individuare seri elementi che, attraverso un contributo causalmente rilevante, denotino la sussistenza della condotta partecipativa al reato. Nella memoria difensiva la difesa aveva rilevato che l'indagato era stato assolto in altro processo (cd. black money) dal reato di partecipazione alla stessa cosca per condotte fino al tre al 31 ottobre 2013. Rilevava, inoltre, che da quel procedimento non risultava l'affiliazione del ricorrente alla ndrangheta e che alcuno dei collaboratori aveva mai fatto riferimento alla sua attività individuandone un contributo che ne denotasse la condotta partecipativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata, al pari di quella genetica, deve essere annullata senza rinvio, con le conseguenti statuizioni precisate nel dispositivo. Sono univoche le indicazioni che emergono dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) sui connotati del contributo partecipativo dell'agente affinchè assuma rilevanza quale condotta di partecipazione: questa, infatti, si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. L'ordinanza impugnata ha descritto diffusamente le attività illecite della locale facente capo al clan [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato i [OSCURATO:PERSONA] come coloro che si occupavano di usura ed estorsioni sul territorio di Tropea, gestivano la raccolta di spazzatura dai villaggi turistici presso i quali imponevano assunzioni di lavoratori fornendo in modo esclusivo prodotti ortofrutticoli e bibite. Passando, poi, a esaminare i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente il Tribunale (pagg. 13 e ss.) ha richiamato le risultanze di alcune intercettazioni telefoniche che, dal 2 novembre 2018 a seguire, lo vedono coinvolto in una operazione di compravendita di vini reimmessi sul mercato attraverso una cd. truffa delle etichette, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha valorizzato, inoltre, a carico del ricorrente che in alcuni episodi è colto in compagnia di esponenti di spicco della cosca ed ha concluso che il coinvolgimento nelle operazioni di compravendita di vini, attraverso le quali venivano reinvestiti i profitti delle attività illecite della cosca, ne denotano il contributo partecipativo all'associazione. Gli elementi descritti nell'ordinanza impugnata non sono, tuttavia, idonei ad integrare i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., secondo il descritto standard di qualificazione del contributo partecipativo, risolvendosi nella individuazione del concorso del ricorrente in operazioni economiche con [OSCURATO:PERSONA] e solo a favore di questi. Né conferiscono maggiore significato a tale dato la circostanza che, in un contesto economico quale quello descritto dal Mantella, l'indagato sia persona vicina ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ovvero la frequentazione o contatti con esponenti di spicco della criminalità, peraltro non meglio precisata. Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], infatti, non coinvolgono direttamente l'indagato nelle iniziative economiche ed imprenditoriali della cosca facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. A ciò va aggiunto che la intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato associativo nel processo cd black money, riferita ad un diverso ma precedente periodo, non vale a tratteggiare con maggiore efficacia il contributo del ricorrente ai gruppi associati che operano nel territorio di Limbadi e Nicotera. Conclusivamente ritiene il Collegio che gli elementi valorizzati dal Tribunale, secondo la efficace sintesi svolta nel ricorso, generalizzano, estendendola al clan di apparenza della famiglia [OSCURATO:PERSONA], una condotta agevolativa dispiegata dall'indagato a favore di Antonio la Rosa stesso attraverso una operazione logica che non trova corrispondenza nella esistenza di elementi di fatto idonei a supportare la equivalenza vantaggio [OSCURATO:PERSONA]/agevolazione del clan. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 10/1/2023 e dichiara cessata l'esecuzione della misura in corso ordinando la scarcerazione del ricorrente. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.. Così d
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