CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lizi"-- 341' .1-2- 11~ Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ce e ' •-• • 97-L, 'D.. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 3/12/2020, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n.159 del 2011, per avere violato la prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno relativa al soggiorno in Napoli, recandosi nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di un anno di reclusione, ha rideterminato la pena, previa esclusione della recidiva, con le già riconosciute attenuanti generiche, in mesi sei di reclusione. La Corte, in punto di responsabilità penale, ha richiamato la motivazione del primo Giudice «anche con riferimento alla censura relativa alla mancata valutazione della attuale pericolosità». 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e assenza di motivazione. La difesa rileva che: - la misura di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] veniva adottata il giorno 10 marzo 2006 con decreto del Tribunale di Napoli - Sezione Misure di Prevenzione; - nello stesso giorno l'esecuzione di detto decreto veniva sospesa perché era in corso l'espiazione di una pena protrattasi fino al 30.7.2013; - in tale data veniva posta in esecuzione la risalente misura; - con l'art. 4, comma 1, I. n. 161 del 2017 venivano introdotti i commi 2 bis e 2 ter nell'art. 14 d. Igs. n. 159 del 2011, che rendevano doverosa l'attualizzazione del giudizio sulla pericolosità sociale del prevenuto a seguito di detenzione di lunga durata (non inferiore a due anni); - nel caso in esame, nonostante la detenzione di lunga durata e l'assenza di una rivalutazione della pericolosità sociale rilevante ai fini dell'efficacia della misura di prevenzione, il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistere il reato e quello di secondo grado ha omesso di motivare le ragioni per cui ritiene legittimo ed efficace il provvedimento di prevenzione, che costituisce il presupposto giuridico di tale reato e ne integra l'elemento oggettivo. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Invero, la Corte di appello di Napoli, con riguardo al giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], si limita a richiamare le argomentazioni del G.i.p. del Tribunale di Napoli, come si è riportato in punto di fatto, anche con riguardo alla valutazione della pericolosità sociale del sottoposto alla misura di prevenzione personale violata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene infondata l'eccezione di inefficacia della misura di prevenzione applicata dal 30.7.2013 con decreto n. 36/06 del 1° marzo 2006. Rileva che: - tale misura trovò applicazione all'atto della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] per espiazione di pena e in particolare a decorrere dall'anno 2013; - veniva nuovamente sospesa a seguito di nuova carcerazione preventiva intervenuta nell'anno 2016; - all'atto della scarcerazione, nel giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] venne risottoposto alla misura di prevenzione. Osserva, quindi, il G.i.p. che l'assunto difensivo, secondo cui non si sarebbe mai dato luogo ad una attualizzazione della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], «non può trovare accoglimento in quanto la nuova detenzione è intervenuta non in forza di un provvedimento di espiazione della pena ma in virtù di un titolo cautelare applicato all'imputato, titolo che peraltro evidenziava almeno sotto il profilo del fumus di per sé la oggettiva pericolosità dell'imputato a differenza di una detenzione inerente un'esecuzione pena che poteva fare ipotizzare un ravvedimento del condannato ed un suo reinserimento nel tessuto sociale, cosa questa che avrebbe indotto alla necessità di una nuova valutazione circa la permanenza della pericolosità sociale». Tale essendo la motivazione del primo Giudice, alla quale si richiama la sentenza di appello, giova osservare che, in materia di sorveglianza speciale, la valutazione della sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere effettuata alla luce dell'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - che ha introdotto la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione della misura causata dallo stato detentivo del medesimo - qualora l'esecuzione della misura stessa sia cessata in epoca antecedente alla suddetta pronuncia (Sez. 1, n. 36583 del 28/03/2017, Maffi, Rv. 271400). Va, inoltre, rilevato che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952: in motivazione, la Corte ha rilevato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni). Orbene, nel caso in esame l'esecuzione della misura preventiva personale non risulta cessata prima della pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata, per come evidenziato dal primo Giudice, ripercorrendo le vicende relative all'applicazione della stessa, e dalla stessa commissione del fatto per cui si procede soltanto in data 20 settembre 2020. Quindi, è vero che nel 2016 la misura di prevenzione veniva sospesa fino al giugno 2020 non per espiazione di pena, ma per titolo cautelare, e che la sopra richiamata pronuncia delle Sezioni Unite sembra limitare, conformemente al nuovo disposto normativo dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo, la verifica della persistenza della pericolosità sociale alla sola protratta detenzione per espiazione di pena. E' tuttavia anche vero che nel caso in esame il decreto con cui viene disposta la misura preventiva personale è del 10 marzo 2006 e tale misura viene applicata dal 30 luglio 2013, quindi ben sette anni dopo, per poi essere nuovamente sospesa dal 2016 al 2020; e che la Corte di appello di Napoli sulla questione della necessità della rivalutazione della pericolosità sociale a fondamento della misura preventiva non si pronuncia in alcun modo, se non richiamando le argomentazioni del Giudice di primo grado che prendono in considerazione la sola ultima sospensione dell'applicazione della misura preventiva, protrattasi per ben quattro anni, senza tenere conto della precedente, protrattasi per oltre sette anni, e comunque del fatto che la violazione per cui si procede, perpetrata a settembre 2020, concerne una prescrizione di misura preventiva disposta ben quattordici anni prima, in ragione della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] come ritenuta a tale data. 3. Tale carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad