CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Marsala ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tre episodi di furto aggravato e a un episodio di tentato furto aggravato. Ritenuto che con l'unico motivo, proposto per vizio di motivazione, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi a reiterare argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che, con motivazione esente da evidenti illogicità, ha evidenziato gli elementi rilevanti posti a sostegno della propria decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i