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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 08494/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3393/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1453/2022depositata il 12/07/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo Con ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c. proposto davanti al Tribunale di Catania, IACP esponeva: di essere proprietario di un immobile ad uso abitativo occupato abusivamente da [OSCURATO:PERSONA]; che un contratto di locazione era stato stipulato originariamente con [OSCURATO:PERSONA] e a seguito della morte di questi, volturato alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e che esso era detenuto oggi da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede degli originari assegnatari.

Rispetto a quest’ultima non sussistevano le condizioni per il subentro nella locazione tenuto conto anche della morosità.

Tutto ciò premesso chiedeva la condanna della convenuta al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno.

Si costituiva la convenuta sostenendo che l’istituto con nota del 1967 aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di acquisizione in proprietà dell’immobile, disponibilità ribadita con nota del 14 aprile 1970.

Solo nel 1977 il Bonanno formulava domanda di riscatto dell’alloggio allegando il versamento richiesto.

Reiterava la domanda nel 1986, ma entrambe rimanevano prive di riscontro.

Analoga richiesta veniva ribadita da [OSCURATO:PERSONA], dopo il decesso della madre [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di questi elementi deduceva la sussistenza del diritto alla cessione, in qualità di erede, per avere IACP comunicato all’assegnatario il prezzo di cessione (articolo 27 della legge n. 513 del 1977).

Concludeva per sentir dichiarare il riconoscimento del diritto al riscatto, quali coeredi dei genitori Bonanno e Tomaselli con conseguente legittimità dell’occupazione abitativa dell’appartamento dichiarando la disponibilità al versamento del prezzo di cessione.

Il Tribunale di Catania con sentenza del 7 settembre 2021 dichiarava [OSCURATO:PERSONA] occupante abusiva dell’immobile, la condannava alla restituzione dell’appartamento fissando la data di esecuzione.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 14 ottobre 2021, affidandosi a due motivi di gravame.

Si costituiva IACP di Catania deducendo l’infondatezza della impugnazione.

La Corte d’appello di Catania con sentenza del 12 luglio 2022 rigettava l’impugnazione, provvedendo sulle spese.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione “di norme di diritto”.

La Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione dell’immobile già concesso al padre di lei e, comunque, per non aver riconosciuto il diritto alla prosecuzione del rapporto ai sensi della Legge regionale n. 8 del 2018.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata e con le specifiche argomentazioni poste a sostegno di quella decisione.

Parte ricorrente si limita a reiterare in un unico motivo le doglianze oggetto dei due motivi di appello, già prese in esame dalla Corte territoriale.

La ricorrente omette di prendere in esame i passaggi motivazionali della decisione impugnata e di evidenziare in concreto le norme che sarebbero state violate attraverso il riferimento specifico alle argomentazioni della Corte d’appello.

Peraltro, le specifiche disposizioni che sarebbero state violate non sono neppure indicate giacché nella rubrica si parla di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.

Per il resto la decisione impugnata è correttamente argomentata, poiché la Corte territoriale, conformemente a quanto deciso dal Tribunale, ha ritenuto che l’accettazione tardiva comunicata dal padre della ricorrente ben 10 anni e sette anni dopo le offerte ricevute da IACP, rispettivamente nel 1967 nel 1970, non avesse valore di accettazione della proposta di acquisto, ma costituisse una mera controproposta alla quale non era seguita l’accettazione da parte dell’Istituto.

Rispetto a tale valutazione il ricorso non contiene nessuna censura specifica e neppure con riferimento alla parte della motivazione con la quale la Corte territoriale fa proprio il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica” gli eredi dell’assegnatario dell’immobile non acquistano il diritto dominicale all’alloggio neppure vantano un titolo per conseguire la cessione ai sensi dell’articolo 2932 c.p.c. in quanto il trasferimento dell’immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinati condizioni soggettive riferibili al solo assegnatario dell’alloggio con la conseguenza che il diritto ad ottenere la cessione non è trasmissibile in via successoria (Cass. n. 5032 del 2022) Nello stesso modo sono corrette le valutazioni riferite al mancato riconoscimento del diritto alla regolarizzazione dell’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’articolo 63 della Legge regionale n. 8 del 2018.

La Corte territoriale ribadisce che in materia di edilizia residenziale pubblica non sussiste un diritto al subentro automatico e che, in concreto, non ricorrevano in favore della odierna ricorrente i requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell’alloggio.

Sulla base di una valutazione in fatto, non sindacabile in questa sede e in alcun modo censurata nel ricorso, la Corte territoriale ha confermato quanto accertato dal Tribunale e cioè l’insussistenza dei requisiti per la assegnazione in favore della Bonanno, giacché la stessa non abitava nell’alloggio in questione che, al contrario, risultava “totalmente in stato di abbandono senza allaccio alla fornitura elettrica e al gas”.

Sulla base di una valutazione delle prove non sindacabile in questa sede ha ritenuto la documentazione pubblica acquisita prevalente rispetto alle evenienze documentali prodotte dalla odierna ricorrente, in data posteriore e ritenute dalla Corte d’appello non decisive ai fini della dimostrazione degli elementi necessari per l’assegnazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese perché la parte intimata non si è costituita.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3393/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1453/2022depositata il 12/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c. proposto davanti al Tribunale di Catania, IACP esponeva: di essere proprietario di un immobile ad uso abitativo occupato abusivamente da [OSCURATO:PERSONA]; che un contratto di locazione era stato stipulato originariamente con [OSCURATO:PERSONA] e a seguito della morte di questi, volturato alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e che esso era detenuto oggi da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede degli originari assegnatari. Rispetto a quest’ultima non sussistevano le condizioni per il subentro nella locazione tenuto conto anche della morosità. Tutto ciò premesso chiedeva la condanna della convenuta al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno. Si costituiva la convenuta sostenendo che l’istituto con nota del 1967 aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di acquisizione in proprietà dell’immobile, disponibilità ribadita con nota del 14 aprile 1970. Solo nel 1977 il Bonanno formulava domanda di riscatto dell’alloggio allegando il versamento richiesto. Reiterava la domanda nel 1986, ma entrambe rimanevano prive di riscontro. Analoga richiesta veniva ribadita da [OSCURATO:PERSONA], dopo il decesso della madre [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di questi elementi deduceva la sussistenza del diritto alla cessione, in qualità di erede, per avere IACP comunicato all’assegnatario il prezzo di cessione (articolo 27 della legge n. 513 del 1977). Concludeva per sentir dichiarare il riconoscimento del diritto al riscatto, quali coeredi dei genitori Bonanno e Tomaselli con conseguente legittimità dell’occupazione abitativa dell’appartamento dichiarando la disponibilità al versamento del prezzo di cessione. Il Tribunale di Catania con sentenza del 7 settembre 2021 dichiarava [OSCURATO:PERSONA] occupante abusiva dell’immobile, la condannava alla restituzione dell’appartamento fissando la data di esecuzione. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 14 ottobre 2021, affidandosi a due motivi di gravame. Si costituiva IACP di Catania deducendo l’infondatezza della impugnazione. La Corte d’appello di Catania con sentenza del 12 luglio 2022 rigettava l’impugnazione, provvedendo sulle spese. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione “di norme di diritto”. La Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione dell’immobile già concesso al padre di lei e, comunque, per non aver riconosciuto il diritto alla prosecuzione del rapporto ai sensi della Legge regionale n. 8 del 2018. Il motivo è inammissibile perché non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata e con le specifiche argomentazioni poste a sostegno di quella decisione. Parte ricorrente si limita a reiterare in un unico motivo le doglianze oggetto dei due motivi di appello, già prese in esame dalla Corte territoriale. La ricorrente omette di prendere in esame i passaggi motivazionali della decisione impugnata e di evidenziare in concreto le norme che sarebbero state violate attraverso il riferimento specifico alle argomentazioni della Corte d’appello. Peraltro, le specifiche disposizioni che sarebbero state violate non sono neppure indicate giacché nella rubrica si parla di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”. Per il resto la decisione impugnata è correttamente argomentata, poiché la Corte territoriale, conformemente a quanto deciso dal Tribunale, ha ritenuto che l’accettazione tardiva comunicata dal padre della ricorrente ben 10 anni e sette anni dopo le offerte ricevute da IACP, rispettivamente nel 1967 nel 1970, non avesse valore di accettazione della proposta di acquisto, ma costituisse una mera controproposta alla quale non era seguita l’accettazione da parte dell’Istituto. Rispetto a tale valutazione il ricorso non contiene nessuna censura specifica e neppure con riferimento alla parte della motivazione con la quale la Corte territoriale fa proprio il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica” gli eredi dell’assegnatario dell’immobile non acquistano il diritto dominicale all’alloggio neppure vantano un titolo per conseguire la cessione ai sensi dell’articolo 2932 c.p.c. in quanto il trasferimento dell’immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinati condizioni soggettive riferibili al solo assegnatario dell’alloggio con la conseguenza che il diritto ad ottenere la cessione non è trasmissibile in via successoria (Cass. n. 5032 del 2022) Nello stesso modo sono corrette le valutazioni riferite al mancato riconoscimento del diritto alla regolarizzazione dell’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’articolo 63 della Legge regionale n. 8 del 2018. La Corte territoriale ribadisce che in materia di edilizia residenziale pubblica non sussiste un diritto al subentro automatico e che, in concreto, non ricorrevano in favore della odierna ricorrente i requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell’alloggio. Sulla base di una valutazione in fatto, non sindacabile in questa sede e in alcun modo censurata nel ricorso, la Corte territoriale ha confermato quanto accertato dal Tribunale e cioè l’insussistenza dei requisiti per la assegnazione in favore della Bonanno, giacché la stessa non abitava nell’alloggio in questione che, al contrario, risultava “totalmente in stato di abbandono senza allaccio alla fornitura elettrica e al gas”. Sulla base di una valutazione delle prove non sindacabile in questa sede ha ritenuto la documentazione pubblica acquisita prevalente rispetto alle evenienze documentali prodotte dalla odierna ricorrente, in data posteriore e ritenute dalla Corte d’appello non decisive ai fini della dimostrazione degli elementi necessari per l’assegnazione. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese perché la parte intimata non si è costituita. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
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