CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25920/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14961/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' in persona del presidente del consi- glio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettro- nica certificata: ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Genova n. 459/23, depositata il 24 aprile 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], realizzatrice del Comparto 5 del Piano per l'edilizia economica e popolare 1981 del Comune di Lavagna, in virtù di convenzioni stipulate l'11 giugno 1983 e il 14 marzo 1988, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], assegnatario di un alloggio sito in Lavagna (GE), alla via Tedisio, n. 66 A/2, per sentirle condannare al pagamento della somma di Euro 10.035,73, a titolo di acconto sui costi sostenuti per l'acquisizione delle aree necessarie per la costruzione degli alloggi. A sostegno della domanda, l'attrice richiamò la clausola n. 6 del contratto di assegnazione dell'alloggio, che poneva a carico dell'assegnatario l'obbligo di rimborsare i predetti costi, precisando che la proprietà delle aree era stata acquisita in parte(c.d. aree Ostigoni) mediante regolare procedimento espro- priativo, ed in parte (c.d. aree Fenu-Spalla) per occupazione acquisitiva. Si costituirono le convenute, ed eccepirono la nullità della clausola n. 6, sostenendo inoltre di non essere tenute al rimborso delle somme pagate a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione acquisitiva, e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice alla restituzione dell'importo di Euro 27.751,64, corrisposto dal loro dante causa a titolo di acconto, nonché al risarcimento dei danni da perdita di chances, in relazione alla mancata impugnazione delle sentenze di condanna al risarcimento dei danni per occu- pazione illegittima. 1.1. Con sentenza non definitiva del 28 novembre 2018, il Tribunale di Genova rigettò l'eccezione di nullità della clausola n. 6, accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale, condannando le convenute al pa- gamento della somma di Euro 6.449,64 ciascuna, a titolo di acconto sui costi di acquisizione dell'area Ostigonie disponendo con separata ordinanza la pro- secuzione del giudizio per la determinazione dei costi sostenuti per l'acquisi- zione delle aree Fenu-Spalla. Con sentenza definitiva del 26 giugno 2020, il Tribunale condannò le con- venute al pagamento della somma di Euro 2.211,90 ciascuna, a titolo di ac- conto sui costi di acquisizione dell'area Fenu-Spalla, oltre agl'interessi sulla somma liquidata con la sentenza non definitiva. 2. L'impugnazione proposta dalla Giusto e dalla Maccari avverso en- trambe le sentenze di primo grado è statarigettata dalla Corte d'appello di Genova,con sentenza del 24 aprile 2023. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che l'atto di assegna- zione dell'alloggio, stipulato il 31 dicembre 1998, richiamava le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con cui il Comune aveva ceduto alla Cooperativa la proprietà delle aree, delegandola all'espletamento delle procedure espropriative, osservando che l'assegnatario era a conoscenza che i suoli necessari per la costruzione degli alloggi non erano ancora nella disponibilità della Cooperativa, e che il prezzo dell'alloggio avrebbe dovuto essere integrato con le somme pagate per l'acquisizione delle aree. Ha ritenuto sufficientemente determinata la clausola n. 6, affermando che la stessa non prevedeva distinzioni in relazione alla natura delle spese da rimborsare, aggiungendo che l'assegnatario non aveva mai sollevato conte- stazioni, pur essendo stato a conoscenza dei contenziosi pendenti ed essendo intervenuto ad adiuvandumnel giudizio di risarcimento dei danni per l'occu- pazione delle aree Fenu-Spalla, e precisando infine che egli non aveva mai manifestato l'intenzione di proporre ricorso per cassazione avverso le relative sentenze. Ha confermato infine la correttezza delle somme liquidate dalle sentenze di primo grado, dichiarando conseguentemente assorbite le censure mosse alla sentenza definitiva. 3. Avverso la predetta sentenza la Giusto e la Maccari hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., ravvisando l'infonda- tezza dell'impugnazione. A seguito della comunicazione, la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,le ricorrenti denuncia no la nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità, apparenza e contradditto- rietà della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., rilevando che la Corte d'appello ha omesso di esaminare il secondo motivo di gravame, con cui era stata dedotta l'estraneità degl'im- porti richiestidalla Cooperativa alla previsione della clausola n. 6 dell'atto di assegnazione, non comprendente il rimborso delle somme pagate a titolo di risarcimento per occupazione illegittima e acquisitiva. Premesso che la pre- detta clausola costituiva la trasposizione di quanto disposto dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971, sostengono che quest'ultimo si riferisce esclusiva- mente ai costi sopportati