CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04504/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ' Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di riciclaggio; rilevato che il primo, secondo, terzo e quinto motivo sono aspecifici in quanto reiterano genericamente doglianze già introdotte in sede d'appello e disattese dalla Corte territoriale sulla scorta di un'esaustiva motivazione che non presta il fianco a censura per correttezza giuridica e congruenza logica; che, infatti, la sentenza impugnata (pag. 4 e segg.) ha ampiamente illustrato le fonti che attestano la proprietà del furgone [OSCURATO:PERSONA] in capo al ricorrente, di cui l'Antonelli, sorpreso alla guida del mezzo, era un mero dipendente; ha escluso con argomenti logici e persuasivi che il veicolo potesse aver subito da parte del dipendente riparazioni con utilizzo di ricambi tratti dal furgone rubato all'insaputa dell'imputato; ha dato conto del fatto che il veicolo sequestrato, alla stregua degli accertamenti di P.g., era un modello [OSCURATO:PERSONA] prodotto a partire dal 2006 mentre l'originario furgone del [OSCURATO:PERSONA] era stato prodotto e immatricolato nell'anno 1987; ha, infine, escluso la ravvisabilità dell'attenuante di cui all'art. 648bis, comma 3,cod.pen, sulla base delle risultanze della denunzia di furto, da cui consta che il mezzo asportato era posteggiato in area pubblica, con conseguente configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n. 7, cod.pen.; la difesa non si rapporta in termini puntuali alla motivazione reiettiva della Corte di merito, votando l'impugnazione all'inammissibilità; considerato che risulta ugualmente inammissibile il quarto motivo che denunzia in termini assertivi l'operato giudizio di bilanciamento, prospettando l'incostituzionalità dell'art. 69,comma 4, nella parte in cui esclude la possibilità di ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99,comma 4,cod.pen, questione già negativamente delibata da questa Corte, la quale ha statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere