CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 11 4"itt A4I LIAt t>944 4 14.44 e/ I. 444 i t,„-4 e4Al •04' amr- 4 coNst • • ( (.04- [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, confermativa della sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza che ha ritenuto l'imputata responsabile del reato di furto tentato, presso II Gigante di [OSCURATO:PERSONA], per avere tentato di impossessarsi di generi alimentari e di consumo del valore complessivo di euro 80,33, prelevandoli dagli scaffali, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Con l'aggravante di avere commesso il fatto usando violenza sulle cose, consistita nella rottura delle confezioni (08/03/2016). 2. La vicenda: l'addetto antitaccheggio aveva riferito agli operanti di avere visto la donna mentre prelevava alcuni generi alimentari dagli scaffali e consumava il contenuto di alcune confezioni, dopo averle lacerate. Alla cassa la donna pagava solo una lattina di birra. Veniva bloccata dopo la barriera. La prevenuta esibiva allora i prodotti asportati per un valore di euro 70,93, mentre il valore di quelli consumati ammontava ad euro 9,40. 3. Il ricorso si fonda su tre motivi con cui si deducono: 3.1. Violazione dell'art. 96 d.P.R. 115/2002 per non avere i giudici di merito pronunciato alcun provvedimento sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato debitamente depositata dall'imputata. 3.2. Violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte del merito tenuto in considerazione che l'imputata ha agito per fame. 3.3. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. Gran parte della merce non ha subito alcun danno, essendo stata restituita integra e, come tale, rimessa in vendita. A parte euro 9,40 di cui ai beni direttamente consumati, nessun altro danno è stato cagionato alla persona offesa, di talché l'attenuante in parola appare senz'altro riconoscibile. 3.4. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato in riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è generico poiché, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Sez. 1, n. 1235 del 16/12/2020, dep. 2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280218 - 01), l'omessa o tardiva decisione del giudice competente, rispetto al termine (ordinatorio) di dieci giorni previsto dall'art. 96, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, sull'istanza di ammissione al patrocinio pubblico presentata dall'interessato, non è idonea a produrre alcuna automatica nullità dell'udienza e del provvedimento che la definisce, ove non si traduca in una lesione effettiva e concreta del diritto di difesa, che nel caso di specie non viene dedotta. 2.1. Infondata è, altresì, la doglianza riguardante vizio di motivazione sulla scriminante dello stato di necessità e sulla carenza di bisogno di pena: la sentenza evidenzia che, dopo aver consumato alimenti per il valore di 9 euro, provvedendo cosi alle necessità funzionali alla sopravvivenza, l'imputata asportò ulteriori generi alimentari per 70 euro, non potendosi più parlare a quel punto di necessità di provvedere ai bisogni primari. 2.2. Va respinto anche il motivo sul riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Ai fini dell'applicazione della anzidetta circostanza attenuante, il giudizio sulla entità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae alle censure della Corte di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che «il valore della merce sottratta, ben superiore, per quantità e qualità, alle primarie necessità, non possa essere ritenuto certamente tenue e neppure modesto, in base ai parametri medi di commisurazione». Ha affermato che la pena non può ulteriormente essere mitigata, stante la sua già operata riduzione nei termini minimi, osservando sul punto che la pena risulta finale risulta «assolutamente clemente, in relazione ai canoni di legge e non suscettibile di revisione alcuna, in quanto già determinata nel minimo e ridotta di un terzo in forza delle attenuanti generiche concesse nella massima estensione». Si tratta, all'evidenza, di motivazione adeguata. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 magg