per i procedimenti espropriativi, non potendosi far ricadere sul concessionario e sui suoi aventi causa i maggiori oneri derivanti dall'acquisizione delle aree in conseguenza di un fatto illecito. Aggiungono di aver sempre contestato la pretesa dell'attrice, avendo fatto valere l'estraneità del loro dante causa all'illecito e le gravi responsabilità del Comune e della Cooperativa, nonché la contrarietà della pretesa alla buona fede. Negano inol- tre che le sentenze relative all'occupazione delle aree Fenu-Spalla potessero spiegare efficacia di giudicato riflesso nei confronti del loro dante causa, in quanto intervenuto nei relativi giudizi, osservando che le stesse avevano ac- certato responsabilità riferibili esclusivamente al Comune e alla Cooperativa, mentre la domanda di rimborso era fondata sull'atto di assegnazione. 2. Con il secondo motivo,le ricorrenti deduc ono la violazione e /o la falsa applicazione dell'art. 35 della legge n. 365 del 1971, degli artt. 1362-1371, 2033 e 2909 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., nonché la manifesta illogicità, apparenza e contraddit- torietà della motivazione,rilevando che, nel decidere la questione proposta con il secondo motivo di gravame, la sentenza impugnata si è discostata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, anche in caso di acquisizione delle aree per occupazione appropriativa, l'assegnatario è tenuto al rimborso di un importo commisurato a quello dovuto in relazione ad un legittimo procedi- mento espropriativo. Premesso che il Comune aveva conferito alla Coopera- tiva la delega per l'espletamento delle procedure di espropriazione, ribadi- scono che la clausola n. 6 dell'atto di assegnazione costituiva la trasposizione di quella contenuta nella convenzione, cheponeva a carico della Cooperativa i costi necessari per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione; precisato che tale clausola costituiva a sua volta applicazione della disciplina dettata dall'art. 35, dodicesimo comma, della legge n. 865 del 1971,avente carattere inderogabile, e quindi idonea ad inserirsi automatica- mente nel contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., os- servano che alla data di stipulazione dell'atto di assegnazione erano ancora in corso i procedimenti di espropriazione, dei quali l'assegnatario si era accol- lato i costi. Aggiungono di aver sempre contestato la pretesa della Coopera- tiva, non avendo versato le somme dovute a seguito del passaggio in giudi- cato delle sentenze di condanna al risarcimento dei danni per le occupazioni illegittime ed avendo chiesto la restituzione degl'importi versati in acconto. Ribadisconoinfine che le predette sentenze non spiegavano efficacia di giu- dicato riflesso nei loro confronti, non avendo ad oggetto l'interpretazione della clausola dell'atto di assegnazione, ma la domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della Cooperativa, non fondata sulla convenzione, ma sul ruolo svolto dalla Cooperativa nel procedimento di espropriazione. 3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono fondati. Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il costo di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione degli alloggi, che gli assegnatari si erano obbligati a rimborsare alla Cooperativa ai sensi della clausola n. 6 dell'atto di assegnazione, comprendesse anche le somme corrisposte a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione acqui- sitiva delle medesime aree. Tale interpretazione della predetta clausola si pone infatti in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di edilizia residenziale pubblica, secondo cui l'art. 35, dodicesimo comma,della legge n. 865 del 1971, il quale dispone che i corrispettivi dovuti dai conces- sionari per la cessione del diritto di superficie sulle aree destinate alla realiz- zazione del programmi per l'edilizia economica e popolare devono assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comuneper l'acquisizione delle aree comprese nel piano, stabilisce un principio inderogabile idoneo ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione di cui all'ottavo comma dell'art. 35, in virtù del quale l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza,ove nella medesima convenzione il corrispettivo sia stato erronea- mente determinato in misura inferiore ai costi effettivi (cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2020, n. 14782; 2/07/2020, n. 13595; 8/04/2016, n. 6928). Alla stre- gua di tale principio, comunemente denominato «di perfetto pareggio econo- mico» o «di neutralità finanziaria», si è ritenuto che, ove le opposizioni pro- poste dai proprietari espropriati abbiano condotto alla liquidazione di inden- nità superiori a quelle offerte, il Comune può agire nei confronti dei conces- sionari delle aree e degli assegnatari degli alloggi per ottenere il pagamento pro quotadei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, ivi comprese le spese legali, ferma restando la facoltà dei convenuti di opporre la negligenza dell'ente nella gestione delle liti, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese (cfr. Cass., Sez. I, 7/07/2022, n. 21572; 10/07/2020, n. 14782). Il medesimo principio è stato ritenuto applicabile in tutte le ipotesi di definizione legittima dell'iterespropriativo, ivi comprese la cessione volontaria o bonaria e il contratto di transazione(cfr. Cass., Sez. I, 5/05/2016, n. 9024; 17/10/ 2008, n. 25369; v. anche, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. IV, 9/12/2020, n. 7784, relativa all'ipotesi di acquisto della proprietà per acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), mentre ne è stata esclusa l'operatività in caso di acquisto della proprietà delle aree per accessione invertita, in virtù dell'osservazione che non possono farsi ricadere sui concessionari delle aree e i loro aventi causa i maggiori costi sostenuti a titolo di risarcimento dei danni in conseguenza dell'acquisizione delle aree realizzata attraverso un fatto illecito (cfr. Cass., Sez. I, 12/04/ 2018, n. 9066; 5/05/2016, n. 9024; 17/10/2008, n. 25369; nello stesso senso, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. IV, 22/07/ 2010, n. 4815; 21/02/2005, n. 577). Non merita consenso, in contrario, il richiamo della Corte territoriale alla citata ordinanza di questa Corte n. 21572 del 7 luglio 2022, la quale, come risulta dalla stessa massima, puntualmente trascritta nella sentenza impu- gnata, si riferisce al rimborso,non già delle somme pagate al proprietario del fondo a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, ma di quelle versate a titolo di indennità di espropriazione determinata a seguito di opposizione alla stima ed alle relative spese processuali, che, in quanto cor- risposte a fronte della legittima acquisizione della proprietà delle aree asse- gnate, sono senz'altro riconducibili al disposto dell'art. 35, dodicesimocom- ma, della legge n. 365 del 1971:nella motivazione dell'ordinanza, si evidenzia d'altronde il legame intrinseco esistente tra il diritto al rimborso e la legittima conclusione della vicenda ablatoria, chiarendosi, anche attraverso il richiamo della giurisprudenza amministrativa, che «il concetto di spesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello di acquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondo delle molteplici vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto tipico di una grandezza va- riabile, nel senso che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle aree allorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dal proprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pure ripetibili i costi sostenuti dall'ente espropriante nel giudizio pro- mosso a mente dell'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'uno e gli altri invero costituendo spesa sostenuta per l'acquisizione» (cfr. al riguardo, Cons. Stato, Sez. IV,19/03/2015, n. 1492; Cons. Stato, Sez. IV, 5/ 03/2015, n. 1117; Cons. Stato, Sez. V,17/07/2014, n. 3809). In proposito, è stata post a in risalto anche la ratio della predetta correlazione, osservandosi che «n el quadro di un disegno di ispirazione costituzionale diretto a promuovere l'ac- cesso popolare alla proprietà dell'abitazione, la norma mira […] a rendere possibile l'esercizio della potestà di esproprio in funzione dell'interesse collet- tivo che si lega nel caso specifico al perseguimento di più ampi obiettivi di promozione sociale identificabili nel consentire ai ceti meno abbienti, attra- verso i protocolli operativi deputati dalla legge, l'acquisto della proprietà della casa di abitazione» (cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2020, n. 14782): tale precisa- zione rende evidente che la mera variabilità dei costi necessari per l'acquisi- zione delle aree, in dipendenza delle vicende giudiziarie attinenti alla deter- minazione dell'indennità di espropriazione, non costituisce una ragione suffi- ciente a giustificare l'estensione del rimborso ai maggiori importi corrisposti a titolo di risarcimento del dannoper l'illecita acquisizione della proprietà delle aree, non essendo ravvisabile, rispetto a quest'ultima, un apprezzabile colle- gamento con la procedura di esproprio, tale da legittimarela traslazione del relativo onere a carico degli assegnatari, in contrasto con gli obiettivi di pro- mozione sociale perseguiti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.Non può quindi trovare conferma, in questa sede, il principio, enun- ciato da una recente pronuncia di legittimità(Cass. 18223/2024), proprio in virtù del richiamo alla citata ordinanza n. 21572 del 2022 ed alla n. 14872 del 2020, secondo cui, ai fini del rimborso, è irrilevante che si tratti non già di oneri di urbanizzazione ex antedeterminati o determinabili, ma di somme riconosciute, a titolo di danno da occupazione illegittima, nel giudizio pro- mosso dai proprietari espropriati,giacché il principio del pareggio tra il corri- spettivo della concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree di cui all'art. 35 cit. impone al concessionario di rimborsare al Comune tutti i costi di ac- quisizione delle aree PEEP. 4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Genova, che provvederà, in diversa com- p