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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 20989/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e non consentito dalla legge nel giudizio di legittimità, assertivamente riproponendo - pur a fronte di un apprezzamento specificamente espresso e sorretto da una motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - obiezioni risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa o alternativa rivalutazione di questioni di merito già congruamente ed esaustivamente affrontate e disattese dalla Corte d'appello per ciascuna delle condotte delittuose in contestazione, là dove ha motivatamente respinto i rilievi difensivi ponendo in evidenza il fatto: a) che le plurime ed inequivoche risultanze probatorie (costituite dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni testimoniali e dalla scheda redatta dai sanitari del servizio "118" al momento del fatto) hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, per avere l'imputato usato violenza nei confronti dei militari, doverosamente intervenuti per bloccare un'aggressione in danno della sorella; b) che in tale frangente l'imputato li ha spintonati, ostacolandone l'esercizio delle funzioni e al tempo stesso causando la caduta a terra di uno degli operanti, che nell'occasione riportava una lesione puntualmente documentata alla mano destra; - che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale adeguatamente escluso la ricorrenza dei presupposti dell'evocata causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alla complessiva dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda ed alle rilevate caratteristiche di gravità delle note modali che hanno caratterizzato la commissione della condotta di lesioni personali aggravate, sì come obiettivamente e soggettivamente finalizzata alla realizzazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e non consentito dalla legge nel giudizio di legittimità, assertivamente riproponendo - pur a fronte di un apprezzamento specificamente espresso e sorretto da una motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - obiezioni risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa o alternativa rivalutazione di questioni di merito già congruamente ed esaustivamente affrontate e disattese dalla Corte d'appello per ciascuna delle condotte delittuose in contestazione, là dove ha motivatamente respinto i rilievi difensivi ponendo in evidenza il fatto: a) che le plurime ed inequivoche risultanze probatorie (costituite dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni testimoniali e dalla scheda redatta dai sanitari del servizio "118" al momento del fatto) hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, per avere l'imputato usato violenza nei confronti dei militari, doverosamente intervenuti per bloccare un'aggressione in danno della sorella; b) che in tale frangente l'imputato li ha spintonati, ostacolandone l'esercizio delle funzioni e al tempo stesso causando la caduta a terra di uno degli operanti, che nell'occasione riportava una lesione puntualmente documentata alla mano destra; - che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale adeguatamente escluso la ricorrenza dei presupposti dell'evocata causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alla complessiva dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda ed alle rilevate caratteristiche di gravità delle note modali che hanno caratterizzato la commissione della condotta di lesioni personali aggravate, sì come obiettivamente e soggettivamente finalizzata alla realizzazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 20989/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris